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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/12/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 249/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. ER EZ Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr.ssa VI TI Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 249/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 75/2022 pubblicata il 28 gennaio 2022, promossa
DA
(già e ), P.I. Parte_1 Parte_2 Parte_2
, con sede in Milano, via Domenichino n. 5, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Fazio, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano, via S. Barnaba n. 30,
Appellante
CONTRO
Cod. Fisc. , in persona del Sindaco protempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Misuraca del Foro di Caltanissetta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in alla via Palermo nr. 150, CP_1
Appellato
****
All'udienza del 29 maggio 2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva chiedendo “in parziale riforma della sentenza n. 75/2022 Parte_1 emessa e pubblicata il 28/01/2022 dal Tribunale di Caltanissetta, confermare in ogni sua parte il
1 decreto ingiuntivo n. 119 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Caltanissetta in data 2/03/18 e, in subordine, condannare il in persona del pro tempore, a titolo di Controparte_1 CP_2 inadempienza contrattuale, al pagamento della residua somma che, alla data del 09/06/21, ammonta ad € 318.684,91, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del
9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. Fermi gli importi già riconosciuti con la sentenza di I grado.”.
Il appellato concludeva nel seguente modo “insiste nella sollevata eccezione Controparte_1 preliminare di inammissibilità dell'atto di appello, atteso che l'impugnazione proposta da controparte non ha una ragionevole probabilità di essere accolta poiché si basa sui medesimi principi, motivazioni e produzione documentale già ampiamente analizzati ed esaminati dal giudice di prime cure. In ogni caso, si insiste per il rigetto dell'appello proposto dalla Parte_2 avverso la sentenza n. 77/2022 del Tribunale di Caltanissetta perché destituito di fondamento giuridico e fattuale come meglio specificato nei motivi di cui alla comparsa di costituzione dell'odierno appellato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 75/2022 Parte_1 che ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dal contro il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 119/2018 del 2 marzo 2018, con il quale gli si ingiungeva il pagamento, in favore di della somma di €. 421.115,64, oltre accessori e spese legali. Parte_2
Per quel che interessa, in relazione ai motivi di gravame, il Tribunale rilevava, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione dell'amministrazione nei casi di rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), purché il contratto fonte dei crediti ceduti fosse in corso. Osservava quindi che “nel caso in esame, ricorrono tutti i requisiti per affermare l'inopponibilità al (debitore Controparte_1 ceduto) della cessione dei crediti operata da HE MM s.r.l. (creditore cedente) in favore della
(creditore cessionario). Trattasi infatti di crediti derivanti da contratto di Parte_2 durata (somministrazione di energia elettrica), ancora in esecuzione al momento della cessione
(circostanza non contestata), senza l'adesione della P.A. debitrice ceduta, la quale aveva anzi
2 espresso il proprio dissenso alla cessione (cfr. nota prot. 21041 del del Controparte_1
16/11/2017, doc. 3 di parte opponente).”
Quanto al credito ceduto dalla , azionato in sede monitoria dalla Banca Parte_3 opposta, pari a euro 1.998,76, quale residuo da pagare della fattura n. 1479/2016, rilevava che il aveva dimostrato di avere saldato la fattura direttamente a , CP_1 Parte_2 corrispondendo una somma pari alla differenza tra fattura e nota di credito emessa dalla cooperativa relativa ad un addebito non dovuto a titolo di IVA.
Quindi in conclusione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e accertava che non erano dovute la somma di euro 236.009,15 (pretesa ridotta in sede di comparsa di costituzione ad euro 135.577,21 dall'opposta), derivante dal credito ceduto da HE MM s.r.l., e la somma di euro 1.998,76, derivante dal credito ceduto dalla , nonché, per altre ragioni, l'ulteriore Parte_3 somma di euro 866,85.
Quindi condannava il a pagare in favore di la somma Controparte_1 Parte_2 di euro 182.240,88 oltre interessi con la decorrenza ed al saggio previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sino al saldo e, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, compensava integralmente tra le parti le spese di lite, anche per la fase monitoria.
Avverso la suddetta sentenza parte appellante muove due censure, sviluppate congiuntamente:
l'efficacia della notifica della cessione del credito in conformità dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs.
50/2016 e la mancata valutazione di prove documentali, nonché la violazione dell'art. 1248 c.c.
Assume preliminarmente che il giudice a quo ha omesso di esaminare il documento prodotto dal quale risulta che il rapporto contrattuale stipulato dall'amministrazione con la cedente HE MM si è esaurito nel 2018.
Illustra poi la disciplina di cui agli art. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923 in ordine ai requisiti formali richiesti per la cessione del credito al debitore ceduto che sia un soggetto pubblico concludendo che, al di fuori delle regole di forma previste per tale ipotesi, la cessione soggiace alle ordinarie regole previste dal codice civile.
Deduce poi, in base all'art. 9 della L. 2248/1865, allegato “E”, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso dell'Amministrazione, rilevando che la giurisprudenza ha ritenuto che il regime derogatorio in esame trovi applicazione solo fino a quando il contratto pubblico
è ancora in corso di esecuzione.
Quindi richiama la disciplina dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e assume l'opponibilità della cessione del credito in quanto la norma dell'art. 70 del R.D. n. 2240/1923 non si applica ai
Comuni, trattandosi di norma speciale, ed anche perché il contratto non era più in corso al momento della cessione del credito stante l'efficacia della somministrazione fino al 2018.
3 L'appellante, con riferimento alla violazione dell'art. 1248 c.c., assume poi che il debitore CP_1 non poteva opporre alla cessionaria l'eccezione di compensazione del credito asseritamente vantato in epoca successiva alla notifica della cessione del credito al debitore ceduto e, richiamato ancora l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, deduce che il non ha provato di aver comunicato CP_1 al cedente e al cessionario il proprio rifiuto e conclude per l'applicazione dell'art. 1248, comma 1, cod. civ., secondo cui il debitore ceduto non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente, ove l'atto di cessione di credito sia stato accettato puramente e semplicemente dal debitore medesimo.
Infine, con il terzo motivo, parte appellante si duole della compensazione delle spese di lite.
****
L'appello è infondato.
L'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 stabilisce che le cessioni, oltre agli ulteriori negozi e atti indicati dall'art. 69, devono indicare il titolo e l'oggetto del credito, verso lo Stato, che si intende cedere e che con un solo atto non si possono cedere crediti verso amministrazioni diverse;
stabilisce poi al 3° comma, «per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima».
Il richiamato art. 9 allegato E della L. n. 2248/1865 stabilisce, a sua volta, che «Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata».
La cessione dei crediti vantati nei confronti di un'amministrazione richiede dunque la manifestazione espressa del consenso dell'amministrazione stessa, debitore ceduto, ai fini della sua cedibilità, se il contratto fonte dei crediti ceduti è costituito da somministrazione o appalto e se è ancora in corso.
La ratio della disposizione è stata rinvenuta nell'esigenza di garantire la regolare esecuzione del contratto, evitando che possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato alla prestazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. ex pluris Cassazione civile , sez. VI , 15/09/2021 , n. 24758).
Erra parte appellante allorché ritiene che la suddetta disciplina sia applicabile solo alle amministrazioni statali e non agli enti locali.
In proposito, anche di recente, la Corte di legittimità sul punto ha affermato che tale asserto è “una tesi in iure che non trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, orientata a ritenere che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, trovi applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere
4 ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale: cfr. Cass.
11/12/1996 n. 11041; Cass. 28/01/2002, n. 981.” (ex Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 34173 del
23 dicembre 2024 che si è espressa in un caso uguale a quello in esame).
Va poi detto che non è applicabile l'art. 117 del d.lgs n. 163/2006 alla cessione dei crediti derivanti dal contratto per cui è causa, come pure sembrerebbe sostenere parte appellante.
La suddetta norma, abrogata e riprodotta nella disposizione di cui all'art. 106, comma 13, d.lgs.
50/2016 (cd. Codice Appalti), disciplina la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici prescrivendo l'applicazione delle disposizioni di cui alla l.
52/1991, che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore, e sancisce espressamente l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, salvo il rifiuto notificato al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Ma tale norma, l'art. 117 del d.lgs n. 163/2006, si riferisce espressamente ai crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto e, inoltre, la specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la PA prevista dall'art. 70 esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata con l'introduzione della l. 52/1991 (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6934: “La specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la Pa (articoli 69 e 70 regio decreto n. 2440 del 1923) esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore;
tale conclusione è confermata, del resto, dall'articolo 26, comma 5. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha esteso espressamente le disposizioni della legge n. 52 del 1991 ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
da tale disposizione emerge non solo che la legge n. 52 del 1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura”.).
Non ha errato dunque il Tribunale nell'applicare il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. nel caso di specie ove il debitore ceduto era il CP_1
Infatti, come rettamente rilevato dal Tribunale, non sussiste l'adesione alla cessione del CP_1 che, piuttosto, con la nota prot. 21041 del 16/11/2017 inviata, a mezzo pec, alla cedente
[...]
HE MM e alla cessionaria , comunicava il rifiuto alla cessione intercorsa tra Parte_4 le parti e notificata in data 5 ottobre 2017 (cfr. all. 3 all'atto di citazione di parte opponente).
5 Peraltro, alla luce di tale ricostruzione in fatto, anche l'applicazione dell'art. 106 comma 13 d.lgs
50/2016, invocata con il gravame dall'appellante, avrebbe determinato l'inopponibilità e inefficacia della cessione atteso che l'amministrazione aveva notificato il rifiuto di essa nel termine prescritto: la censura avanzata rimane, dunque, anche priva di un concreto effetto nel caso di specie.
V'è poi da dirsi che il contratto di fornitura tra HE MM e il fonte del credito Controparte_1 ceduto, era ancora in esecuzione, allorché la cessione venne stipulata e notificata.
Lo stesso appellante deduce infatti, che “la prestazione si è esaurita nel 2018” e si duole che il giudice a quo non abbia tenuto conto del documento volto a provare tale circostanza.
Ma tale circostanza, in effetti corroborata sia dal suddetto documento (doc. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto) che da altro documento prodotto dal in primo grado (ovvero CP_1
l'attestazione del successivo fornitore, BA Power s.p.a., dal quale risulta che questa è subentrata nella fornitura di energia elettrica dal 1° agosto 2018, cfr. allegato alla memoria istruttoria depositata il 9 gennaio 2019), implica che nel 2017, quando il credito derivante dalla fornitura è stato ceduto, il contratto era ancora in essere, e permaneva l'esigenza dell'amministrazione di preservare il regolare svolgimento del contratto, assicurando al fornitore i mezzi finanziari per l'esecuzione della prestazione, ratio - come sopra visto - sottesa alla deroga della libera cedibilità dei crediti.
Il che vale anche a spiegare come la configurazione della fornitura di energia come prestazione periodica con connotati di autonomia, in cui ogni singola fornitura di energia al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui l'energia viene consumata, pure dedotta da parte appellante con la comparsa conclusionale, non vale a escludere l'applicazione della regola che richiede la previa adesione dell'amministrazione alla cessione, atteso che essa vale a garantire l'esecuzione del contratto per la sua intera durata finché la fornitura non sia completamente eseguita.
Occorre infatti ribadire che “con riferimento ai rapporti di durata, la cessione del credito vantato nei confronti della p.a. deve essere notificata all'amministrazione ceduta ed è efficace solo a seguito dell'accettazione, sempre che il contratto da cui deriva il credito sia in corso di esecuzione;
pertanto nel caso in cui il contratto abbia, invece, esaurito i suoi effetti con l'esecuzione corretta ed integrale della prestazione del contraente privato, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della p.a.” (cfr. Cassazione civile sez. III,
06/02/2007, n.2541).
Va quindi confermata la sentenza impugnata che, ravvisando nel caso di specie tutti i presupposti necessari per l'applicazione della regola della previa adesione dell'amministrazione alla cessione dei crediti, ai fini dell'opponibilità, ha concluso che la cessione intercorsa fra HE MM e l'appellante non poteva essere fatta valere nei confronti del che tale cessione ha Controparte_1 espressamente rifiutato.
