Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 09/03/2026, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01638/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05564/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5564 del 2022, proposto da
IA UC, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Viglione, Noemi Tsuno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, prot. n. 9478 del 2 agosto 2022 avente ad oggetto “ avviso ricognizione personale avente diritto alla stabilizzazione ”;
nonché di ogni atto connesso, conseguente, precedente e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa ST LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito dinanzi a questo T.A.R. per l’annullamento della nota dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, prot. n. 9478 del 2 agosto 2022 avente ad oggetto “ avviso ricognizione personale avente diritto alla stabilizzazione ” nonché di ogni atto connesso, conseguente, precedente e successivo.
L’Amministrazione, pur regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica di smaltimento dell’11 dicembre 2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
Il giudizio va dichiarato estinto per rinunzia.
Infatti, la parte ricorrente, in data 28 novembre 2025, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale e notificato in pari data alla controparte, chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali.
Tanto premesso, il Collegio, in considerazione della natura disponibile dell’azione, non può che prendere atto della superiore dichiarazione di estinzione della parte ricorrente e pronunciarsi in conformità.
Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a..
Sussistono giusti motivi, attesa la natura processuale della decisione, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LI LI Di OL, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
ST LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST LL | LI LI Di OL |
IL SEGRETARIO