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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/12/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3879/2021
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di ASino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3879/2021 promosso da:
in persona del legale rappresentante p.t., p.i. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Marrocco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in ASino alla Piazza San Giovanni n.47………………………………………...…....Appellante contro in persona legale rappresentante p.t. p.i. , rappresentata e difesa COtroparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Nicola Massafra e dall'avv. Maria Raffaella Adilardi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Bruno Buozzi 59 ……………………………………..………...…. Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 11 giugno
2025, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
CO atto di citazione in appello regolarmente notificato l'appellante ha riferito che il 26 giugno 2018,
la introdusse un giudizio di opposizione contro il decreto ingiuntivo n. COtroparte_1
365/18, emesso il 13 aprile 2018 dal Giudice di Pace di ASino su ricorso proposto della
[...]
, con il quale le fu intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro Parte_1
2.562,00 quale corrispettivo per un trasporto di merci. Allo stesso tempo, la società opponente avanzò pagina 1 di 6 domanda riconvenzionale diretta alla condanna dell'opposta al ristoro dei danni che ha affermato essere stati arrecati alla merce durante il trasporto. La ha esposto che si Parte_1
costituì in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1698 c.c. e, nel merito, l'infondatezza tanto dell'opposizione quanto della pretesa risarcitoria. Il procedimento si concluse con sentenza n. 738/2021, con la quale il
Giudice di Pace di ASino accolse l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, ritenendo insussistente la pretesa creditoria della nei confronti della Parte_1 [...]
per asserito inadempimento dell'opponente, ma accolse la domanda COtroparte_2
riconvenzionale condannando la al risarcimento dei danni quantificati in via equitativa in € Pt_1
930,00, oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione, la ha proposto appello, lamentando che il Parte_1
giudice di prime cure ha travisato e omesso di valutare le risultanze istruttorie e ha così concluso:
“…Piaccia alla Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, in riforma della
impugnata sentenza del Giudice di Pace di ASino ed in accoglimento del presente appello, accogliere
le conclusioni formulate con la comparsa di costituzione e risposta depositata nell'ambito del giudizio
di primo grado. CO vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la che ha impugnato e contestato le avverse domande e ha dedotto COtroparte_1
che la merce fu riconsegnata presso il destinatario olandese il 7 giugno 2017. Nella serata del giorno 8
giugno 2017, la filiale olandese di inoltrò ad una comunicazione CP_1 Parte_1
formale nella quale descrisse l'accaduto e allegò un ampio corredo fotografico volto a documentare lo stato dei beni. La ha rassegnato le seguenti conclusioni: …Piaccia al Tribunale COtroparte_1
adito rigettare la domanda formulata da nell'atto di citazione in Parte_1
appello. CO vittoria delle spese di lite, anche di quelle generali (15%), oltre accessori di legge”
Per questo Giudice l'appello merita parziale accoglimento.
pagina 2 di 6 La decisione impugnata deve essere confermata nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo e dichiara non fondata la pretesa creditoria dell' ma non può essere condiviso l'accoglimento Parte_1
della domanda riconvenzionale dell'appellata.
Il caso in esame riguarda un contratto di trasporto internazionale di merci dall' all'Olanda e nello CP_1
specifico la controversia attiene principalmente alla tempestività o no della denunzia di danni legati al trasporto di merci inoltrata dall'appellata alla società quest'ultima ritiene violate le Pt_1
disposizioni di cui all'art. 1698 cc. e dell'art. 30 della COvenzione concernente il contratto di trasporti internazionale di merci su strada (CMR) poiché anche il Giudice di primo grado ha ritenuto che la mail di contestazione sia pervenuta dieci giorni dopo l'arrivo della merce, che per l'appellante è avvenuto,
invece, in data 29 maggio 2017, mentre la denunzia da parte dell'appellata sarebbe stata effettuata ben dieci giorni dopo, ossia in data 8 giugno 2017. In realtà, dalla disamina degli atti di causa da alcun atto si desume che la consegna al destinatario sia avvenuta il 29 maggio 2017 essendosi invece perfezionata il 7 giugno 2017: anzi, nel fascicolo monitorio allegato dalla stessa vi è Parte_1
un documento denominato “ordine di servizio” che reca la data del 7 giugno 2017 e anche nel fascicolo di primo grado di parte appellante alcun atto richiama la data del 29 maggio 2017. La ha inteso Pt_1
provare la consegna della merce al destinatario il 29 maggio 2017 con le testimonianze assunte nel giudizio di primo grado dei suoi dipendenti e . Dalla lettura delle CP_3 COtroparte_4
dichiarazioni emerge però un equivoco sul termine “consegna”: deve distinguersi tra la “consegna”
della merce da parte del mittente al vettore e la “consegna” della merce dal vettore al destinatario.
CO AL ha dichiarato che la merce era stata consegnata il 29 maggio 2017 ma ha anche riferito di non essere stato presente quando la merce è stata consegnata in Olanda.
Il teste ha esposto che non è stato presente personalmente al momento della consegna della CP_4
merce che è avvenuta il 29 maggio 2017.
Da quanto riportato si desume che i testi si riferirono probabilmente al momento della consegna del mittente al vettore, quando il trasporto non era stato ancora effettuato: i testi, alle dipendenze pagina 3 di 6 dell'appellante, lavorando in non potevano essere presenti in Olanda e si riferivano perciò alla CP_1
consegna della merce da parte del mittente alla società Inoltre, ha Pt_1 COtroparte_4
dichiarato di aver letto la data del 29 maggio 2017 da un documento ma tale atto non è mai stato depositato da a suffragio della sua affermazione sulla data di consegna in Olanda. Parte_1
L'appellata, invece, ha offerto prove coerenti sulla tempestività della denunzia inoltrata all'appellante dalla quale si evince che l'effettiva data di consegna al destinatario è quella del 7 giugno 2017. Essa ha allegato una e-mail del giorno 8 giugno 2017, coerente con il citato ordine di servizio depositato dall'appellata recante la predetta data del 7 giugno 2017 nel fascicolo monitorio, in cui ha prontamente rappresentato le condizioni in cui era pervenuto il materiale affidato al vettore. Nella e-mail l'appellante ha chiesto il risarcimento dei danni, e, fra l'altro, la società non ha contestato la Pt_1
tardività della denunzia nella mail di riscontro, pertanto, sul fondamento di tali considerazioni la denunzia da parte dell'appellata deve quindi ritenersi tempestiva. E' verosimile che la merce sia stata consegnata ad in data 29 maggio 2017 e la merce è stata consegnata in Olanda il 7 Parte_1
giugno 2017, la denunzia è stata inoltrata all'appellante il giorno successivo, ossia il giorno 8 giugno
2017 nei termini degli otto giorni previsti dall'art.1698 cc
Non hanno pregio le osservazioni dell' quando afferma che in sede di interrogatorio formale Pt_1
amministratore della società appellata, riferì che alla consegna non vi furono Testimone_1
contestazioni la denunzia è stata fatta il giorno 8 giugno 2017, perché i corrispondenti gli Tes_2
avevano riferito sui danni dopo che furono aperti gli imballaggi non potendo avere i riceventi contezza, al momento della consegna dei danni poi scoperti. Se la merce destinata al trasporto era stata consegnata intatta solo dopo che questa era pervenuta a destinazione potevano essere denunziati i vizi.
Le eccezioni di parte appellante sulla mancata verifica in contraddittorio dei danni lamentati dalla
[...]
sono infondate: dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emerge che, prontamente COtroparte_1
l'appellato si offrì di far pervenire il materiale danneggiato in Italia per la stima dei danni;
tale proposta fu rifiutata dalla stessa appellante che riferì non essere necessario poiché se ne sarebbe pagina 4 di 6 occupata l'assicurazione. Tuttavia, la società non ha mai proceduto a indicare il nome Pt_1
dell'assicurazione né ha dimostrato di averla interpellata deducendo che il materiale fotografico in atti era scarno. Al riguardo dai documenti allegati i danni, invece, sono ben visibili e comunque, il rifiuto di far pervenire la merce in Italia assume un comportamento rilevante ai fini della sua inottemperanza, fra l'altro, la società appellante si era assunta inizialmente l'onere di provvedere al risarcimento e si scusò per l'accaduto.
Inoltre, circa la carenza di prova dei danni verificatisi durante il trasporto, la teste , Testimone_3
ascoltata in primo grado, ha dichiarato di essere stata presente durante l'imballaggio dei materiali che fu effettuato dalla appellata e ha riferito che il materiale imballato e sistemato da tal signor era Per_1
nelle stesse condizioni in cui era giunto dall'Olanda prima di essere esposto in fiera, pertanto, al momento della consegna della merce al vettore essa era integra: risulta quindi, provato che il danno si
è verificato durante il trasporto.
Non può condividersi, invece, la valutazione equitativa dei danni richiesti dall'appellata, allora opponente in riconvenzionale, così come svolta dal primo Giudice, egli stesso ha dichiarato che non vi erano elementi probatori per permettere una valutazione precisa, ed effettivamente l'appellata nulla ha provato nel giudizio di primo grado circa i danni lamentati, non ha neanche allegato una perizia tecnica di parte che potesse permettere una quantificazione puntuale delle richieste né nel primo giudizio ha richiesto una CTU. La liquidazione equitativa del danno non è una liquidazione 'a senso', ma esige che il giudice esponga nella motivazione il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse ed il criterio con cui quel valore è stato elaborato per pervenire alla stima equitativa del danno
(AS. n. 21607/2025), cosa che nella specie non è stata operata.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di questo giudizio devono essere compensate per l'accoglimento parziale dell'appello. Le
spese del giudizio di primo grado devono invece essere confermate per la pronunzia anche qui confermata, sulla revoca del decreto ingiuntivo. pagina 5 di 6 Non è dovuto il pagamento del raddoppio del contributo unificato perché l'appello , anche se in parte, è
stato comunque accolto (AS , ordinanza n. 8170 del 2018).
P.Q.M.
-in parziale accoglimento dell'appello;
CONFERMA
la sentenza n. 738/2021 del Giudice di Pace di ASino nella parte in cui recita: in accoglimento
dell'opposizione, così come proposta, e previa revoca del decreto ingiuntivo n. 365/2018 emesso dal
Giudice di Pace di ASino in data 13 aprile 2018, dichiara non fondata la pretesa creditoria della
in persona del legale rappresentante pro tempo, nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore per inadempimento della COtroparte_2
convenuta opposta;
RIFORMA
la citata sentenza nella parte in cui accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente (…)
condanna la convenuta opposta al risarcimento dei danni quantificati in € 930,00 oltre interessi legali
dal giorno della domanda al giorno dell'effettivo soddisfo e, per l'effetto,
RIGETTA
la domanda riconvenzionale della in persona del legale rappresentante pro COtroparte_2
tempore formulata in primo grado.
COferma nel resto la predetta sentenza.
Dichiara la compensazione delle spese.
ASino, 2 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di ASino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3879/2021 promosso da:
in persona del legale rappresentante p.t., p.i. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Marrocco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in ASino alla Piazza San Giovanni n.47………………………………………...…....Appellante contro in persona legale rappresentante p.t. p.i. , rappresentata e difesa COtroparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Nicola Massafra e dall'avv. Maria Raffaella Adilardi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Bruno Buozzi 59 ……………………………………..………...…. Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 11 giugno
2025, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
CO atto di citazione in appello regolarmente notificato l'appellante ha riferito che il 26 giugno 2018,
la introdusse un giudizio di opposizione contro il decreto ingiuntivo n. COtroparte_1
365/18, emesso il 13 aprile 2018 dal Giudice di Pace di ASino su ricorso proposto della
[...]
, con il quale le fu intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro Parte_1
2.562,00 quale corrispettivo per un trasporto di merci. Allo stesso tempo, la società opponente avanzò pagina 1 di 6 domanda riconvenzionale diretta alla condanna dell'opposta al ristoro dei danni che ha affermato essere stati arrecati alla merce durante il trasporto. La ha esposto che si Parte_1
costituì in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1698 c.c. e, nel merito, l'infondatezza tanto dell'opposizione quanto della pretesa risarcitoria. Il procedimento si concluse con sentenza n. 738/2021, con la quale il
Giudice di Pace di ASino accolse l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, ritenendo insussistente la pretesa creditoria della nei confronti della Parte_1 [...]
per asserito inadempimento dell'opponente, ma accolse la domanda COtroparte_2
riconvenzionale condannando la al risarcimento dei danni quantificati in via equitativa in € Pt_1
930,00, oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione, la ha proposto appello, lamentando che il Parte_1
giudice di prime cure ha travisato e omesso di valutare le risultanze istruttorie e ha così concluso:
“…Piaccia alla Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, in riforma della
impugnata sentenza del Giudice di Pace di ASino ed in accoglimento del presente appello, accogliere
le conclusioni formulate con la comparsa di costituzione e risposta depositata nell'ambito del giudizio
di primo grado. CO vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la che ha impugnato e contestato le avverse domande e ha dedotto COtroparte_1
che la merce fu riconsegnata presso il destinatario olandese il 7 giugno 2017. Nella serata del giorno 8
giugno 2017, la filiale olandese di inoltrò ad una comunicazione CP_1 Parte_1
formale nella quale descrisse l'accaduto e allegò un ampio corredo fotografico volto a documentare lo stato dei beni. La ha rassegnato le seguenti conclusioni: …Piaccia al Tribunale COtroparte_1
adito rigettare la domanda formulata da nell'atto di citazione in Parte_1
appello. CO vittoria delle spese di lite, anche di quelle generali (15%), oltre accessori di legge”
Per questo Giudice l'appello merita parziale accoglimento.
