Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00408/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2021, proposto da
Aurora Uno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dapprima dall'avvocato Chiara Servetti e, di poi, dall’avvocato Alessandra Golinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Saluzzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelina Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, in persona del Presidente della g.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fallimento Gruppo Airaudo S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego della richiesta della società ricorrente di reintestazione delle autorizzazioni commerciali nn. 2711-2712-2713 e 2714 in data 27-1-2021 a firma del Dirigente del Settore Sviluppo Compatibile del Territorio del Comune di Saluzzo;
del parere reso dalla Regione Piemonte al Comune di Saluzzo trasmesso alla società con nota prot. n. 36775/2020 trasmessa via pec in data 13.10.2020;
del preavviso di rigetto di cui alla nota del Comune di Saluzzo prot. n. 47499 trasmessa via pec in data 16.12.2020;
nonché, occorrendo
di atti tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, tra i quali, la nota del Comune di Saluzzo prot. n. 30312/2020 trasmessa via pec in data 9/9/2020 di comunicazione alla società ricorrente della richiesta del parere regionale, la nota del Comune di Saluzzo in data 19/9/2020 di richiesta di determinazioni al curatore del fallimento del Gruppo Airaudo srl trasmessa a mezzo pec alla società ricorrente con nota pro. n. 34241/2020 in data 26/9/2020, unitamente al parere regionale, la nota della Regione Piemonte Settore Commercio e Terzialrio prot. n. 1703 in data 22/2/2021 di riscontro all'istanza di accesso della Società Aurora Uno srl.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Saluzzo e della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto, il dott. CO MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’area di proprietà della società ricorrente - inserita in un comparto urbanistico del P.R.G. del Comune di Saluzzo destinato ad attività produttive, commerciali, direzionali e servizi - veniva “interessata” da una richiesta di autorizzazione amministrativa da parte di Gruppo Airaudo S.r.l., ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 114/1998, della l.r. n. 28/99 e della D.C.R. n. 563-13414, al fine di ottenere l’attivazione di un centro commerciale sequenziale con superficie di vendita complessiva di mq 5500.
In data 3 dicembre 2010, indi, il Comune intimato rilasciava in favore del Gruppo Airaudo S.r.l. quattro provvedimenti di autorizzazione commerciale. Successivamente Gruppo Airaudo s.r.l. veniva sottoposta a procedura fallimentare.
La ricorrente, indi, in data 5.8.2020, a distanza di quasi dieci anni dalla adozione dei ridetti provvedimenti autorizzatori, chiedeva al Comune di Saluzzo la reintestazione degli stessi.
Il Comune di Saluzzo in data 2 dicembre 2020, siccome peraltro reputato necessario anche dalla Regione Piemonte all’uopo pure compulsata, procedeva ad interpellare il curatore della procedura fallimentare afferente alla società intestataria delle autorizzazioni; quest’ultimo manifestava la propria opposizione, stante la perdurante efficacia della autorizzazioni, e la loro riferibilità alla Gruppo Airaudo e, quindi, alla procedura fallimentare, a nulla potendo rilevare un risalente assenso alla reintestazione espresso nel 2015 dalla società, prima dell’assoggettamento a fallimento.
Di qui la emanazione del preavviso di rigetto da parte del Comune, le deduzioni procedimentali da parte della ricorrente e, al fine, la adozione del provvedimento comunale del 27 gennaio 2021, di diniego della istanza di “reintestazione” delle autorizzazioni.
