Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1631/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Marsala sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Mariaserena Barcellona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1631 R.G. dell'anno 2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Marsala, Parte_1 nella via Mario Nuccio n. 2, presso lo studio dell'avv. Angelo Salvatore Vita, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti parte attrice contro in persona del suo legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Giovanni Immordino, giusta delibera n. 287 del 21.10.2022 e procura in atti (con il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
parte convenuta
Oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2051 c.c.
Conclusioni: all'udienza del 26.09.2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1) I fatti controversi e lo svolgimento del procedimento
1.1) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali, asseritamente subiti in conseguenza del sinistro occorsole in Marsala in data
07.07.2020, alle ore 09:30 circa.
Deduceva:
- che il 7 luglio 2020, alle ore 09:30 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede di Via Mazzini, giunta all'altezza del civico 105, all'intersezione tra la Farmacia LA e il negozio “Tutto IO”,
- che tale situazione di pericolo non risultava segnalata e non era visibile né prevedibile, per la conformazione e le dimensioni del marciapiede;
- che in conseguenza della caduta, aveva subito lesioni personali, per le quali era stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Paolo Borsellino”, ove le venivano diagnosticate la frattura del polso, del gomito destro e del setto nasale;
- di avere patito, a seguito dell'occorso, un danno biologico pari al 18%, oltre ai periodi di ITT e
ITP, nonché un danno patrimoniale per spese mediche.
Imputato l'occorso al convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. nonché, in subordine, in base CP_1 alla disciplina prevista dall'art. 2043 c.c., la concludeva chiedendo all'intestato Tribunale Pt_1
di:
“ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del per il sinistro occorso a Controparte_1
in data 7.7.2020; Parte_1 ritenere e dichiarare che l'odierna attrice, in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha subito danni fisici per un complessivo importo di € 64.564,37;
e per l'effetto
Condannare il al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, ammontanti Controparte_1 complessivamente in € 64.564,37, oltre interessi e rivalutazione, ovvero in quell'altra diversa somma che potrà essere determinata in corso di causa;
Condannare il alla integrale rifusione delle spese, compensi ed onorari del Controparte_1
giudizio.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
1.2) Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il contestando il fatto Controparte_1
storico e riconducendo il sinistro in via esclusiva alla condotta disattenta della stessa danneggiata, stante l'orario diurno di verificazione del sinistro e le ottime condizioni di visibilità.
Contestata la quantificazione del risarcimento preteso, con particolare riferimento al danno morale, concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
1.3) Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., parte attrice, con la prima delle memorie depositate ai sensi della richiamata disposizione, allegava di avere patito un pregiudizio di natura morale a causa del lungo periodo riabilitativo che aveva dovuto affrontare e dei postimi permanenti derivanti dal sinistro – tali da non consentirle di svolgere le attività alla quali era dedita (quali le faccende domestiche o la cura dei nipoti). 1.4) La causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti,
l'escussione di testi e l'espletamento di consulenza medico-legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.09.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa assegnazione alle stesse dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2) Il merito della lite
2.1) L'an della responsabilità del CP_1
La fattispecie in esame va ricondotta nell'ambito applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Giova rammentare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dalla richiamata disposizione, ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
In particolare, il danneggiato è tenuto a dimostrare che il danno lamentato si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (v.
Cass. civ., n. 5910 del 2011; da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n.
2660 del 2013).
Deve, altresì, rammentarsi che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, “coerente con la natura oggettiva della responsabilità del custode è la esimente di essa positivamente stabilita.
Per liberarsi da responsabilità (sempreché il danneggiato abbia assolto l'onus probandi su di lui incombente), il custode non deve provare l'assenza di una sua colpa ma la sussistenza di un “caso fortuito”, di un fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.