6 Va poi recisamente esclusa la violazione dell'art. 1248 c.c. del quale non ricorrevano i presupposti applicativi.
In base alla suddetta norma il debitore ceduto non può opporre in compensazione al cessionario il credito verso il cedente ove abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, indipendentemente dal momento in cui il credito è sorto. Qualora la cessione non sia stata accettata, solo ove si tratti di credito sorto successivamente alla notificazione o all'effettiva conoscenza della cessione, la compensazione non è opponibile al cessionario;
invece il debitore ceduto potrà eccepire in compensazione il credito anteriore, rispetto al quale i requisiti di compensabilità si siano realizzati precedentemente alla notificazione della cessione.
Il giudice a quo ha ritenuto, quanto al credito ceduto dalla alla Parte_3 [...]
, che il aveva già provveduto al pagamento direttamente al Parte_2 Controparte_1 cessionario corrispondendo la somma oggetto della fattura azionata decurtata dalle somme oggetto di nota di credito emessa dalla per l'Iva non dovuta. Parte_3
La compensazione, ai sensi dell'art. 1241 ss. c.c., postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non ricorre, perciò, allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto fra le stesse intercorso, risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare e avere.
Perciò, il richiamo dell'art. 1248 c.c. è del tutto erroneo nel caso di specie, in cui il giudice a quo si è limitato a rilevare che il corrispettivo dovuto dal alla , oggetto di cessione in CP_1 Parte_3 favore di , andava diminuito delle somme a titolo di Iva non dovute, con ciò Parte_2 valutando pretese traenti titolo dal medesimo rapporto sinallagmatico, non già da rapporti autonomi e distinti (cfr. Cassazione civile sez. II, 19/02/2019, n.4825: “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente”).
Anche con riferimento a tale censura il gravame è perciò infondato.
Anche il terzo motivo di appello, con cui si deduce l'errata compensazione delle spese di lite, è infondato.
7 Il precedente di legittimità richiamato (Cassazione civile , sez. III , 22/02/2016 , n. 3438), nella parte trascritta nell'atto di appello - che peraltro costituisce l'unico argomento dedotto a fondamento della riforma del capo sulle spese di lite - a bene vedere, illustra la possibilità di condannare la parte parzialmente vittoriosa al rimborso di parte delle spese di lite in favore del convenuto, in caso di notevolissimo scarto tra l'entità della domanda e quella del suo accoglimento allorché “sulla base di una ideale valutazione di carattere sostanziale (e quindi non fondata sul mero esito formale della lite), il giudice ritenga che il convenuto, per difendersi dalle pretese infondate abbia dovuto affrontare oneri superiori a quelli necessari per difendersi dalle sole pretese fondate, e il solo maggior onere differenziale risulti addirittura superiore agli oneri che l'attore complessivamente avrebbe dovuto sostenere per la proposizione delle sole domande fondate (o della sola parte fondata dell'unica domanda)”
L'argomento sviluppato dall'appellante, allora, depone per esiti contrari a quelli richiesti con l'appello, ovvero la condanna della controparte alle spese di lite.
Va piuttosto rilevato, nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, che “L'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale o parziale, delle spese stesse” (cfr. Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
La sentenza impugnata, che si è attenuta a tale principio di diritto, va pertanto confermato anche nel capo che dispone la compensazione delle spese di lite.
Sulla scorta delle superiori motivazioni l'appello risulta, dunque, integralmente infondato.
Al suo rigetto consegue la conferma integrale della sentenza impugnata e, dunque, le spese di lite del presente grado, per il principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante; esse si liquidano secondo i parametri minimi previsti per le cause di valore comprese tra € 260.000,00 ed €.
520.000,00, tenuto conto del valore concreto della domanda riproposta in appello (€. 318.684, 91 oltre interessi), per le fasi introduttiva, studio e decisionale, non essendosi svolta quella istruttoria.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile,
8 definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 249/2022 R.G., conferma la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 75/2022 pubblicata il 28 gennaio 2022, appellata da Parte_1 condanna al pagamento, in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 7.120,00, di cui €. 2.195,00 per la fase studio, €. 1.276,00 per la fase introduttiva ed €. 3.649,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
VI TI ER EZ
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. ER EZ Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr.ssa VI TI Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 249/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 75/2022 pubblicata il 28 gennaio 2022, promossa
DA
(già e ), P.I. Parte_1 Parte_2 Parte_2
, con sede in Milano, via Domenichino n. 5, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Fazio, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano, via S. Barnaba n. 30,
Appellante
CONTRO
Cod. Fisc. , in persona del Sindaco protempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Misuraca del Foro di Caltanissetta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in alla via Palermo nr. 150, CP_1
Appellato
****
All'udienza del 29 maggio 2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva chiedendo “in parziale riforma della sentenza n. 75/2022 Parte_1 emessa e pubblicata il 28/01/2022 dal Tribunale di Caltanissetta, confermare in ogni sua parte il
1 decreto ingiuntivo n. 119 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Caltanissetta in data 2/03/18 e, in subordine, condannare il in persona del pro tempore, a titolo di Controparte_1 CP_2 inadempienza contrattuale, al pagamento della residua somma che, alla data del 09/06/21, ammonta ad € 318.684,91, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del
9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. Fermi gli importi già riconosciuti con la sentenza di I grado.”.
Il appellato concludeva nel seguente modo “insiste nella sollevata eccezione Controparte_1 preliminare di inammissibilità dell'atto di appello, atteso che l'impugnazione proposta da controparte non ha una ragionevole probabilità di essere accolta poiché si basa sui medesimi principi, motivazioni e produzione documentale già ampiamente analizzati ed esaminati dal giudice di prime cure. In ogni caso, si insiste per il rigetto dell'appello proposto dalla Parte_2 avverso la sentenza n. 77/2022 del Tribunale di Caltanissetta perché destituito di fondamento giuridico e fattuale come meglio specificato nei motivi di cui alla comparsa di costituzione dell'odierno appellato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 75/2022 Parte_1 che ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dal contro il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 119/2018 del 2 marzo 2018, con il quale gli si ingiungeva il pagamento, in favore di della somma di €. 421.115,64, oltre accessori e spese legali. Parte_2
Per quel che interessa, in relazione ai motivi di gravame, il Tribunale rilevava, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione dell'amministrazione nei casi di rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), purché il contratto fonte dei crediti ceduti fosse in corso. Osservava quindi che “nel caso in esame, ricorrono tutti i requisiti per affermare l'inopponibilità al (debitore Controparte_1 ceduto) della cessione dei crediti operata da HE MM s.r.l. (creditore cedente) in favore della
(creditore cessionario). Trattasi infatti di crediti derivanti da contratto di Parte_2 durata (somministrazione di energia elettrica), ancora in esecuzione al momento della cessione
(circostanza non contestata), senza l'adesione della P.A. debitrice ceduta, la quale aveva anzi
2 espresso il proprio dissenso alla cessione (cfr. nota prot. 21041 del del Controparte_1
16/11/2017, doc. 3 di parte opponente).”
Quanto al credito ceduto dalla , azionato in sede monitoria dalla Banca Parte_3 opposta, pari a euro 1.998,76, quale residuo da pagare della fattura n. 1479/2016, rilevava che il aveva dimostrato di avere saldato la fattura direttamente a , CP_1 Parte_2 corrispondendo una somma pari alla differenza tra fattura e nota di credito emessa dalla cooperativa relativa ad un addebito non dovuto a titolo di IVA.
Quindi in conclusione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e accertava che non erano dovute la somma di euro 236.009,15 (pretesa ridotta in sede di comparsa di costituzione ad euro 135.577,21 dall'opposta), derivante dal credito ceduto da HE MM s.r.l., e la somma di euro 1.998,76, derivante dal credito ceduto dalla , nonché, per altre ragioni, l'ulteriore Parte_3 somma di euro 866,85.
Quindi condannava il a pagare in favore di la somma Controparte_1 Parte_2 di euro 182.240,88 oltre interessi con la decorrenza ed al saggio previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sino al saldo e, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, compensava integralmente tra le parti le spese di lite, anche per la fase monitoria.
Avverso la suddetta sentenza parte appellante muove due censure, sviluppate congiuntamente:
l'efficacia della notifica della cessione del credito in conformità dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs.
50/2016 e la mancata valutazione di prove documentali, nonché la violazione dell'art. 1248 c.c.
Assume preliminarmente che il giudice a quo ha omesso di esaminare il documento prodotto dal quale risulta che il rapporto contrattuale stipulato dall'amministrazione con la cedente HE MM si è esaurito nel 2018.
Illustra poi la disciplina di cui agli art. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923 in ordine ai requisiti formali richiesti per la cessione del credito al debitore ceduto che sia un soggetto pubblico concludendo che, al di fuori delle regole di forma previste per tale ipotesi, la cessione soggiace alle ordinarie regole previste dal codice civile.
Deduce poi, in base all'art. 9 della L. 2248/1865, allegato “E”, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso dell'Amministrazione, rilevando che la giurisprudenza ha ritenuto che il regime derogatorio in esame trovi applicazione solo fino a quando il contratto pubblico
è ancora in corso di esecuzione.
Quindi richiama la disciplina dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e assume l'opponibilità della cessione del credito in quanto la norma dell'art. 70 del R.D. n. 2240/1923 non si applica ai
Comuni, trattandosi di norma speciale, ed anche perché il contratto non era più in corso al momento della cessione del credito stante l'efficacia della somministrazione fino al 2018.
3 L'appellante, con riferimento alla violazione dell'art. 1248 c.c., assume poi che il debitore CP_1 non poteva opporre alla cessionaria l'eccezione di compensazione del credito asseritamente vantato in epoca successiva alla notifica della cessione del credito al debitore ceduto e, richiamato ancora l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, deduce che il non ha provato di aver comunicato CP_1 al cedente e al cessionario il proprio rifiuto e conclude per l'applicazione dell'art. 1248, comma 1, cod. civ., secondo cui il debitore ceduto non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente, ove l'atto di cessione di credito sia stato accettato puramente e semplicemente dal debitore medesimo.
Infine, con il terzo motivo, parte appellante si duole della compensazione delle spese di lite.
****
L'appello è infondato.
L'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 stabilisce che le cessioni, oltre agli ulteriori negozi e atti indicati dall'art. 69, devono indicare il titolo e l'oggetto del credito, verso lo Stato, che si intende cedere e che con un solo atto non si possono cedere crediti verso amministrazioni diverse;
stabilisce poi al 3° comma, «per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima».
Il richiamato art. 9 allegato E della L. n. 2248/1865 stabilisce, a sua volta, che «Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata».
La cessione dei crediti vantati nei confronti di un'amministrazione richiede dunque la manifestazione espressa del consenso dell'amministrazione stessa, debitore ceduto, ai fini della sua cedibilità, se il contratto fonte dei crediti ceduti è costituito da somministrazione o appalto e se è ancora in corso.
La ratio della disposizione è stata rinvenuta nell'esigenza di garantire la regolare esecuzione del contratto, evitando che possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato alla prestazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. ex pluris Cassazione civile , sez. VI , 15/09/2021 , n. 24758).
Erra parte appellante allorché ritiene che la suddetta disciplina sia applicabile solo alle amministrazioni statali e non agli enti locali.
In proposito, anche di recente, la Corte di legittimità sul punto ha affermato che tale asserto è “una tesi in iure che non trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, orientata a ritenere che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, trovi applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere
4 ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale: cfr. Cass.
11/12/1996 n. 11041; Cass. 28/01/2002, n. 981.” (ex Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 34173 del
23 dicembre 2024 che si è espressa in un caso uguale a quello in esame).
Va poi detto che non è applicabile l'art. 117 del d.lgs n. 163/2006 alla cessione dei crediti derivanti dal contratto per cui è causa, come pure sembrerebbe sostenere parte appellante.
La suddetta norma, abrogata e riprodotta nella disposizione di cui all'art. 106, comma 13, d.lgs.
50/2016 (cd. Codice Appalti), disciplina la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici prescrivendo l'applicazione delle disposizioni di cui alla l.
52/1991, che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore, e sancisce espressamente l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, salvo il rifiuto notificato al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Ma tale norma, l'art. 117 del d.lgs n. 163/2006, si riferisce espressamente ai crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto e, inoltre, la specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la PA prevista dall'art. 70 esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata con l'introduzione della l. 52/1991 (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6934: “La specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la Pa (articoli 69 e 70 regio decreto n. 2440 del 1923) esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore;
tale conclusione è confermata, del resto, dall'articolo 26, comma 5. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha esteso espressamente le disposizioni della legge n. 52 del 1991 ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
da tale disposizione emerge non solo che la legge n. 52 del 1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura”.).
Non ha errato dunque il Tribunale nell'applicare il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. nel caso di specie ove il debitore ceduto era il CP_1
Infatti, come rettamente rilevato dal Tribunale, non sussiste l'adesione alla cessione del CP_1 che, piuttosto, con la nota prot. 21041 del 16/11/2017 inviata, a mezzo pec, alla cedente
[...]
HE MM e alla cessionaria , comunicava il rifiuto alla cessione intercorsa tra Parte_4 le parti e notificata in data 5 ottobre 2017 (cfr. all. 3 all'atto di citazione di parte opponente).
5 Peraltro, alla luce di tale ricostruzione in fatto, anche l'applicazione dell'art. 106 comma 13 d.lgs
50/2016, invocata con il gravame dall'appellante, avrebbe determinato l'inopponibilità e inefficacia della cessione atteso che l'amministrazione aveva notificato il rifiuto di essa nel termine prescritto: la censura avanzata rimane, dunque, anche priva di un concreto effetto nel caso di specie.
V'è poi da dirsi che il contratto di fornitura tra HE MM e il fonte del credito Controparte_1 ceduto, era ancora in esecuzione, allorché la cessione venne stipulata e notificata.
Lo stesso appellante deduce infatti, che “la prestazione si è esaurita nel 2018” e si duole che il giudice a quo non abbia tenuto conto del documento volto a provare tale circostanza.
Ma tale circostanza, in effetti corroborata sia dal suddetto documento (doc. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto) che da altro documento prodotto dal in primo grado (ovvero CP_1
l'attestazione del successivo fornitore, BA Power s.p.a., dal quale risulta che questa è subentrata nella fornitura di energia elettrica dal 1° agosto 2018, cfr. allegato alla memoria istruttoria depositata il 9 gennaio 2019), implica che nel 2017, quando il credito derivante dalla fornitura è stato ceduto, il contratto era ancora in essere, e permaneva l'esigenza dell'amministrazione di preservare il regolare svolgimento del contratto, assicurando al fornitore i mezzi finanziari per l'esecuzione della prestazione, ratio - come sopra visto - sottesa alla deroga della libera cedibilità dei crediti.
Il che vale anche a spiegare come la configurazione della fornitura di energia come prestazione periodica con connotati di autonomia, in cui ogni singola fornitura di energia al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui l'energia viene consumata, pure dedotta da parte appellante con la comparsa conclusionale, non vale a escludere l'applicazione della regola che richiede la previa adesione dell'amministrazione alla cessione, atteso che essa vale a garantire l'esecuzione del contratto per la sua intera durata finché la fornitura non sia completamente eseguita.
Occorre infatti ribadire che “con riferimento ai rapporti di durata, la cessione del credito vantato nei confronti della p.a. deve essere notificata all'amministrazione ceduta ed è efficace solo a seguito dell'accettazione, sempre che il contratto da cui deriva il credito sia in corso di esecuzione;
pertanto nel caso in cui il contratto abbia, invece, esaurito i suoi effetti con l'esecuzione corretta ed integrale della prestazione del contraente privato, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della p.a.” (cfr. Cassazione civile sez. III,
06/02/2007, n.2541).
Va quindi confermata la sentenza impugnata che, ravvisando nel caso di specie tutti i presupposti necessari per l'applicazione della regola della previa adesione dell'amministrazione alla cessione dei crediti, ai fini dell'opponibilità, ha concluso che la cessione intercorsa fra HE MM e l'appellante non poteva essere fatta valere nei confronti del che tale cessione ha Controparte_1 espressamente rifiutato.
6 Va poi recisamente esclusa la violazione dell'art. 1248 c.c. del quale non ricorrevano i presupposti applicativi.
In base alla suddetta norma il debitore ceduto non può opporre in compensazione al cessionario il credito verso il cedente ove abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, indipendentemente dal momento in cui il credito è sorto. Qualora la cessione non sia stata accettata, solo ove si tratti di credito sorto successivamente alla notificazione o all'effettiva conoscenza della cessione, la compensazione non è opponibile al cessionario;
invece il debitore ceduto potrà eccepire in compensazione il credito anteriore, rispetto al quale i requisiti di compensabilità si siano realizzati precedentemente alla notificazione della cessione.
Il giudice a quo ha ritenuto, quanto al credito ceduto dalla alla Parte_3 [...]
, che il aveva già provveduto al pagamento direttamente al Parte_2 Controparte_1 cessionario corrispondendo la somma oggetto della fattura azionata decurtata dalle somme oggetto di nota di credito emessa dalla per l'Iva non dovuta. Parte_3
La compensazione, ai sensi dell'art. 1241 ss. c.c., postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non ricorre, perciò, allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto fra le stesse intercorso, risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare e avere.
Perciò, il richiamo dell'art. 1248 c.c. è del tutto erroneo nel caso di specie, in cui il giudice a quo si è limitato a rilevare che il corrispettivo dovuto dal alla , oggetto di cessione in CP_1 Parte_3 favore di , andava diminuito delle somme a titolo di Iva non dovute, con ciò Parte_2 valutando pretese traenti titolo dal medesimo rapporto sinallagmatico, non già da rapporti autonomi e distinti (cfr. Cassazione civile sez. II, 19/02/2019, n.4825: “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente”).
Anche con riferimento a tale censura il gravame è perciò infondato.
Anche il terzo motivo di appello, con cui si deduce l'errata compensazione delle spese di lite, è infondato.
7 Il precedente di legittimità richiamato (Cassazione civile , sez. III , 22/02/2016 , n. 3438), nella parte trascritta nell'atto di appello - che peraltro costituisce l'unico argomento dedotto a fondamento della riforma del capo sulle spese di lite - a bene vedere, illustra la possibilità di condannare la parte parzialmente vittoriosa al rimborso di parte delle spese di lite in favore del convenuto, in caso di notevolissimo scarto tra l'entità della domanda e quella del suo accoglimento allorché “sulla base di una ideale valutazione di carattere sostanziale (e quindi non fondata sul mero esito formale della lite), il giudice ritenga che il convenuto, per difendersi dalle pretese infondate abbia dovuto affrontare oneri superiori a quelli necessari per difendersi dalle sole pretese fondate, e il solo maggior onere differenziale risulti addirittura superiore agli oneri che l'attore complessivamente avrebbe dovuto sostenere per la proposizione delle sole domande fondate (o della sola parte fondata dell'unica domanda)”
L'argomento sviluppato dall'appellante, allora, depone per esiti contrari a quelli richiesti con l'appello, ovvero la condanna della controparte alle spese di lite.
Va piuttosto rilevato, nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, che “L'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale o parziale, delle spese stesse” (cfr. Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
La sentenza impugnata, che si è attenuta a tale principio di diritto, va pertanto confermato anche nel capo che dispone la compensazione delle spese di lite.
Sulla scorta delle superiori motivazioni l'appello risulta, dunque, integralmente infondato.
Al suo rigetto consegue la conferma integrale della sentenza impugnata e, dunque, le spese di lite del presente grado, per il principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante; esse si liquidano secondo i parametri minimi previsti per le cause di valore comprese tra € 260.000,00 ed €.
520.000,00, tenuto conto del valore concreto della domanda riproposta in appello (€. 318.684, 91 oltre interessi), per le fasi introduttiva, studio e decisionale, non essendosi svolta quella istruttoria.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile,
8 definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 249/2022 R.G., conferma la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 75/2022 pubblicata il 28 gennaio 2022, appellata da Parte_1 condanna al pagamento, in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 7.120,00, di cui €. 2.195,00 per la fase studio, €. 1.276,00 per la fase introduttiva ed €. 3.649,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
VI TI ER EZ
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