Avverso tale ultimo provvedimento –nonché avverso le determinazioni presupposte, ivi compreso il parere reso dalla Regione Piemonte- insorgeva la ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione degli artt. 2, 20 e 21 quinquies e novies della Legge n. 241/1990; incompetenza; erronea applicazione dell'art. 9 D.Lgs. n. 114/1998; violazione e/o erronea applicazione della DCR n. 191-43016 in data 20-11-2012; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990); sviamento, essendosi sulla istanza di “reintestazione” che ne occupa formato il silenzio assenso, decorsi trenta giorni dalla sua presentazione, a nulla potendo valere le richieste interlocutorie operata dal Comune, e volte alla acquisizione di un parere da parte della Regione nonché a conoscere la volontà della curatela fallimentare, tenuto altresì conto dell’assenso già rilasciato dalla società “ in bonis ” nel 2015;
- violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione e applicazione dell’art. 9 D.Lgs. n. 114/1998; violazione e/o erronea interpretazione e applicazione dell’art. 15 della DCR n. 191-43016 in data 20-11-2012; violazione e/o erronea interpretazione e applicazione dell’art. 4 della D.G.R. n. 43-29533 in data 1-3-2000; incompetenza; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990); ingiustizia manifesta, disparità di trattamento; sviamento, atteso che le autorizzazioni de quibus ben avrebbero dovuto e potuto essere “reintestate” alla ricorrente, proprietaria delle aree, e, di più e di contro, neanche avrebbero dovuto essere rilasciate in favore della originaria intestataria, in allora non in possesso di documentazione comprovante la disponibilità dell’area (di proprietà di essa ricorrente); in ogni caso, a prescindere dalla posizione espressa dalla curatela fallimentare, la società beneficiaria delle autorizzazioni avrebbe già nel 2015 fornito l’assenso alla variazione della intestazione, nel mentre indiscutibile sarebbe la effettiva disponibilità, in capo alla ricorrente, delle aree ove sarebbe sorto il centro commerciale e, quindi, la esistenza dei presupposti di fatto e di diritto condizionanti il riconoscimento dell’agognato bene della vita.
Si costituivano le intimate Amministrazioni, instando per la inammissibilità ovvero per la reiezione del gravame e la causa, alfine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto.
Il ricorso non è fondato, all’esito del congiunto scrutinio delle doglianze che lo assistono.
E, invero, nella fattispecie che ne occupa:
- le autorizzazioni de quibus rimontano al lontano 2010;
- esse sono espressamente riferibili ad una società dichiarata fallita (con sentenza del 28.11.19);
- inoppugnabili sono oramai le determinazioni che illo tempore hanno condotto alla adozione di quei provvedimenti in favore di quella società; sul punto, indi, i rilievi della ricorrente (circa la fallacia e la illegittimità di quei provvedimenti iniziali, in quanto rilasciati in favore di società “non legittimata” non avendo essa comprovato la disponibilità delle aree ove avrebbero dovuto insistere le attività commerciali autorizzate), oltre che per tale ragione (inoppugnabilità di quelle lontane determinazioni), si appalesano inammissibili per la di per sé dirimente ragione per cui dalla illegittimità di quei provvedimenti autorizzatori discenderebbe, naturaliter , la giuridica impossibilità di ottenerne la “reintestazione”, id est la impredicabilità in nuce della fondatezza della pretesa quivi azionata da essa ricorrente;
- trattasi di provvedimenti abilitativi, indi, non mai riconducibili alla sfera giuridica della ricorrente (ancorché espressamente dichiaratasi proprietaria delle aree in questione), e non più riconducibili alla società “ in bonis ”, per effetto dello spossessamento conseguente alla sentenza dichiarativa di fallimento del 2019;
- non può quivi venire in rilievo -in senso favorevole alla pretesa della ricorrente di ottenere per così dire la “voltura” ovvero la “reintestazione” delle autorizzazioni- l’atto di assenso a tale “reintestazione”, espresso nel 2015 dalla primigenia società beneficiaria dei provvedimenti abilitativi; trattasi, invero, a tacer d’altro di atto: i) che rimonta al 2015, id est a circa un lustro di distanza rispetto alla domanda presentata nel 2020 dalla ricorrente; ii) espresso dalla Gruppo Airaudo s.r.l. allorquando la società era in bonis ; iii) non mai opponibile, indi, alla procedura fallimentare, iniziatasi dopo la sentenza dichiarativa di fallimento del 2019, ben prima, pertanto, della presentazione della istanza della ricorrente del 5 agosto 2020;
- affatto ragionevole, indi, si è appalesato l’ agere procedimentale della Amministrazione comunale -avvalorate dall’apporto consultivo della Regione- volte ad acquisire “all’attualità” il consenso dell’unico soggetto legittimato a disporre delle situazioni giuridiche soggettive attive facenti capo alla società fallita, vale a dire il curatore fallimentare; e, invero, la fattispecie procedimentale de qua agitur si è iniziata in data 5 agosto 2020, talché è con riferimento a quel momento che occorre valutare i presupposti di ammissibilità e di ricevibilità della richiesta, tra i quali non può non figurare la volontà espressa del soggetto (titolare della posizione da “cedere”) legittimato a disporre di essa situazione giuridica, id est il curatore fallimentare; di qui la necessità di acquisire il “consenso” della procedura fallimentare in pendenza del rapporto procedimentale, contestualmente alla presentazione della istanza ovvero nel corso del procedimento, anche in ossequio al principio del tempus regit actum .
Di qui la valenza irrimediabilmente ostativa, indi, della espressa volontà contraria manifestata dal curatore, non mai potendo rilevare il precedente atto di assenso: i) posto in essere in epoca risalente, allorquando la società era in bonis , e dunque da soggetto non più legittimato a disporre dei beni appartenenti alla massa fallimentare; ii) non mai, peraltro, portato in allora a conoscenza del Comune, ovvero giammai dapprincipio e tempestivamente “utilizzato” per una tempestiva istanza da parte della ricorrente.
Inammissibili, prima ancora che infondate, si appalesano le doglianze volte a surrettiziamente porre in discussione i presupposti per il rilascio delle primigenie autorizzazioni:
i) per carenza di interesse, atteso che è proprio dalla validità ed efficacia di quelle autorizzazioni avrebbe potuto discendere, al più, la fondatezza (insussistente, di contro) della pretesa di “reintestazione” della ricorrente.
ii) in quanto dirette ad aggredire atti ormai inoppugnabili.
Alla luce delle suesposte considerazioni, di poi, nessun silenzio assenso può dirsi formato sulla domanda della ricorrente, mancando in nuce -al momento della sua presentazione- un presupposto essenziale di “ricevibilità” della domanda stessa, id est il consenso del titolare della autorizzazione, ovvero del soggetto legittimato a disporre delle situazioni giuridiche di pertinenza della società, rectius della massa fallimentare, id est il curatore.
Sotto tale ultimo profilo, invero, l’ actio procedimentale del Comune -vieppiù corroborato dal conforme parere della Regione- si appalesa financo conforme ai principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione che informano i rapporti tra la Amministrazione e i consociati, inverando una forma di officioso “soccorso istruttorio”, volto ad eventualmente “sanare” la irregolarità inizialmente connotante la domanda, in quanto priva di un elemento concorrente ad integrare il suo presupposto di ricevibilità, costituito giustappunto dall’assenso del soggetto legittimato a disporre delle posizioni attive rivenienti dalle autorizzazioni.
Di qui –stante la evidente carenza della domanda, siccome inizialmente prospettata- la inesistenza di qualsivoglia silenzio assenso.
E ciò anche a tenere in non cale il di per sé dirimente rilievo per cui -quale che sia la qualificazione che si voglia effettuare della domanda presentata dalla ricorrente: i) “reintestazione”; ii) subingresso; iii) nuova autorizzazione- necessitato si appalesava, anche per il principio del contrarius actus , il concreto dispiegarsi della stessa sequenza procedimentale espletata ab origine , a’ sensi dell’art. 9 d.lgs. 114/998 e della DGR 1.3.2000, n. 43-29533, anche con l’intervento, tra l’altro, della conferenza dei servizi regionale.
Ne discende, pertanto, la reiezione del ricorso e della ancillare istanza risarcitoria, che pure, genericamente, lo assisteva.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori come per legge, in favore del Comune di Saluzzo, e in € 1.500,00, oltre accessori come per legge, in favore della Regione Piemonte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LM SS Di AP, Presidente
CO MP, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO MP | LM SS Di AP |
IL SEGRETARIO