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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 932/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
MAGISTRATURA LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 932/2022
All'udienza del 12/03/2025 ore 10.50 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , compare per parte ricorrente l'Avv. Parte_1
TONI ATTILIO che attesta il collegamento da remoto del . Parte_2
Per parte resistente è presente l'Avv. PIETRANTUONO ALESSIA in sostituzione dell'avv. MAZZAMAURO CRISTINA e MONACO SORGE I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita alla discussione. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 19.44, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Parte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Parte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 932/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Toni Parte_2 ricorrente e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dagli Controparte_1 avvocati Cristina Mazzamauro e Marco Monaco Sorge resistente
Oggetto: articolazione oraria part time a seguito della costituzione del rapporto tra le parti, differenze retributive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15 novembre 2022 parte ricorrente proponeva il ricorso, all'intestato
Tribunale quale Giudice del lavoro, al fine di vedere accolta la domanda di corretto riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time così come riconosciuto all'interno della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca (sent. n. 142/2020) e confermata dalla Corte d'Appello di Firenze nei confronti di per i fatti di seguito esposti: CP_1
-che a seguito della sentenza, sopra richiamata, veniva accertata la violazione- da parte della società resistente -del divieto di intermediazione di manodopera con conseguente costituzione del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente a far data dal 1° aprile 2009;
- la suddetta sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Firenze, senza che venisse determinata la misura del part time;
- che in maniera arbitraria la società resistente, al momento della riammissione in servizio in ottemperanza alla sentenza, determinava l'articolazione oraria del ricorrente in misura del 33,08% con part time verticale
1 di 36 ore settimanali per i mesi di agosto-settembre-ottobre-novembre;
- che detta articolazione oraria si pone in contrasto con quanto disposto in sentenza;
- fa presente che alla data del 1° aprile 2009 il ricorrente prestava servizio per 6 ore e 40 minuti giornalieri per 6 giorni alla settimana e dal 2010 per 2 ore giornaliere;
- In ossequio al CCNL di riferimento non poteva disporre un orario inferiore rispetto a quello CP_1 previsto all'art. 23 del CCNL, il quale prevede che “La prestazione individuale a tempo parziale è determinata consensualmente tra le parti e resa in misura ridotta nel limite minimo del 50% e massimo dell'85% dell'orario individuale di lavoro a tempo pieno previsto su base annua. A fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o commerciale, i già menzionati limiti possono essere, nell'ambito della contrattazione aziendale/territoriale e sempre su base consensuale, ridotti ovvero ampliati.”;
- che in assenza di un riferimento in sentenza circa l'articolazione oraria del ricorrente dovrà essere preso a riferimento l'art. 23 del CCNL di riferimento almeno nella determinazione della misura minima;
- rivendica il pagamento delle differenze retributive in forza della corretta articolazione oraria, dalla data di riammissione in servizio a oggi.
Si costituiva in giudizio , la quale ha rappresentato ed eccepito che quanto dedotto da Controparte_1 controparte non ha trovato alcun riscontro nella documentazione prodotta.
Nel dettaglio la società rileva ed eccepisce quanto di seguito esposto:
- la nullità del ricorso stante la genericità e l'indeterminatezza dello stesso;
-che per effetto della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca e confermata dalla Corte di Appello di
Firenze, il lavoratore è stato assunto in il 22 luglio 2020 con mansioni di Addetto Trasporti junior, CP_1 livello E, con part-time verticale al 33,08%, con un orario settimanale di 36 ore per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre;
- che il ricorrente nell'aprile 2021 chiedeva alla società di anticipare la decorrenza dei mesi lavorativi al 1° giugno anziché ad agosto, richiesta alla quale la società aderiva, mantenendo inalterato l'orario di lavoro settimanale di 36 ore, suddivise in 7 ore e 27 minuti giornalieri (comprensivi di 15 minuti di pausa) articolata su cinque giorni a settimana, per i soli mesi da giugno a settembre (part time verticale al 33,08%);
- in ordine alla percentuale di part time la stessa è stata successivamente rivista per eccesso e portata al 33,
33% a far data dal 30 dicembre 2021 in conformità a quanto previsto dall'accordo sindacale Allegato 4 del
CCNL;
- contesta che possa trovare applicazione, al caso di specie, la disposizione di cui all'art. 23 del CCNL di dato che il ricorrente è stato assunto solo in ottemperanza della sentenza emessa;
CP_1
- sottolinea come l'applicazione della disposizione richiamata andrebbe oltre quanto disposto nella sentenza n. 142/2020 e trascende quanto esposto dal ricorrente nel primo ricorso;
- rileva che nel primo giudizio non sia stata formulata alcuna domanda in ordine all'articolazione oraria e
2 alla sua quantificazione;
Rileva l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza dei requisiti previsti dalla legge.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa come di seguito.
***
Il ricorso è infondato
La presente causa verte sull'errata applicazione della sentenza n. 142/2020 la quale accertava l'esistenza tra le parti di un contratto a tempo indeterminato part time e sul mancato riconoscimento al ricorrente dell'articolazione oraria part time al 50%.
Orbene, nel dispositivo della sentenza viene accertato come ancora in essere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato parziale, tra il ricorrente e la società resistente, a fronte del riconoscimento di uno pseudo appalto e della conseguente sanzione prevista dall'ordinamento, senza specificare alcunché circa l'articolazione oraria dello stesso, non solo nel dispositivo ma anche nella parte motiva della sentenza.
Giova rammentare che il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice, cioè di un accertamento effettivo, specifico e concreto, come accade allorquando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della “ragione più liquida”, basandosi la soluzione della causa su una o più questioni assorbenti (Cass. Civ., III^ Sez., Ord. n. 1828 del 25/01/2018; Cass. Civ., I^ Sez., n. 5264 del 17/03/2015;
Cass. Civ., III^ Sez., n. 21266 del 10/10/2007).
Di conseguenza, affinché la questione possa dirsi coperta dal giudicato, la stessa dovrà essere stata esaminata dal Giudice, dovendosi escludere pertanto tutte quelle questioni rimaste assorbite in virtù dell'applicazione del noto principio di economia ed efficienza processuale, della cd. ragione più liquida.
Ed ancora con riguardo all'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, esso è inevitabilmente correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del
"petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass. civ. n.
33021/2022).
Pertanto, in ossequio all'autorevole giurisprudenza qui richiamata, questo giudicante non può sindacare aspetti non rientranti nell'oggetto del processo precedentemente affrontato e deve limitarsi a quanto è stato deciso all'interno della sentenza che ha formato il giudicato, nella quale peraltro niente viene detto in tema di determinazione oraria del part time.
Gravava, quindi, sul ricorrente l'onere di dimostrare, nel presente giudizio, la non corretta articolazione oraria applicata dalla società resistente, dato che nella sentenza viene soltanto costituito un rapporto a
3 tempo indeterminato quale sanzione a fronte dell'accertamento dell'illegittimità dell'appalto in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 276/2003.
Tale onere, però, da un esame delle deduzioni presenti nel ricorso e della documentazione presente in atti non può dirsi assolto.
Viceversa, controparte (la società resistente) ha prodotto la richiesta di variazione di decorrenza del part- time (proposta dal lavoratore) e il consequenziale accoglimento della stessa (da parte della società) dove le parti si accordano per un anticipo dell'inizio della prestazione lavorativa, a far data dal 1° giugno 2021 fino al settembre di ciascun anno con articolazione oraria di 36 ore settimanali per 4 mensilità. Tale documento
(allegato n. 5 della memoria difensiva) in merito all'articolazione oraria implica un tacito accordo delle parti circa le modalità di svolgimento del part time, in conformità a quanto previsto all'art. 23 del CCNL di riferimento e in ossequio allegato 4.
