TAR Torino, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 408
TAR
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ritiene che le autorizzazioni originarie, risalenti al 2010, siano riferibili a una società fallita e che i rilievi della ricorrente sulla loro illegittimità iniziale siano inammissibili perché tali atti sono inoppugnabili. Inoltre, la pretesa di 'reintestazione' è infondata in quanto le autorizzazioni non sono mai state nella sfera giuridica della ricorrente e non sono più riconducibili alla società fallita. L'assenso del 2015 della società non è opponibile alla procedura fallimentare iniziata successivamente. L'operato del Comune, supportato dalla Regione, di richiedere il consenso del curatore fallimentare è stato ritenuto ragionevole e conforme ai principi di buona fede e correttezza, in quanto il curatore è l'unico legittimato a disporre delle situazioni giuridiche del fallimento. Non si è formato alcun silenzio assenso poiché mancava un presupposto essenziale di ricevibilità della domanda: il consenso del curatore.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ritiene che le autorizzazioni originarie, risalenti al 2010, siano riferibili a una società fallita e che i rilievi della ricorrente sulla loro illegittimità iniziale siano inammissibili perché tali atti sono inoppugnabili. Inoltre, la pretesa di 'reintestazione' è infondata in quanto le autorizzazioni non sono mai state nella sfera giuridica della ricorrente e non sono più riconducibili alla società fallita. L'assenso del 2015 della società non è opponibile alla procedura fallimentare iniziata successivamente. L'operato del Comune, supportato dalla Regione, di richiedere il consenso del curatore fallimentare è stato ritenuto ragionevole e conforme ai principi di buona fede e correttezza, in quanto il curatore è l'unico legittimato a disporre delle situazioni giuridiche del fallimento. Non si è formato alcun silenzio assenso poiché mancava un presupposto essenziale di ricevibilità della domanda: il consenso del curatore.

  • Rigettato
    Istanza risarcitoria accessoria

    Il ricorso principale è stato respinto, pertanto anche l'istanza risarcitoria accessoria viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 408
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 408
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo