TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/11/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3449/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3449/2013 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. LECCISOTTI ANTONIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. LECCISOTTI ANTONIO FRANCESCO, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. NICITO ANGELO, elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. NICITO ANGELO, giusta mandato in atti Conclusioni Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 3 luglio 2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 12.07.2024, con provvedimento del 5 agosto 2024, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
- Con ricorso monitorio la otteneva dal Tribunale di Foggia il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
292/2013 del 10 aprile 2013 per € 34.596,00, oltre accessori, relativo a forniture di calcestruzzo eseguite nel 2010–2011 per il cantiere sito in Foggia, Viale degli Aviatori. La Parte_1 proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto e, in subordine, la rideterminazione del prezzo, eccependo l'esistenza di vizi del materiale e la differenza tra le quantità effettivamente consegnate e quelle fatturate. In particolare l'opponente disconosceva taluni documenti di trasporto, segnatamente i DDT nn. 7404, 7410, 7413 e 7417 del 7 dicembre 2010, sostenendo che il relativo calcestruzzo non fosse stato scaricato e che, in ogni caso, l'avversa pretesa dovesse ridursi di € 3.594,00. Costituitasi, l'opposta contestava integralmente le deduzioni avversarie, deducendo che le precedenti forniture 2008–2009 e quelle sino ad agosto 2010 erano state regolarmente pagate;
che le fatture rimaste insolute riguardavano il periodo settembre 2010–febbraio 2011; che mai erano pervenute contestazioni scritte sulla qualità o quantità del calcestruzzo;
e che, anzi, la debitrice aveva presentato una richiesta di dilazione del 2 maggio 2012 in 18 rate, poi onorandone la prima in data 22 maggio 2012, nonché ricevuto ulteriori forniture nel 2012. A sostegno, l'opposta produceva gli originali dei DDT e delle fatture, depositati all'udienza del 23 gennaio pagina 1 di 7 2015, nonché i solleciti di pagamento inviati via PEC il 4 febbraio 2013 e a mezzo raccomandata a/r il 20 febbraio 2013. Con ordinanza del 26 settembre 2015 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale dell'opposta e la prova testimoniale articolata dall'opponente nei limiti indicati, dichiarando tardive le istanze istruttorie dell'opposta verbalizzate l'8 aprile 2015. Segue l'istruttoria: all'udienza del 22 aprile 2016 il legale rappresentante della sig. , rendeva interrogatorio confermando la regolarità delle forniture e l'assenza di CP_1 Controparte_2 contestazioni al momento degli scarichi. Alla successiva udienza del 28 ottobre 2016 era escussa la teste , segretaria della Testimone_1 [...]
, che confermava l'elaborazione di prospetti interni sulle quantità e riferiva di vizi Parte_1 percepiti in cantiere. Il 22 febbraio 2017 deponeva l'ing. consulente dell'opponente, dichiarando di aver Testimone_2 riscontrato discontinuità superficiali del calcestruzzo;
il 28 giugno 2017 veniva sentito il sig. Tes_3
il 10 gennaio 2018 il geom. riferiva sulle quantità effettivamente impiegate e
[...] Controparte_3 sulla qualità del materiale. Nella stessa udienza del 10 gennaio 2018 l'opponente chiedeva la nomina di un CTU per la verifica dell'idoneità del calcestruzzo, istanza cui l'opposta si opponeva eccependone la tardività e l'oggettiva impraticabilità dell'accertamento su getti eseguiti nel 2010; il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni. Con decreto del 3 luglio 2024 veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del 12 luglio 2024; all'esito, con ordinanza del 5 agosto 2024, la causa era riservata per la decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche, con autorizzazione al ritiro dei fascicoli di parte. Nelle conclusionali l'opponente ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione anche in via di autotutela tramite exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c., deducendo la mancata o imperfetta esecuzione della fornitura per vizi e richiamando la giurisprudenza (Cass. 1 luglio 2002, n. 9517); l'opposta ha replicato eccependo la decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c. (tra le altre Cass. 14 maggio 2008, n. 12130; 12 giugno 2007, n. 13695; 5 maggio 2017, n. 11037; 19 dicembre 2020, n. 28454; ord. 22 novembre 2022, n. 34290), nonché valorizzando la ricognizione del debito insita nella richiesta di dilazione del 2 maggio 2012 e nel pagamento del 22 maggio 2012, oltre all'assenza di annotazioni di reso sui DDT originali depositati il 23 gennaio 2015.
- L'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. trasforma il procedimento monitorio (artt. 633 ss. c.p.c.) in un giudizio ordinario di cognizione piena, nel quale il decreto ingiuntivo perde rilievo autonomo e il giudice deve accertare ex novo la sussistenza del credito secondo le regole generali della prova. Ne consegue che l'opposto- creditore rimane attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della pretesa (rapporto, consegne, ammontare e scadenza), mentre l'opponente-debitore sopporta l'onere di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi (pagamenti, compensazioni, vizi, minori quantità), in applicazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. (non contestazione specifica e libero convincimento del giudice): così, tra le molte, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, che valorizza il criterio della “vicinanza della prova”, nonché Cass., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826, sulla ripartizione degli oneri nelle obbligazioni contrattuali. Con riferimento ai documenti tipici delle forniture, la fattura ha di regola efficacia meramente indiziaria se non corroborata da ulteriori elementi del rapporto, mentre il documento di trasporto (DDT) sottoscritto dal destinatario senza riserve costituisce un forte riscontro dell'avvenuta consegna;
di contro, il DDT non firmato o recante la sola firma del vettore non fa piena prova ma può concorrere, in combinazione con altri indizi (costanza dei rapporti, solleciti non contestati, eventuali pagamenti o dilazioni), alla formazione di un quadro presuntivo sufficiente: v. Cass., Sez. VI-3, 6 dicembre 2019, n. 31974 (sul DDT privo della sottoscrizione del destinatario) e Cass., Sez. III, 12 febbraio 2001, n. 2155 (sul valore del DDT regolarmente sottoscritto). In tale cornice, era tenuta a provare rapporto, consegne e saldo, mentre doveva dimostrare i fatti CP_1 CP_4 pagina 2 di 7 impeditivi dedotti (vizi/quantità), anche nel rispetto dei termini speciali propri della garanzia nella vendita, ove l'eccezione si fondi su difetti del bene.
- L'art. 1460 c.c. consente, nei contratti a prestazioni corrispettive, di rifiutare anche parzialmente la propria prestazione quando l'altra parte non adempia o non offra di adempiere;
tale rifiuto deve però conformarsi ai canoni di correttezza e buona fede oggettiva (artt. 1175 e 1375 c.c.) ed essere proporzionato all'altrui inadempimento. La Cassazione ha chiarito che l'exceptio ha effetti sospensivi, non liberatori, e richiede una valutazione oggettiva di proporzionalità tra le condotte e dello squilibrio sinallagmatico (Cass., Sez. III, 29 marzo 2019, n. 8760; Cass., Sez. VI, 26 maggio 2022, n. 17020; già in tal senso Cass., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2720; Cass., Sez. III, 10 novembre 2003, n. 16822). Trattasi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e rimessa alla specifica deduzione della parte (Cass., Sez. II, 11 novembre 1992, n. 12121). Quando il rifiuto di pagare il prezzo si fonda su vizi o difformità della cosa venduta, l'exceptio non consente di eludere la disciplina speciale della garanzia (artt. 1490 ss. c.c.): l'acquirente deve provare l'esistenza dei vizi e la tempestiva denuncia entro otto giorni dalla scoperta, restando in ogni caso l'azione soggetta a prescrizione annuale dalla consegna (art. 1495 c.c.). La giurisprudenza è costante nel ritenere che, a fronte dell'eccezione del venditore di tardività della denuncia, incombe sull'acquirente la prova di averla tempestivamente effettuata (Cass., Sez. II, 14 maggio 2008, n. 12130; Cass., Sez. II, 12 giugno 2007, n. 13695; Cass., Sez. II, 5 maggio 2017, n. 11037; Cass., Sez. II, 19 dicembre 2020, n. 28454; Cass., ord. 22 novembre 2022, n. 34290, sulla prescrizione “in ogni caso”). Sul contenuto della prova dei vizi non è sufficiente il mero rilievo percettivo/postumo: occorrono riscontri tecnico-scientifici idonei a correlare il difetto alla specifica fornitura (campionamenti, prove di laboratorio, tracciabilità dei getti, annotazioni sui DDT) e a collocare temporalmente la scoperta ai fini della decadenza. La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo di prova dei fatti storici e non può essere disposta con funzione esplorativa per supplire alle carenze di allegazione o prova delle parti (tra le molte, Cass., Sez. III, 29 maggio 2019, n. 14682; Cass., Sez. III, 6 dicembre 2019, n. 31886; in termini generali, Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2022, n. 3086). Nel caso di specie, l'opponente ha formalmente invocato l'art. 1460 c.c. a fini paralizzanti, ma: (i) non risulta allegata/provata una denuncia scritta tempestiva ex art. 1495 c.c. riferita alle singole consegne;
(ii) le testimonianze tecniche richiamate sono tutte postume e prive di riscontri di laboratorio a caldo: l'ing.
[...] ha deposto all'udienza del 22.02.2017, riferendo “discontinuità superficiali”; il geom. Tes_2 [...] ha deposto all'udienza del 10.01.2018 sulle quantità e sulla qualità del materiale;
a ciò si aggiunge CP_3 la deposizione della sig.ra all'udienza del 28.10.2016, la quale ha confermato l'elaborazione di Testimone_1 prospetti interni sulle quantità e ha riferito di vizi percepiti in cantiere;
(iii) i DDT originali prodotti dall'opposta non recano annotazioni di rifiuto allo scarico o reso;
(iv) la richiesta di CTU è stata formulata solo all'udienza del 10.01.2018 su getti del 2010 e si configurava come esplorativa, dunque inidonea a colmare il difetto originario di prova (principi di Cass. 14682/2019, Cass. 31886/2019, Cass. S.U. 3086/2022). In tale contesto, l'exceptio inadimpleti contractus non è praticabile: mancano i presupposti probatori (vizio provato e denunciato tempestivamente ai sensi dell'art. 1495 c.c.) e il rifiuto integrale del prezzo sarebbe comunque disproporzionato e contrario ai canoni di buona fede delineati (Cass. 8760/2019 e Cass. 17020/2022).
- In tema di contestazione quantitativa della merce, il riparto dell'onere probatorio segue l'art. 2697 c.c.: all'opposto-creditore incombe provare le consegne e il saldo;
all'opponente spetta provare i fatti impeditivi o modificativi, quali la minor quantità effettivamente ricevuta. Nel giudizio di opposizione a d.i. (art. 645 c.p.c., in combinato con gli artt. 633 ss. c.p.c.) tale riparto opera ex novo secondo le regole ordinarie e nel rispetto dei principi degli artt. 115 e 116 c.p.c. (non contestazione specifica e libero convincimento). Quanto ai mezzi documentali, la fattura costituisce, di regola, un mero indizio del credito se non supportata da altri elementi del rapporto;
assume invece rilievo decisivo il documento di trasporto (DDT) sottoscritto dal destinatario senza riserve, che fornisce un forte riscontro dell'avvenuta consegna e della quantità scaricata. La giurisprudenza ha chiarito che il DDT privo della sottoscrizione del destinatario o recante la sola firma del pagina 3 di 7 vettore non fa piena prova della consegna, potendo tuttavia concorrere – unitamente ad altri indizi gravi, precisi e concordanti ex artt. 2727–2729 c.c. – alla formazione del convincimento (Cass., Sez. VI-3, 6 dicembre 2019, n. 31974); viceversa, il DDT regolarmente sottoscritto dal ricevente costituisce un serio elemento probatorio della consegna (Cass., Sez. III, 12 febbraio 2001, n. 2155). In applicazione di tali principi, nel presente giudizio ha depositato gli originali dei DDT e delle fatture all'udienza del 23.01.2015, senza che sugli stessi CP_1 compaiano annotazioni di “merce respinta” o “reso”; tale circostanza, in difetto di specifiche riserve, vale come accettazione delle quantità indicate. Diverso è il regime dei documenti interni dell'acquirente: i “prospetti” redatti in cantiere e prodotti dall'opponente – formati dalla sig.ra (teste escussa all'udienza del 28.10.2016) e sottoscritti Testimone_1 dal geom. (teste all'udienza del 10.01.2018) – sono scritture unilaterali e non obbligatorie;
Controparte_3 non integrano libri ex artt. 2709–2710 c.c. e, comunque, non possono valere in via esclusiva in favore di chi le ha formate se non come meri indizi da valutarsi nel complesso. L'opponente non ha inoltre provato la comunicazione di tali prospetti al venditore (mancano PEC/A.R.), né ha dimostrato che i DDT contestati (in specie nn. 7404, 7410, 7413, 7417 del 07.12.2010) siano stati rifiutati allo scarico: sul punto, rileva che l'interrogatorio formale del legale rappresentante (sig. udienza 22.04.2016) ha CP_1 Controparte_2 confermato lo scarico regolare e la mancanza di contestazioni in cantiere. A fronte di DDT originali sottoscritti senza riserve, il mero disconoscimento generico delle firme quando non riconducibili al solo geom. CP_3 non è sufficiente: ove si intenda negare l'efficacia di una scrittura privata per difformità di sottoscrizione, occorre un disconoscimento specifico ai sensi degli artt. 214–215 c.p.c., con conseguente onere della controparte di chiederne eventualmente la verificazione;
in difetto, il documento è valutabile quale prova della consegna, specie ove la firma provenga da soggetto presente in cantiere e addetto alla ricezione. Sotto il profilo logico-probatorio, l'asserita restituzione o mancato scarico avrebbe dovuto emergere da annotazioni contestuali sui DDT ovvero da immediata comunicazione scritta al venditore: la mancanza di tali riscontri, unitamente alla regolarità formale dei DDT prodotti e all'assenza di riserve al momento della consegna, depone per la consegna integrale delle quantità fatturate. Né giova, in contrario, il richiamo ai prospetti interni: trattandosi di documenti unilaterali privi di data certa e non comunicati, essi non scalfiscono la prova della consegna desumibile dai DDT e dai comportamenti concludenti successivi (mancanza di contestazioni immediate;
successiva richiesta di dilazione del 02.05.2012 e pagamento della prima rata il 22.05.2012), che risultano incompatibili con l'asserita ricezione di quantità inferiori. In sintesi, alla luce degli artt. 2697 c.c., 115–116 c.p.c., 2727–2729 c.c. e dei principi affermati da Cass., Sez. VI-3, 6.12.2019, n. 31974 e Cass., Sez. III, 12.02.2001, n. 2155, la prova della dedotta differenza di quantità non è stata fornita: i DDT originali depositati 23.01.2015 – privi di riserve e recanti sottoscrizioni di soggetti presenti in cantiere – prevalgono, quanto ad attendibilità, su prospetti interni non comunicati e su deposizioni postume prive di un ancoraggio documentale contestuale. La pretesa riduzione di € 3.594,00 deve, pertanto, essere rigettata.
- Dagli atti e documenti di causa risultano: (i) richiesta di dilazione sottoscritta dalla debitrice in data 2.05.2012 per il pagamento in 18 rate;
(ii) pagamento della prima rata in data 22.05.2012; (iii) sollecito PEC della creditrice del 4.02.2013 e raccomandata A/R dell'20.02.2013, rimasti privi di contestazioni tecniche sul materiale fornito. Tali condotte hanno rilievo decisivo. Sotto il profilo sostanziale-processuale, la ricognizione di debito produce l'effetto tipico di cui all'art. 1988 c.c.: essa dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, determinando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del credito fino a prova contraria del debitore;
la Cassazione ha ribadito il principio anche in decisioni recenti, precisando che la promessa/ricognizione non è fonte autonoma di obbligazione, ma comporta inversione dell'onere della prova (così, tra le altre, Cass., ord. 7.2.2024, n. 3477, massimata per art. 1988 c.c.). La richiesta scritta di rateazione del 2.05.2012 integra, sul piano fenomenologico, un riconoscimento del debito idoneo anche a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., secondo un orientamento oggi consolidato: la Suprema Corte ha affermato che la rateizzazione configura riconoscimento dell'obbligazione e pagina 4 di 7 quindi atto interruttivo (tra le molte, Cass., 2.5.2023, n. 11338; in termini conformi, v. anche pronunce successive richiamate dalla prassi: Cass. 3414/2024, Cass. 27504/2024). L'efficacia interruttiva è, peraltro, oggetto di accertamento di merito in base ai requisiti di volontarietà, consapevolezza e univocità della dichiarazione/comportamento, come chiarito da Cassazione (Cass., ord. 1.12.2020, n. 27371).
Anche il pagamento parziale può costituire riconoscimento ai sensi dell'art. 2944 c.c. quando, per modalità e contesto, risulti incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione: la giurisprudenza, pur ribadendo che non ogni acconto ha automatica efficacia interruttiva, ammette che il giudice di merito lo qualifichi come atto ricognitivo alla luce di elementi convergenti (causale, sequenza degli atti, mancanza di contestazioni). Ciò è coerente con i più recenti arresti in tema di “facta concludentia” ricognitive (v. massime raccolte per l'art. 2944 c.c., tra cui Cass., 41489/2021 sul pagamento in acconto). Nel caso in esame, il versamento del 22.05.2012 costituisce un indizio grave e univoco di riconoscimento, perché successivo a una formale istanza di dilazione e non accompagnato da riserva alcuna. Quanto ai solleciti del 4.02.2013 (PEC) e del 20.02.2013 (raccomandata), la mancata contestazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito assume rilievo presuntivo: la Cassazione ha valorizzato, in tema di rapporti di scambio, la combinazione tra documenti unilaterali regolarmente inviati (es. fatture annotate) e assenza di contestazioni stragiudiziali, quale quadro indiziario idoneo a suffragare la sussistenza del credito in sede di opposizione a d.i. (NT+ Diritto/Il Sole 24 Ore su Cass. 8.2.2024). Tale logica si attaglia al caso: ai ripetuti solleciti non fece seguito alcuna riserva sui vizi né richiesta di verifiche tecniche, ma solo la precedente pianificazione del rientro e l'acconto. Per completezza, va ricordato che la ricognizione non san(a) eventuali nullità o patologie del rapporto sottostante, né preclude al debitore di provare l'inesistenza/invalidità del titolo (efficacia non novativa dell'art. 1988 c.c.): l'indirizzo è pacifico anche con riguardo ai piani di rientro, cui è riconosciuta natura ricognitiva e non convalidante (cfr. ricostruzioni giurisprudenziali e dottrinali sul punto). Nel caso concreto, tuttavia, l'opponente non ha offerto prova alcuna di invalidità del rapporto fondamentale, limitandosi a dedurre vizi del bene già ritenuti indimostrati e tardivi ai sensi dell'art. 1495 c.c. come innanzi argomentato. Pertanto, la sequenza 2.05.2012 (istanza di dilazione) → 22.05.2012 (pagamento rata) → 4.02.2013/20.02.2013 (solleciti non contestati) integra: (a) una ricognizione idonea a dispensare l'opposta dalla prova del rapporto fondamentale (art. 1988 c.c.), inversione che l'opponente non ha vinto;
(b) un atto interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.), atteso il carattere univoco e consapevole della richiesta di rateazione e del pagamento;
(c) un quadro presuntivo rafforzativo della sussistenza del credito, anche alla luce della mancata contestazione dei solleciti e del pregresso comportamento collaborativo dell'obbligata. Ne consegue che le difese dell'opponente, fondate su asserite minori quantità e vizi del materiale, non superano la soglia probatoria richiesta, mentre la condotta successiva conferma e corrobora la pretesa creditoria.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si svolge come cognizione piena (art. 645 c.p.c., in combinato con gli artt. 633 ss. c.p.c.), la decisione va assunta ex novo applicando le regole ordinarie dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e i principi degli artt. 115–116 c.p.c. (non contestazione specifica;
prudente apprezzamento del giudice): così, in termini generali, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533; conf. Cass., Sez. III, 20.01.2015, n. 826. In quest'ottica, ha assolto l'onere su rapporto/forniture/quantum mediante DDT e CP_1 fatture in originale depositati all'udienza del 23.01.2015, mentre non Parte_1 ha provato i fatti impeditivi/modificativi allegati (vizi e minor quantità). L'eccezione fondata su vizi della cosa venduta resta soggetta alla disciplina speciale degli artt. 1490 ss. c.c.: l'acquirente deve provare il vizio e la tempestiva denuncia entro 8 giorni dalla scoperta, ferma la prescrizione annuale dalla consegna (art. 1495 c.c.). La giurisprudenza è costante nel porre sull'acquirente l'onere di provare la tempestività quando il venditore ne eccepisca la tardività (tra le molte, Cass., Sez. II, 14.05.2008, n. 12130; Cass., Sez. II, 12.06.2007, n. 13695; nonché Cass., Sez. II, 05.05.2017, n. 11037; Cass., Sez. II, 19.12.2020, n. 28454; Cass., ord. 22.11.2022, n. 34290). Nel caso concreto mancano denunce scritte e tempestive riferite alle pagina 5 di 7 singole consegne;
le deposizioni postume dell'ing. (ud. 22.02.2017), del geom. Testimone_2 [...]
(ud. 10.01.2018) e della sig.ra (ud. 28.10.2016) non sono corroborate da riscontri CP_3 Testimone_1 tecnico-scientifici a caldo (campioni/prove di laboratorio) idonei a collegare i difetti al calcestruzzo fornito. La CTU, per come sollecitata solo all'udienza del 10.01.2018 su getti del 2010, avrebbe avuto funzione esplorativa e non poteva supplire al difetto originario di allegazione/prova (la CTU è mezzo di valutazione, non prova dei fatti storici: Cass., Sez. III, 29.05.2019, n. 14682; Cass., Sez. III, 06.12.2019, n. 31886; Cass., Sez. Un., 01.02.2022, n. 3086). La difesa paralizzante ex art. 1460 c.c. è in astratto ammissibile anche senza domande riconvenzionali (c.d. autotutela;
Cass., Sez. II, 01.07.2002, n. 9517), ma il rifiuto deve rispettare buona fede e proporzionalità (artt. 1175 e 1375 c.c.) e presuppone inadempimento attuale della controparte;
la Cassazione ribadisce che l'exceptio ha effetti sospensivi e richiede un giudizio comparativo sullo squilibrio sinallagmatico (Cass., Sez. III, 29.03.2019, n. 8760; Cass., Sez. VI, 26.05.2022, n. 17020; già Cass., Sez. I, 04.02.2009, n. 2720; Cass., Sez. III, 10.11.2003, n. 16822). Qui, difettando prova del vizio e denuncia tempestiva ex art. 1495 c.c., l'exceptio non può legittimamente paralizzare la pretesa di pagamento. Il DDT sottoscritto senza riserve dal destinatario costituisce serio riscontro della consegna e delle quantità (v. Cass., Sez. III, 12.02.2001, n. 2155), mentre il DDT privo della firma del ricevente o recante la sola firma del vettore non fa piena prova, ma può assumere rilievo nel quadro presuntivo complessivo (artt. 2727–2729 c.c.; Cass., Sez. VI-3, 06.12.2019, n. 31974). I DDT originali prodotti da all'udienza del 23.01.2015 non CP_1 recano annotazioni di “merce respinta” o “reso” (nemmeno per i DDT n. 7404, 7410, 7413, 7417 del 07.12.2010); i prospetti interni redatti da e sottoscritti da non risultano comunicati al Tes_1 CP_3 venditore (assenza di PEC/A.R.) e, quali scritture unilaterali, hanno valore meramente indiziario (non trattandosi di libri ex artt. 2709–2710 c.c.). L'asserito disconoscimento delle firme sui DDT, non circostanziato ai sensi degli artt. 214–215 c.p.c., non scalfisce l'efficacia probatoria dei documenti sottoscritti in cantiere. La richiesta di dilazione del 02.05.2012 e il pagamento della prima rata del 22.05.2012 integrano riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. (con inversione dell'onere della prova a carico del debitore) e atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.; i successivi solleciti (PEC 04.02.2013; raccomandata 20.02.2013) sono rimasti senza contestazioni tecniche, circostanza che, unitamente alla regolarità dei DDT, rafforza il quadro indiziario della sussistenza del credito (cfr. logica presuntiva valorizzata da Cass., Sez. VI-3, 06.12.2019, n. 31974 in tema di documenti unilaterali e condotte concludenti). Alla luce del riparto ex art. 2697 c.c., dell'assenza di denunce tempestive ex art. 1495 c.c., della non idoneità delle deposizioni postume ( 22.02.2017; 28.10.2016; 10.01.2018) a dimostrare Tes_2 Tes_1 CP_3 vizi intrinseci del calcestruzzo, della mancata prova della minor quantità a fronte di DDT originali senza riserve, nonché della ricognizione del debito (02.05.2012) e del pagamento (22.05.2012), la domanda monitoria risulta provata nell'an e nel quantum, mentre l'opposizione è infondata in fatto e in diritto. Ne discende il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n. 292/2013 e regolazione delle spese secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.).
- In mancanza di prova di una diversa pattuizione scritta sul tasso e sulle decorrenze contrattuali (artt. 2697 c.c., 115–116 c.p.c.), spettano gli interessi legali dalla domanda monitoria al saldo (artt. 1224, 1282 c.c.). Gli interessi di mora commerciali ex D.Lgs. 231/2002 potrebbero applicarsi solo ove risultino in atti le scadenze di ciascuna fattura e i relativi presupposti (rapporti tra imprese, decorrenza ex art. 4 d.lgs. 231/2002, eventuali patti diversi): prova che, nel caso in esame, non è stata fornita. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione € 26.001–52.000), valorizzando la complessità media della causa (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 1. rigetta l'opposizione proposta da , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 292/13 del Tribunale di Foggia del 10.04.2013;
2. conferma il predetto decreto ingiuntivo per l'importo di € 34.596,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna , in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_1 rifondere a , in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso , oltre rimborso forfetario 15%, CPA 4% e IVA come per legge. Foggia, 10.11.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3449/2013 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. LECCISOTTI ANTONIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. LECCISOTTI ANTONIO FRANCESCO, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. NICITO ANGELO, elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. NICITO ANGELO, giusta mandato in atti Conclusioni Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 3 luglio 2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 12.07.2024, con provvedimento del 5 agosto 2024, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
- Con ricorso monitorio la otteneva dal Tribunale di Foggia il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
292/2013 del 10 aprile 2013 per € 34.596,00, oltre accessori, relativo a forniture di calcestruzzo eseguite nel 2010–2011 per il cantiere sito in Foggia, Viale degli Aviatori. La Parte_1 proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto e, in subordine, la rideterminazione del prezzo, eccependo l'esistenza di vizi del materiale e la differenza tra le quantità effettivamente consegnate e quelle fatturate. In particolare l'opponente disconosceva taluni documenti di trasporto, segnatamente i DDT nn. 7404, 7410, 7413 e 7417 del 7 dicembre 2010, sostenendo che il relativo calcestruzzo non fosse stato scaricato e che, in ogni caso, l'avversa pretesa dovesse ridursi di € 3.594,00. Costituitasi, l'opposta contestava integralmente le deduzioni avversarie, deducendo che le precedenti forniture 2008–2009 e quelle sino ad agosto 2010 erano state regolarmente pagate;
che le fatture rimaste insolute riguardavano il periodo settembre 2010–febbraio 2011; che mai erano pervenute contestazioni scritte sulla qualità o quantità del calcestruzzo;
e che, anzi, la debitrice aveva presentato una richiesta di dilazione del 2 maggio 2012 in 18 rate, poi onorandone la prima in data 22 maggio 2012, nonché ricevuto ulteriori forniture nel 2012. A sostegno, l'opposta produceva gli originali dei DDT e delle fatture, depositati all'udienza del 23 gennaio pagina 1 di 7 2015, nonché i solleciti di pagamento inviati via PEC il 4 febbraio 2013 e a mezzo raccomandata a/r il 20 febbraio 2013. Con ordinanza del 26 settembre 2015 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale dell'opposta e la prova testimoniale articolata dall'opponente nei limiti indicati, dichiarando tardive le istanze istruttorie dell'opposta verbalizzate l'8 aprile 2015. Segue l'istruttoria: all'udienza del 22 aprile 2016 il legale rappresentante della sig. , rendeva interrogatorio confermando la regolarità delle forniture e l'assenza di CP_1 Controparte_2 contestazioni al momento degli scarichi. Alla successiva udienza del 28 ottobre 2016 era escussa la teste , segretaria della Testimone_1 [...]
, che confermava l'elaborazione di prospetti interni sulle quantità e riferiva di vizi Parte_1 percepiti in cantiere. Il 22 febbraio 2017 deponeva l'ing. consulente dell'opponente, dichiarando di aver Testimone_2 riscontrato discontinuità superficiali del calcestruzzo;
il 28 giugno 2017 veniva sentito il sig. Tes_3
il 10 gennaio 2018 il geom. riferiva sulle quantità effettivamente impiegate e
[...] Controparte_3 sulla qualità del materiale. Nella stessa udienza del 10 gennaio 2018 l'opponente chiedeva la nomina di un CTU per la verifica dell'idoneità del calcestruzzo, istanza cui l'opposta si opponeva eccependone la tardività e l'oggettiva impraticabilità dell'accertamento su getti eseguiti nel 2010; il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni. Con decreto del 3 luglio 2024 veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del 12 luglio 2024; all'esito, con ordinanza del 5 agosto 2024, la causa era riservata per la decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche, con autorizzazione al ritiro dei fascicoli di parte. Nelle conclusionali l'opponente ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione anche in via di autotutela tramite exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c., deducendo la mancata o imperfetta esecuzione della fornitura per vizi e richiamando la giurisprudenza (Cass. 1 luglio 2002, n. 9517); l'opposta ha replicato eccependo la decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c. (tra le altre Cass. 14 maggio 2008, n. 12130; 12 giugno 2007, n. 13695; 5 maggio 2017, n. 11037; 19 dicembre 2020, n. 28454; ord. 22 novembre 2022, n. 34290), nonché valorizzando la ricognizione del debito insita nella richiesta di dilazione del 2 maggio 2012 e nel pagamento del 22 maggio 2012, oltre all'assenza di annotazioni di reso sui DDT originali depositati il 23 gennaio 2015.
- L'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. trasforma il procedimento monitorio (artt. 633 ss. c.p.c.) in un giudizio ordinario di cognizione piena, nel quale il decreto ingiuntivo perde rilievo autonomo e il giudice deve accertare ex novo la sussistenza del credito secondo le regole generali della prova. Ne consegue che l'opposto- creditore rimane attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della pretesa (rapporto, consegne, ammontare e scadenza), mentre l'opponente-debitore sopporta l'onere di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi (pagamenti, compensazioni, vizi, minori quantità), in applicazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. (non contestazione specifica e libero convincimento del giudice): così, tra le molte, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, che valorizza il criterio della “vicinanza della prova”, nonché Cass., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826, sulla ripartizione degli oneri nelle obbligazioni contrattuali. Con riferimento ai documenti tipici delle forniture, la fattura ha di regola efficacia meramente indiziaria se non corroborata da ulteriori elementi del rapporto, mentre il documento di trasporto (DDT) sottoscritto dal destinatario senza riserve costituisce un forte riscontro dell'avvenuta consegna;
di contro, il DDT non firmato o recante la sola firma del vettore non fa piena prova ma può concorrere, in combinazione con altri indizi (costanza dei rapporti, solleciti non contestati, eventuali pagamenti o dilazioni), alla formazione di un quadro presuntivo sufficiente: v. Cass., Sez. VI-3, 6 dicembre 2019, n. 31974 (sul DDT privo della sottoscrizione del destinatario) e Cass., Sez. III, 12 febbraio 2001, n. 2155 (sul valore del DDT regolarmente sottoscritto). In tale cornice, era tenuta a provare rapporto, consegne e saldo, mentre doveva dimostrare i fatti CP_1 CP_4 pagina 2 di 7 impeditivi dedotti (vizi/quantità), anche nel rispetto dei termini speciali propri della garanzia nella vendita, ove l'eccezione si fondi su difetti del bene.
- L'art. 1460 c.c. consente, nei contratti a prestazioni corrispettive, di rifiutare anche parzialmente la propria prestazione quando l'altra parte non adempia o non offra di adempiere;
tale rifiuto deve però conformarsi ai canoni di correttezza e buona fede oggettiva (artt. 1175 e 1375 c.c.) ed essere proporzionato all'altrui inadempimento. La Cassazione ha chiarito che l'exceptio ha effetti sospensivi, non liberatori, e richiede una valutazione oggettiva di proporzionalità tra le condotte e dello squilibrio sinallagmatico (Cass., Sez. III, 29 marzo 2019, n. 8760; Cass., Sez. VI, 26 maggio 2022, n. 17020; già in tal senso Cass., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2720; Cass., Sez. III, 10 novembre 2003, n. 16822). Trattasi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e rimessa alla specifica deduzione della parte (Cass., Sez. II, 11 novembre 1992, n. 12121). Quando il rifiuto di pagare il prezzo si fonda su vizi o difformità della cosa venduta, l'exceptio non consente di eludere la disciplina speciale della garanzia (artt. 1490 ss. c.c.): l'acquirente deve provare l'esistenza dei vizi e la tempestiva denuncia entro otto giorni dalla scoperta, restando in ogni caso l'azione soggetta a prescrizione annuale dalla consegna (art. 1495 c.c.). La giurisprudenza è costante nel ritenere che, a fronte dell'eccezione del venditore di tardività della denuncia, incombe sull'acquirente la prova di averla tempestivamente effettuata (Cass., Sez. II, 14 maggio 2008, n. 12130; Cass., Sez. II, 12 giugno 2007, n. 13695; Cass., Sez. II, 5 maggio 2017, n. 11037; Cass., Sez. II, 19 dicembre 2020, n. 28454; Cass., ord. 22 novembre 2022, n. 34290, sulla prescrizione “in ogni caso”). Sul contenuto della prova dei vizi non è sufficiente il mero rilievo percettivo/postumo: occorrono riscontri tecnico-scientifici idonei a correlare il difetto alla specifica fornitura (campionamenti, prove di laboratorio, tracciabilità dei getti, annotazioni sui DDT) e a collocare temporalmente la scoperta ai fini della decadenza. La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo di prova dei fatti storici e non può essere disposta con funzione esplorativa per supplire alle carenze di allegazione o prova delle parti (tra le molte, Cass., Sez. III, 29 maggio 2019, n. 14682; Cass., Sez. III, 6 dicembre 2019, n. 31886; in termini generali, Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2022, n. 3086). Nel caso di specie, l'opponente ha formalmente invocato l'art. 1460 c.c. a fini paralizzanti, ma: (i) non risulta allegata/provata una denuncia scritta tempestiva ex art. 1495 c.c. riferita alle singole consegne;
(ii) le testimonianze tecniche richiamate sono tutte postume e prive di riscontri di laboratorio a caldo: l'ing.
[...] ha deposto all'udienza del 22.02.2017, riferendo “discontinuità superficiali”; il geom. Tes_2 [...] ha deposto all'udienza del 10.01.2018 sulle quantità e sulla qualità del materiale;
a ciò si aggiunge CP_3 la deposizione della sig.ra all'udienza del 28.10.2016, la quale ha confermato l'elaborazione di Testimone_1 prospetti interni sulle quantità e ha riferito di vizi percepiti in cantiere;
(iii) i DDT originali prodotti dall'opposta non recano annotazioni di rifiuto allo scarico o reso;
(iv) la richiesta di CTU è stata formulata solo all'udienza del 10.01.2018 su getti del 2010 e si configurava come esplorativa, dunque inidonea a colmare il difetto originario di prova (principi di Cass. 14682/2019, Cass. 31886/2019, Cass. S.U. 3086/2022). In tale contesto, l'exceptio inadimpleti contractus non è praticabile: mancano i presupposti probatori (vizio provato e denunciato tempestivamente ai sensi dell'art. 1495 c.c.) e il rifiuto integrale del prezzo sarebbe comunque disproporzionato e contrario ai canoni di buona fede delineati (Cass. 8760/2019 e Cass. 17020/2022).
- In tema di contestazione quantitativa della merce, il riparto dell'onere probatorio segue l'art. 2697 c.c.: all'opposto-creditore incombe provare le consegne e il saldo;
all'opponente spetta provare i fatti impeditivi o modificativi, quali la minor quantità effettivamente ricevuta. Nel giudizio di opposizione a d.i. (art. 645 c.p.c., in combinato con gli artt. 633 ss. c.p.c.) tale riparto opera ex novo secondo le regole ordinarie e nel rispetto dei principi degli artt. 115 e 116 c.p.c. (non contestazione specifica e libero convincimento). Quanto ai mezzi documentali, la fattura costituisce, di regola, un mero indizio del credito se non supportata da altri elementi del rapporto;
assume invece rilievo decisivo il documento di trasporto (DDT) sottoscritto dal destinatario senza riserve, che fornisce un forte riscontro dell'avvenuta consegna e della quantità scaricata. La giurisprudenza ha chiarito che il DDT privo della sottoscrizione del destinatario o recante la sola firma del pagina 3 di 7 vettore non fa piena prova della consegna, potendo tuttavia concorrere – unitamente ad altri indizi gravi, precisi e concordanti ex artt. 2727–2729 c.c. – alla formazione del convincimento (Cass., Sez. VI-3, 6 dicembre 2019, n. 31974); viceversa, il DDT regolarmente sottoscritto dal ricevente costituisce un serio elemento probatorio della consegna (Cass., Sez. III, 12 febbraio 2001, n. 2155). In applicazione di tali principi, nel presente giudizio ha depositato gli originali dei DDT e delle fatture all'udienza del 23.01.2015, senza che sugli stessi CP_1 compaiano annotazioni di “merce respinta” o “reso”; tale circostanza, in difetto di specifiche riserve, vale come accettazione delle quantità indicate. Diverso è il regime dei documenti interni dell'acquirente: i “prospetti” redatti in cantiere e prodotti dall'opponente – formati dalla sig.ra (teste escussa all'udienza del 28.10.2016) e sottoscritti Testimone_1 dal geom. (teste all'udienza del 10.01.2018) – sono scritture unilaterali e non obbligatorie;
Controparte_3 non integrano libri ex artt. 2709–2710 c.c. e, comunque, non possono valere in via esclusiva in favore di chi le ha formate se non come meri indizi da valutarsi nel complesso. L'opponente non ha inoltre provato la comunicazione di tali prospetti al venditore (mancano PEC/A.R.), né ha dimostrato che i DDT contestati (in specie nn. 7404, 7410, 7413, 7417 del 07.12.2010) siano stati rifiutati allo scarico: sul punto, rileva che l'interrogatorio formale del legale rappresentante (sig. udienza 22.04.2016) ha CP_1 Controparte_2 confermato lo scarico regolare e la mancanza di contestazioni in cantiere. A fronte di DDT originali sottoscritti senza riserve, il mero disconoscimento generico delle firme quando non riconducibili al solo geom. CP_3 non è sufficiente: ove si intenda negare l'efficacia di una scrittura privata per difformità di sottoscrizione, occorre un disconoscimento specifico ai sensi degli artt. 214–215 c.p.c., con conseguente onere della controparte di chiederne eventualmente la verificazione;
in difetto, il documento è valutabile quale prova della consegna, specie ove la firma provenga da soggetto presente in cantiere e addetto alla ricezione. Sotto il profilo logico-probatorio, l'asserita restituzione o mancato scarico avrebbe dovuto emergere da annotazioni contestuali sui DDT ovvero da immediata comunicazione scritta al venditore: la mancanza di tali riscontri, unitamente alla regolarità formale dei DDT prodotti e all'assenza di riserve al momento della consegna, depone per la consegna integrale delle quantità fatturate. Né giova, in contrario, il richiamo ai prospetti interni: trattandosi di documenti unilaterali privi di data certa e non comunicati, essi non scalfiscono la prova della consegna desumibile dai DDT e dai comportamenti concludenti successivi (mancanza di contestazioni immediate;
successiva richiesta di dilazione del 02.05.2012 e pagamento della prima rata il 22.05.2012), che risultano incompatibili con l'asserita ricezione di quantità inferiori. In sintesi, alla luce degli artt. 2697 c.c., 115–116 c.p.c., 2727–2729 c.c. e dei principi affermati da Cass., Sez. VI-3, 6.12.2019, n. 31974 e Cass., Sez. III, 12.02.2001, n. 2155, la prova della dedotta differenza di quantità non è stata fornita: i DDT originali depositati 23.01.2015 – privi di riserve e recanti sottoscrizioni di soggetti presenti in cantiere – prevalgono, quanto ad attendibilità, su prospetti interni non comunicati e su deposizioni postume prive di un ancoraggio documentale contestuale. La pretesa riduzione di € 3.594,00 deve, pertanto, essere rigettata.
- Dagli atti e documenti di causa risultano: (i) richiesta di dilazione sottoscritta dalla debitrice in data 2.05.2012 per il pagamento in 18 rate;
(ii) pagamento della prima rata in data 22.05.2012; (iii) sollecito PEC della creditrice del 4.02.2013 e raccomandata A/R dell'20.02.2013, rimasti privi di contestazioni tecniche sul materiale fornito. Tali condotte hanno rilievo decisivo. Sotto il profilo sostanziale-processuale, la ricognizione di debito produce l'effetto tipico di cui all'art. 1988 c.c.: essa dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, determinando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del credito fino a prova contraria del debitore;
la Cassazione ha ribadito il principio anche in decisioni recenti, precisando che la promessa/ricognizione non è fonte autonoma di obbligazione, ma comporta inversione dell'onere della prova (così, tra le altre, Cass., ord. 7.2.2024, n. 3477, massimata per art. 1988 c.c.). La richiesta scritta di rateazione del 2.05.2012 integra, sul piano fenomenologico, un riconoscimento del debito idoneo anche a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., secondo un orientamento oggi consolidato: la Suprema Corte ha affermato che la rateizzazione configura riconoscimento dell'obbligazione e pagina 4 di 7 quindi atto interruttivo (tra le molte, Cass., 2.5.2023, n. 11338; in termini conformi, v. anche pronunce successive richiamate dalla prassi: Cass. 3414/2024, Cass. 27504/2024). L'efficacia interruttiva è, peraltro, oggetto di accertamento di merito in base ai requisiti di volontarietà, consapevolezza e univocità della dichiarazione/comportamento, come chiarito da Cassazione (Cass., ord. 1.12.2020, n. 27371).
Anche il pagamento parziale può costituire riconoscimento ai sensi dell'art. 2944 c.c. quando, per modalità e contesto, risulti incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione: la giurisprudenza, pur ribadendo che non ogni acconto ha automatica efficacia interruttiva, ammette che il giudice di merito lo qualifichi come atto ricognitivo alla luce di elementi convergenti (causale, sequenza degli atti, mancanza di contestazioni). Ciò è coerente con i più recenti arresti in tema di “facta concludentia” ricognitive (v. massime raccolte per l'art. 2944 c.c., tra cui Cass., 41489/2021 sul pagamento in acconto). Nel caso in esame, il versamento del 22.05.2012 costituisce un indizio grave e univoco di riconoscimento, perché successivo a una formale istanza di dilazione e non accompagnato da riserva alcuna. Quanto ai solleciti del 4.02.2013 (PEC) e del 20.02.2013 (raccomandata), la mancata contestazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito assume rilievo presuntivo: la Cassazione ha valorizzato, in tema di rapporti di scambio, la combinazione tra documenti unilaterali regolarmente inviati (es. fatture annotate) e assenza di contestazioni stragiudiziali, quale quadro indiziario idoneo a suffragare la sussistenza del credito in sede di opposizione a d.i. (NT+ Diritto/Il Sole 24 Ore su Cass. 8.2.2024). Tale logica si attaglia al caso: ai ripetuti solleciti non fece seguito alcuna riserva sui vizi né richiesta di verifiche tecniche, ma solo la precedente pianificazione del rientro e l'acconto. Per completezza, va ricordato che la ricognizione non san(a) eventuali nullità o patologie del rapporto sottostante, né preclude al debitore di provare l'inesistenza/invalidità del titolo (efficacia non novativa dell'art. 1988 c.c.): l'indirizzo è pacifico anche con riguardo ai piani di rientro, cui è riconosciuta natura ricognitiva e non convalidante (cfr. ricostruzioni giurisprudenziali e dottrinali sul punto). Nel caso concreto, tuttavia, l'opponente non ha offerto prova alcuna di invalidità del rapporto fondamentale, limitandosi a dedurre vizi del bene già ritenuti indimostrati e tardivi ai sensi dell'art. 1495 c.c. come innanzi argomentato. Pertanto, la sequenza 2.05.2012 (istanza di dilazione) → 22.05.2012 (pagamento rata) → 4.02.2013/20.02.2013 (solleciti non contestati) integra: (a) una ricognizione idonea a dispensare l'opposta dalla prova del rapporto fondamentale (art. 1988 c.c.), inversione che l'opponente non ha vinto;
(b) un atto interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.), atteso il carattere univoco e consapevole della richiesta di rateazione e del pagamento;
(c) un quadro presuntivo rafforzativo della sussistenza del credito, anche alla luce della mancata contestazione dei solleciti e del pregresso comportamento collaborativo dell'obbligata. Ne consegue che le difese dell'opponente, fondate su asserite minori quantità e vizi del materiale, non superano la soglia probatoria richiesta, mentre la condotta successiva conferma e corrobora la pretesa creditoria.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si svolge come cognizione piena (art. 645 c.p.c., in combinato con gli artt. 633 ss. c.p.c.), la decisione va assunta ex novo applicando le regole ordinarie dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e i principi degli artt. 115–116 c.p.c. (non contestazione specifica;
prudente apprezzamento del giudice): così, in termini generali, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533; conf. Cass., Sez. III, 20.01.2015, n. 826. In quest'ottica, ha assolto l'onere su rapporto/forniture/quantum mediante DDT e CP_1 fatture in originale depositati all'udienza del 23.01.2015, mentre non Parte_1 ha provato i fatti impeditivi/modificativi allegati (vizi e minor quantità). L'eccezione fondata su vizi della cosa venduta resta soggetta alla disciplina speciale degli artt. 1490 ss. c.c.: l'acquirente deve provare il vizio e la tempestiva denuncia entro 8 giorni dalla scoperta, ferma la prescrizione annuale dalla consegna (art. 1495 c.c.). La giurisprudenza è costante nel porre sull'acquirente l'onere di provare la tempestività quando il venditore ne eccepisca la tardività (tra le molte, Cass., Sez. II, 14.05.2008, n. 12130; Cass., Sez. II, 12.06.2007, n. 13695; nonché Cass., Sez. II, 05.05.2017, n. 11037; Cass., Sez. II, 19.12.2020, n. 28454; Cass., ord. 22.11.2022, n. 34290). Nel caso concreto mancano denunce scritte e tempestive riferite alle pagina 5 di 7 singole consegne;
le deposizioni postume dell'ing. (ud. 22.02.2017), del geom. Testimone_2 [...]