Ad ogni modo, parte ricorrente, nelle deduzioni in ordine all'articolazione oraria, precedentemente osservata dallo stesso presso le società appaltatrici, ha riferito di aver osservato orari inferiori al 50% e non ha indicato mezzi istruttori in ordine alla dimostrazione dell'orario in concreto osservato;
pertanto, questo giudicante ritiene pacifico che il part-time accordato dalla società resistente a seguito della riassunzione sia legittimo.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore della causa e all'attività svolta e sono ridotte in conformità a quanto disposto dall'art. 4 comma 4 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese legali, che si liquidano in complessivi € 2.034,20 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Lucca, 12 marzo 2025 Il Giudice
dott. Parte_1
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
MAGISTRATURA LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 932/2022
All'udienza del 12/03/2025 ore 10.50 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , compare per parte ricorrente l'Avv. Parte_1
TONI ATTILIO che attesta il collegamento da remoto del . Parte_2
Per parte resistente è presente l'Avv. PIETRANTUONO ALESSIA in sostituzione dell'avv. MAZZAMAURO CRISTINA e MONACO SORGE I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita alla discussione. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 19.44, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Parte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Parte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 932/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Toni Parte_2 ricorrente e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dagli Controparte_1 avvocati Cristina Mazzamauro e Marco Monaco Sorge resistente
Oggetto: articolazione oraria part time a seguito della costituzione del rapporto tra le parti, differenze retributive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15 novembre 2022 parte ricorrente proponeva il ricorso, all'intestato
Tribunale quale Giudice del lavoro, al fine di vedere accolta la domanda di corretto riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time così come riconosciuto all'interno della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca (sent. n. 142/2020) e confermata dalla Corte d'Appello di Firenze nei confronti di per i fatti di seguito esposti: CP_1
-che a seguito della sentenza, sopra richiamata, veniva accertata la violazione- da parte della società resistente -del divieto di intermediazione di manodopera con conseguente costituzione del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente a far data dal 1° aprile 2009;
- la suddetta sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Firenze, senza che venisse determinata la misura del part time;
- che in maniera arbitraria la società resistente, al momento della riammissione in servizio in ottemperanza alla sentenza, determinava l'articolazione oraria del ricorrente in misura del 33,08% con part time verticale
1 di 36 ore settimanali per i mesi di agosto-settembre-ottobre-novembre;
- che detta articolazione oraria si pone in contrasto con quanto disposto in sentenza;
- fa presente che alla data del 1° aprile 2009 il ricorrente prestava servizio per 6 ore e 40 minuti giornalieri per 6 giorni alla settimana e dal 2010 per 2 ore giornaliere;
- In ossequio al CCNL di riferimento non poteva disporre un orario inferiore rispetto a quello CP_1 previsto all'art. 23 del CCNL, il quale prevede che “La prestazione individuale a tempo parziale è determinata consensualmente tra le parti e resa in misura ridotta nel limite minimo del 50% e massimo dell'85% dell'orario individuale di lavoro a tempo pieno previsto su base annua. A fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o commerciale, i già menzionati limiti possono essere, nell'ambito della contrattazione aziendale/territoriale e sempre su base consensuale, ridotti ovvero ampliati.”;
- che in assenza di un riferimento in sentenza circa l'articolazione oraria del ricorrente dovrà essere preso a riferimento l'art. 23 del CCNL di riferimento almeno nella determinazione della misura minima;
- rivendica il pagamento delle differenze retributive in forza della corretta articolazione oraria, dalla data di riammissione in servizio a oggi.
Si costituiva in giudizio , la quale ha rappresentato ed eccepito che quanto dedotto da Controparte_1 controparte non ha trovato alcun riscontro nella documentazione prodotta.
Nel dettaglio la società rileva ed eccepisce quanto di seguito esposto:
- la nullità del ricorso stante la genericità e l'indeterminatezza dello stesso;
-che per effetto della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca e confermata dalla Corte di Appello di
Firenze, il lavoratore è stato assunto in il 22 luglio 2020 con mansioni di Addetto Trasporti junior, CP_1 livello E, con part-time verticale al 33,08%, con un orario settimanale di 36 ore per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre;
- che il ricorrente nell'aprile 2021 chiedeva alla società di anticipare la decorrenza dei mesi lavorativi al 1° giugno anziché ad agosto, richiesta alla quale la società aderiva, mantenendo inalterato l'orario di lavoro settimanale di 36 ore, suddivise in 7 ore e 27 minuti giornalieri (comprensivi di 15 minuti di pausa) articolata su cinque giorni a settimana, per i soli mesi da giugno a settembre (part time verticale al 33,08%);
- in ordine alla percentuale di part time la stessa è stata successivamente rivista per eccesso e portata al 33,
33% a far data dal 30 dicembre 2021 in conformità a quanto previsto dall'accordo sindacale Allegato 4 del
CCNL;
- contesta che possa trovare applicazione, al caso di specie, la disposizione di cui all'art. 23 del CCNL di dato che il ricorrente è stato assunto solo in ottemperanza della sentenza emessa;
CP_1
- sottolinea come l'applicazione della disposizione richiamata andrebbe oltre quanto disposto nella sentenza n. 142/2020 e trascende quanto esposto dal ricorrente nel primo ricorso;
- rileva che nel primo giudizio non sia stata formulata alcuna domanda in ordine all'articolazione oraria e
2 alla sua quantificazione;
Rileva l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza dei requisiti previsti dalla legge.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa come di seguito.
