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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 7937/2019 R.G.
T R A
, rappresentato e difeso dall' avv. Marotta Pasquale, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato in Caserta alla via G. Galilei n. 14
RICORRENTE
C O N T R O
E
, in persona del p.t.; Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Direttore p. t.; Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t.; tutti Controparte_4
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari Controparte_5 CP_6
, elettivamente domiciliati presso l' di Caserta, in
[...] CP_7 CP_3 CP_8
Via Lubich, 6
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te Controparte_9
p.t.;
- Parte_2
- RMRH07000D – in persona del Dirigente Scolastico
[...] CP_9
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.9.2019, il ricorrente, indicato in epigrafe, premesso di essere in servizio di ruolo come collaboratore scolastico presso l'ISIS 'Corrado' di Castel
Volturno, esponeva:
- che, in data 29/09/2016, riceveva la convocazione per una supplenza, relativa all'a.s.
2016/2017, con contratto fino al 30/06/2017, per il profilo di assistente tecnico (AT), AR01
LA (I 32 – Conduzione e manutenzione di autoveicoli) presso l'IPSEOA 'ZO
BE' di precisando di essere stato convocato in quanto presente in graduatoria CP_9
di III° fascia per il profilo di Assistente Tecnico alla posizione n. 240, con punteggio di 14.90 pt.; deduceva che, in seguito, nel 2017 presentava domanda di aggiornamento in III° fascia del personale ATA per il triennio 2017-2020 presso la scuola polo RMIC805003 – I.C. “Elsa
Morante” di CP_9
- che veniva a conoscenza di non essere stato convocato, per il successivo a.s. 2017/18, per il medesimo incarico vacante presso l' IPSEOA ZO BE di nonostante fosse CP_9 ancora vigente la graduatoria del triennio 2014/2017; presentando istanza di accesso agli atti, apprendeva che la supplenza era stata attribuita al Sig. , presente Parte_3
in graduatoria con punteggio inferiore (9.05 pt) rispetto al ricorrente (22.2 pt.) che, peraltro,
a seguito dell'aggiornamento della graduatoria di III° fascia risultava alla posizione n. 71;
- che la mancata convocazione per l'incarico di assistente tecnico AR01 LA (I 32 –
Conduzione e manutenzione di autoveicoli) presso l' IPSEOA ZO BE di CP_9
si ripeteva, anche per l'a.s. 2018/19 con assegnazione a collega con punteggio inferiore;
apprendeva inoltre che per l'assegnazione di detta supplenza era previsto il possesso di patente D.
Ebbene, deducendo l'illegittimità della condotta del resistente, per aver preferito, CP_1 nella stipula di contratti a tempo determinati personale presente in graduatoria con punteggio inferiore, il ricorrente concludeva chiedendo: “Dichiarare illegittime le mancate convocazioni del Sig. per il ruolo di Assistente Tecnico - AR01 LA (I 32 – Conduzione Parte_1
e manutenzione di autoveicoli), dalla graduatoria d'istituto dell'IPSEOA ZO BE di CP_9 per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019; B) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio che avrebbe ottenuto qualora fosse stato regolarmente convocato dall'IPSEOA V.
BE di per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 e, segnatamente, 4.50 punti (0.5 punti per i CP_9 nove mesi di contratto) per l'a.s. 2017/2018 e 4.50 per l'a.s. 2018/2019, per un totale di 9.00 punti;
” vinte le spese e con attribuzione.
Si costituiva il resistente che, con svariate argomentazioni in fatto e diritto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Concesso il termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della relativa scadenza, la causa viene decisa con la presente sentenza pubblicata telematicamente.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente ha documentato di essere regolarmente inserito, quale assistente tecnico (area
AR01), nelle graduatorie di istituto di circolo e di istituto di terza fascia per la provincia di valide nel triennio 2017/2020, per il conferimento delle supplenze per il personale CP_9
ATA, con il punteggio di 22.2 e in posizione 71 ed asserisce di poter partecipare al conferimento delle supplenze, in base al disposto dell'art. 59 del CCNL/2007, il quale consente al personale ATA assunto a tempo indeterminato di accettare nell'ambito scolastico, supplenze a tempo determinato per la durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
Il tema d'indagine involge dunque il reclamato diritto del ricorrente a conseguire l'incarico di supplenza, quale assistente tecnico - AR01 LA (I 32 – Conduzione e manutenzione di autoveicoli), presso l'istituto IPSEOA ZO BE di per gli aa.ss. 2017/2018 e CP_9 2018/2019 e il riconoscimento del relativo punteggio giuridico. Il presupposto da cui il ricorrente muove è costituito dall'illegittima pretermissione dalla supplenza, per i due anni scolastici indicati, che sarebbe spettata a lui, anziché al sig. , presente Parte_3 nella medesima graduatoria, ma in una posizione e un punteggio, punti 9,05, inferiori a quelli da lui posseduti (posizione 71 e punti 22,00).
Ebbene, la norma invocata dal ricorrente, l'art. 59 del CCNL prevede che “Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità delle sede.
L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente
CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali”.
Il chiaro ed univoco tenore letterale della disposizione che fa espresso riferimento alla sola ipotesi di un contratto a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, rende - in via immediata- del tutto infondata la pretesa del ricorrente, trattandosi nel caso in esame, di un'ipotesi di contratto su avente diritto, che, come condivisibilmente osservato dal resistente, è sicuramente parificato, in particolar modo ai fini dell'applicazione CP_1
della citata disciplina al contratto di durata inferiore ad un anno.
Deve infatti osservarsi che la norma in oggetto non lascia spazio ad un'interpretazione atta a ricomprendere contratti a termine di durata inferiore ad un anno, peraltro neanche auspicata da parte ricorrente, essendo evidente che solo la durata minima di un anno e anche predefinita, consente all'Amministrazione di fronteggiare la situazione in cui viene a trovarsi il personale ATA già di ruolo, che per effetto dell'accettazione di tale contratto a termine, viene a svolgere un incarico diverso da quello istituzionale, provvedendo alla sua sostituzione nella sede di titolarità. Laddove fosse possibile un periodo di durata inferiore, verrebbe frustrato l'interesse generale dell'Amministrazione scolastica e della collettività scolastica nel suo complesso a vedere assicurata la continuità dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari delle istituzioni scolastiche. In altri termini, la ratio della norma del contratto collettivo è quella di “consentire a personale di ruolo di accettare contratti a tempo determinato, evitando però la frammentazione dell'attività amministrativa, e tutelando invece
l'integrità e la continuità delle attività svolte durante l'anno scolastico. Attività che sarebbe pregiudicata, laddove fossero consentite supplenze brevi” (cfr. Corte dei Conti, Del. n.
189/2017/SUCC, Sezione regionale di controllo per la Toscana). Ebbene, se questa è dunque, la ratio della norma, la stessa sarebbe, a maggior ragione, frustrata consentendo al personale di ruolo di poter accettare supplenze “su avente diritto”, di durata inferiore ad un anno e, dunque, fino al 30.06 e comunque a tempo determinato “fino all'avente titolo”. Tale tipologia di supplenza, invero, caratterizzata da una peculiare aleatorietà, potendosi esaurire quanto prima, comporterebbe che il personale ata beneficiario dell'art. 59 dovrebbe necessariamente rientrare sul posto di titolarità, dai quali andrebbero a cascata allontanati i supplenti temporanei al loro posto nominati, con frammentazione dell'attività amministrativa e violazione dei suindicati principi di integrità e continuità delle attività svolte durante l'anno scolastico.
Rispetto al riscontro dell'inoperatività della norma a consentire la formalizzazione di incarichi di supplenza di durata inferiore ad un anno, resta del tutto irrilevante la circostanza dedotta dal ricorrente che per l'anno scolastico precedente 2016/2017, egli sia stato individuato, quale titolare del contratto a tempo determinato sul profilo di assistente tecnico (AT), AR01 LA (I 32 – Conduzione e manutenzione di autoveicoli) presso l'IPSEOA
'ZO BE' di per un periodo inferiore ad un anno, da settembre 2016 al CP_9
30.06.2017, non rientrando tale periodo nel thema decidendum.
Con riferimento alla mancata convocazione per l'a.s.2018/2019, emerge inoltre, in fase di convocazione l'Istituto “BE” di aveva proceduto a convocare il personale CP_9
presente nella nuova graduatoria (all.3 della produzione di parte resistente) profilo AR01 che avesse il requisito della patente D (colonna patente della graduatoria), di cui, come si evince dall'allegato 3 del , il ricorrente non era munito o, quantomeno, non era CP_1
stata dallo stesso espressa e dichiarata detta preferenza e titolo.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Stante la peculiarità delle questioni trattate sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 27/10/2025
La Giudice
(Dott.ssa Valentina Paglionico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 7937/2019 R.G.
