Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 06/02/2026, n. 1808
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità dell'assoggettamento all'imposta catastale proporzionale

    La Corte ha ritenuto che l'atto di rinuncia ha avuto un effetto ripristinatorio dello status quo ante, non configurando un nuovo trasferimento di diritti reali, e pertanto non è dovuta l'imposta catastale proporzionale prevista per gli atti di trasferimento a titolo oneroso.

  • Accolto
    Vizio di motivazione dell'avviso di liquidazione

    La Corte ha ritenuto che l'atto di rinuncia non ha prodotto effetti reali e non è soggetto a tassazione proporzionale, assorbendo tale motivo di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 06/02/2026, n. 1808
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1808
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo