CASS
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/07/2025, n. 26337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26337 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da NA ES nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Grillo e dall'avv. Vincenzo Termini, di fiducia avverso la sentenza emessa in data 21/11/2024 dalla Corte di appello di Caltanissetta, prima sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell'art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
lette le conclusioni scritte depositate in data 2/05/2025 dal Sostituto Procuratore generale, FR EO IO, con le quali è stato chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26337 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 20/05/2025 preso atto che l'avv. Giuseppe Chichi e l'avv. Gandolfo Blando Gangi, difensori delle parti civili, rispettivamente, Comune di Geraci Siculo e Comune di Gangi, non hanno depositato conclusioni scritte;
preso atto che l'avv. Paolo Grillo e l'avv. Vincenzo Termini, difensori del ricorrente, non hanno depositato conclusioni scritte. RITENUTO IN FATTO 1. Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza emessa in data 12/05/2016 della Corte di appello di Palermo (irrevocabile il 16/11/2017) nei confronti di ES NA che, in parziale riforma di quella pronunciata il giorno 11/07/2014 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese, aveva confermato il giudizio di responsabilità per il delitto continuato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a di cui all'art. 640-bis cod. pen. contestato ai capi A), E), G), e I), e dichiarato estinti per prescrizione gli ulteriori reati di falsi di cui ai capi B), C), D), F), H), 3), K) e L), con conseguente rideterminazione della pena inflitta in mesi dieci di reclusione, condizionalmente sospesa e con conferma delle statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso per cassazione ES NA, tramite i difensori di fiducia, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 630, comma 1, lett. c) e 634 del codice di rito nonché la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto non "nuove" le prove documentali poste a sostegno della richiesta di revisione. Rileva il ricorrente che il Collegio di merito ha escluso il carattere di novità delle prove documentali affermando come la loro esistenza fosse da tempo ben conosciuta da NA il quale, tuttavia, non li aveva mai introdotti nel giudizio di cognizione avendo optato per il rito abbreviato c.d. secco e neppure aveva sollecitato i poteri ufficiosi del giudice di integrazione probatoria di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo e il collegato terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 630, comma 1, lett. c), 634, 546 comma 1, lett. e) del codice di rito, 640-bis, 479 e 493 cod. pen., nonché l'assenza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento per insussistenza dei delitti di truffa aggravata e falso sotto il profilo della valenza della condotta decettiva, della realizzazione dell'evento dannoso e, comunque, dell'elemento soggettivo materiale che avrebbe dovuto essere pronunciato alla luce delle prove documentali introdotte con la richiesta di revisione (già di per sé sole idonee ad escludere la configurabilità dei reati ascritti) e degli esiti della perizia disposta dalla Corte di appello da cui è emerso, in linea con le conclusioni espresse nel giudizio di merito dai consulenti tecnici della difesa, che NA, nella contabilizzazione delle spese tecniche di progettazione e 2 LI direzione dei lavori indicata nelle fatture allegate ai SAL, aveva rispettato pedissequamente la normativa di settore vigente all'epoca dei fatti. I giudici hanno erroneamente attribuito una valenza illecita all'accordo intervenuto tra NA e il consorzio AS senza tenere in alcuna considerazione i rilievi sviluppati nella richiesta di revisione e documentalmente supportati in ordine alle ragioni sottese a tale accordo e alla buona fede dell'odierno ricorrente che aveva anche chiesto all'assessorato regionale chiarimenti ed indicazioni in ordine alla contabilizzazione delle spese tecniche da allegare ai SAL. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. E' opportuno ripercorrere la scansione processuale della procedura attivata da ES NA, tramite i difensori, nominati procuratori speciali, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Con il deposito dell'istanza di revisione erano introdotti n. 11 documenti che l'istante indicava come "nuovi" in quanto rinvenuti solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed erano altresì compiegate due consulenze tecniche già confluite nel fascicolo di cognizione (quella disposta dal Pubblico Ministero in corso di indagini e quella redatta dalli ing. D'SO nominato dalla difesa) e, quindi, entrambe già valutate nel corso dei giudizi di merito. Sulla scorta di tali allegazioni, l'istante rappresentava, da un lato, che il carteggio documentale non acquisito nei processi di cognizione era, di per sé stesso, idoneo a destrutturare il giudizio di affermazione di responsabilità in quanto dimostrativo della correttezza delle modalità di contabilizzazione delle spese tecniche e di redazione dei SAL intorno alle quali ruotava la contestazione di truffa aggravata mossa all'odierno ricorrente, e, dall'altro, evidenziava che i contributi tecnici già presenti agli atti non erano stati comunque correttamente valutati. Al deposito di tale istanza seguiva la fissazione di udienza in camera di consiglio alla presenza delle parti per il giorno 25 maggio 2023 nel corso della quale le difese dell'odierno ricorrente depositavano ulteriori n. 14 documenti;
concesso termine al Procuratore generale per l'esame degli stessi, la successiva udienza si celebrava il giorno 11 luglio 2023 allorquando la Corte di appello - con ordinanza adottata dopo avere raccolto le conclusioni delle parti - operava il preliminare giudizio rescindente considerando ammissibile e non manifestamente infondata l'istanza di revisione corredata da elementi a sostegno indicati quali prove nuove (in parte introdotti nella prima udienza) e fissava nuova udienza per il giorno 3 ottobre 2023 per procedere alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale, in particolare "per valutare la necessità di un accertamento peritale, nel contraddittorio di tutte le parti", finalizzato a verificare "l'effettiva incidenza" degli elementi addotti dall'istante. 3 Ai Così incardinata la fase di merito, proprio in considerazione del tema probatorio dedotto con la richiesta di revisione e del carteggio introdotto a sostegno, la Corte territoriale, sentite le parti, disponeva accertamento peritale volto a verificare "le modalità di contabilizzazione delle spese tecniche, la loro congruità e corrispondenza ai lavori svolti e agli onorari vigenti in relazione alle opere pubbliche nella regione siciliana, con riguardo ai SAL emessi nel corso dei lavori svolti per realizzare la rete di distribuzione del gas metano nei comuni delle Alte Madonie e con riguardo alle contribuzioni pubbliche erogate per i medesimi lavori". Alla successiva udienza del 13 febbraio 2023, il Collegio, sia pure diversamente composto, dava conto del consenso delle parti alla utilizzabilità degli atti in precedenza compiuti;
all'ulteriore udienza tenuta il giorno 11 giugno 2024, procedeva nel contraddittorio e alla presenza del consulente di parte, alla audizione del perito nominato (nel corso della quale la difesa dell'odierno ricorrente poneva domande) e, all'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti in data 21 novembre 2024, emetteva dispositivo di sentenza di rigetto dell'istanza di revisione. 2.2. La descritta sequenza processuale consente di affermare come - al di là di alcune considerazioni svolte nella sentenza impugnata (pag. 8) laddove si afferma che i documenti introdotti dall' istante non potrebbero "ricondursi alla nozione di novità della prova" - il carteggio allegato alla richiesta di revisione e quello successivo esibito alla prima udienza camerale è stato di fatto acquisito e valutato come "prova nuova" dalla Corte di appello la quale, proprio al preciso fine di stabilirne l'effettiva incidenza sul giudicato, ha disposto apposito accertamento peritale che ha preso in esame la normativa di settore vigente all'epoca dei fatti e tutta la documentazione contenuta nel fascicolo processuale, quindi anche quella posta a sostegno della richiesta di revisione della quale vi è ampio richiamo (si vedano le pagg. da 4 a 16 dell'elaborato depositato dal perito). A fronte di tale quadro, è dunque infondato il primo motivo di ricorso con il quale si deduce che la Corte territoriale avrebbe ritenuto non "nuove" le prove documentali allegate all'istanza che in concreto sono state, invece, ritenute tali e valutate mediante il ricorso ad accertamento peritale, in ragione del carattere peculiarmente tecnico del tema proposto. 3. Ad analogo giudizio di infondatezza deve pervenirsi con riferimento al secondo e terzo motivo di ricorso con i quali si censura il decisum della Corte di appello sostenendo che la richiesta di revisione avrebbe dovuto essere accolta alla luce delle prove documentali introdotte con l'istanza (già, di per sé sole, idonee ad escludere la configurabilità dei reati ascritti) e degli esiti della perizia. 3.1. Va ricordato e ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772-01; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067-01; Sez. 5, n. 24682 d I 4 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005-01); la valutazione della inidoneità della stessa ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna e, quindi, a condurre al proscioglimento si sottrae a censure di legittimità, allorchè sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210-01; Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405-01; Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690-01). 3.2. Tanto premesso, la Corte di appello (pagine 6, 7 e 8 della sentenza impugnata) ha precisamente richiamato le risultanze della disposta perizia che - dopo una puntuale verifica effettuata alla luce della normativa di settore e tenendo conto anche degli elementi" nuovi" posti a sostegno della richiesta di revisione - aveva accertato, ben diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, un complessivo esborso aggiuntivo a carico dell'Assessorato Regionale dell'Industria, a titolo di contributo pubblico in favore del Consorzio AS per la realizzazione della rete di distribuzione del gas metano nei Comuni delle Alte Madonie, che era stato corrisposto dall'ente in ragione ad una non corretta imputazione dei corrispettivi per spese tecniche di progettazione e direzioni lavori indicati nei SAL;
ha, quindi, concluso che, all'esito dell'attività peritale, gli elementi introdotti ai fini del giudizio di revisione si erano rivelati non idonei a destrutturare il giudizio di fondatezza della statuizione di condanna. Si tratta di argomentazione del tutto immune da vizi (e pertanto insindacabile da parte di questa Corte) in quanto sostenuta con argomenti logici e corrispondenti alle indicazioni di legittimità sopra richiamate. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/05/2025
preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell'art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
lette le conclusioni scritte depositate in data 2/05/2025 dal Sostituto Procuratore generale, FR EO IO, con le quali è stato chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26337 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 20/05/2025 preso atto che l'avv. Giuseppe Chichi e l'avv. Gandolfo Blando Gangi, difensori delle parti civili, rispettivamente, Comune di Geraci Siculo e Comune di Gangi, non hanno depositato conclusioni scritte;
preso atto che l'avv. Paolo Grillo e l'avv. Vincenzo Termini, difensori del ricorrente, non hanno depositato conclusioni scritte. RITENUTO IN FATTO 1. Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza emessa in data 12/05/2016 della Corte di appello di Palermo (irrevocabile il 16/11/2017) nei confronti di ES NA che, in parziale riforma di quella pronunciata il giorno 11/07/2014 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese, aveva confermato il giudizio di responsabilità per il delitto continuato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a di cui all'art. 640-bis cod. pen. contestato ai capi A), E), G), e I), e dichiarato estinti per prescrizione gli ulteriori reati di falsi di cui ai capi B), C), D), F), H), 3), K) e L), con conseguente rideterminazione della pena inflitta in mesi dieci di reclusione, condizionalmente sospesa e con conferma delle statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso per cassazione ES NA, tramite i difensori di fiducia, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 630, comma 1, lett. c) e 634 del codice di rito nonché la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto non "nuove" le prove documentali poste a sostegno della richiesta di revisione. Rileva il ricorrente che il Collegio di merito ha escluso il carattere di novità delle prove documentali affermando come la loro esistenza fosse da tempo ben conosciuta da NA il quale, tuttavia, non li aveva mai introdotti nel giudizio di cognizione avendo optato per il rito abbreviato c.d. secco e neppure aveva sollecitato i poteri ufficiosi del giudice di integrazione probatoria di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo e il collegato terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 630, comma 1, lett. c), 634, 546 comma 1, lett. e) del codice di rito, 640-bis, 479 e 493 cod. pen., nonché l'assenza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento per insussistenza dei delitti di truffa aggravata e falso sotto il profilo della valenza della condotta decettiva, della realizzazione dell'evento dannoso e, comunque, dell'elemento soggettivo materiale che avrebbe dovuto essere pronunciato alla luce delle prove documentali introdotte con la richiesta di revisione (già di per sé sole idonee ad escludere la configurabilità dei reati ascritti) e degli esiti della perizia disposta dalla Corte di appello da cui è emerso, in linea con le conclusioni espresse nel giudizio di merito dai consulenti tecnici della difesa, che NA, nella contabilizzazione delle spese tecniche di progettazione e 2 LI direzione dei lavori indicata nelle fatture allegate ai SAL, aveva rispettato pedissequamente la normativa di settore vigente all'epoca dei fatti. I giudici hanno erroneamente attribuito una valenza illecita all'accordo intervenuto tra NA e il consorzio AS senza tenere in alcuna considerazione i rilievi sviluppati nella richiesta di revisione e documentalmente supportati in ordine alle ragioni sottese a tale accordo e alla buona fede dell'odierno ricorrente che aveva anche chiesto all'assessorato regionale chiarimenti ed indicazioni in ordine alla contabilizzazione delle spese tecniche da allegare ai SAL. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. E' opportuno ripercorrere la scansione processuale della procedura attivata da ES NA, tramite i difensori, nominati procuratori speciali, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Con il deposito dell'istanza di revisione erano introdotti n. 11 documenti che l'istante indicava come "nuovi" in quanto rinvenuti solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed erano altresì compiegate due consulenze tecniche già confluite nel fascicolo di cognizione (quella disposta dal Pubblico Ministero in corso di indagini e quella redatta dalli ing. D'SO nominato dalla difesa) e, quindi, entrambe già valutate nel corso dei giudizi di merito. Sulla scorta di tali allegazioni, l'istante rappresentava, da un lato, che il carteggio documentale non acquisito nei processi di cognizione era, di per sé stesso, idoneo a destrutturare il giudizio di affermazione di responsabilità in quanto dimostrativo della correttezza delle modalità di contabilizzazione delle spese tecniche e di redazione dei SAL intorno alle quali ruotava la contestazione di truffa aggravata mossa all'odierno ricorrente, e, dall'altro, evidenziava che i contributi tecnici già presenti agli atti non erano stati comunque correttamente valutati. Al deposito di tale istanza seguiva la fissazione di udienza in camera di consiglio alla presenza delle parti per il giorno 25 maggio 2023 nel corso della quale le difese dell'odierno ricorrente depositavano ulteriori n. 14 documenti;
concesso termine al Procuratore generale per l'esame degli stessi, la successiva udienza si celebrava il giorno 11 luglio 2023 allorquando la Corte di appello - con ordinanza adottata dopo avere raccolto le conclusioni delle parti - operava il preliminare giudizio rescindente considerando ammissibile e non manifestamente infondata l'istanza di revisione corredata da elementi a sostegno indicati quali prove nuove (in parte introdotti nella prima udienza) e fissava nuova udienza per il giorno 3 ottobre 2023 per procedere alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale, in particolare "per valutare la necessità di un accertamento peritale, nel contraddittorio di tutte le parti", finalizzato a verificare "l'effettiva incidenza" degli elementi addotti dall'istante. 3 Ai Così incardinata la fase di merito, proprio in considerazione del tema probatorio dedotto con la richiesta di revisione e del carteggio introdotto a sostegno, la Corte territoriale, sentite le parti, disponeva accertamento peritale volto a verificare "le modalità di contabilizzazione delle spese tecniche, la loro congruità e corrispondenza ai lavori svolti e agli onorari vigenti in relazione alle opere pubbliche nella regione siciliana, con riguardo ai SAL emessi nel corso dei lavori svolti per realizzare la rete di distribuzione del gas metano nei comuni delle Alte Madonie e con riguardo alle contribuzioni pubbliche erogate per i medesimi lavori". Alla successiva udienza del 13 febbraio 2023, il Collegio, sia pure diversamente composto, dava conto del consenso delle parti alla utilizzabilità degli atti in precedenza compiuti;
