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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/10/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1192/2024
Successivamente alle ore 15.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1192/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Domenico Antonio
Rizzuto, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Crotone alla via Napoli n. 39;
Ricorrente;
Contro
, C.F. , in persona del pro-tempore; Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Resistente contumace;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 Con ricorso, depositato in data 13.09.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1 il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, avanzata dalla prefata nell'ambito del procedimento penale n. 3201/2021 R.G.N.R.
La ricorrente esponeva che: - la stessa veniva imputata per il reato p.p. dagli artt. 633, 639 bis, 635, 110 e 56 c.p., perché in concorso con il sig. compiva Parte_2 atti idonei diretti in modo non equivoco ad occupare l'immobile di edilizia popolare, danneggiando la porta di ingresso;
- il procedimento veniva iscritto al n. 3201/2021
R.G.N.R.; - con richiesta del 18.06.2024 la sig.ra avanzava richiesta di Parte_1 ammissione di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- in data 04.07.2024, a mezzo pec, il giudice penale, nella persona del dott. , richiedeva integrazione di Per_1 documentazione: - parte richiedente provvedeva al deposito di quanto richiesto in data
23.07.2024; - in data 07.08.2024, il giudice, visti gli artt. 76, 92, 96 del Testo unico spese di giustizia, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza per il superamento dei limiti reddituali;
- la richiedente, preso atto che il rigetto si fondava unicamente su di un errore di calcolo, in data 12.09.2024 depositava istanza per la correzione di errore materiale.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato;
evidenziava che il rigetto scaturiva da un mero errore di calcolo, in quanto il reddito prodotto dal nucleo familiare, da imputarsi a ratei da reddito di cittadinanza e assegno unico, era pari ad euro
15.906,09, e non già ad euro 16.564,50, come erroneamente indicato dal giudice penale;
rilevava che il reddito percepito dall'istante non superava il limite reddituale previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
chiedeva, accertato il diritto al beneficio,
l'annullamento del provvedimento impugnato.
2.
All'udienza del 05.03.2025 parte ricorrente dava atto dell'avvenuta ammissione al patrocinio dello , emesso dal giudice penale in data 23.09.2024; chiedeva pertanto la Pt_3 declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Il giudice, ritenuto necessario preliminarmente verificare la regolare instaurazione del contraddittorio, onerava parte ricorrente del deposito in formato .eml o .msg delle ricevute di accettazione e consegna relative alla notificazione del ricorso introduttivo effettuata mediante pec a parte resistente.
All'udienza del 02.05.2025, verificata la regolarità della notificazione, il giudice dichiarava la contumacia del resistente, non costituito in giudizio. CP_1
3.
2 All'odierna udienza, all'esito della discussione di parte ricorrente, la causa viene decisa, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., con contestuale deposito della presente sentenza.
4.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento emesso dal giudice penale in data 23.09.2024 (R.G. Dib. richieste 276/2024), depositato telematicamente da parte ricorrente nel presente giudizio in data 04.03.2025.
Pertanto, in corso di causa è venuto meno l'interesse ad agire e a controdedurre delle parti in ordine alla pretesa sottesa all'azione giudiziaria.
Giova evidenziare che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Alla luce di quanto sopra detto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5.
Si osserva che il provvedimento impugnato è scaturito da un mero errore materiale e che lo stesso è stato revocato con successivo provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tempestivamente emesso dal giudice penale in data 23.09.2024.
Giova, inoltre, evidenziare che parte opponente depositava istanza per la correzione dell'errore materiale del provvedimento impugnato in data 12.09.2024 e, subito dopo, in data 13.09.2024, instaurava il presente giudizio, senza attendere le determinazioni del giudice penale.
Sussistono, pertanto, giusti ed obiettivi motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite, stante l'avvenuto abuso – da parte della ricorrente – dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1192/2024
R.G.,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
3) compensa tra le parti le spese processuali. 3 Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. artt. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone il 08.10.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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