TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/07/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 549/2017 promossa da
( ), in persona del presidente Parte_1 P.IVA_1 pro tempore;
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CAMILLO GRAZIANO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo Via Circonvallazione Ragusa 51/A;
PARTE ATTRICE contro
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCO DI TEODORO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, CORSO DE MICALETTI 64 66034
PARTE CONVENUTA
(C.F. ; P. IVA: , in persona del Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefania Di Nicola, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in o in Avezzano (AQ), via Mons. Bagnoli 118 e presso l'indirizzo digitale di posta elettronica certificata Email_1
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale di Teramo
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 ha citato in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“nel merito: accertare e dichiarare che la società è responsabile, ai sensi degli artt. CP_1
1218 e 1176 c.c., dei danni patrimoniali patiti dall'associazione Pineto a seguito della Parte_1 adozione dei contratti a progetto predisposti dalla convenuta quale consulente del lavoro e, per l'effetto, condannare la in persona del leg. rappr. al risarcimento dei danni subiti dalla CP_1 associazione Pineto per complessivi € 157.455,04 o della diversa somma che risulterà Parte_1 in corso di causa. Disponendosi la rivalutazione della somma dovuta e con l'aggiunta degli interessi.
Con condanna alle spese, diritti ed onorari di causa.”
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come di seguito:
- l'associazione PROS Pineto è un'associazione di volontariato che opera nel settore assistenza sanitaria mediante l'impiego di volontari o personale dipendente, e provvista a tal scopo di mezzi di soccorso tipo ambulanze e pulmini per trasporto disabili;
fin dall'anno 2003, l'associazione si era avvalsa dei servizi di consulenza in materia fiscale e di lavoro della società con sede in Teramo, Viale Bovio 28; CP_1
- nel corso dell'anno 2005, dovendo far fronte all'esigenza di assumere personale retribuito, per garantire i servizi in convenzione con la ASL di Teramo, l'ente attore aveva richiesto alla società convenuta di approntare dei contratti di lavoro adeguati;
- quindi, aveva redatto dei contratti a progetto che il PROS Pineto CP_1 aveva utilizzato per i propri lavoratori e che, fino al 2009, erano stati, di volta in volta, rinnovati;
- nel mese di ottobre 2009, a seguito di una ispezione congiunta della Direzione
Territoriale del Lavoro di Teramo e dell' presso la sede dell'associazione, era stata CP_3 contestata la regolarità dei detti contratti in quanto privi di un valido progetto;
- segnatamente, i contratti in questione, approntati dalla convenuta e utilizzati per tutti i lavoratori impiegati dal 2005 fino ad allora, erano stati considerati di natura subordinata, sicché era stata emessa una cartella esattoriale di pagamento, la n. 108 2010 000042347
53, notificata al PROS di Pineto in data 12.6.2010 contenente ingiunzione di pagamento per complessivi € 121.529,43 per contributi non versati, interessi e sanzioni: la cartella era stata impugnata dinanzi al Tribunale di Teramo - Sez. Lavoro, dando origine al proc.
2 Tribunale di Teramo
n. 1307/2010, che si era concluso con definito con sentenza n. 975/2015 del 19.11.2015 di rigetto del ricorso del PROS, cui era conseguita la condanna al pagamento di €
121.529.43 per contributi e sanzioni , € 1.500,00 oltre spese di notifica per sanzioni CP_3
DTL nonché al pagamento di € 3.800,00 oltre accessori di legge per spese di lite da rimborsare all' ; CP_3
- la sentenza n. 975/2015 era stata confermata dalla Corte d'Appello di L'Aquila;
- inoltre, nell'anno 2009, uno dei lavoratori impiegati con contratto a progetto, il Sig.
[...]
aveva fatto ricorso al Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro Pt_2 al fine di ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, e chiedendo il pagamento delle differenze retributive e del T.F.R. fino ad allora maturato;
- il procedimento, iscritto al n. 1786/2009 RG era stato definito con sentenza n. 448 del 19 giugno 2013, con la quale il Tribunale di Teramo aveva dichiarato che tra l'associazione e il lavoratore era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal
1.3.2007, e aveva condannato il al pagamento di € 1.494,24 a titolo di differenze Pt_1 retributive ed € 2.223,12 quale T.F.R., oltre spese legali e accessori.
Ravvisata una responsabilità professionale della società l'associazione ha Controparte_1 incardinato il presente giudizio, al fine di conseguire il risarcimento dei danni sofferti;
segnatamente,
l'associazione ha dedotto che la società convenuta avrebbe consigliato di avvalersi della tipologia del contratto a progetto, senza che ne ricorressero i presupposti di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 maggio 2017 si è costituita in giudizio declinando ogni addebito. Controparte_1
Nello specifico, la società ha dedotto:
- di occuparsi della fornitura di servizi in materia fiscale e contributiva alle imprese;
- che nell'anno 2005 le aveva chiesto di fornirgli uno schema di contratto a Parte_1 progetto: nello specifico, era stato il sig. legale rappresentante della Persona_1
, a richiedere espressamente che la gli fornisse uno schema Parte_1 CP_1 di contratto a progetto, aggiungendo che egli lo riteneva l'unico tipo contrattuale che l'associazione potesse concretamente adottare;
- di aver quindi predisposto lo schema di contratto e di averlo inviato all'associazione;
- che il contenuto del contratto era stato indicato dalla associazione e di non essere mai stata a conoscenza delle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
Richiamati tali presupposti, la società ha precisato di non aver fornito alcuna consulenza legale o lavoristica in favore dell'associazione, non essendo per giunta abilitata allo svolgimento di tale attività, per cui è richiesta l'iscrizione ad apposito albo professionale.
Ha ribadito che era stata la stata a chiedere alla società convenuta quel determinato Parte_1 tipo contrattuale e di essersi semplicemente limitata a fornire una bozza di contratto a progetto, il cui
3 Tribunale di Teramo
contenuto era stato poi implementato dalla stessa;
ha evidenziato che l'associazione non Parte_1 aveva prodotto in giudizio il contratto di consulenza da cui poter evincere le specifiche prestazioni professionali richieste. Da ultimo, e in subordine, la società ha argomentato che, quand'anche avesse consigliato a la tipologia contrattuale da adottare, in ogni caso alcuna responsabilità Parte_1 professionale sarebbe ravvisabile. Le parti del contratto a progetto, infatti, nel concreto atteggiarsi del rapporto, avrebbero comunque stravolto la natura del contratto stesso, trasformandolo da contratto di natura autonoma o parasubordinata, in contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 cod. civ..
Contestata la quantificazione dei danni e richiesta la chiamata in causa della propria compagnia d'assicurazioni, a chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
Si chiede che l'On.le Tribunale di Teramo voglia:
“In via preliminare, in rito, disporre la chiamata in causa della con sede in Controparte_2
Roma alla Via Po n. 20 al fine sopra indicato.
Nel merito, in via principale:
a) rigettare la domanda di parte attrice per tutti i motivi spiegati in narrativa;
b) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
Autorizzata la chiamata in causa della Compagnia con decreto del 17.5.2017, all'udienza di comparizione delle parti del 29.11.2017, verificata la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
Espletata l'istruttoria orale, si è costituita in giudizio in data Controparte_2
8.9.2023, e ha eccepito, in via preliminare, l'inesistenza della chiamata in causa e della sua notifica, l'erronea declaratoria di contumacia, contestualmente proponendo istanza rimessione in termini ex art. 294 c.p.c.
In secondo luogo, la Compagnia ha eccepito la prescrizione del diritto dell'assicurata ex art. 2952
c.c.; nel merito, la terza chiamata ha affermato l'insussistenza della responsabilità di CP_1
associandosi alle difese già svolte dalla società assicurata ed evidenziando che nei giudizi che si
[...] erano svolti dinanzi al Giudice del Lavoro la stessa associazione aveva sostenuto costantemente la natura di contratti a progetto dei rapporti instaurati con i propri collaboratori, affermando l'esistenza di specifici progetti legati alle convenzioni con la : ciò proverebbe – inconfutabilmente – Parte_3 che l'associazione attrice aveva esattamente domandato a di fornire uno schema di Controparte_1 contratto a progetto, così come dedotto dalla convenuta, e non già una differente tipologia contrattuale e ancor meno una imprecisata consulenza in materia di lavoro.
La compagnia ha poi eccepito la nullità delle deposizioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
all'udienza del 7.10.2021, per assoluta incapacità a deporre degli stessi ex art. 246 c.p.c.,
[...]
