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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/10/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 10010 dell'anno 2022 R.G. vertente
TRA
con sede in Andria (BAT) alla via Claudio Appio n. 2/4 (P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Giacomo Valla e dall'avv. Roberta Valla, come da procura in atti;
– Attrice –
E
, (C.F. ) in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in alla via Umberto I, n. 13 presso l'Avvocatura CP_1
provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giovanna Capoccia e dall'avv.
NC TE, come da procura in atti;
- Convenuta – All'udienza del 14.10.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate ed allegate al relativo verbale cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva Parte_1
in giudizio la , deducendo in particolare: Controparte_1
- che si aggiudicava la gara di appalto bandita dalla Provincia di per il CP_1
completamento dell'edificio scolastico per un Controparte_2
importo complessivo di €. 592.418,50 (di cui € 34.711,90 per oneri per la sicurezza;
- che il relativo contratto veniva stipulato il 15 giugno 2020 (rep. 28773) e con verbale del 22.4.2021 venivano consegnati i lavori che venivano regolarmente avviati ma successivamente sospesi dalla direzione lavori in data 3.8.2021 per l'esecuzione di indagini geognostiche e strutturali;
- che l'esecuzione dei lavori evidenziavano delle lacune progettuali ovvero inadeguatezze del progetto esecutivo rispetto all'effettiva situazione dei luoghi, come risultante dalla messa in opera degli interventi progettati, essendo il progetto esecutivo in parte ineseguibile, in quanto basato su previsioni non corrispondenti allo stato dei luoghi;
- che reiterava inutilmente alla controparte diverse richieste di adeguamento del relativo progetto esecutivo con conseguente slittamento dei termini contrattuali;
- che la rigettava tali richieste sostenendo l'adeguatezza del Controparte_1
progetto esecutivo ed eccependo che trattandosi di contratto stipulato “a corpo” i relativi rischi dovevano ricadere sull'impresa appaltatrice dei lavori;
- che la Provincia di si rifiutava inoltre di adeguare i prezzi per far fronte CP_1
agli eccezionali ed imprevedibili aumenti delle materie prime determinati dalla situazione di crisi internazionale ex art. 25 D.L.
1.3.2022 n. 17 e art. 26
D.L. 17.5.2022 n. 50 e di emettere il I SIAL;
- che tale situazione determinava l'assenza di margini di remuneratività dell'appalto e costi crescenti intollerabili per la società appaltatrice;
si procedeva così in data 5.8.2022 alla verbalizzazione della constatazione dello stato dei lavori (sottoscritto con riserva dall'attrice) che venivano quindi sospesi
La società attrice concludeva chiedendo di dichiarare la risoluzione per inadempimento della convenuta ovvero, in subordine, per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto d'appalto sottoscritto in data 15 giugno 2020 (rep.
28773), con condanna della controparte al pagamento della somma corrispondente al valore delle opere eseguite e al risarcimento dei danni, anche per mancata produttività del cantiere, nella misura da determinarsi in corso di causa, con aggiunta di interessi e maggior danno da svalutazione, dedotto l'acconto già riscosso, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità e Controparte_1
l'assoluta infondatezza dell'azione ex adverso proposta;
chiedeva quindi di rigettare la domanda attorea ovvero in caso di suo accoglimento, di accertare le somme reciprocamente dovute dalle parti, con compensazione delle stesse e con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa con le sole prove documentali prodotte dalle parti processuali, all'udienza del 14.10.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte depositate ed allegate al verbale, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
**********
La domanda attorea non è fondata e deve quindi essere rigettata.
Alla luce delle complessive emergenze processuali e specificamente della documentazione versata in atti dalle parti processuali manca la prova dei fatti costitutivi dell'azione di risoluzione proposta in giudizio dalla società appaltatrice nei confronti della stazione appaltante relativamente al contratto di appalto, sottoscritto a seguito di gara ad evidenza pubblica in data 15 giugno
2020 (rep. 28773), avente ad oggetto lavori edili di completamento dell'edificio scolastico di per un valore complessivo pari a Controparte_2 CP_2
€592.418,50.
Sia la domanda di risoluzione dell'appalto per inadempimento della CP_1
che la risoluzione dello stesso per eccessiva onerosità sopravvenuta non
[...]
hanno trovato in sede processuale sufficienti supporti probatori atti a dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti giuridici e fattuali.
Quanto alla prima, è documentalmente provato che la società appaltatrice procedeva con patologica lentezza all'esecuzione dei lavori appaltati, in violazione dei termini contrattuali all'uopo previsti dal relativo cronoprogramma, tanto da non riuscire neppure a raggiungere la soglia minima per l'ottenimento del primo SAL (Stato Avanzamento Lavori).
Quanto alle paventate incongruenze del progetto esecutivo dei lavori appaltati, occorre evidenziare, da un lato, che la società non ha offerto in giudizio oggettivi elementi di riscontro e, dall'altro, che la relativa necessità, negata recisamente dalla direzione dei lavori del cantiere, veniva dalla società attrice formalmente rappresentata per la prima volta a distanza di un anno dall'inizio dei lavori di cantiere allorquando i rapporti tra le parti contraenti si erano già irreversibilmente incrinati.
Ad analoga conclusione si deve giungere in ordine alla questione della remuneratività dell'appalto, che, secondo la tesi attorea, sarebbe stata pesantemente pregiudicata dal verticale quanto inaspettato rialzo dei prezzi delle materie prime inerenti alle opere edilizie da eseguire in cantiere.
Orbene, anche rispetto a tale questione, la società attrice nulla ha offerto di provare, se non rimettendosi ad una istanza di nomina di ctu dal carattere decisamente esplorativo ed elusivo degli oneri probatori incombenti sull'attrice secondo le comuni regole normative di distribuzione della prova in giudizio.
Quanto alle spese di lite non sussistono ragioni per derogare al principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.; spese da liquidarsi secondo i parametri medi delle tariffe professionali ratione temporis vigenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla società nei confronti Parte_1
della Provincia di così provvede: CP_1
1- rigetta la domanda principale;
2- condanna la società attrice al pagamento in favore della Provincia di Lecce convenuta delle spese di lite che liquida in euro 29.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori se dovuti per legge.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 15.10.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE