Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/12/2025, n. 22060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22060 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2024, proposto da IA RE e UR AN, rappresentati e difesi dall’Avvocato Cristiana Fabbrizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 1362 del 19.07.2023, prot. CM/70453/2023 del 19.7.2023, avente a oggetto la demolizione delle opere abusivamente realizzate a Roma, Via Appia Antica 150.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il Dott. CH CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 11.12.2023 e depositato in data 10.1.2024, UR AN e IA RE hanno adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale al fine di sentir annullare la determinazione dirigenziale n. 1362 del 19.07.2023, prot. CM/70453/2023 del 19.7.2023, avente a oggetto la demolizione delle opere abusivamente realizzate a Roma, Via Appia Antica 150.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno articolato le censure che verranno di seguito esaminate.
In data 22.1.2024, Roma Capitale si è costituita in giudizio mediante memoria di stile e, con memoria depositata in data 2.9.2025, essa ha contestato la ricostruzione di parte ricorrente e insistito nel rigetto del ricorso.
In data 17.11.2025, parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione, consistente: i ) nello scambio di e-mail (dal 21.11.2022 al 25.11.2022) tra essa e il funzionario preposto alla tutela dei beni culturali (Dott. Luigi Oliva); ii ) nella nota del MIC n. 2679 del 18 luglio 2022; iii ) nella schermata telematica avente a oggetto la fissazione, in data 13.1.2026, della camera di consiglio afferente all’opposizione al decreto di perenzione n. 1177 del 1.3.2024, iscritta a ruolo, dinanzi all’intestato Tribunale, con R.G. 5997/2024.
All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, il Collegio, dato avviso alle parti ex art. 73 c.p.a. in ordine alla possibile sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso, nonché di inammissibilità della documentazione versata in atti in data 17.11.2025, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Tanto premesso, il Collegio dichiara, in via pregiudiziale di rito, l’inammissibilità dell’ulteriore documentazione versata in atti dalla ricorrente in data 17.11.2025 – consistente: a) nello scambio di e-mail (dal 21.11.2022 al 25.11.2022) tra essa e il funzionario preposto alla tutela dei beni culturali (Dott. Luigi Oliva); b) nella nota del MIC n. 2679 del 18 luglio 2022; c) nella schermata telematica del 10.11.2025, avente a oggetto la fissazione, in data 13.1.2026, della camera di consiglio afferente all’opposizione al decreto di perenzione n. 1177 del 1.3.2024, iscritta a ruolo, dinanzi all’intestato Tribunale, con R.G. 5997/2024 – in quanto depositata tardivamente, ossia in violazione del termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.
Del resto, i documenti di cui ai subb a) e b) risalgono all’anno 2022 e quello di cui al sub c), datato 10.11.2025, è irrilevante a fini del presente giudizio.
Sul punto e come si dirà meglio infra , la documentazione versata in atti dalle parti, evidenzia come l’intestato Tribunale – con ordinanza n. 14983, pubblicata in data 22.7.2024 – abbia respinto l’opposizione, promossa da IA RE, avverso il decreto di perenzione n. 1177 del 1.3.2024, che ha definito il giudizio iscritto a ruolo con R.G. 13641/2022 (quest’ultimo avente a oggetto la richiamata nota del MIC n. 2679/2022).
Pertanto, la nuova e diversa opposizione, sempre promossa da IA RE, questa volta rubricata con R.G. 5997/2024, avverso il richiamato (e già opposto, con pronuncia sfavorevole a parte ricorrente) decreto di perenzione n. 1177 del 1.3.2024, non è idonea a scalfire la definitività della richiamata nota del MIC n. 2679/2022.
2. Ciò posto, prima di esaminare i motivi di ricorso, appare utile ricostruire, seppure sinteticamente, i termini fattuali della vicenda.
Al riguardo, giova osservare come i ricorrenti, in qualità di comproprietari dell’area che in questa sede ci occupa, hanno impugnato l’ordine di demolizione impartito loro, ex art. 33 T.U.E., da Roma Capitale in relazione a un cancello carrabile in metallo, realizzato in assenza del necessario titolo edilizio, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, ricadente nel Parco archeologico regionale dell’Appia antica, urbanisticamente da ricondurre alla zona omogenea A di cui al D.M. 1444/1968.
Roma Capitale ha provveduto ad adottare tale ordine di demolizione, quale atto presupponente, in forza dell’atto presupposto, consistente nella nota n. 2679 del 18 luglio 2022, con cui il Ministero della Cultura – Parco archeologico dell’Appia antica (di seguito, breviter , anche “ MIC ”) aveva, inutilmente, impartito a IA RE, ai sensi dell’art. 167 D. Lgs. 42/04, il ripristino dello status quo ante .
