Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2183/2024 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Parte_1 C.F._1
Montante, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Preden, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'8.07.2024, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento del proprio diritto alla ricongiunzione gratuita dei servizi precedentemente resi in favore della pubblica amministrazione – accertarsi che l' è rimasto inadempiente a fronte dell'istanza da lui CP_1 presentata in data 15.01.2008 e, conseguentemente, dichiararsi l'illegittimità della trattenuta operata mensilmente sulla sua pensione a titolo di ricongiunzione onerosa;
chiede, quindi, accertarsi che lo stesso ha subito un danno patrimoniale pari alla differenza tra gli emolumenti pensionistici che avrebbe potuto percepire e gli importi da lui percepiti nonché un danno esistenziale da liquidarsi in via equitativa e, per l'effetto, condannarsi l' al relativo riconoscimento. Con condanna alle CP_1
spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
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In primo luogo, occorre rilevare come risulti meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall' , alla quale va riconosciuto carattere pregiudiziale rispetto alle CP_1
questioni di merito prospettate negli scritti difensivi delle parti.
A tal proposito, ai fini del riparto di giurisdizione occorre fare riferimento, nella materia de qua, alle indicazioni normative ricavabili dall'art. 13 del r.d. 1214/1934, sulla scorta delle quali la Corte dei
Conti conosce di un'importante categoria di ricorsi in materia di pensioni, ossia quelli concernenti le prestazioni in tutto o in parte a diretto carico dello Stato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755) ha più volte ribadito il principio in forza del quale la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, quali il riscatto di periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli assegni accessori e il recupero di somme indebitamente erogate sui trattamenti pensionistici dalle pubbliche amministrazioni.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice ordinario, dovendo nella fattispecie essere riconosciuta la giurisdizione della Corte dei Conti dinanzi alla quale il giudizio dovrà essere riproposto a cura del ricorrente, ex art. 59 della legge 69/2009, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese di lite vengono compensate, data la peculiarità della fattispecie, in ragione della obiettiva difficoltà nell'individuare nella presente controversia il giudice munito di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo