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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/07/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice on. Dott.ssa Serena Lorenzetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. degli affari contenziosi 10281/2024, promossa da
AVV. (c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Filippo Andreoli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Via Santa Reparata n. 40
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente non costituito
Conclusioni:
Per l'opponente: “Come da ricorso” affinché “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di Giustizia, secondo le previsioni del D.M.
147/2022, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio, tenuto anche conto del fatto che tutti gli atti, incluso il presente, sono stati redatti con l'utilizzo di tecniche di redazione telematica che facilitano la fruizione al Giudice e che comporta quindi la maggiorazione del 30% ex art. 4 co.
1-bis, D.M. citato”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c. l'Avv. ha tempestivamente opposto il decreto emesso il 15.07.2024 e comunicato al Parte_1
difensore a mezzo PEC in data 16.07.2024, con cui il Tribunale di Firenze in composizione collegiale, ha liquidato euro 583,64 - di cui euro 400,00 per compensi, euro 60,00 per spese generali, ed euro 123,64 per CAP e IVA - a titolo di compensi per l'attività difensiva svolta dalla ricorrente quale difensore di CI IB LL AN nell'ambito del procedimento di separazione fra coniugi iscritto al n. 2474/2024 R.G, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La somma è stata liquidata rilevando che la parte ha avanzato “la richiesta di ammissione al beneficio il 30.04.2024, ossia nello stesso giorno in cui risulta depositato l'atto di costituzione
(come da provvedimento del COA), considerato che l'efficacia del provvedimento ammissivo retroagisce alla data della domanda, ritenuto che al momento della suddetta istanza fosse già stata interamente svolta l'attività di studio da parte del legale e quasi interamente svolta
l'attività della costituzione (almeno per quanto riguarda la redazione dell'atto costitutivo, poi depositato il 30.04.224), considerato inoltre che alla prima udienza le parti hanno deciso di non proseguire con la separazione, riconciliandosi, ritenuto quindi di poter liquidare a cario dell'erario esclusivamente in misura ridotta i compensi per la fase introduttiva, sulla base di valori tra minimi e medi)”.
A fondamento dell'opposizione la ricorrente ha dedotto che il Tribunale: non ha liquidato la “fase studio” sulla base di mere supposizioni, non ha considerato la complessiva attività svolta dal difensore e, riguardo al compenso riconosciuto, nonostante abbia ritenuto di liquidare, senza motivazione, un compenso intermedio “tra i valori minimi e medi”, ha poi riconosciuto una somma prossima al minimo. Ha chiesto la liquidazione del compenso pari a € 4.255,00 (fase studio € 1.701,00 – fase introduttiva € 1.204,00 e fase decisionale € 1350,00) da dimidiare ai sensi dell'art.. 130 DPR 115/2002 oltre rimborso forfetario 15% e CPA come indicato nella istanza di liquidazione già a suo tempo depositata, o comunque il compenso ritenuto di giustizia secondo le previsioni del DM 147/2022 comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e tenuto conto della maggiorazione ai sensi dell'art. 4 I c. DM 147/2022.
Il , regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio. La causa è Controparte_1
stata istruita documentalmente. All'udienza del 12.02.2025 la causa veniva discussa e trattenuta dal giudice in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Si osserva in primo luogo che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato continua a produrre i suoi effetti fino a quando non sia revocato, pur in caso di composizione della lite, permanendo l'obbligo dell'erario di procedere all'anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla relativa liquidazione: allo Stato, piuttosto, spetta il diritto al relativo recupero, ove ne sussistano le condizioni.
L'art. 109 del D.P.R. n. 115/2002, stabilisce che gli effetti dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato “decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”.
Nel silenzio della norma, la produzione degli effetti della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio non può dipendere dal fatto che l'istanza stessa sia stata presentata in anticipo rispetto al momento in cui l'attività difensiva medesima è stata svolta dal difensore. Questo perché significherebbe subordinare il prodursi di tali effetti ad una condizione non prevista dal legislatore e quanto mai incerta in quanto ancorata alla soggettiva quantificazione del tempo necessario per approntare l'attività.
Peraltro, l'art. 109 del D.P.R. n. 115/2002 prevede addirittura che gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato possano decorrere anche “dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”.
A norma dell'art. 109, dunque, gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato possono prodursi anche con riguardo ad un'attività difensiva svolta prima della presentazione dell'istanza di ammissione, a condizione che l'istanza venga poi presentata entro i successivi venti giorni. Di talchè in applicazione alla formulazione letterale dell'art. 109 e dei principi che dallo stesso si ritraggono, non può ritenersi che una determinata attività difensiva non rientri nel beneficio per il fatto che l'istanza di ammissione è stata presentata il giorno stesso del compimento dell'attività difensiva.
Il DM 55/2014 in materia di compensi legali, oltre a prevedere che la liquidazione avvenga per fasi, indica alla lett. a) dell'art. 4 co. V le attività liquidabili nella fase di studio, necessariamente prodromiche e funzionali a quelle della fase introduttiva, quali, nella specie, "l'esame e lo studio degli atti [...] e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio". Tali attività sono necessariamente e logicamente connesse alla redazione e deposito della comparsa di costituzione/fase introduttiva e vanno quindi riconosciute e liquidate al difensore considerato che, come si evince dai documenti versati in atti, l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata depositata nello stesso giorno ma diverse ore prima del deposito della comparsa. Deve conseguentemente liquidarsi la fase studio oltre a quella già riconosciuta introduttiva. Non può essere accolta la richiesta di liquidazione della fase decisionale inserita nell'istanza di liquidazione già a suo tempo avanzata in quanto l'Avv. non ha svolto Pt_1
alcuna attività rientrante nella fase, considerato che le parti si sono riconciliate alla prima udienza davanti al giudice. Non può inoltre accogliersi la richiesta di maggiorazione richiesta del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis DM 147/2022 stante la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee a facilitarne la consultazione o la fruizione, trattandosi di richiesta non presente nell'istanza di liquidazione dei compensi (cfr. doc. 6 allegato al ricorso in opposizione) ed avanzata per la prima volta nell'opposizione al decreto di liquidazione e come tale inammissibile nel procedimento relativo.
Riguardo alla quantificazione dei compensi, la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa ai sensi dell'art. 82 c. 1 dpr 115/2002 “tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. civ. Sez.
VI – 2, Ord. 14/07/2022).
Pertanto, valutata l'entità e rilevanza dell'attività svolta dall'Avv. e l'esito del Pt_1
procedimento, appare congrua la liquidazione del compenso sulla base di valori tra minimi e medi.
Per tutto quanto fin qui esposto, considerato il valore della causa indeterminato di complessità bassa, si ritiene di liquidare per la fase di studio € 1.276,00 e per la fase introduttiva € 903,00.
Tali somme devono essere dimidiate ai sensi dell'art. 130 dpr 115/2002.
La somma conclusivamente da riconoscere e liquidare per l'attività svolta dal difensore è pari ed €
1.089,50, oltre al 15% per spese generali e CPA di legge, oltre IVA se dovuta.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano, considerando il valore della causa in base al decisum e le fasi di trattazione e decisionale svolte in via sommaria, in €
332,00 (fase studio € 66,00, fase introduttiva € 66,00, fase trattazione € 100,00, fase decisionale €
100,00) oltre accessori. Debbono infine riconoscersi le spese vive pari a € 125,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto di liquidazione Parte_1
emesso dal Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, il 15.07.2024 e comunicato al difensore a mezzo PEC in data 16.07.2024, per l'attività di difensore di CI IB LL
AN nell'ambito del procedimento di separazione fra coniugi iscritto al n. 2474/2024 R.G e, in riforma del suddetto decreto, liquida in favore dell'Avv. le competenze pari Parte_1
a € 1.089,50, già ridotte del 50% ex art. 130 DPR 115/2002, oltre al 15% dei compensi per spese generali, CAP di legge e IVA se dovuta;
- dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi. - condanna il alla restituzione in favore della ricorrente delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 332,00, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta oltre a euro
125,00 per spese vive.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M. Così deciso in Firenze, 1.07.2025.
Il giudice on.
Dott.ssa Serena Lorenzetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice on. Dott.ssa Serena Lorenzetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. degli affari contenziosi 10281/2024, promossa da
AVV. (c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Filippo Andreoli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Via Santa Reparata n. 40
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente non costituito
Conclusioni:
Per l'opponente: “Come da ricorso” affinché “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di Giustizia, secondo le previsioni del D.M.
147/2022, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio, tenuto anche conto del fatto che tutti gli atti, incluso il presente, sono stati redatti con l'utilizzo di tecniche di redazione telematica che facilitano la fruizione al Giudice e che comporta quindi la maggiorazione del 30% ex art. 4 co.
1-bis, D.M. citato”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c. l'Avv. ha tempestivamente opposto il decreto emesso il 15.07.2024 e comunicato al Parte_1
difensore a mezzo PEC in data 16.07.2024, con cui il Tribunale di Firenze in composizione collegiale, ha liquidato euro 583,64 - di cui euro 400,00 per compensi, euro 60,00 per spese generali, ed euro 123,64 per CAP e IVA - a titolo di compensi per l'attività difensiva svolta dalla ricorrente quale difensore di CI IB LL AN nell'ambito del procedimento di separazione fra coniugi iscritto al n. 2474/2024 R.G, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La somma è stata liquidata rilevando che la parte ha avanzato “la richiesta di ammissione al beneficio il 30.04.2024, ossia nello stesso giorno in cui risulta depositato l'atto di costituzione
(come da provvedimento del COA), considerato che l'efficacia del provvedimento ammissivo retroagisce alla data della domanda, ritenuto che al momento della suddetta istanza fosse già stata interamente svolta l'attività di studio da parte del legale e quasi interamente svolta
l'attività della costituzione (almeno per quanto riguarda la redazione dell'atto costitutivo, poi depositato il 30.04.224), considerato inoltre che alla prima udienza le parti hanno deciso di non proseguire con la separazione, riconciliandosi, ritenuto quindi di poter liquidare a cario dell'erario esclusivamente in misura ridotta i compensi per la fase introduttiva, sulla base di valori tra minimi e medi)”.
A fondamento dell'opposizione la ricorrente ha dedotto che il Tribunale: non ha liquidato la “fase studio” sulla base di mere supposizioni, non ha considerato la complessiva attività svolta dal difensore e, riguardo al compenso riconosciuto, nonostante abbia ritenuto di liquidare, senza motivazione, un compenso intermedio “tra i valori minimi e medi”, ha poi riconosciuto una somma prossima al minimo. Ha chiesto la liquidazione del compenso pari a € 4.255,00 (fase studio € 1.701,00 – fase introduttiva € 1.204,00 e fase decisionale € 1350,00) da dimidiare ai sensi dell'art.. 130 DPR 115/2002 oltre rimborso forfetario 15% e CPA come indicato nella istanza di liquidazione già a suo tempo depositata, o comunque il compenso ritenuto di giustizia secondo le previsioni del DM 147/2022 comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e tenuto conto della maggiorazione ai sensi dell'art. 4 I c. DM 147/2022.
Il , regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio. La causa è Controparte_1
stata istruita documentalmente. All'udienza del 12.02.2025 la causa veniva discussa e trattenuta dal giudice in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Si osserva in primo luogo che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato continua a produrre i suoi effetti fino a quando non sia revocato, pur in caso di composizione della lite, permanendo l'obbligo dell'erario di procedere all'anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla relativa liquidazione: allo Stato, piuttosto, spetta il diritto al relativo recupero, ove ne sussistano le condizioni.
L'art. 109 del D.P.R. n. 115/2002, stabilisce che gli effetti dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato “decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”.
Nel silenzio della norma, la produzione degli effetti della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio non può dipendere dal fatto che l'istanza stessa sia stata presentata in anticipo rispetto al momento in cui l'attività difensiva medesima è stata svolta dal difensore. Questo perché significherebbe subordinare il prodursi di tali effetti ad una condizione non prevista dal legislatore e quanto mai incerta in quanto ancorata alla soggettiva quantificazione del tempo necessario per approntare l'attività.
Peraltro, l'art. 109 del D.P.R. n. 115/2002 prevede addirittura che gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato possano decorrere anche “dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”.
A norma dell'art. 109, dunque, gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato possono prodursi anche con riguardo ad un'attività difensiva svolta prima della presentazione dell'istanza di ammissione, a condizione che l'istanza venga poi presentata entro i successivi venti giorni. Di talchè in applicazione alla formulazione letterale dell'art. 109 e dei principi che dallo stesso si ritraggono, non può ritenersi che una determinata attività difensiva non rientri nel beneficio per il fatto che l'istanza di ammissione è stata presentata il giorno stesso del compimento dell'attività difensiva.
Il DM 55/2014 in materia di compensi legali, oltre a prevedere che la liquidazione avvenga per fasi, indica alla lett. a) dell'art. 4 co. V le attività liquidabili nella fase di studio, necessariamente prodromiche e funzionali a quelle della fase introduttiva, quali, nella specie, "l'esame e lo studio degli atti [...] e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio". Tali attività sono necessariamente e logicamente connesse alla redazione e deposito della comparsa di costituzione/fase introduttiva e vanno quindi riconosciute e liquidate al difensore considerato che, come si evince dai documenti versati in atti, l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata depositata nello stesso giorno ma diverse ore prima del deposito della comparsa. Deve conseguentemente liquidarsi la fase studio oltre a quella già riconosciuta introduttiva. Non può essere accolta la richiesta di liquidazione della fase decisionale inserita nell'istanza di liquidazione già a suo tempo avanzata in quanto l'Avv. non ha svolto Pt_1
alcuna attività rientrante nella fase, considerato che le parti si sono riconciliate alla prima udienza davanti al giudice. Non può inoltre accogliersi la richiesta di maggiorazione richiesta del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis DM 147/2022 stante la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee a facilitarne la consultazione o la fruizione, trattandosi di richiesta non presente nell'istanza di liquidazione dei compensi (cfr. doc. 6 allegato al ricorso in opposizione) ed avanzata per la prima volta nell'opposizione al decreto di liquidazione e come tale inammissibile nel procedimento relativo.
Riguardo alla quantificazione dei compensi, la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa ai sensi dell'art. 82 c. 1 dpr 115/2002 “tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. civ. Sez.
VI – 2, Ord. 14/07/2022).
Pertanto, valutata l'entità e rilevanza dell'attività svolta dall'Avv. e l'esito del Pt_1
procedimento, appare congrua la liquidazione del compenso sulla base di valori tra minimi e medi.
Per tutto quanto fin qui esposto, considerato il valore della causa indeterminato di complessità bassa, si ritiene di liquidare per la fase di studio € 1.276,00 e per la fase introduttiva € 903,00.
Tali somme devono essere dimidiate ai sensi dell'art. 130 dpr 115/2002.
La somma conclusivamente da riconoscere e liquidare per l'attività svolta dal difensore è pari ed €
1.089,50, oltre al 15% per spese generali e CPA di legge, oltre IVA se dovuta.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano, considerando il valore della causa in base al decisum e le fasi di trattazione e decisionale svolte in via sommaria, in €
332,00 (fase studio € 66,00, fase introduttiva € 66,00, fase trattazione € 100,00, fase decisionale €
100,00) oltre accessori. Debbono infine riconoscersi le spese vive pari a € 125,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto di liquidazione Parte_1
emesso dal Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, il 15.07.2024 e comunicato al difensore a mezzo PEC in data 16.07.2024, per l'attività di difensore di CI IB LL
AN nell'ambito del procedimento di separazione fra coniugi iscritto al n. 2474/2024 R.G e, in riforma del suddetto decreto, liquida in favore dell'Avv. le competenze pari Parte_1
a € 1.089,50, già ridotte del 50% ex art. 130 DPR 115/2002, oltre al 15% dei compensi per spese generali, CAP di legge e IVA se dovuta;
- dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi. - condanna il alla restituzione in favore della ricorrente delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 332,00, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta oltre a euro
125,00 per spese vive.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M. Così deciso in Firenze, 1.07.2025.
Il giudice on.
Dott.ssa Serena Lorenzetti