T R A
, rappresentato e difeso dall' avv. Marotta Pasquale, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato in Caserta alla via G. Galilei n. 14
RICORRENTE
C O N T R O
E
, in persona del p.t.; Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Direttore p. t.; Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t.; tutti Controparte_4
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari Controparte_5 CP_6
, elettivamente domiciliati presso l' di Caserta, in
[...] CP_7 CP_3 CP_8
Via Lubich, 6
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te Controparte_9
p.t.;
- Parte_2
- RMRH07000D – in persona del Dirigente Scolastico
[...] CP_9
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.9.2019, il ricorrente, indicato in epigrafe, premesso di essere in servizio di ruolo come collaboratore scolastico presso l'ISIS 'Corrado' di Castel
Volturno, esponeva:
- che, in data 29/09/2016, riceveva la convocazione per una supplenza, relativa all'a.s.
2016/2017, con contratto fino al 30/06/2017, per il profilo di assistente tecnico (AT), AR01
LA (I 32 – Conduzione e manutenzione di autoveicoli) presso l'IPSEOA 'ZO
BE' di precisando di essere stato convocato in quanto presente in graduatoria CP_9
di III° fascia per il profilo di Assistente Tecnico alla posizione n. 240, con punteggio di 14.90 pt.; deduceva che, in seguito, nel 2017 presentava domanda di aggiornamento in III° fascia del personale ATA per il triennio 2017-2020 presso la scuola polo RMIC805003 – I.C. “Elsa
Morante” di CP_9
- che veniva a conoscenza di non essere stato convocato, per il successivo a.s. 2017/18, per il medesimo incarico vacante presso l' IPSEOA ZO BE di nonostante fosse CP_9 ancora vigente la graduatoria del triennio 2014/2017; presentando istanza di accesso agli atti, apprendeva che la supplenza era stata attribuita al Sig. , presente Parte_3
in graduatoria con punteggio inferiore (9.05 pt) rispetto al ricorrente (22.2 pt.) che, peraltro,
a seguito dell'aggiornamento della graduatoria di III° fascia risultava alla posizione n. 71;
- che la mancata convocazione per l'incarico di assistente tecnico AR01 LA (I 32 –
Conduzione e manutenzione di autoveicoli) presso l' IPSEOA ZO BE di CP_9
si ripeteva, anche per l'a.s. 2018/19 con assegnazione a collega con punteggio inferiore;
apprendeva inoltre che per l'assegnazione di detta supplenza era previsto il possesso di patente D.
Ebbene, deducendo l'illegittimità della condotta del resistente, per aver preferito, CP_1 nella stipula di contratti a tempo determinati personale presente in graduatoria con punteggio inferiore, il ricorrente concludeva chiedendo: “Dichiarare illegittime le mancate convocazioni del Sig. per il ruolo di Assistente Tecnico - AR01 LA (I 32 – Conduzione Parte_1
e manutenzione di autoveicoli), dalla graduatoria d'istituto dell'IPSEOA ZO BE di CP_9 per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019; B) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio che avrebbe ottenuto qualora fosse stato regolarmente convocato dall'IPSEOA V.
BE di per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 e, segnatamente, 4.50 punti (0.5 punti per i CP_9 nove mesi di contratto) per l'a.s. 2017/2018 e 4.50 per l'a.s. 2018/2019, per un totale di 9.00 punti;
” vinte le spese e con attribuzione.
Si costituiva il resistente che, con svariate argomentazioni in fatto e diritto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Concesso il termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della relativa scadenza, la causa viene decisa con la presente sentenza pubblicata telematicamente.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente ha documentato di essere regolarmente inserito, quale assistente tecnico (area
AR01), nelle graduatorie di istituto di circolo e di istituto di terza fascia per la provincia di valide nel triennio 2017/2020, per il conferimento delle supplenze per il personale CP_9
ATA, con il punteggio di 22.2 e in posizione 71 ed asserisce di poter partecipare al conferimento delle supplenze, in base al disposto dell'art. 59 del CCNL/2007, il quale consente al personale ATA assunto a tempo indeterminato di accettare nell'ambito scolastico, supplenze a tempo determinato per la durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
Il tema d'indagine involge dunque il reclamato diritto del ricorrente a conseguire l'incarico di supplenza, quale assistente tecnico - AR01 LA (I 32 – Conduzione e manutenzione di autoveicoli), presso l'istituto IPSEOA ZO BE di per gli aa.ss. 2017/2018 e CP_9 2018/2019 e il riconoscimento del relativo punteggio giuridico. Il presupposto da cui il ricorrente muove è costituito dall'illegittima pretermissione dalla supplenza, per i due anni scolastici indicati, che sarebbe spettata a lui, anziché al sig. , presente Parte_3 nella medesima graduatoria, ma in una posizione e un punteggio, punti 9,05, inferiori a quelli da lui posseduti (posizione 71 e punti 22,00).
Ebbene, la norma invocata dal ricorrente, l'art. 59 del CCNL prevede che “Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità delle sede.
L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente
CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali”.
Il chiaro ed univoco tenore letterale della disposizione che fa espresso riferimento alla sola ipotesi di un contratto a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, rende - in via immediata- del tutto infondata la pretesa del ricorrente, trattandosi nel caso in esame, di un'ipotesi di contratto su avente diritto, che, come condivisibilmente osservato dal resistente, è sicuramente parificato, in particolar modo ai fini dell'applicazione CP_1
della citata disciplina al contratto di durata inferiore ad un anno.
Deve infatti osservarsi che la norma in oggetto non lascia spazio ad un'interpretazione atta a ricomprendere contratti a termine di durata inferiore ad un anno, peraltro neanche auspicata da parte ricorrente, essendo evidente che solo la durata minima di un anno e anche predefinita, consente all'Amministrazione di fronteggiare la situazione in cui viene a trovarsi il personale ATA già di ruolo, che per effetto dell'accettazione di tale contratto a termine, viene a svolgere un incarico diverso da quello istituzionale, provvedendo alla sua sostituzione nella sede di titolarità. Laddove fosse possibile un periodo di durata inferiore, verrebbe frustrato l'interesse generale dell'Amministrazione scolastica e della collettività scolastica nel suo complesso a vedere assicurata la continuità dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari delle istituzioni scolastiche. In altri termini, la ratio della norma del contratto collettivo è quella di “consentire a personale di ruolo di accettare contratti a tempo determinato, evitando però la frammentazione dell'attività amministrativa, e tutelando invece
l'integrità e la continuità delle attività svolte durante l'anno scolastico. Attività che sarebbe pregiudicata, laddove fossero consentite supplenze brevi” (cfr. Corte dei Conti, Del. n.
189/2017/SUCC, Sezione regionale di controllo per la Toscana). Ebbene, se questa è dunque, la ratio della norma, la stessa sarebbe, a maggior ragione, frustrata consentendo al personale di ruolo di poter accettare supplenze “su avente diritto”, di durata inferiore ad un anno e, dunque, fino al 30.06 e comunque a tempo determinato “fino all'avente titolo”. Tale tipologia di supplenza, invero, caratterizzata da una peculiare aleatorietà, potendosi esaurire quanto prima, comporterebbe che il personale ata beneficiario dell'art. 59 dovrebbe necessariamente rientrare sul posto di titolarità, dai quali andrebbero a cascata allontanati i supplenti temporanei al loro posto nominati, con frammentazione dell'attività amministrativa e violazione dei suindicati principi di integrità e continuità delle attività svolte durante l'anno scolastico.
Rispetto al riscontro dell'inoperatività della norma a consentire la formalizzazione di incarichi di supplenza di durata inferiore ad un anno, resta del tutto irrilevante la circostanza dedotta dal ricorrente che per l'anno scolastico precedente 2016/2017, egli sia stato individuato, quale titolare del contratto a tempo determinato sul profilo di assistente tecnico (AT), AR01 LA (I 32 – Conduzione e manutenzione di autoveicoli) presso l'IPSEOA
'ZO BE' di per un periodo inferiore ad un anno, da settembre 2016 al CP_9
30.06.2017, non rientrando tale periodo nel thema decidendum.
Con riferimento alla mancata convocazione per l'a.s.2018/2019, emerge inoltre, in fase di convocazione l'Istituto “BE” di aveva proceduto a convocare il personale CP_9
presente nella nuova graduatoria (all.3 della produzione di parte resistente) profilo AR01 che avesse il requisito della patente D (colonna patente della graduatoria), di cui, come si evince dall'allegato 3 del , il ricorrente non era munito o, quantomeno, non era CP_1
stata dallo stesso espressa e dichiarata detta preferenza e titolo.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Stante la peculiarità delle questioni trattate sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 27/10/2025
La Giudice
(Dott.ssa Valentina Paglionico)