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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/05/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 11535/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Massimo Pergola
Domicilio eletto: Genova, Piazza Galeazzo Alessi 2/16 presso lo studio e la persona del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Rosario D'Arrigo
Domicilio eletto: Genova, Via Malta 2, int. 2A sc. sin. presso lo studio e la persona del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 27.11.2024). avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da accordo raggiunto all'udienza del 13.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il Parte_1 ricorrente) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che con sentenza del Tribunale di Genova n. 487/2014 del 30.01.2014 il Tribunale di Genova aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
; CP_1
- Che con sentenza del Tribunale di Genova n. 2022/2015 del 11.06.2015 veniva disposta a suo carico la corresponsione dell'assegno divorzile a favore di nella Controparte_1 somma mensile di euro 1.500,00;
- Che a seguito dell'appello interposto, la Corte di Appello di Genova con sentenza n. 11/2016 del 28.01.2016 rideterminava l'assegno divorzile nella misura di euro 1.000,00 mensili;
- Che il matrimonio era durato solo quattro anni e dopo il divorzio si era risposato con la precedente moglie;
- Che le sue condizioni patrimoniali si erano radicalmente modificate in quanto dal giugno 2024 beneficiava di reddito derivante dalle sole pensioni pari a circa € 3.800,00, mentre il precedente reddito era di circa euro 10.000,00.
Su tali presupposti chiedeva:
- La revoca dell'assegno divorzile a suo carico
- In subordine la riduzione dell'assegno di divorzio ad un importo non superiore ad € 100,00.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche la resistente) si costituiva Controparte_1 mediante memoria con la quale allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che la situazione reddituale del ricorrente non risultava essere modificata in quanto le risultanze reddituali evidenziavano un reddito complessivo di oltre centocinquantamila euro;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - Di avere avuto il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura dell'85% e di essere portatrice di handicap in situazione di gravità, ex lege 104-1992 in conseguenza di un grave peggioramento delle proprie condizioni di salute per un intervento chirurgico alla colonna vertebrale;
- Di avere un reddito complessivo di circa ventimila euro, derivante dalla pensione percepita pari a circa settemila euro e dall'assegno divorzile;
- Di essere proprietaria della sola casa di abitazione e del relativo posto auto;
- Che le proprie precarie condizioni di salute non le consentivano spostamenti dalla propria abitazione.
Su tali presupposti chiedeva:
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso e il rigetto della domanda di revoca dell'assegno divorzile
- In subordine la riduzione dell'assegno di divorzio di un importo non superiore ad € 100,00 e la conseguente determinazione dell'assegno di divorzio nella misura di euro 900,00 mensili.
Con vittoria delle spese.
Svolte le reciproche difese di rito, all'udienza del 13.03.2025 compariva esclusivamente il ricorrente che, interpellato dal giudice, dichiarava di vivere in abitazione di sua proprietà assieme alla moglie che non percepisce trattamenti pensionistici e che il figlio era ormai diventato adulto e autosufficiente.
Precisava di essere in pensione, di percepire a tale titolo l'importo di circa 3800,00 euro, di essere socio al 9% di società da cui lo scorso anno aveva percepito un utile di circa 12.000,00 euro lordi, ma che riteneva quest'anno non vi sarebbero stati utili e di essere onerato da spese per fisioterapia di circa 400/500 euro mensili a fronte di interventi di ricostruzione delle anche.
Aggiungeva che prima di tornare assieme all'attuale moglie (priva di redditi e dopo un matrimonio durato ventuno anni) le pagava un assegno divorzile dell'importo di euro 1050,00 mensili.
A questo punto il giudice proponeva la conciliazione della causa alle seguenti condizioni:
- Riduzione dell'assegno divorzile ad euro 650,00 mensili con rivalutazione annuale Istat
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - Spese compensate
Vista la richiesta delle parti, veniva disposto rinvio della causa per esaminare tale proposta di conciliazione.
Alla successiva udienza del 13.05.2025 il sig. dichiarava di Parte_1 accettare la proposta di conciliazione formulata dal giudice all'udienza del 13.3.2025 e il difensore della resistente esibiva dichiarazione di accettazione sottoscritta dalla propria assistita ed in ogni caso, nella qualità di suo procuratore speciale, dichiarava di accettare la proposta.
Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, tenuto conto che le parti hanno concordato la riduzione dell'assegno divorzile ad euro 650,00 mensili con rivalutazione annuale Istat, aderendo alla proposta di conciliazione svolta in tal senso dal giudice delegato all'udienza del 13.03.2025.
Infatti, il ricorrente presente personalmente ha dato atto della propria accettazione in udienza, mentre per la resistente non presente a causa delle proprie condizioni di salute l'accettazione è stata svolta in udienza dal difensore in qualità di procuratore speciale.
Inoltre, tale dichiarazione di accettazione sottoscritta dalla parte è stata poi depositata nel fascicolo telematico.
Tali modifiche alle condizioni di divorzio che le parti hanno concordato e che si riportano in dispositivo possono venire integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis. 29, a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 2022/2015 del Tribunale di Genova del 11.06.2015, come modificata dalla sentenza n. 11/2016 del 28.01.2016 della Corte di Appello di Genova,
OMOLOGA
La seguente nuova condizione essenziale concordata dalle parti relativa al regime di mantenimento degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 (c. f. ), nato a Parte_1 C.F._1
Genova il 08.03.1946
e
(c. f. ), nata a Controparte_1 C.F._2
Genova, il 08.02.1950,
L'assegno divorzile posto a carico di e a Parte_1 favore di è ridotto ad euro 650,00 mensili con Controparte_1 rivalutazione annuale Istat
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 11535/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Massimo Pergola
Domicilio eletto: Genova, Piazza Galeazzo Alessi 2/16 presso lo studio e la persona del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Rosario D'Arrigo
Domicilio eletto: Genova, Via Malta 2, int. 2A sc. sin. presso lo studio e la persona del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 27.11.2024). avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da accordo raggiunto all'udienza del 13.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il Parte_1 ricorrente) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che con sentenza del Tribunale di Genova n. 487/2014 del 30.01.2014 il Tribunale di Genova aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
; CP_1
- Che con sentenza del Tribunale di Genova n. 2022/2015 del 11.06.2015 veniva disposta a suo carico la corresponsione dell'assegno divorzile a favore di nella Controparte_1 somma mensile di euro 1.500,00;
- Che a seguito dell'appello interposto, la Corte di Appello di Genova con sentenza n. 11/2016 del 28.01.2016 rideterminava l'assegno divorzile nella misura di euro 1.000,00 mensili;
- Che il matrimonio era durato solo quattro anni e dopo il divorzio si era risposato con la precedente moglie;
- Che le sue condizioni patrimoniali si erano radicalmente modificate in quanto dal giugno 2024 beneficiava di reddito derivante dalle sole pensioni pari a circa € 3.800,00, mentre il precedente reddito era di circa euro 10.000,00.
Su tali presupposti chiedeva:
- La revoca dell'assegno divorzile a suo carico
- In subordine la riduzione dell'assegno di divorzio ad un importo non superiore ad € 100,00.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche la resistente) si costituiva Controparte_1 mediante memoria con la quale allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che la situazione reddituale del ricorrente non risultava essere modificata in quanto le risultanze reddituali evidenziavano un reddito complessivo di oltre centocinquantamila euro;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - Di avere avuto il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura dell'85% e di essere portatrice di handicap in situazione di gravità, ex lege 104-1992 in conseguenza di un grave peggioramento delle proprie condizioni di salute per un intervento chirurgico alla colonna vertebrale;
- Di avere un reddito complessivo di circa ventimila euro, derivante dalla pensione percepita pari a circa settemila euro e dall'assegno divorzile;
- Di essere proprietaria della sola casa di abitazione e del relativo posto auto;
- Che le proprie precarie condizioni di salute non le consentivano spostamenti dalla propria abitazione.
Su tali presupposti chiedeva:
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso e il rigetto della domanda di revoca dell'assegno divorzile
- In subordine la riduzione dell'assegno di divorzio di un importo non superiore ad € 100,00 e la conseguente determinazione dell'assegno di divorzio nella misura di euro 900,00 mensili.
Con vittoria delle spese.
Svolte le reciproche difese di rito, all'udienza del 13.03.2025 compariva esclusivamente il ricorrente che, interpellato dal giudice, dichiarava di vivere in abitazione di sua proprietà assieme alla moglie che non percepisce trattamenti pensionistici e che il figlio era ormai diventato adulto e autosufficiente.
Precisava di essere in pensione, di percepire a tale titolo l'importo di circa 3800,00 euro, di essere socio al 9% di società da cui lo scorso anno aveva percepito un utile di circa 12.000,00 euro lordi, ma che riteneva quest'anno non vi sarebbero stati utili e di essere onerato da spese per fisioterapia di circa 400/500 euro mensili a fronte di interventi di ricostruzione delle anche.
Aggiungeva che prima di tornare assieme all'attuale moglie (priva di redditi e dopo un matrimonio durato ventuno anni) le pagava un assegno divorzile dell'importo di euro 1050,00 mensili.
A questo punto il giudice proponeva la conciliazione della causa alle seguenti condizioni:
- Riduzione dell'assegno divorzile ad euro 650,00 mensili con rivalutazione annuale Istat
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - Spese compensate
Vista la richiesta delle parti, veniva disposto rinvio della causa per esaminare tale proposta di conciliazione.
Alla successiva udienza del 13.05.2025 il sig. dichiarava di Parte_1 accettare la proposta di conciliazione formulata dal giudice all'udienza del 13.3.2025 e il difensore della resistente esibiva dichiarazione di accettazione sottoscritta dalla propria assistita ed in ogni caso, nella qualità di suo procuratore speciale, dichiarava di accettare la proposta.
Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, tenuto conto che le parti hanno concordato la riduzione dell'assegno divorzile ad euro 650,00 mensili con rivalutazione annuale Istat, aderendo alla proposta di conciliazione svolta in tal senso dal giudice delegato all'udienza del 13.03.2025.
Infatti, il ricorrente presente personalmente ha dato atto della propria accettazione in udienza, mentre per la resistente non presente a causa delle proprie condizioni di salute l'accettazione è stata svolta in udienza dal difensore in qualità di procuratore speciale.
Inoltre, tale dichiarazione di accettazione sottoscritta dalla parte è stata poi depositata nel fascicolo telematico.
Tali modifiche alle condizioni di divorzio che le parti hanno concordato e che si riportano in dispositivo possono venire integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis. 29, a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 2022/2015 del Tribunale di Genova del 11.06.2015, come modificata dalla sentenza n. 11/2016 del 28.01.2016 della Corte di Appello di Genova,
OMOLOGA
La seguente nuova condizione essenziale concordata dalle parti relativa al regime di mantenimento degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 (c. f. ), nato a Parte_1 C.F._1
Genova il 08.03.1946
e
(c. f. ), nata a Controparte_1 C.F._2
Genova, il 08.02.1950,
L'assegno divorzile posto a carico di e a Parte_1 favore di è ridotto ad euro 650,00 mensili con Controparte_1 rivalutazione annuale Istat
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5