(ud. 10.01.2018) e della sig.ra (ud. 28.10.2016) non sono corroborate da riscontri CP_3 Testimone_1 tecnico-scientifici a caldo (campioni/prove di laboratorio) idonei a collegare i difetti al calcestruzzo fornito. La CTU, per come sollecitata solo all'udienza del 10.01.2018 su getti del 2010, avrebbe avuto funzione esplorativa e non poteva supplire al difetto originario di allegazione/prova (la CTU è mezzo di valutazione, non prova dei fatti storici: Cass., Sez. III, 29.05.2019, n. 14682; Cass., Sez. III, 06.12.2019, n. 31886; Cass., Sez. Un., 01.02.2022, n. 3086). La difesa paralizzante ex art. 1460 c.c. è in astratto ammissibile anche senza domande riconvenzionali (c.d. autotutela;
Cass., Sez. II, 01.07.2002, n. 9517), ma il rifiuto deve rispettare buona fede e proporzionalità (artt. 1175 e 1375 c.c.) e presuppone inadempimento attuale della controparte;
la Cassazione ribadisce che l'exceptio ha effetti sospensivi e richiede un giudizio comparativo sullo squilibrio sinallagmatico (Cass., Sez. III, 29.03.2019, n. 8760; Cass., Sez. VI, 26.05.2022, n. 17020; già Cass., Sez. I, 04.02.2009, n. 2720; Cass., Sez. III, 10.11.2003, n. 16822). Qui, difettando prova del vizio e denuncia tempestiva ex art. 1495 c.c., l'exceptio non può legittimamente paralizzare la pretesa di pagamento. Il DDT sottoscritto senza riserve dal destinatario costituisce serio riscontro della consegna e delle quantità (v. Cass., Sez. III, 12.02.2001, n. 2155), mentre il DDT privo della firma del ricevente o recante la sola firma del vettore non fa piena prova, ma può assumere rilievo nel quadro presuntivo complessivo (artt. 2727–2729 c.c.; Cass., Sez. VI-3, 06.12.2019, n. 31974). I DDT originali prodotti da all'udienza del 23.01.2015 non CP_1 recano annotazioni di “merce respinta” o “reso” (nemmeno per i DDT n. 7404, 7410, 7413, 7417 del 07.12.2010); i prospetti interni redatti da e sottoscritti da non risultano comunicati al Tes_1 CP_3 venditore (assenza di PEC/A.R.) e, quali scritture unilaterali, hanno valore meramente indiziario (non trattandosi di libri ex artt. 2709–2710 c.c.). L'asserito disconoscimento delle firme sui DDT, non circostanziato ai sensi degli artt. 214–215 c.p.c., non scalfisce l'efficacia probatoria dei documenti sottoscritti in cantiere. La richiesta di dilazione del 02.05.2012 e il pagamento della prima rata del 22.05.2012 integrano riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. (con inversione dell'onere della prova a carico del debitore) e atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.; i successivi solleciti (PEC 04.02.2013; raccomandata 20.02.2013) sono rimasti senza contestazioni tecniche, circostanza che, unitamente alla regolarità dei DDT, rafforza il quadro indiziario della sussistenza del credito (cfr. logica presuntiva valorizzata da Cass., Sez. VI-3, 06.12.2019, n. 31974 in tema di documenti unilaterali e condotte concludenti). Alla luce del riparto ex art. 2697 c.c., dell'assenza di denunce tempestive ex art. 1495 c.c., della non idoneità delle deposizioni postume ( 22.02.2017; 28.10.2016; 10.01.2018) a dimostrare Tes_2 Tes_1 CP_3 vizi intrinseci del calcestruzzo, della mancata prova della minor quantità a fronte di DDT originali senza riserve, nonché della ricognizione del debito (02.05.2012) e del pagamento (22.05.2012), la domanda monitoria risulta provata nell'an e nel quantum, mentre l'opposizione è infondata in fatto e in diritto. Ne discende il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n. 292/2013 e regolazione delle spese secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.).
- In mancanza di prova di una diversa pattuizione scritta sul tasso e sulle decorrenze contrattuali (artt. 2697 c.c., 115–116 c.p.c.), spettano gli interessi legali dalla domanda monitoria al saldo (artt. 1224, 1282 c.c.). Gli interessi di mora commerciali ex D.Lgs. 231/2002 potrebbero applicarsi solo ove risultino in atti le scadenze di ciascuna fattura e i relativi presupposti (rapporti tra imprese, decorrenza ex art. 4 d.lgs. 231/2002, eventuali patti diversi): prova che, nel caso in esame, non è stata fornita. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione € 26.001–52.000), valorizzando la complessità media della causa (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 1. rigetta l'opposizione proposta da , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 292/13 del Tribunale di Foggia del 10.04.2013;
2. conferma il predetto decreto ingiuntivo per l'importo di € 34.596,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna , in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_1 rifondere a , in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso , oltre rimborso forfetario 15%, CPA 4% e IVA come per legge. Foggia, 10.11.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 7 di 7