Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3129/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale resentato congiuntamente da e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. AMADIO VERONICA ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Jesolo in data 19/10/1995, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Jesolo (Ve) – Atto n. 24, P. 1, Anno 1995 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 30/01/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
29/10/2024, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse materiale della GL
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
nulla è disposto per il figlio , Per_1 Per_2
in quanto maggiorenne ed economicamente indipendente;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
essi si impegnano a mantenere il necessario reciproco rispetto;
2. Rapporti economici e lavorativi - la GNa continuerà a prestare la propria collaborazione Parte_1
professionale, come impiegata di I livello- Responsabile del personale, presso l'azienda “Alemar
Srl”; la GNa continuerà ad avere in uso l'autovettura modello “Range Rover Parte_1
Evoque”, targata EX 737 MF, intestata alla società “Alemar Srl”; - il GN si Parte_2 impegna a mantenere, quale unica beneficiaria della polizza “Orizzonte Previdenza” nr. 502155520
e della polizza “Allianz 1 Premorienza” nr. 500530600, sub. doc.14, la signora Parte_1 dichiarando sin d'ora di non voler provvedere alla revoca e/o alla modifica per motivo alcuno;
3.
Mantenimento della GL e spese straordinarie - Tenuto conto delle diverse capacità Per_1
economiche dei coniugi, il GN verserà mensilmente alla GL , a titolo Parte_2 Per_1 di mantenimento ordinario, la somma di € 1.000,00, sul conto corrente ad ella intestato, entro e non oltre il giorno 6 di ogni mese;
- le spese straordinarie per verranno sostenute per l'intero dal Per_1 padre, il GN : per l'individuazione delle spese da ritenersi straordinarie, per Parte_2 le modalità di corresponsione delle stesse, nonché per l'eventuale necessità di preventivo accordo, i ricorrenti fanno riferimento al Protocollo del Tribunale di Venezia, allegato al presente ricorso e da intendersi parte integrante dello stesso;
- le detrazione per la GL a carico verranno percepite nella misura del 100% dal GN;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente Parte_2
autosufficienti, e pertanto nulla chiedono e riconoscono reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento;
- le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni altra questione economica tra loro pendente”; nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Jesolo.
Così deciso il 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison