Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/12/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01938/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Martina Morozzi, Antonino Denaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento del foglio di via obbligatorio n. -OMISSIS- emesso dal Questore della provincia di Firenze in data -OMISSIS- e notificato all'interessata in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. IC GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente impugna il foglio di via obbligatorio emesso a suo carico dalla Questura di Firenze e che le fa divieto di far ritorno nel Comune di Campi Bisenzio per la durata di anni tre.
2 - Nei confronti del provvedimento gravato la ricorrente articola le seguenti censure:
- con il primo motivo censura la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990;
- con il secondo motivo censura il provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’emissione dell’atto stesso;
- con il terzo motivo contesta la sussistenza del presupposto della “dedizione al reato”, stante la mancanza di sentenze penali di condanna;
- con il quarto motivo contesta la durata della misura applicata, ritenuta sproporzionata.
3 - Il Ministero dell’Interno e la Questura di Firenze si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
4 - Chiamata la causa alla pubblica udienza del 27 novembre 2025 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
5 - Con il primo motivo parte ricorrente contesta la mancanza di comunicazione di avvio del procedimento.
Il motivo è infondato.
La Questura di Firenze, nel provvedimento impugnato, ha avuto modo di precisare l’esistenza di ragioni di urgenza che consentivano di prescindere dall’emanazione di detta comunicazione preventiva. E’ peraltro noto come in relazione a detta fattispecie si è formato un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha affermato che “la comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta per l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, trattandosi di provvedimento che si caratterizza per la sua funzione cautelare e l'urgenza in re ipsa, in quanto diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 20 maggio 2020, n. 857; cfr. anche T.R.G.A., sez. aut. Bolzano, 24 luglio 2018, n. 249 e T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 12 giugno 2018, n. 1185).
6 - Con il secondo e terzo motivo parte ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura contestata.
Tali contestazioni non convincono, poiché la Questura di Firenze ha dimostrato l’appartenenza della ricorrente alla categoria dei soggetti dediti alla commissione di reati che possono mettere in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, come risulta dall’ampia serie di precedenti di polizia citati e che parte ricorrente non contesta espressamente, tra cui furto, furto aggravato, ricettazione, rapina, possesso ingiustificato di strumenti idonei allo scasso; d’altra parte la pericolosità in termini oggettivi e di attualità di parte ricorrente medesima non può dubitarsi, dato il recente deferimento all’AG in stato di libertà per ricettazione, per fatto avvenuto in data-OMISSIS- Ne consegue che sussistono i presupposti per l’applicazione della misura del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, provvedimento quest’ultimo che ha una funzione di tutela anticipata rispetto alla commissione di reati, essendo diretto ad impedire il protrarsi di condotte che denotino un comportamento antisociale che pone in pericolo i beni della sicurezza e della tranquillità pubblica. È infatti costante l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le misure personali di prevenzione - ossia l'avviso orale e il foglio di via obbligatorio - sono finalizzate a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli, e presuppongono unicamente un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali del soggetto destinatario che, secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità di Polizia, rivelino un'oggettiva ed apprezzabile probabilità di commissione di reati.
7 - È del pari infondato il quarto motivo, avendo l’amministrazione determinato la durata della misura adottata sulla base di una sua valutazione discrezionale, rispetto alla quale non sono forniti indici che ne evidenzino una qualche irrazionalità o abnormità.
8 – Il ricorso deve quindi essere respinto, con spese a carico di parte ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (mille e cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC GI, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.