Sul piano strutturale, il “caso fortuito” può essere costituito da un fatto naturale ad effetti giuridici, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure da un atto giuridico (cioè dal fatto del danneggiato o dal fatto di un terzo), la cui incidenza causale nella determinazione dell'evento può essere esclusiva o concorrente e che assume giuridica rilevanza, in quanto comportamento umano, sol in caso di colpa del soggetto agente.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può dunque essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
Rilievo centrale riveste, in tal caso, la regola sancita dall'art. 1227, comma 1, c.c.: essa, estrinsecazione del principio di causalità materiale, impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
In forza del richiamato art. 1227, primo comma c.c., la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e deve essere valutata pure tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione.
Ciò significa che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso: e ciò - si badi - anche quando la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile dal custode, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (espressamente, Cass. 20/07/2023 n.
21675).
Sotto il profilo processuale, poi, l'applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c., ovvero il ricorrere di un fatto colposo del danneggiato (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare
l'aggravamento del danno di cui al secondo comma della norma citata) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi da cui esso sia ricavabile (Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.
19/07/2018 n. 19218).
L'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, inoltre, concreta un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al controllo di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass. 17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (ovvero la gravità della colpa) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato, quest'ultimo potendo quindi configurarsi come apporto causale concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno comunque ascrivibile al fatto della cosa, e perciò imputabile al custode di essa), oppure come causa assorbente del danno, in guisa da escluderne del tutto la derivazione dalla cosa.
Il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro della colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (Cass. 24/01/2024 n. 2376; Cass. 23/05/2023, n. 14228).
Può, quindi, concludersi che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. 20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” [cfr. Cass. civ. sez. III, ordinanza del 13.05.2024, n. 12943]. Ed ancora, “...in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Tale principio di diritto è stato successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; n. 14228/2023), anche a Sezioni
Unite (Cass. n. 20943/2022).
In particolare, l'esatta interpretazione che, ai sensi dell'art. 65 ord. giud., le Sezioni Unite hanno dato dell'art. 2051 c.c. per quanto qui rileva, può così riassumersi (Cass. n. 8346/2024):
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito";
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato;
del terzo, in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela"; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza
"irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
Nel solco tracciato dalla richiamata giurisprudenza, ancor più di recente è stato statuito (Cass. n.
11152 e n. 33074/2023,; n. 8346/2024) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” [cfr. Cass. civ. sez.
III, n. 14566/2024].
Tanto premesso in punto di diritto e venendo all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che la verificazione del sinistro, secondo le modalità indicate dalla parte attrice in citazione, risulta sufficientemente comprovata all'esito della attività istruttoria svolta.
Invero, la teste presente al momento del fatto, ha confermato la data e l'orario Testimone_1 dell'accadimento e riferito che “...io camminavo e ho visto questa signora camminare davanti a me.
Io ero circa due/tre metri indietro. Ho visto la signora cadere […] C'era una buca in corrispondenza del luogo in cui è caduta la signora. Non era né piccola né grande. La buca si trovava all'altezza del civico 107 tra la farmacia LA e il negozio Tutto IO […] La signora mi diceva di non toccarle le braccia e il polso, aveva la faccia piena di sangue […]”.
Quanto alle condizioni di visibilità nel luogo teatro dei fatti di causa, la testimone ha dichiarato che
“non c'era nessuna segnaletica;
ho visto che c'era la buca quando mi sono avvicinata alla signora.
Percorro solitamente la via dove la signora è caduta ma non ricordo se la buca c'era già [...] c'era il solo e il tempo era buono” (v. verbale di udienza del 28.09.2023).
Dichiarazioni di analogo tenore ha reso la teste , pure presente al momento del fatto, la Tes_2 quale, dopo avere confermato la data e l'orario dell'accadimento, ha riferito che “la signora mi veniva di fronte. Vedevo la signora inciampare. C'erano tutte cose sollevate […] Il marciapiede era sollevato e la signora è caduta proprio lì, tra la farmacia LA e il negozio Tutto IO […] La signora diceva che le faceva male il braccio destro, mi ricordo che aveva il viso tutto frantumato, graffiato e con sangue […]”.
Anche la testimone ha confermato che il tempo era buono e che non vi era alcuna Tes_2
segnaletica nel tratto in cui la pavimentazione del marciapiede era sconnessa (v. verbale di udienza del 28.09.2024).
Entrambe le testimoni hanno inoltre riconosciuto i luoghi di causa nelle riproduzioni fotografiche loro esibite nel corso dell'escussione. Orbene, l'assenza di rapporti di parentela e/o conoscenza con l'odierna parte attrice e la diretta cognizione dei fatti di causa da parte delle testimoni escusse, presenti sul luogo del sinistro, consentono di ritenere attendibili le dichiarazioni dalle medesime rese.
Le convergenti deposizioni testimoniali, coerenti anche con i dati ricavabili dalle fotografie prodotte dalla attrice, valutate unitamente al giudizio di compatibilità traumatologica espresso dal nominato consulente tecnico d'ufficio (v. pag. 4 della relazione di c.t.u.), permettono dunque di ritenere acclarato il fatto storico della caduta della nelle circostanze di tempo e di luogo anzidette e Pt_1 la ragionevole riconducibilità dell'occorso alla presenza di una disconnessione della pavimentazione del marciapiede.
La valutazione complessiva di tutti gli elementi emersi all'esito dell'istruttoria induce, tuttavia, a ravvisare profili di colpa nella condotta della odierna parte attrice, che, pur non assurgendo a causa esclusiva dell'occorso tale da elidere la responsabilità del convenuto, si configurano come CP_1 concorrenti alla produzione dell'evento.
Invero, costituiscono tutte circostanze indicative di un difetto di diligenza e attenzione della la circostanza che l'evento lesivo si sia verificato nelle ore mattutine, alle ore 09:30 circa, Pt_1
di una giornata estiva in condizioni di piena visibilità (v. deposizioni testimoni parte attrice); che il luogo teatro del sinistro si trovi a pochi passi dallo studio del medico della danneggiata – sicché appare ragionevole ritenere che la stessa avesse conoscenza dello stato dei luoghi –; nonché, infine,
l'ulteriore circostanza che la disconnessione del marciapiede, sufficientemente ampio peraltro, sia di importanti dimensioni e, come tale, visibile (v. ritrazioni fotografiche in atti).
La carenza di diligenza, tuttavia, nel caso di specie, non vale, come anticipato, ad escludere il nesso di causalità tra res ed eventus damni, tenuto conto, da un lato, che la condotta della (che Pt_1 percorreva a piedi il marciapiede di via Mazzini) non presenta le caratteristiche di una “evenienza irragionevole o inaccettabile” tale da interrompere il detto nesso e, dall'altro, il non ha CP_1 fornito prova della ricorrenza del “caso fortuito” nella accezione fatta propria dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve dunque ritenersi la sussistenza di concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento, che si stima equo determinare nella misura del 50%.
In proposito, è opportuno evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio ,attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte” (cfr. Cass. n. 9200/2021;
Cfr. Cass. n. 6529/2011).
Pertanto, in parziale accoglimento delle domande formulate dall'attrice, il va Controparte_1
condannato a risarcire il danno da responsabilità ex art. 2051 c.c. limitatamente alla misura del 50% della sua entità.
2.2) I danni risarcibili
Venendo ora alla quantificazione dei danni lamentati dalla odierna parte attrice, occorre prendere le mosse dalla relazione predisposta dal CTU nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti devono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
Vi è da dire che a fronte delle risultanze della CTU nessuna osservazione critica è stata mossa dalle parti.
Ebbene, il consulente tecnico nominato d'ufficio, alla luce della documentazione esaminata e degli accertamenti clinici svolti, ha affermato che l'attrice, in conseguenza del sinistro per cui è lite, ha subito la “frattura dell'epifisi distale dell'omero destro, frattura del polso destro, contusione e frattura modesta delle ossa nasali”, determinando tali lesioni una malattia di complessivi giorni 150 nei quali il danno biologico temporaneo è stato totale nei primi 40 giorni, parziale al 75% per giorni
30, parziale al 50% per giorni 60, parziale al 25% per giorni 20, nonché postumi permanenti tali da configurare un danno biologico permanente valutato nella misura del 12%.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa, del danno come sopra riconosciuto, questo
Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia;
in particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (cfr. Cass. n.
14402/2011; Cass. n. 12408/2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi inglobano, dunque, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In altri termini, il valore punto tiene conto anche, seppur in una dimensione per così dire standardizzata, della componente prettamente soggettiva costituita dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, normalmente insita – secondo il criterio presuntivo dell'id quod plerumque accidit – nel danno alla salute, e delle ordinarie ripercussioni dinamico – relazionali di quest'ultimo.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei citati parametri tabellari, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., il punto base di I.T.T. si individua nel valore tabellare base previsto (€ 115,00).
Conseguentemente, il danno non patrimoniale da inabilità temporanea è complessivamente pari ad €
11.212,50 in valori attuali.
Quanto al danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età (77) della danneggiata all'epoca del fatto dannoso e del grado di invalidità, partendo dal valore punto tabellare (€ 2.851,87) relativo al
“danno non patrimoniale” nel senso sopra chiarito, cioè comprendente anche la componente descrittiva costituita dal patimento interiore che ordinariamente si accompagna alla sofferenza di natura organica correlata alla lesione della salute, lo stesso va determinato nell'importo di €
27.159,00, in valori attuali, di cui € 21.218,00 per il danno alla salute ed € 5.941,00 per il dolore soggettivo interiore.
Nessuna personalizzazione del danno biologico può essere riconosciuta in favore della odierna attrice, atteso che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomali o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (cfr. Cass. sez. III, sentenza n. 1870 del 20/01/2023; Cass. sez. III, sentenza n. 28988 del
11/11/2019, Rv. 655964 - 01; Cass. sez. VI, ordinanza n. 7597 del 18/03/2021, Rv. 660927 - 01). Nel caso di specie, le lamentate e riscontrate conseguenze patite dalla a seguito del sinistro Pt_1
per cui è causa (v. deposizioni delle testimoni e sono Testimone_3 Testimone_4
ordinariamente ricollegabili a chiunque abbia riportato quel tipo di danno alla stessa età.
Va poi riconosciuta all'attrice, quale risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 954,00 per le spese sanitarie documentate e ritenute congrue dal C.T.U. (cfr. relazione cit., ultima pagina).
Non può, per converso, essere riconosciuta, a titolo di danno patrimoniale, la somma di € 380,00 spesa per l'acquisto di occhiali da vista (v. allegato n. 16 atto di citazione), poiché la circostanza che la indossasse il giorno del sinistro occhiali da vista, danneggiatisi in conseguenza della Pt_1
caduta, non è stata neanche genericamente allegata né provata.
In conclusione, l'ammontare complessivo dei danni patiti dalla ammonta ad € 39.325,50; Pt_1
tale importo va ridotto del 50% per il riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata, pervenendosi, dunque, alla somma di euro 19.662,75.
Sulla somma così individuata dovranno poi essere liquidati gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi.
Costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi costituisce una modalità liquidatoria del danno da lucro cessante e che tali interessi sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dalla temporanea indisponibilità dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria.
Conseguentemente, l'importo di € 19.662,75 deve essere devalutato alla data del sinistro e poi rivalutato con interessi ponderati a tutt'oggi e ascende ad € 21.372,98 (di cui € 19.662,75 per capitale ed € 1.710,22 per interessi).
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza
(momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
3) Le spese di lite e di CTU
In considerazione dell'esito della lite, del riconosciuto concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c. e del divario esistente tra somma richiesta dall'attrice e somma riconosciuta, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2, con condanna del comune convenuto prevalentemente soccombente a rifondere all'attrice la frazione residua che si liquida come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della lite (da rapportarsi al decisum) e dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione o difesa, così provvede:
1) condanna il in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere all'attrice, per il titolo risarcitorio meglio specificato in motivazione, la somma di €
21.372,98, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo;
2) compensa per ½ le spese processuali e condanna il convenuto a rifondere all'attrice la frazione residua, che liquida in complessivi € 1.270,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U.
Così deciso in Marsala, in data 26.01.2025
Il Giudice
Mariaserena Barcellona