pagina 2 di 6 La decisione impugnata deve essere confermata nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo e dichiara non fondata la pretesa creditoria dell' ma non può essere condiviso l'accoglimento Parte_1
della domanda riconvenzionale dell'appellata.
Il caso in esame riguarda un contratto di trasporto internazionale di merci dall' all'Olanda e nello CP_1
specifico la controversia attiene principalmente alla tempestività o no della denunzia di danni legati al trasporto di merci inoltrata dall'appellata alla società quest'ultima ritiene violate le Pt_1
disposizioni di cui all'art. 1698 cc. e dell'art. 30 della COvenzione concernente il contratto di trasporti internazionale di merci su strada (CMR) poiché anche il Giudice di primo grado ha ritenuto che la mail di contestazione sia pervenuta dieci giorni dopo l'arrivo della merce, che per l'appellante è avvenuto,
invece, in data 29 maggio 2017, mentre la denunzia da parte dell'appellata sarebbe stata effettuata ben dieci giorni dopo, ossia in data 8 giugno 2017. In realtà, dalla disamina degli atti di causa da alcun atto si desume che la consegna al destinatario sia avvenuta il 29 maggio 2017 essendosi invece perfezionata il 7 giugno 2017: anzi, nel fascicolo monitorio allegato dalla stessa vi è Parte_1
un documento denominato “ordine di servizio” che reca la data del 7 giugno 2017 e anche nel fascicolo di primo grado di parte appellante alcun atto richiama la data del 29 maggio 2017. La ha inteso Pt_1
provare la consegna della merce al destinatario il 29 maggio 2017 con le testimonianze assunte nel giudizio di primo grado dei suoi dipendenti e . Dalla lettura delle CP_3 COtroparte_4
dichiarazioni emerge però un equivoco sul termine “consegna”: deve distinguersi tra la “consegna”
della merce da parte del mittente al vettore e la “consegna” della merce dal vettore al destinatario.
CO AL ha dichiarato che la merce era stata consegnata il 29 maggio 2017 ma ha anche riferito di non essere stato presente quando la merce è stata consegnata in Olanda.
Il teste ha esposto che non è stato presente personalmente al momento della consegna della CP_4
merce che è avvenuta il 29 maggio 2017.
Da quanto riportato si desume che i testi si riferirono probabilmente al momento della consegna del mittente al vettore, quando il trasporto non era stato ancora effettuato: i testi, alle dipendenze pagina 3 di 6 dell'appellante, lavorando in non potevano essere presenti in Olanda e si riferivano perciò alla CP_1
consegna della merce da parte del mittente alla società Inoltre, ha Pt_1 COtroparte_4
dichiarato di aver letto la data del 29 maggio 2017 da un documento ma tale atto non è mai stato depositato da a suffragio della sua affermazione sulla data di consegna in Olanda. Parte_1
L'appellata, invece, ha offerto prove coerenti sulla tempestività della denunzia inoltrata all'appellante dalla quale si evince che l'effettiva data di consegna al destinatario è quella del 7 giugno 2017. Essa ha allegato una e-mail del giorno 8 giugno 2017, coerente con il citato ordine di servizio depositato dall'appellata recante la predetta data del 7 giugno 2017 nel fascicolo monitorio, in cui ha prontamente rappresentato le condizioni in cui era pervenuto il materiale affidato al vettore. Nella e-mail l'appellante ha chiesto il risarcimento dei danni, e, fra l'altro, la società non ha contestato la Pt_1
tardività della denunzia nella mail di riscontro, pertanto, sul fondamento di tali considerazioni la denunzia da parte dell'appellata deve quindi ritenersi tempestiva. E' verosimile che la merce sia stata consegnata ad in data 29 maggio 2017 e la merce è stata consegnata in Olanda il 7 Parte_1
giugno 2017, la denunzia è stata inoltrata all'appellante il giorno successivo, ossia il giorno 8 giugno
2017 nei termini degli otto giorni previsti dall'art.1698 cc
Non hanno pregio le osservazioni dell' quando afferma che in sede di interrogatorio formale Pt_1
amministratore della società appellata, riferì che alla consegna non vi furono Testimone_1
contestazioni la denunzia è stata fatta il giorno 8 giugno 2017, perché i corrispondenti gli Tes_2
avevano riferito sui danni dopo che furono aperti gli imballaggi non potendo avere i riceventi contezza, al momento della consegna dei danni poi scoperti. Se la merce destinata al trasporto era stata consegnata intatta solo dopo che questa era pervenuta a destinazione potevano essere denunziati i vizi.
Le eccezioni di parte appellante sulla mancata verifica in contraddittorio dei danni lamentati dalla
[...]
sono infondate: dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emerge che, prontamente COtroparte_1
l'appellato si offrì di far pervenire il materiale danneggiato in Italia per la stima dei danni;
tale proposta fu rifiutata dalla stessa appellante che riferì non essere necessario poiché se ne sarebbe pagina 4 di 6 occupata l'assicurazione. Tuttavia, la società non ha mai proceduto a indicare il nome Pt_1
dell'assicurazione né ha dimostrato di averla interpellata deducendo che il materiale fotografico in atti era scarno. Al riguardo dai documenti allegati i danni, invece, sono ben visibili e comunque, il rifiuto di far pervenire la merce in Italia assume un comportamento rilevante ai fini della sua inottemperanza, fra l'altro, la società appellante si era assunta inizialmente l'onere di provvedere al risarcimento e si scusò per l'accaduto.
Inoltre, circa la carenza di prova dei danni verificatisi durante il trasporto, la teste , Testimone_3
ascoltata in primo grado, ha dichiarato di essere stata presente durante l'imballaggio dei materiali che fu effettuato dalla appellata e ha riferito che il materiale imballato e sistemato da tal signor era Per_1
nelle stesse condizioni in cui era giunto dall'Olanda prima di essere esposto in fiera, pertanto, al momento della consegna della merce al vettore essa era integra: risulta quindi, provato che il danno si
è verificato durante il trasporto.
Non può condividersi, invece, la valutazione equitativa dei danni richiesti dall'appellata, allora opponente in riconvenzionale, così come svolta dal primo Giudice, egli stesso ha dichiarato che non vi erano elementi probatori per permettere una valutazione precisa, ed effettivamente l'appellata nulla ha provato nel giudizio di primo grado circa i danni lamentati, non ha neanche allegato una perizia tecnica di parte che potesse permettere una quantificazione puntuale delle richieste né nel primo giudizio ha richiesto una CTU. La liquidazione equitativa del danno non è una liquidazione 'a senso', ma esige che il giudice esponga nella motivazione il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse ed il criterio con cui quel valore è stato elaborato per pervenire alla stima equitativa del danno
(AS. n. 21607/2025), cosa che nella specie non è stata operata.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di questo giudizio devono essere compensate per l'accoglimento parziale dell'appello. Le
spese del giudizio di primo grado devono invece essere confermate per la pronunzia anche qui confermata, sulla revoca del decreto ingiuntivo. pagina 5 di 6 Non è dovuto il pagamento del raddoppio del contributo unificato perché l'appello , anche se in parte, è
stato comunque accolto (AS , ordinanza n. 8170 del 2018).
P.Q.M.
-in parziale accoglimento dell'appello;
CONFERMA
la sentenza n. 738/2021 del Giudice di Pace di ASino nella parte in cui recita: in accoglimento
dell'opposizione, così come proposta, e previa revoca del decreto ingiuntivo n. 365/2018 emesso dal
Giudice di Pace di ASino in data 13 aprile 2018, dichiara non fondata la pretesa creditoria della
in persona del legale rappresentante pro tempo, nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore per inadempimento della COtroparte_2
convenuta opposta;
RIFORMA
la citata sentenza nella parte in cui accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente (…)
condanna la convenuta opposta al risarcimento dei danni quantificati in € 930,00 oltre interessi legali
dal giorno della domanda al giorno dell'effettivo soddisfo e, per l'effetto,
RIGETTA
la domanda riconvenzionale della in persona del legale rappresentante pro COtroparte_2
tempore formulata in primo grado.
COferma nel resto la predetta sentenza.
Dichiara la compensazione delle spese.
ASino, 2 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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