Come detto, avverso tale ultimo provvedimento (nota del MIC n. 2679 del 18 luglio 2022), IA RE aveva promosso, dinanzi all’intestato Tribunale, il giudizio iscritto a ruolo con R.G. 13641/2022, poi dichiarato perento (l’opposizione alla perenzione risulta essere poi stata respinta, giusta ordinanza n. 14983/2024).
3. Passando ora all’esame del primo motivo di ricorso, UR AN si duole dell’omessa notificazione, nei propri confronti, della nota del MIC n. 2679 del 18 luglio 2022, con la conseguenza per la quale il provvedimento in questa sede impugnato, ossia l’ordine di demolizione di cui alla determinazione dirigenziale n. 1362 del 19.07.2023, prot. CM/70453/2023, sarebbe illegittimo perché conseguente a un atto presupposto, mai notificatole.
La doglianza è infondata.
L’omessa notificazione di un provvedimento amministrativo sfavorevole al destinatario, lungi del determinarne l’invalidità, produce, quale unica conseguenza, quella di far slittare in avanti e sino al momento dell’effettiva conoscenza che dello stesso abbia l’interessato, il dies a quo per impugnarlo.
La giurisprudenza del C.d.s., sent. n. 8632/2019, condivisa dal Collegio, ha sul punto stabilito che “ la mancata o irrituale comunicazione o notifica dell’ingiunzione di demolizione non concreta un vizio di legittimità di quel provvedimento amministrativo, ma - se del caso - la sua inefficacia nei confronti del destinatario, nel senso che non cominciano a decorrere - fino a quando non risulti l’effettiva conoscenza dell’atto ”.
Pertanto, anche a voler ritenere che il MIC non abbia mai provveduto a notificare a UR AN l’atto presupposto, quest’ultima ben avrebbe potuto impugnarlo entro il termine di 60 giorni a far data dalla conoscenza effettiva dello stesso e quindi, al più tardi, in uno con il provvedimento oggetto del presente gravame.
Non avendo la ricorrente agito in tal senso, deve ritenersi che l’atto presupposto si sia stabilizzato e quindi la doglianza in esame è in questa sede inidonea a inficiare la validità dell’atto presupponente.
Né, a diverse conclusioni, può addivenirsi in relazione alla circostanza per la quale il ricorso introduttivo del presente giudizio dichiara, nella propria epigrafe, di far riferimento all’annullamento di “ ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione ”.
Sul punto, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1242 del 25 marzo 2016, il cui tenore è condiviso dal Collegio, ha chiarito che “ l’impugnazione non si estende nei confronti di atti non specificamente indicati in epigrafe […] il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l’inequivoca indicazione del petitum dell’azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa ”.
In ogni caso, non sfugge al Collegio come UR AN avesse già avuto conoscenza dell’atto presupposto in parola, in occasione del descritto giudizio (R.G. 13641/2022) promosso dinanzi all’intestato Tribunale da IA RE, essendo essa stata, in tale ambito, difensore di quest’ultimo.
Quanto appena detto consente al Collegio di rigettare la doglianza appena esaminata.
4. Passando ora all’esame degli altri motivi di ricorso, ritiene il Collegio che la seconda e terza doglianza, stante la loro connessione, possano essere esaminate congiuntamente.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti si dolgono dell’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto l’opera per cui è causa, lungi dal poter essere qualificata quale nuova installazione di un cancello, darebbe la stura a una mera sostituzione dello stesso. E poiché siffatto intervento sarebbe stato necessitato dall’esigenza di mettere l’area in sicurezza, i ricorrenti non si sarebbero dovuti munire di alcun titolo edilizio. Inoltre, la sostituzione del cancello in parola avrebbe reso inevitabile l’intervento sulla muratura laterale, essendo i due elementi strutturalmente collegati. D’altra parte, il D.P.R. 31/2017 annovererebbe, tra gli interventi di edilizia libera, gli “ interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli […]”, cosicchè l’opera – che, nel complesso, sarebbe priva di un apprezzabile impatto ambientale – anche ove ricadente in area vincolata, non solo sarebbe ammissibile, ma andrebbe anche ricondotta nel novero delle attività di edilizia libera.
Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti si dolgono dell’irragionevolezza del provvedimento impugnato, in quanto la medesima situazione fattuale interesserebbe anche altri e numerosi cancelli presenti nell’area.
Entrambe le doglianze sono inammissibili.
Gli atti di repressione degli abusi edilizi, trattandosi di provvedimenti urgenti, tipici e vincolati, sono emessi all’esito dell’intervenuto accertamento tecnico, da parte dell’Amministrazione, della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle stesse (TAR L’Aquila, n. 329/2023).
Da tale conclusione discendono due ordini di conseguenze.
In primo luogo, l’omessa impugnazione del provvedimento che abbia accertato il carattere abusivo dell’opera (per mancanza del titolo autorizzatorio, per diniego di condono, per archiviazione della SCIA in autotutela, per diniego di accertamento di conformità, ecc.), ossia dell’atto presupposto, esclude che, “a valle”, ossia in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione, quale atto presupponente, possano essere fatti valere quei vizi ( sub specie di invalidità derivata) che, viceversa, avrebbero dovuto essere fatti valere “a monte”. E ciò onde evitare di aggirare il termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a.: infatti, ove si potessero introdurre, nel giudizio avverso l’atto presupponente, censure proprie dell’atto presupposto, verrebbe meno il principio della certezza del diritto, cui si àncorano i termini decadenziali tipici del processo amministrativo. Pertanto, l’impugnazione dell’ordine di demolizione e, più in generale, degli atti presupponenti, può avere a oggetto solo vizi propri di tali atti e non anche vizi derivati, afferenti agli atti presupposti (C.d.s., n. 6715/2007, TAR L’aquila, n. 192/2022, 132/2018, TAR Brescia, n. 1162/2014, TAR Piemonte, n. 1442/2009).
In secondo luogo, l’ordine di demolizione, proprio perché espressione di attività vincolata, sfugge alle garanzie partecipative e in particolare dell’invio della comunicazione di avvio del procedimento (TAR Campania, n. 233/2015, TAR Piemonte, n. 1216/2013).
Applicando tali principi al caso di specie, si ricava che UR AN, per quanto sopra detto, non ha provveduto a impugnare l’atto presupposto, ossia la nota del MIC n. n. 2679 del 18 luglio 2022, mentre IA RE, che invece ha proceduto in tal senso, ha lasciato estinguere il relativo giudizio per perenzione. Di qui la definitività dell’atto presupposto che in questa sede ci occupa nei confronti di entrambi i ricorrenti.
L’intervenuta inoppugnabilità di tale atto rende definitivo l’accertamento del carattere abusivo dell’opera per cui è causa, di modo che le doglianze in esame, lungi dal costituire vizi propri dell’ordine di demolizione, devono ritenersi in questa sede inammissibili.
5. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti si dolgono, da un lato, della genericità del provvedimento impugnato e, dall’altro, dell’impossibilità di procedere al ripristino dello status quo ante , avendo essi, come detto, asseritamente provveduto a mettere in sicurezza il muro pericolante e quindi a sostituire il cancello precedente con altro e diverso.
Il motivo è infondato.
Sotto il primo aspetto (genericità), giova premettere come l’ordine di demolizione in questa sede gravato debba essere posto in relazione con la descritta nota del MIC, in quanto atto presupposto, al fine di meglio perimetrarne la portata. Ebbene, per tal via, si ricava come l’oggetto dell’ordine di ripristino dello status quo ante sia il cancello per cui è causa in quanto “ l’inserimento di nuovi piedritti laterali di sostegno difformi dai precedenti con possibile scavo in area sottoposta al regime di tutela di cui all’ art. 142, comma 1, lettera m del D. Lgs. 42/2004 [nonché] le caratteristiche morfologiche e cromatiche del nuovo cancello installato contrastano con i valori tutelati dell’area ”. In altre parole, l’ordine di ripristino, per tal via inteso, impone la rimozione del nuovo cancello, in quanto le relative caratteristiche morfologiche e cromatiche, nel determinare un maggiore impatto urbanistico rispetto al cancello precedente, risultano comunque incompatibili con i valori tutelati nell’area.
Unitamente a ciò, il provvedimento in esame impone, altresì, la rimozione dei nuovi piedritti laterali di sostegno che risultano essere difformi dai precedenti, che potrebbero aver imposto uno scavo e che quindi determinano un maggiore impatto urbanistico.
Pertanto, il provvedimento in esame non si presta a essere censurato sotto il profilo della sua intellegibilità.
Quanto al secondo aspetto (impossibilità di esecuzione), la doglianza in esame, afferendo all’esecuzione del provvedimento impugnato, non è idonea a inficiarne la legittimità. In ogni caso, la circostanza per la quale i ricorrenti non siano più in possesso del precedente cancello, per aver provveduto alla sua sostituzione, non è elemento giustificativo della violazione edilizia che in questa sede ci occupa.
6. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte infondato.
7. La peculiarità della vicenda esaminata consente al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HE LA, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
CH CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH CO | HE LA |
IL SEGRETARIO