TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13347 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI
nella persona del Presidente di Sezione – Giudice OC dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69259 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza in trattazione scritta del 27.3.2025, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
, elett.te dom.to in Roma, via Cavour 44, presso lo studio dell'avv. Raffaele Parte_1 Losardo, che lo rappresenta e difende per procura in atti opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Controparte_1
Roma, viale Mazzini 113, presso lo studio dell'avv. Leonardo Cosentino, che la rappresenta e difende come da procura in atti opposta
E
e , elett.te dom.ti in Roma, via Emilio Faà di Bruno 4, presso lo CP_2 CP_3 studio dell'avv. Gaia Morelli, che li rappresenta e difende per procura in atti chiamati in causa
E
, elett.te dom.ta in Roma, viale Mazzini 113, presso lo studio Controparte_4 dell'avv. Claudio Malaspina, che la rappresenta e difende per procura in atti chiamata in causa
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.3.2025 in trattazione scritta i procuratori delle parti concludevano come da relative note scritte, reiterando le richieste istruttorie formulate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 4.11.2021 proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 16382/2021, notificato il 1.10.2021, emesso ad istanza della per Controparte_1
la somma di € 17.812,00 oltre accessori a titolo di provvigione per l'attività di mediazione.
L'opponente – per i motivi di opposizione enunciati nell'atto (da 1 a 6) – contestava la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione nonché l'esistenza del credito di controparte,
deducendo altresì il dolo contrattuale e gli inadempimenti dell'agente immobiliare e CP_4
avanzando richiesta di chiamata in causa dei terzi , e Controparte_4 CP_3
. CP_2
Il nel merito chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo impugnato e il rigetto della Pt_1
pretesa di pagamento della società opposta ovvero, in subordine, che i chiamati in causa venissero dichiarati tenuti in solido a manlevare l'opponente da qualsiasi esborso.
Il in ogni caso proponeva domanda riconvenzionale per sentir condannare la società opposta Pt_1
e i chiamati in causa in solido a restituirgli la somma di € 10.000,00 oltre rivalutazione, interessi e risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa;
con vittoria di spese e condanna ex art. 96
c.p.c. dell'agenzia immobiliare.
Nel costituirsi tardivamente in data 23.3.2022 la società opposta (in prosieguo RC) contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dall'opponente, con conferma dell'ingiunzione impugnata, vittoria di spese da distrarsi e condanna del Tarulli ex art. 96
Co c.p.c. in misura da liquidarsi equitativamente. In subordine la chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento del diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi.
Con ordinanza resa all'udienza del 24.3.2022 veniva autorizzata la chiamata in causa dei terzi e parte opponente vi provvedeva con atti ritualmente notificati.
Con comparsa depositata il 20.10.2022 si costituivano e che CP_3 CP_2
contestavano la fondatezza delle avverse domande e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese.
I proponeva, altresì, domanda riconvenzionale affinchè – accertata la risoluzione del contratto CP_3
preliminare per inadempimento del Tarulli – l'opponente venisse condannato al risarcimento dei danni subiti dai , quantificati in € 24.450,00 o nel diverso importo ritenuto dovuto. In subordine CP_3
i chiedevano che venisse comunque ridotta la pretesa risarcitoria dell'attore. CP_3
Con comparsa depositata l'8/XI/2022 si costituiva , la quale eccepiva Controparte_4
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio. Nel merito la chiedeva il rigetto di tutte le domande del contestandone CP_4 Pt_1
la fondatezza, con vittoria di spese. In subordine la chiedeva che fossero comunque CP_4
ridotte le pretese risarcitorie dell'opponente.
Con ordinanza del 9.11.2022 veniva rigettata l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione;
venivano quindi concessi i termini di cui all'art. 183 cpc.
Con ordinanza del 27.4.2023 venivano disattese le richieste istruttorie e la causa era rinviata per le conclusioni.
Con istanza depositata il 18.11.2024 parte opponente chiedeva di essere rimesso in termini per la produzione di alcuni documenti;
su tale istanza il g.i. riservava di provvedere nel contraddittorio delle parti.
A far data dal 27.11.2024 la causa era assegnata allo scrivente magistrato, a seguito di provvedimento Presidenziale di riassegnazione fra i Giudici della Sezione delle cause ultratriennali pendenti sul ruolo ex , originariamente assegnatario della causa, che era cessato dall'Ufficio CP_5
e il cui ruolo era rimasto vacante.
All'udienza del 27.3.2025 in trattazione scritta, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va ribadita l'inammissibilità delle prove orali articolate dalle parti (già disattese con l'ordinanza del 27.4.2023 e reiterate nelle conclusioni).
Invero le circostanze capitolate risultano generiche e/o irrilevanti, in gran parte oggetto di prova documentale ovvero contenenti valutazioni non consentite ai testimoni;
tant'è che alcuni capitoli di prova tenderebbero persino a far riferire al teste il contenuto di conversazioni telefoniche fra altre persone.
Per quanto concerne, poi, l'istanza di rimessione in termini depositata dall'opponente il 18.11.2024
– e sulla quale non si è ancora provveduto, essendo stato preventivamente instaurato il contraddittorio al riguardo – giova rilevare che i documenti dei quali si chiede l'acquisizione, se pure sopravvenuti, sono comunque del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
Sempre in via preliminare – in accoglimento dell'eccezione di – va Controparte_4
dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima.
Invero, il rapporto contrattuale per la mediazione è intervenuto fra il e la società Pt_1 CP_1
, come emerge dal relativo conferimento di incarico in atti. La sig.ra peraltro, ha agito
[...] CP_4
nelle trattive per conto della società (della quale è anche legale rappresentante). Né del resto il
(che ne aveva l'onere) ha fornito prova del fatto che la avesse posto in essere in Pt_1 CP_4
proprio una qualche attività, ovvero che fosse stato instaurato un rapporto contrattuale con la chiamata in causa personalmente.
Di conseguenza non possono trovare accoglimento le domande svolte dal nei confronti della Pt_1
suddetta chiamata in causa, come parimenti non sono ammissibili le deduzioni e le conclusioni di merito svolte dalla stessa CP_4
Ciò posto l'opposizione del è fondata e va accolta. Pt_1
I primi tre motivi di opposizione possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e assorbenti.
La pretesa di pagamento di cui al ricorso monitorio concerne l'attività di mediazione svolta dalla società opposta relativamente alla trattativa fra il e i per l'acquisto di un immobile (sito Pt_1 CP_3
in Roma, via A. Davila 123).
Orbene dalla proposta di acquisto del 2.2.2021 in atti si evince al punto 9 che tale proposta era sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica della documentazione da parte del
Notaio che sarebbe stato scelto dal proponente ovvero dal (“La presente proposta è Pt_1 subordinata alla verifica della documentazione da parte del Notaio che sarà designato dal
proponente”).
Detta condizione sospensiva è perfettamente valida ed efficace, non essendo meramente potestativa. La stessa, infatti, non dipendeva dal volere del proponente, bensì da motivi oggettivi ed estrinseci alla sua volontà in quanto rimessi all'accertamento e alla valutazione di un terzo (il Notaio)
che tra l'altro avrebbe avuto anche l'interesse economico a concludere l'atto.
Tuttavia il Notaio designato dott. – alla luce della documentazione esaminata - con la mail Per_1
del 8.3.2021 aveva riscontrato una “problematica in relazione al titolo di provenienza” dei , che CP_3
aveva ritenuto “pregiudiziale in ordine alla prosecuzione di eventuali ulteriori accertamenti”.
Infatti il Notaio – nel suo dettagliato parere - aveva ritenuto che il titolo di provenienza sarebbe potuto risultare “nullo, in quanto mancante della causa costituita dall'alea insita in tale tipo di negozio”, sì
da “sconsigliare vivamente l'acquisto”.
Alla luce di quanto precede deve ritenersi, pertanto, che la condizione sospensiva non si fosse concretizzata e, quindi, che l'accettazione della proposta non fosse produttiva di effetti e vincolante ai fini della conclusione dell'accordo.
Giova poi rilevare – per superare le obiezioni di parte opposta e dei chiamati in causa – che i promittenti venditori, nel manifestare l'adesione alla proposta di acquisto “condizionata”, avevano espressamente accettato il fatto che sarebbe stato il Notaio designato dal (e non altri soggetti) Pt_1
a verificare la documentazione, rimettendosi quindi consensualmente alla sua valutazione.
Non rileva, pertanto, la circostanza (dedotta dalle parti convenute) che altri professionisti avessero espresso opinioni difformi al riguardo.