all'ulteriore udienza tenuta il giorno 11 giugno 2024, procedeva nel contraddittorio e alla presenza del consulente di parte, alla audizione del perito nominato (nel corso della quale la difesa dell'odierno ricorrente poneva domande) e, all'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti in data 21 novembre 2024, emetteva dispositivo di sentenza di rigetto dell'istanza di revisione. 2.2. La descritta sequenza processuale consente di affermare come - al di là di alcune considerazioni svolte nella sentenza impugnata (pag. 8) laddove si afferma che i documenti introdotti dall' istante non potrebbero "ricondursi alla nozione di novità della prova" - il carteggio allegato alla richiesta di revisione e quello successivo esibito alla prima udienza camerale è stato di fatto acquisito e valutato come "prova nuova" dalla Corte di appello la quale, proprio al preciso fine di stabilirne l'effettiva incidenza sul giudicato, ha disposto apposito accertamento peritale che ha preso in esame la normativa di settore vigente all'epoca dei fatti e tutta la documentazione contenuta nel fascicolo processuale, quindi anche quella posta a sostegno della richiesta di revisione della quale vi è ampio richiamo (si vedano le pagg. da 4 a 16 dell'elaborato depositato dal perito). A fronte di tale quadro, è dunque infondato il primo motivo di ricorso con il quale si deduce che la Corte territoriale avrebbe ritenuto non "nuove" le prove documentali allegate all'istanza che in concreto sono state, invece, ritenute tali e valutate mediante il ricorso ad accertamento peritale, in ragione del carattere peculiarmente tecnico del tema proposto. 3. Ad analogo giudizio di infondatezza deve pervenirsi con riferimento al secondo e terzo motivo di ricorso con i quali si censura il decisum della Corte di appello sostenendo che la richiesta di revisione avrebbe dovuto essere accolta alla luce delle prove documentali introdotte con l'istanza (già, di per sé sole, idonee ad escludere la configurabilità dei reati ascritti) e degli esiti della perizia. 3.1. Va ricordato e ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772-01; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067-01; Sez. 5, n. 24682 d I 4 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005-01); la valutazione della inidoneità della stessa ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna e, quindi, a condurre al proscioglimento si sottrae a censure di legittimità, allorchè sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210-01; Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405-01; Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690-01). 3.2. Tanto premesso, la Corte di appello (pagine 6, 7 e 8 della sentenza impugnata) ha precisamente richiamato le risultanze della disposta perizia che - dopo una puntuale verifica effettuata alla luce della normativa di settore e tenendo conto anche degli elementi" nuovi" posti a sostegno della richiesta di revisione - aveva accertato, ben diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, un complessivo esborso aggiuntivo a carico dell'Assessorato Regionale dell'Industria, a titolo di contributo pubblico in favore del Consorzio AS per la realizzazione della rete di distribuzione del gas metano nei Comuni delle Alte Madonie, che era stato corrisposto dall'ente in ragione ad una non corretta imputazione dei corrispettivi per spese tecniche di progettazione e direzioni lavori indicati nei SAL;
ha, quindi, concluso che, all'esito dell'attività peritale, gli elementi introdotti ai fini del giudizio di revisione si erano rivelati non idonei a destrutturare il giudizio di fondatezza della statuizione di condanna. Si tratta di argomentazione del tutto immune da vizi (e pertanto insindacabile da parte di questa Corte) in quanto sostenuta con argomenti logici e corrispondenti alle indicazioni di legittimità sopra richiamate. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/05/2025