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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 29/12/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 94/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa AN Di RO Presidente rel. dott. Massimo Canosa Giudice dott. Giovanni Nappi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile in epigrafe indicata e vertente:
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Tana, giusta Parte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo Procuratore in data 22/05/2025.
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Benedetti, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI: nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 2/12/2025, ex art. 127 ter c.p.c., i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni trascritte nell'allegato accordo, con prosecuzione della causa per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 15 luglio 2017 a Lanciano, Controparte_1
unione da cui non erano nati figli, ha chiesto:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie
ex art. 151 comma II, c.c., per grave violazione del dovere Controparte_1
di fedeltà;
2) l'assegnazione della casa coniugale, di sua proprietà;
3) nulla disporre in merito al mantenimento dei coniugi, attesa l'indipendenza economica di entrambi;
4) al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine previsto dall'art. 3 della L. n. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 473bis. 49 c.p.c.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che la prosecuzione della convivenza matrimoniale, dopo un periodo di iniziale armonia, era diventata intollerabile a causa della condotta adulterina della Ha aggiunto che entrambi i coniugi erano CP_1
economicamente indipendenti, sicché non andavano adottate statuizioni di carattere economico.
Nel costituirsi in giudizio, pur aderendo alle domande di Controparte_1
separazione e divorzio, ha contestato la rappresentazione della vicenda coniugale del ricorrente ed ha chiesto:
1) dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito al marito per avere assunto una condotta denigratoria e minacciosa, in violazione del dovere di solidarietà coniugale;
2) l'assegnazione della casa coniugale per viverci unitamente al figlio minore avuto da una precedente relazione ma accolto dal marito Persona_1
come un proprio figlio e convivente con i coniugi;
3) la corresponsione dell'assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, non avendo adeguati redditi propri;
4) l'attribuzione dell'assegno unico erogato dall' per il figlio CP_2 [...]
e contestuale condanna del alla restituzione delle somme Persona_1 Parte_1
illegittimamente percepite a tale titolo;
5) decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni .
All'esito dell'udienza di comparizione del 13 giugno 2025, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1) Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto.2)
Assegna la casa coniugale a e fissa il termine di gg. 60 ad Parte_1 CP_1
per allontanarsene, asportando gli effetti personali propri e dei propri
[...]
figli”.3) Ordina a la produzione in giudizio delle ultime dichiarazioni Parte_1
dei redditi, degli estratti conto bancari e della documentazione riguardante le proprie possidenze mobiliari ed immobiliari. 4) Ammette le prove orali richieste dalle parti nei limiti sopraindicati e fissa per la loro escussione l'udienza del 30.10.2025, ore 9.00.
5) Dispone che le parti interessate provvedano alla citazione dei testi ammessi, a pena di decadenza”.
Nelle more, con istanza urgente datata 15/07/2025, la resistente ha chiesto una proroga del termine concesso per il rilascio dell'immobile adibito a casa coniugale.
Instaurato il contraddittorio, le parti hanno raggiunto un accordo sul punto, nei termini trascritti nel processo verbale dell'udienza del 30/07/2025.
Nel prosieguo del giudizio di merito, i coniugi hanno raggiunto un accordo anche sulle condizioni della separazione, del seguente tenore: “
1. le parti vivranno separatamente.2. I coniugi non hanno generato figli e sono economicamente indipendenti disponendo di adeguati redditi propri.3. Tutti i rapporti patrimoniali ed economici intercorsi ed esistenti tra essi coniugi sono stati regolati e definiti, ivi compresa la restituzione della somma di Euro 40.000,00 concordata mediante versamenti, che parte ricorrente si impegna ed obbliga a versare alla convenuta con rimesse mensili di cui la prima di Euro 1.000,00 alla data di sottoscrizione delle condizioni congiunte e le successive, per un ammontare complessivo di Euro 39.000,00 con rate mensili dell'importo di Euro 300,00 cadauna per 130 rate a far data dal 15 gennaio 2026, a mezzo bonifico bancario sulla Carta PostePay intestata alla sig.ra
n° 5333175535746181, senza interessi, fino al saldo, da pagarsi Controparte_1
entro il 15 di ogni mese. Con la precisazione che in caso di mancato versamento di due rate, previa messa in mora con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla parte obbligata, trascorsi 15 giorni dalla diffida, la parte creditrice potrà agire giudizialmente per il recupero dell'intera somma ancora dovuta.4. Le parti si impegnano a rimettere tutte le querele sporte l'uno nei confronti dell'altro.5. I coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di documenti per
l'espatrio.
6. Spese integralmente compensate tra le parti, con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale da parte dei difensori con la sottoscrizione in calce.”
Pertanto, all'udienza del 2 dicembre 2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.-, stante l'accordo dei coniugi e su conforme richiesta dei rispettivi Procuratori, la causa, senza necessità di attività istruttoria, è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla dichiarata conforme volontà di non volersi riconciliare, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale
(art. 151 c.c.).
Va, dunque, resa pronuncia di separazione personale dei coniugi. Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate tra le parti, come dalle stesse richiesto.
Infatti, tali condizioni (sopra riportate) sembrano non in contrasto con i principi dell'ordinamento, ed idonee a risolvere tutte le questioni economiche controverse.
Stante la cumulativa domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c., la causa, con separata ordinanza, deve essere rimessa sul ruolo per la decisione di quest'ultima domanda, previo accertamento del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lanciano, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni dagli stessi concordate, sopra trascritte. CP_1
2) Dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
3) Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione della causa al fine della decisione della cumulativa domanda di scioglimento del matrimonio.
Lanciano, 23 /12/2025
Il Presidente rel.
AN Di RO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa AN Di RO Presidente rel. dott. Massimo Canosa Giudice dott. Giovanni Nappi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile in epigrafe indicata e vertente:
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Tana, giusta Parte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo Procuratore in data 22/05/2025.
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Benedetti, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI: nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 2/12/2025, ex art. 127 ter c.p.c., i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni trascritte nell'allegato accordo, con prosecuzione della causa per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 15 luglio 2017 a Lanciano, Controparte_1
unione da cui non erano nati figli, ha chiesto:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie
ex art. 151 comma II, c.c., per grave violazione del dovere Controparte_1
di fedeltà;
2) l'assegnazione della casa coniugale, di sua proprietà;
3) nulla disporre in merito al mantenimento dei coniugi, attesa l'indipendenza economica di entrambi;
4) al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine previsto dall'art. 3 della L. n. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 473bis. 49 c.p.c.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che la prosecuzione della convivenza matrimoniale, dopo un periodo di iniziale armonia, era diventata intollerabile a causa della condotta adulterina della Ha aggiunto che entrambi i coniugi erano CP_1
economicamente indipendenti, sicché non andavano adottate statuizioni di carattere economico.
Nel costituirsi in giudizio, pur aderendo alle domande di Controparte_1
separazione e divorzio, ha contestato la rappresentazione della vicenda coniugale del ricorrente ed ha chiesto:
1) dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito al marito per avere assunto una condotta denigratoria e minacciosa, in violazione del dovere di solidarietà coniugale;
2) l'assegnazione della casa coniugale per viverci unitamente al figlio minore avuto da una precedente relazione ma accolto dal marito Persona_1
come un proprio figlio e convivente con i coniugi;
3) la corresponsione dell'assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, non avendo adeguati redditi propri;
4) l'attribuzione dell'assegno unico erogato dall' per il figlio CP_2 [...]
e contestuale condanna del alla restituzione delle somme Persona_1 Parte_1
illegittimamente percepite a tale titolo;
5) decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni .
All'esito dell'udienza di comparizione del 13 giugno 2025, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1) Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto.2)
Assegna la casa coniugale a e fissa il termine di gg. 60 ad Parte_1 CP_1
per allontanarsene, asportando gli effetti personali propri e dei propri
[...]
figli”.3) Ordina a la produzione in giudizio delle ultime dichiarazioni Parte_1
dei redditi, degli estratti conto bancari e della documentazione riguardante le proprie possidenze mobiliari ed immobiliari. 4) Ammette le prove orali richieste dalle parti nei limiti sopraindicati e fissa per la loro escussione l'udienza del 30.10.2025, ore 9.00.
5) Dispone che le parti interessate provvedano alla citazione dei testi ammessi, a pena di decadenza”.
Nelle more, con istanza urgente datata 15/07/2025, la resistente ha chiesto una proroga del termine concesso per il rilascio dell'immobile adibito a casa coniugale.
Instaurato il contraddittorio, le parti hanno raggiunto un accordo sul punto, nei termini trascritti nel processo verbale dell'udienza del 30/07/2025.
Nel prosieguo del giudizio di merito, i coniugi hanno raggiunto un accordo anche sulle condizioni della separazione, del seguente tenore: “
1. le parti vivranno separatamente.2. I coniugi non hanno generato figli e sono economicamente indipendenti disponendo di adeguati redditi propri.3. Tutti i rapporti patrimoniali ed economici intercorsi ed esistenti tra essi coniugi sono stati regolati e definiti, ivi compresa la restituzione della somma di Euro 40.000,00 concordata mediante versamenti, che parte ricorrente si impegna ed obbliga a versare alla convenuta con rimesse mensili di cui la prima di Euro 1.000,00 alla data di sottoscrizione delle condizioni congiunte e le successive, per un ammontare complessivo di Euro 39.000,00 con rate mensili dell'importo di Euro 300,00 cadauna per 130 rate a far data dal 15 gennaio 2026, a mezzo bonifico bancario sulla Carta PostePay intestata alla sig.ra
n° 5333175535746181, senza interessi, fino al saldo, da pagarsi Controparte_1
entro il 15 di ogni mese. Con la precisazione che in caso di mancato versamento di due rate, previa messa in mora con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla parte obbligata, trascorsi 15 giorni dalla diffida, la parte creditrice potrà agire giudizialmente per il recupero dell'intera somma ancora dovuta.4. Le parti si impegnano a rimettere tutte le querele sporte l'uno nei confronti dell'altro.5. I coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di documenti per
l'espatrio.
6. Spese integralmente compensate tra le parti, con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale da parte dei difensori con la sottoscrizione in calce.”
Pertanto, all'udienza del 2 dicembre 2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.-, stante l'accordo dei coniugi e su conforme richiesta dei rispettivi Procuratori, la causa, senza necessità di attività istruttoria, è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla dichiarata conforme volontà di non volersi riconciliare, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale
(art. 151 c.c.).
Va, dunque, resa pronuncia di separazione personale dei coniugi. Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate tra le parti, come dalle stesse richiesto.
Infatti, tali condizioni (sopra riportate) sembrano non in contrasto con i principi dell'ordinamento, ed idonee a risolvere tutte le questioni economiche controverse.
Stante la cumulativa domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c., la causa, con separata ordinanza, deve essere rimessa sul ruolo per la decisione di quest'ultima domanda, previo accertamento del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lanciano, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni dagli stessi concordate, sopra trascritte. CP_1
2) Dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
3) Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione della causa al fine della decisione della cumulativa domanda di scioglimento del matrimonio.
Lanciano, 23 /12/2025
Il Presidente rel.
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