***
Il ricorso è infondato
La presente causa verte sull'errata applicazione della sentenza n. 142/2020 la quale accertava l'esistenza tra le parti di un contratto a tempo indeterminato part time e sul mancato riconoscimento al ricorrente dell'articolazione oraria part time al 50%.
Orbene, nel dispositivo della sentenza viene accertato come ancora in essere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato parziale, tra il ricorrente e la società resistente, a fronte del riconoscimento di uno pseudo appalto e della conseguente sanzione prevista dall'ordinamento, senza specificare alcunché circa l'articolazione oraria dello stesso, non solo nel dispositivo ma anche nella parte motiva della sentenza.
Giova rammentare che il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice, cioè di un accertamento effettivo, specifico e concreto, come accade allorquando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della “ragione più liquida”, basandosi la soluzione della causa su una o più questioni assorbenti (Cass. Civ., III^ Sez., Ord. n. 1828 del 25/01/2018; Cass. Civ., I^ Sez., n. 5264 del 17/03/2015;
Cass. Civ., III^ Sez., n. 21266 del 10/10/2007).
Di conseguenza, affinché la questione possa dirsi coperta dal giudicato, la stessa dovrà essere stata esaminata dal Giudice, dovendosi escludere pertanto tutte quelle questioni rimaste assorbite in virtù dell'applicazione del noto principio di economia ed efficienza processuale, della cd. ragione più liquida.
Ed ancora con riguardo all'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, esso è inevitabilmente correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del
"petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass. civ. n.
33021/2022).
Pertanto, in ossequio all'autorevole giurisprudenza qui richiamata, questo giudicante non può sindacare aspetti non rientranti nell'oggetto del processo precedentemente affrontato e deve limitarsi a quanto è stato deciso all'interno della sentenza che ha formato il giudicato, nella quale peraltro niente viene detto in tema di determinazione oraria del part time.
Gravava, quindi, sul ricorrente l'onere di dimostrare, nel presente giudizio, la non corretta articolazione oraria applicata dalla società resistente, dato che nella sentenza viene soltanto costituito un rapporto a
3 tempo indeterminato quale sanzione a fronte dell'accertamento dell'illegittimità dell'appalto in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 276/2003.
Tale onere, però, da un esame delle deduzioni presenti nel ricorso e della documentazione presente in atti non può dirsi assolto.
Viceversa, controparte (la società resistente) ha prodotto la richiesta di variazione di decorrenza del part- time (proposta dal lavoratore) e il consequenziale accoglimento della stessa (da parte della società) dove le parti si accordano per un anticipo dell'inizio della prestazione lavorativa, a far data dal 1° giugno 2021 fino al settembre di ciascun anno con articolazione oraria di 36 ore settimanali per 4 mensilità. Tale documento
(allegato n. 5 della memoria difensiva) in merito all'articolazione oraria implica un tacito accordo delle parti circa le modalità di svolgimento del part time, in conformità a quanto previsto all'art. 23 del CCNL di riferimento e in ossequio allegato 4.
Ad ogni modo, parte ricorrente, nelle deduzioni in ordine all'articolazione oraria, precedentemente osservata dallo stesso presso le società appaltatrici, ha riferito di aver osservato orari inferiori al 50% e non ha indicato mezzi istruttori in ordine alla dimostrazione dell'orario in concreto osservato;
pertanto, questo giudicante ritiene pacifico che il part-time accordato dalla società resistente a seguito della riassunzione sia legittimo.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore della causa e all'attività svolta e sono ridotte in conformità a quanto disposto dall'art. 4 comma 4 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese legali, che si liquidano in complessivi € 2.034,20 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Lucca, 12 marzo 2025 Il Giudice
dott. Parte_1
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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