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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/10/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
DIVORZIO R.G. n. 4380/2024
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4380/2024, promossa con ricorso depositato il 21.10.2024 da:
1) Parte_1
Nato a Torino (TO) il 07.04.1992 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv.to Sonia C. Zarbo
e
2) Parte_2
nata NA LE (TO) il 01.12.1993 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv.to Massimiliano Spassino
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in La CA (TO), in data 18 settembre 2022
(anno 2022 atto n. 25 parte II serie C) separati con sentenza n. 35/2025 del 30.01.2025 (passata in giudicato il 06.03.2025, v. documenti in atti). con i seguenti figli minorenni:
La nata a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il 27.102021. Persona_2
Pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 cod. proc. civ. depositato in data 21.10.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 9.01.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23.1.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 6.3.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 18.09.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
Il padre, in ragione della circostanza per cui risulta essere rientrato a vivere a Torino, potrà frequentare i figli, almeno tre fine settimana al mese, dalle ore 09:00 di venerdì, alle ore 22:00 di domenica sino a quando i minori non inizieranno le frequentazioni della scuola dell'obbligo, dopo con la stessa frequenza, ma dal pomeriggio del sabato, se il sabato andranno a scuola.
Il padre terrà presso di sé i figli, come segue:
- nel periodo estivo, il padre terrà con sé la figlia per 4 settimane, di cui al massimo, due consecutive, previo accordo tra i genitori, con comunicazione dell'esatto periodo e della località prescelta, entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le festività del Natale, i figli trascorreranno con un genitore il periodo dal 23 al
30 dicembre, e con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, rimane inteso che per l'anno 2024 i minori trascorreranno il Natale con il padre, in applicazione del principio dell'alternanza;
- durante le festività di Pasqua, i figli trascorreranno con un genitore la giornata di
Pasqua e con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo; ciò con alternanza annuale;
- per le ricorrenze e i compleanni, i genitori si accorderanno, garantendo sempre il principio dell'alternanza.
Pagina 2 di 4 2) Il padre verserà a titolo di mantenimento per i minori la somma mensile di € 100,00 per ciascun figlio, entro il giorno 10 sino a quando rimarrà in stato di disoccupazione;
quando avrà reperito occupazione l'importo verrà innalzato a € 150,00 mensili;
importi, in ogni caso, rivalutabili annualmente ex lege secondo gli indici ISTAT, oltre l'assegno unico che lo stesso dovesse percepire, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Linee Guida in uso presso il Tribunale di Varese.
Gli assegni familiari riconosciuti dall' autorità svizzera, saranno percepiti dalla madre per intero. Qualora la signora non potrà percepire gli assegni familiari per Pt_2 intero, perché dovrà concorrere con l'assegno unico, il signor si impegna a Parte_1 corrispondere alla signora l'importo complessivo dell'assegno unico che Pt_2 percepirà dall'Inps.
3) I coniugi si dichiarano autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, nessun assegno di mantenimento è dovuto dall'uno nei confronti dell'altro, e viceversa.
4) I coniugi, reciprocamente, dichiarano di aver definito ogni loro altro rapporto di carattere economico e di altra natura, ad eccezione del pilastro assicurativo della signora , la cui quota di spettanza verrà riscossa dal signor dopo Pt_2 Parte_1
il divorzio.
5) I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza ed acconsentono, sin d'ora, al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti.
6) Le parti, da ultimo, si danno reciproco assenso, ove occorra, al rilascio ed al rinnovo, dei rispettivi passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio, nonché, dei passaporti e delle carte d'identità dei figli minori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non
Pagina 3 di 4 risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473 bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 18/09/2022, in La
CA (TO), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di La CA (anno
2022, atto n. 25, parte II, serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4380/2024, promossa con ricorso depositato il 21.10.2024 da:
1) Parte_1
Nato a Torino (TO) il 07.04.1992 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv.to Sonia C. Zarbo
e
2) Parte_2
nata NA LE (TO) il 01.12.1993 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv.to Massimiliano Spassino
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in La CA (TO), in data 18 settembre 2022
(anno 2022 atto n. 25 parte II serie C) separati con sentenza n. 35/2025 del 30.01.2025 (passata in giudicato il 06.03.2025, v. documenti in atti). con i seguenti figli minorenni:
La nata a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il 27.102021. Persona_2
Pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 cod. proc. civ. depositato in data 21.10.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 9.01.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23.1.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 6.3.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 18.09.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
Il padre, in ragione della circostanza per cui risulta essere rientrato a vivere a Torino, potrà frequentare i figli, almeno tre fine settimana al mese, dalle ore 09:00 di venerdì, alle ore 22:00 di domenica sino a quando i minori non inizieranno le frequentazioni della scuola dell'obbligo, dopo con la stessa frequenza, ma dal pomeriggio del sabato, se il sabato andranno a scuola.
Il padre terrà presso di sé i figli, come segue:
- nel periodo estivo, il padre terrà con sé la figlia per 4 settimane, di cui al massimo, due consecutive, previo accordo tra i genitori, con comunicazione dell'esatto periodo e della località prescelta, entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le festività del Natale, i figli trascorreranno con un genitore il periodo dal 23 al
30 dicembre, e con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, rimane inteso che per l'anno 2024 i minori trascorreranno il Natale con il padre, in applicazione del principio dell'alternanza;
- durante le festività di Pasqua, i figli trascorreranno con un genitore la giornata di
Pasqua e con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo; ciò con alternanza annuale;
- per le ricorrenze e i compleanni, i genitori si accorderanno, garantendo sempre il principio dell'alternanza.
Pagina 2 di 4 2) Il padre verserà a titolo di mantenimento per i minori la somma mensile di € 100,00 per ciascun figlio, entro il giorno 10 sino a quando rimarrà in stato di disoccupazione;
quando avrà reperito occupazione l'importo verrà innalzato a € 150,00 mensili;
importi, in ogni caso, rivalutabili annualmente ex lege secondo gli indici ISTAT, oltre l'assegno unico che lo stesso dovesse percepire, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Linee Guida in uso presso il Tribunale di Varese.
Gli assegni familiari riconosciuti dall' autorità svizzera, saranno percepiti dalla madre per intero. Qualora la signora non potrà percepire gli assegni familiari per Pt_2 intero, perché dovrà concorrere con l'assegno unico, il signor si impegna a Parte_1 corrispondere alla signora l'importo complessivo dell'assegno unico che Pt_2 percepirà dall'Inps.
3) I coniugi si dichiarano autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, nessun assegno di mantenimento è dovuto dall'uno nei confronti dell'altro, e viceversa.
4) I coniugi, reciprocamente, dichiarano di aver definito ogni loro altro rapporto di carattere economico e di altra natura, ad eccezione del pilastro assicurativo della signora , la cui quota di spettanza verrà riscossa dal signor dopo Pt_2 Parte_1
il divorzio.
5) I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza ed acconsentono, sin d'ora, al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti.
6) Le parti, da ultimo, si danno reciproco assenso, ove occorra, al rilascio ed al rinnovo, dei rispettivi passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio, nonché, dei passaporti e delle carte d'identità dei figli minori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non
Pagina 3 di 4 risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473 bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 18/09/2022, in La
CA (TO), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di La CA (anno
2022, atto n. 25, parte II, serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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