Né – con tutta evidenza - è questa la sede per accertare e verificare se il titolo di provenienza dei
Festa fosse nullo o meno.
Conseguenza ulteriore è che – non essendosi “concluso l'affare” – non sorge il diritto del mediatore alla provvigione. Invero non è revocabile in dubbio che il “conferimento di incarico di mediazione” Co concluso in pari data (2.2.2021) fra il e la sia un negozio funzionalmente collegato all'altro, Pt_1
vuoi per la stessa natura dei contratti vuoi per il contenuto delle coeve scritture private “inter partes”.
Pertanto, ove all'art. 5 di tale incarico di mediazione è previsto che il diritto al compenso in favore dell'agente matura alla conclusione dell'affare ovvero nel momento in cui il proponente acquirente avrà conoscenza dell'avvenuta accettazione della proposta di acquisto, deve pur sempre ritenersi che – affinchè sorga il diritto alla provvigione - ci si debba trovare in presenza di un affare validamente concluso, il che nel caso non si specie non si è verificato in conseguenza del mancato avveramento della condizione sospensiva alla quale era subordinata la proposta di acquisto.
Atteso quanto innanzi va revocata l'opposta ingiunzione e deve essere rigettata la pretesa di pagamento della RC.
Posto che il aveva consegnato a titolo di caparra un assegno di € 10.000,00 che è stato Pt_1
pacificamente posto all'incasso dai (la circostanza non è controversa) va accolta la domanda CP_3
di ripetizione del Pt_1
E' il caso di sottolineare che legittimati passivi rispetto a detta domanda di ripetizione di indebito sono soltanto i soggetti che hanno percepito la somma (ovvero i chiamati in causa ) e non CP_3
anche l'Agenzia Immobiliare.
I , pertanto, devono essere condannati alla restituzione al della somma di € 10.000,00; CP_3 Pt_1
su tale importo decorrono gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo ai sensi dell'art. 2033
c.c., non essendovi prova della mala fede dell'accipiens al momento della ricezione.
Trattandosi di debito di valuta e non essendo stata fornita la prova del maggior danno ex art. 1224
cpv. c.c., non va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria.
Non merita, invece, accoglimento la domanda risarcitoria dell'opponente.
Va premesso che nel caso in esame non sono ravvisabili i contestati comportamenti inadempienti del mediatore e dei promissari venditori;
basti considerare che il Notaio ha avuto contatti con l'agenzia solamente in data 11.2.2021 (secondo la stessa prospettazione dell'opponente, v. pag. 6
della citazione) e che in data 8.3.2021 è stato in grado – dopo aver esaminato la documentazione ricevuta – di formulare la propria valutazione, ben prima che scadesse il termine del 15.3.2021
previsto per l'atto preliminare nella proposta di acquisto (art. 3).
In ogni caso il (che ne aveva l'onere) non ha fornito alcuna prova del danno soltanto Pt_1
genericamente dedotto, senza la benchè minima allegazione fattuale del lamentato pregiudizio.
Né sarebbe consentita una liquidazione equitativa del danno (v. Cass. 8854/12) posto che è pur sempre onere della parte istante dedurre e allegare quegli elementi che consentano una liquidazione del danno, astrattamente configurabile.
La liquidazione equitativa, infatti, per non essere arbitraria, presuppone pur sempre la dimostrazione del danno nei suoi elementi.
E' risaputo, invero, che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via
equitativa…presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente
impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso
ammontare” (ex multis v. Cass. 10607/2010). Viceversa la liquidazione equitativa non può supplire il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte (Cass. 13288/07).
Parimenti va rigettata la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dai . CP_3
Infatti, per quanto esposto in precedenza in ordine al non avveramento della condizione sospensiva alla quale era subordinata la proposta, non può ritenersi il responsabile dell'inadempimento Pt_1
per non aver dato corso alla stipula del definitivo.
Si consideri, peraltro, che - se ci si fosse trovati in presenza di un negozio validamente perfezionato con l'accettazione della proposta, come sostenuto dai nelle loro difese - questi ultimi ben CP_3
avrebbero potuto agire per ottenere una sentenza costitutiva del contratto ex art. 2932 c.c., senza dover attendere un altro anno prima di vendere l'immobile a terzi ad un prezzo inferiore.
