Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4717 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 11962/2025 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. TORRE MANUELA e Parte_1 C.F._1
domiciliato all'Indirizzo digitale del predetto difensore
INTIMANTE-RICORRENTE contro
) CP_1 C.F._2
INTIMATO-RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI DI PARTE INTIMANTE-RICORRENTE:
Nel merito, in via principale:
- dato atto che la sig.ra risulta ad oggi morosa nei confronti del sig. CP_1
per l'importo complessivo di euro 1.300,00, dichiarare risolto il Parte_1 contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 19 luglio 2022 e registrato in data 10 luglio 2023 per inadempimento di parte conduttrice alle proprie obbligazioni principali;
1
oltre all'importo di euro 169,90 per le spese di intervento
VVFF del 30.10.2023 come da documento n. 10) infra prodotto.
In caso di opposizione, anche tardiva, emettere comunque ordinanza di rilascio dell'immobile rigettando l'opposizione e confermando la condanna al pagamento dei canoni scaduti e a scadere sino al rilascio dell'immobile, oltre gli interessi legali
e le ulteriori spese.
Con riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
All'odierna udienza la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda risarcitoria.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
1. Con atto di citazione ha intimato a lo sfratto per morosità Parte_1 CP_1 relativamente all'immobile sito in Milano, via Via Luigi Caroli n. 9, condotto in locazione dalla parte intimata ad uso autorimessa (box) in forza di contratto di locazione sottoscritto il 18 ottobre 2022, esponendo che erano impagati canoni ed oneri accessori a partire dal mese di aprile 2024 a quello di gennaio 2025, per complessivi € 1.000,00.
L'intimata non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza di convalida.
Il giudice, stante la irreperibilità della conduttrice, non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento del rito, fissando l'odierna udienza per la discussione. Solo l'intimante depositava memoria integrativa, nella quale ribadiva le originarie domande e precisava l'ammontare del credito, comprensivo del corrispettivo nelle more maturato, in complessivi € 1.300,00. Chiedeva, altresì, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 169,00, a titolo risarcitorio.
Previa declaratoria di contumacia del resistente, la causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione.
2. Le domande di risoluzione contrattuale e di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile ed al pagamento del corrispettivo negoziale meritano accoglimento.
La parte ricorrente ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione in data 18 ottobre 2022, sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato (doc. 1).
L'intimante ha così assolto l'onere probatorio gravante a suo carico, in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c. giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate
(si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo
2 diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la controparte non ha allegato né dimostrato l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione di pagamento dedotta in lite.
Tenuto conto della durata dell'inadempimento (un anno e due mesi) e dell'ammontare complessivo del debito sino ad oggi maturato (€ 1.400,00), in relazione a quello del canone e delle spese forfetarie mensili (€ 100,00), l'inadempimento della parte conduttrice alla principale obbligazione derivante dal contratto di locazione – quella di pagamento del corrispettivo negoziale - è senz'altro grave, avendo provocato un evidente e considerevole squilibrio del sinallagma contrattuale: a fronte del godimento dell'immobile e quindi del pieno adempimento dell'obbligazione da parte della locatrice, il conduttore non ha effettuato la principale prestazione cui si era obbligato, versare il corrispettivo nell'ammontare ed alle scadenze pattuite.
Il contratto deve perciò essere dichiarato risolto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
La parte conduttrice va altresì condannata alla restituzione dell'immobile in favore della ricorrente, essendo venuto meno il titolo della detenzione. Tenuto conto della durata dell'inadempimento e dell'ammontare del debito, come pure della irreperibilità della resistente, l'ordine di rilascio viene pronunciato con decorrenza immediata.
Il resistente deve infine essere condannato al pagamento del corrispettivo negoziale non versato, che ammonta, ad oggi, a complessivi € 1.400,00 per canoni e oneri accessori forfetari, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed oltre canoni e spese accessorie maturandi dal mese di giugno 2025 all'effettivo rilascio.
Non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulla domanda risarcitoria formulata per la prima volta nella memoria integrativa, avendovi la parte ricorrente rinunciato all'odierna udienza.
Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia della parte resistente, così provvede:
1) dichiara risolto per inadempimento di il contratto di locazione sottoscritto in CP_1
data 18 ottobre 2022, relativo all'immobile adibito ad uso autorimessa, sito in Milano, via Via Luigi
Caroli n. 9;
2) condanna a rilasciare immediatamente, libero da persone e cose e nella CP_1
disponibilità della parte intimante, l'immobile suddetto;
3 3) condanna, inoltre, a pagare alla parte intimante la somma di € 1.400,00 oltre CP_1
interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed oltre canoni maturandi da giugno 2025 e sino all'effettivo rilascio;
5) condanna la parte intimata a rifondere all'intimante le spese di giudizio, liquidate in € 91,86 per esborsi ed € 1.200,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, se dovute.
Milano, 10/06/2025.
Il Giudice
Francesca Savignano
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