Resta assorbita ogni altra questione e richiesta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ. modificazioni) tenuto conto del valore della causa (con riferimento all'importo del decreto ingiuntivo nonchè della domanda di ripetizione) e applicati i parametri prossimi ai valori medi (conformemente alla notula depositata dall'avv. Malaspina difensore della CP_4
dichiaratosi antistatario in conclusionale, ma in misura inferiore e senza l'aumento richiesto per quanto riguarda l'opponente).
Non merita accoglimento la domanda dell'opponente di condanna dell'Agenzia Immobiliare ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ricorrendone i presupposti.
Non si ravvisano, infatti, le condizioni oggettive e soggettive per la condanna dell'opposta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stata tra l'altro fornita prova del danno.
Al riguardo giova rilevare che, difettando la prova dell'esistenza e dell'entità del lamentato pregiudizio, il giudice non può procedere alla liquidazione d'ufficio del danno, nonostante la domanda dell'interessato (Cass. 3501/80; 3274/84; 3388/07; 13395/07; 17902/10; 9080/13) e neppure se vi sia stata richiesta di liquidazione in via equitativa (Cass. 6637/92; Cass. SS.UU. 7583/04;
21393/05…). In particolare la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. “non può trovare
accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli
elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”, come nel caso di specie appunto (Cass. 21798/2015; SS.UU. 7583/04).
Parimenti non ricorrono i presupposti per la condanna del ex art. 96 c.p.c. (chiesta dalla RC), Pt_1
difettandone la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_4
2) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 16382/2021 e rigetta la domanda di pagamento della Controparte_1 3) condanna e al pagamento, in favore di , della somma di CP_2 CP_3 Parte_1
€ 10.000,00 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
4) respinge nel resto le pretese dell'opponente;
5) rigetta la domanda riconvenzionale dei Festa;
6) respinge tutte le richieste di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
7) condanna , e la al pagamento in solido, in favore CP_2 CP_3 Controparte_1
di , delle spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compensi ed € 605,00 per Parte_1
esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
8) condanna al pagamento, in favore dell'avv. Claudio Malaspina difensore antistatario Parte_1
di , delle spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_4
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 30 settembre 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice OC
(dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI
nella persona del Presidente di Sezione – Giudice OC dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69259 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza in trattazione scritta del 27.3.2025, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
, elett.te dom.to in Roma, via Cavour 44, presso lo studio dell'avv. Raffaele Parte_1 Losardo, che lo rappresenta e difende per procura in atti opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Controparte_1
Roma, viale Mazzini 113, presso lo studio dell'avv. Leonardo Cosentino, che la rappresenta e difende come da procura in atti opposta
E
e , elett.te dom.ti in Roma, via Emilio Faà di Bruno 4, presso lo CP_2 CP_3 studio dell'avv. Gaia Morelli, che li rappresenta e difende per procura in atti chiamati in causa
E
, elett.te dom.ta in Roma, viale Mazzini 113, presso lo studio Controparte_4 dell'avv. Claudio Malaspina, che la rappresenta e difende per procura in atti chiamata in causa
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.3.2025 in trattazione scritta i procuratori delle parti concludevano come da relative note scritte, reiterando le richieste istruttorie formulate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 4.11.2021 proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 16382/2021, notificato il 1.10.2021, emesso ad istanza della per Controparte_1
la somma di € 17.812,00 oltre accessori a titolo di provvigione per l'attività di mediazione.
L'opponente – per i motivi di opposizione enunciati nell'atto (da 1 a 6) – contestava la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione nonché l'esistenza del credito di controparte,
deducendo altresì il dolo contrattuale e gli inadempimenti dell'agente immobiliare e CP_4
avanzando richiesta di chiamata in causa dei terzi , e Controparte_4 CP_3
. CP_2
Il nel merito chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo impugnato e il rigetto della Pt_1
pretesa di pagamento della società opposta ovvero, in subordine, che i chiamati in causa venissero dichiarati tenuti in solido a manlevare l'opponente da qualsiasi esborso.
Il in ogni caso proponeva domanda riconvenzionale per sentir condannare la società opposta Pt_1
e i chiamati in causa in solido a restituirgli la somma di € 10.000,00 oltre rivalutazione, interessi e risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa;
con vittoria di spese e condanna ex art. 96
c.p.c. dell'agenzia immobiliare.
Nel costituirsi tardivamente in data 23.3.2022 la società opposta (in prosieguo RC) contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dall'opponente, con conferma dell'ingiunzione impugnata, vittoria di spese da distrarsi e condanna del Tarulli ex art. 96
Co c.p.c. in misura da liquidarsi equitativamente. In subordine la chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento del diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi.
Con ordinanza resa all'udienza del 24.3.2022 veniva autorizzata la chiamata in causa dei terzi e parte opponente vi provvedeva con atti ritualmente notificati.
Con comparsa depositata il 20.10.2022 si costituivano e che CP_3 CP_2
contestavano la fondatezza delle avverse domande e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese.
I proponeva, altresì, domanda riconvenzionale affinchè – accertata la risoluzione del contratto CP_3
preliminare per inadempimento del Tarulli – l'opponente venisse condannato al risarcimento dei danni subiti dai , quantificati in € 24.450,00 o nel diverso importo ritenuto dovuto. In subordine CP_3
i chiedevano che venisse comunque ridotta la pretesa risarcitoria dell'attore. CP_3
Con comparsa depositata l'8/XI/2022 si costituiva , la quale eccepiva Controparte_4
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio. Nel merito la chiedeva il rigetto di tutte le domande del contestandone CP_4 Pt_1
la fondatezza, con vittoria di spese. In subordine la chiedeva che fossero comunque CP_4
ridotte le pretese risarcitorie dell'opponente.
Con ordinanza del 9.11.2022 veniva rigettata l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione;
venivano quindi concessi i termini di cui all'art. 183 cpc.
Con ordinanza del 27.4.2023 venivano disattese le richieste istruttorie e la causa era rinviata per le conclusioni.
Con istanza depositata il 18.11.2024 parte opponente chiedeva di essere rimesso in termini per la produzione di alcuni documenti;
su tale istanza il g.i. riservava di provvedere nel contraddittorio delle parti.
A far data dal 27.11.2024 la causa era assegnata allo scrivente magistrato, a seguito di provvedimento Presidenziale di riassegnazione fra i Giudici della Sezione delle cause ultratriennali pendenti sul ruolo ex , originariamente assegnatario della causa, che era cessato dall'Ufficio CP_5
e il cui ruolo era rimasto vacante.
All'udienza del 27.3.2025 in trattazione scritta, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va ribadita l'inammissibilità delle prove orali articolate dalle parti (già disattese con l'ordinanza del 27.4.2023 e reiterate nelle conclusioni).
Invero le circostanze capitolate risultano generiche e/o irrilevanti, in gran parte oggetto di prova documentale ovvero contenenti valutazioni non consentite ai testimoni;
tant'è che alcuni capitoli di prova tenderebbero persino a far riferire al teste il contenuto di conversazioni telefoniche fra altre persone.
Per quanto concerne, poi, l'istanza di rimessione in termini depositata dall'opponente il 18.11.2024
– e sulla quale non si è ancora provveduto, essendo stato preventivamente instaurato il contraddittorio al riguardo – giova rilevare che i documenti dei quali si chiede l'acquisizione, se pure sopravvenuti, sono comunque del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
Sempre in via preliminare – in accoglimento dell'eccezione di – va Controparte_4
dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima.
Invero, il rapporto contrattuale per la mediazione è intervenuto fra il e la società Pt_1 CP_1
, come emerge dal relativo conferimento di incarico in atti. La sig.ra peraltro, ha agito
[...] CP_4
nelle trattive per conto della società (della quale è anche legale rappresentante). Né del resto il
(che ne aveva l'onere) ha fornito prova del fatto che la avesse posto in essere in Pt_1 CP_4
proprio una qualche attività, ovvero che fosse stato instaurato un rapporto contrattuale con la chiamata in causa personalmente.
Di conseguenza non possono trovare accoglimento le domande svolte dal nei confronti della Pt_1
suddetta chiamata in causa, come parimenti non sono ammissibili le deduzioni e le conclusioni di merito svolte dalla stessa CP_4
Ciò posto l'opposizione del è fondata e va accolta. Pt_1
I primi tre motivi di opposizione possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e assorbenti.
La pretesa di pagamento di cui al ricorso monitorio concerne l'attività di mediazione svolta dalla società opposta relativamente alla trattativa fra il e i per l'acquisto di un immobile (sito Pt_1 CP_3
in Roma, via A. Davila 123).
Orbene dalla proposta di acquisto del 2.2.2021 in atti si evince al punto 9 che tale proposta era sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica della documentazione da parte del
Notaio che sarebbe stato scelto dal proponente ovvero dal (“La presente proposta è Pt_1 subordinata alla verifica della documentazione da parte del Notaio che sarà designato dal
proponente”).
Detta condizione sospensiva è perfettamente valida ed efficace, non essendo meramente potestativa. La stessa, infatti, non dipendeva dal volere del proponente, bensì da motivi oggettivi ed estrinseci alla sua volontà in quanto rimessi all'accertamento e alla valutazione di un terzo (il Notaio)
che tra l'altro avrebbe avuto anche l'interesse economico a concludere l'atto.
Tuttavia il Notaio designato dott. – alla luce della documentazione esaminata - con la mail Per_1
del 8.3.2021 aveva riscontrato una “problematica in relazione al titolo di provenienza” dei , che CP_3
aveva ritenuto “pregiudiziale in ordine alla prosecuzione di eventuali ulteriori accertamenti”.
Infatti il Notaio – nel suo dettagliato parere - aveva ritenuto che il titolo di provenienza sarebbe potuto risultare “nullo, in quanto mancante della causa costituita dall'alea insita in tale tipo di negozio”, sì
da “sconsigliare vivamente l'acquisto”.
Alla luce di quanto precede deve ritenersi, pertanto, che la condizione sospensiva non si fosse concretizzata e, quindi, che l'accettazione della proposta non fosse produttiva di effetti e vincolante ai fini della conclusione dell'accordo.
Giova poi rilevare – per superare le obiezioni di parte opposta e dei chiamati in causa – che i promittenti venditori, nel manifestare l'adesione alla proposta di acquisto “condizionata”, avevano espressamente accettato il fatto che sarebbe stato il Notaio designato dal (e non altri soggetti) Pt_1
a verificare la documentazione, rimettendosi quindi consensualmente alla sua valutazione.
Non rileva, pertanto, la circostanza (dedotta dalle parti convenute) che altri professionisti avessero espresso opinioni difformi al riguardo.
Né – con tutta evidenza - è questa la sede per accertare e verificare se il titolo di provenienza dei
Festa fosse nullo o meno.
Conseguenza ulteriore è che – non essendosi “concluso l'affare” – non sorge il diritto del mediatore alla provvigione. Invero non è revocabile in dubbio che il “conferimento di incarico di mediazione” Co concluso in pari data (2.2.2021) fra il e la sia un negozio funzionalmente collegato all'altro, Pt_1
vuoi per la stessa natura dei contratti vuoi per il contenuto delle coeve scritture private “inter partes”.
Pertanto, ove all'art. 5 di tale incarico di mediazione è previsto che il diritto al compenso in favore dell'agente matura alla conclusione dell'affare ovvero nel momento in cui il proponente acquirente avrà conoscenza dell'avvenuta accettazione della proposta di acquisto, deve pur sempre ritenersi che – affinchè sorga il diritto alla provvigione - ci si debba trovare in presenza di un affare validamente concluso, il che nel caso non si specie non si è verificato in conseguenza del mancato avveramento della condizione sospensiva alla quale era subordinata la proposta di acquisto.
Atteso quanto innanzi va revocata l'opposta ingiunzione e deve essere rigettata la pretesa di pagamento della RC.
Posto che il aveva consegnato a titolo di caparra un assegno di € 10.000,00 che è stato Pt_1
pacificamente posto all'incasso dai (la circostanza non è controversa) va accolta la domanda CP_3
di ripetizione del Pt_1
E' il caso di sottolineare che legittimati passivi rispetto a detta domanda di ripetizione di indebito sono soltanto i soggetti che hanno percepito la somma (ovvero i chiamati in causa ) e non CP_3
anche l'Agenzia Immobiliare.
I , pertanto, devono essere condannati alla restituzione al della somma di € 10.000,00; CP_3 Pt_1
su tale importo decorrono gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo ai sensi dell'art. 2033
c.c., non essendovi prova della mala fede dell'accipiens al momento della ricezione.
Trattandosi di debito di valuta e non essendo stata fornita la prova del maggior danno ex art. 1224
cpv. c.c., non va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria.
Non merita, invece, accoglimento la domanda risarcitoria dell'opponente.
Va premesso che nel caso in esame non sono ravvisabili i contestati comportamenti inadempienti del mediatore e dei promissari venditori;
basti considerare che il Notaio ha avuto contatti con l'agenzia solamente in data 11.2.2021 (secondo la stessa prospettazione dell'opponente, v. pag. 6
della citazione) e che in data 8.3.2021 è stato in grado – dopo aver esaminato la documentazione ricevuta – di formulare la propria valutazione, ben prima che scadesse il termine del 15.3.2021
previsto per l'atto preliminare nella proposta di acquisto (art. 3).
In ogni caso il (che ne aveva l'onere) non ha fornito alcuna prova del danno soltanto Pt_1
genericamente dedotto, senza la benchè minima allegazione fattuale del lamentato pregiudizio.
Né sarebbe consentita una liquidazione equitativa del danno (v. Cass. 8854/12) posto che è pur sempre onere della parte istante dedurre e allegare quegli elementi che consentano una liquidazione del danno, astrattamente configurabile.
La liquidazione equitativa, infatti, per non essere arbitraria, presuppone pur sempre la dimostrazione del danno nei suoi elementi.
E' risaputo, invero, che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via
equitativa…presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente
impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso
ammontare” (ex multis v. Cass. 10607/2010). Viceversa la liquidazione equitativa non può supplire il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte (Cass. 13288/07).
Parimenti va rigettata la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dai . CP_3
Infatti, per quanto esposto in precedenza in ordine al non avveramento della condizione sospensiva alla quale era subordinata la proposta, non può ritenersi il responsabile dell'inadempimento Pt_1
per non aver dato corso alla stipula del definitivo.
Si consideri, peraltro, che - se ci si fosse trovati in presenza di un negozio validamente perfezionato con l'accettazione della proposta, come sostenuto dai nelle loro difese - questi ultimi ben CP_3
avrebbero potuto agire per ottenere una sentenza costitutiva del contratto ex art. 2932 c.c., senza dover attendere un altro anno prima di vendere l'immobile a terzi ad un prezzo inferiore.
Resta assorbita ogni altra questione e richiesta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ. modificazioni) tenuto conto del valore della causa (con riferimento all'importo del decreto ingiuntivo nonchè della domanda di ripetizione) e applicati i parametri prossimi ai valori medi (conformemente alla notula depositata dall'avv. Malaspina difensore della CP_4
dichiaratosi antistatario in conclusionale, ma in misura inferiore e senza l'aumento richiesto per quanto riguarda l'opponente).
Non merita accoglimento la domanda dell'opponente di condanna dell'Agenzia Immobiliare ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ricorrendone i presupposti.
Non si ravvisano, infatti, le condizioni oggettive e soggettive per la condanna dell'opposta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stata tra l'altro fornita prova del danno.
Al riguardo giova rilevare che, difettando la prova dell'esistenza e dell'entità del lamentato pregiudizio, il giudice non può procedere alla liquidazione d'ufficio del danno, nonostante la domanda dell'interessato (Cass. 3501/80; 3274/84; 3388/07; 13395/07; 17902/10; 9080/13) e neppure se vi sia stata richiesta di liquidazione in via equitativa (Cass. 6637/92; Cass. SS.UU. 7583/04;
21393/05…). In particolare la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. “non può trovare
accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli
elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”, come nel caso di specie appunto (Cass. 21798/2015; SS.UU. 7583/04).
Parimenti non ricorrono i presupposti per la condanna del ex art. 96 c.p.c. (chiesta dalla RC), Pt_1
difettandone la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_4
2) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 16382/2021 e rigetta la domanda di pagamento della Controparte_1 3) condanna e al pagamento, in favore di , della somma di CP_2 CP_3 Parte_1
€ 10.000,00 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
4) respinge nel resto le pretese dell'opponente;
5) rigetta la domanda riconvenzionale dei Festa;
6) respinge tutte le richieste di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
7) condanna , e la al pagamento in solido, in favore CP_2 CP_3 Controparte_1
di , delle spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compensi ed € 605,00 per Parte_1
esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
8) condanna al pagamento, in favore dell'avv. Claudio Malaspina difensore antistatario Parte_1
di , delle spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_4
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 30 settembre 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice OC
(dr. Giampiero Barrasso)