4 Tribunale di Teramo
quali membri del consiglio direttivo della e come tali personalmente e Controparte_4 solidalmente responsabili dei debiti contratti dall'attrice, ai sensi dell'art. 38 c.c.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, preso atto della giustificata non adesione di alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. Controparte_5
185 bis c.p.c. con ordinanza 28.03.2023 notificata l'11.04.2023: IN VIA PRELIMINARE, 1) Ritenere e dichiarare l'inesistenza della chiamata in causa della per difetto di notifica Controparte_5 dell'atto di cui all'art. 269 c.p.c.;
2) in subordine, ritenere e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 163 c.p.c. e 269 c.p.c., di quanto notificato a in data 30.05.2017, per Controparte_5 totale carenza della vocatio in jus;
3) per l'effetto, revocare l'errata declaratoria di contumacia di e rimettere in Controparte_5 termini la concludente ai sensi dell'art. 294 c.p.c. ricorrendone tutti i presupposti di legge;
4) in accoglimento altresì dell'eccezione sollevata con il presente atto, dichiarare prescritto il diritto alla manleva a favore dell'assicurata nei confronti di per Controparte_1 Controparte_5 decorso del termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c. per l'esercizio del diritto derivante dal contratto di assicurazione, e pertanto rigettare qualsivoglia tardiva domanda ipoteticamente formulata nei confronti della Compagnia concludente;
NEL MERITO,
5) dichiarare nulle le deposizioni testimoniali rese all'udienza del 07.10.2021 dai sigg.ri Tes_1
e , in quanto dichiaratisi membri del consiglio direttivo della
[...] Testimone_2 Parte_1
e come tali solidalmente e personalmente obbligati per i debiti sociali ai sensi dell'art. 38 c.c.,
[...] onde la loro incapacità quali testi ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 100
c.p.c., come espressamente eccepito dalla concludente;
6) in ogni caso, rigettare la domanda risarcitoria avanzata dall'associazione Pros nei Parte_1 confronti della e per l'effetto qualsivoglia ipotetica domanda nei riguardi di Controparte_1 [...]
perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, sull'an e sul quantum. CP_5
7) Condannare infine parte soccombente alla refusione integrale in favore della Controparte_5 delle spese e compensi di lite, spese generali imponibili, CPA ed IVA del giudizio, nel rispetto del principio di soccombenza”
In data 12.3.2024 il fascicolo è pervenuto sul ruolo della scrivente.
Precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con ordinanza del 2 gennaio 2025, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5 Tribunale di Teramo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Si controverte in ordine alla responsabilità professionale della società convenuta CP_1
segnatamente, parte attrice imputa alla società di averle consigliato, nell'ambito
[...] CP_1 di un rapporto professionale di consulenza lavoristica, di avvalersi di contratti di collaborazione a progetto onde acquisire talune professionalità utili per il perseguimento dei propri fini;
la società convenuta avrebbe quindi redatto i singoli contratti, ritenuti successivamente illegittimi dal Tribunale di
Teramo in funzione di giudice del lavoro con sentenza n. 975 del 19.11.2015, confermata dalla Corte di
Appello dell'Aquila con sentenza n. 761/20161.
In punto di diritto, la responsabilità del professionista è normalmente regolata dall'art. 1776 c.c., che fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve;
nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà la norma dell'art. 2236 c.c. prevede una attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave;
la prova dell'esistenza di tale presupposto che comporta deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista (Cassazione, 11 agosto 1990, n. 8218).
La responsabilità risarcitoria del professionista, per l'inadempimento o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute, deve essere inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218
c.c., con la conseguenza che il problema del riparto dell'onere probatorio deve essere risolto alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533,
a mente della quale il creditore (attore) che, a seguito dell'inadempimento, agisce per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve fornire una sola prova, quella dell'esistenza del contratto (rectius della fonte negoziale o legale del suo diritto), limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento; mentre, il debitore (convenuto) è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo del suo obbligo, cioè deve provare l'avvenuto adempimento.
Alla luce degli esposti principi, deve affermarsi che la parte che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione del professionista deve provare il contratto e allegare l'inadempimento, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Quanto al contenuto dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, le Sezioni Unite con la sentenza n. 577 del 2008 hanno chiarito che essa “non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad una inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente sufficiente alla produzione del danno. Compete al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi
è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
6 Tribunale di Teramo
Ebbene, trasponendo tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in scrutinio, deve anzitutto rilevarsi che l'associazione attrice non ha prodotto in giudizio il contratto che ha regolato il rapporto professionale intercorso tra le parti, e tale omissione appare senz'altro significativa ai fini decisori, in quanto non consente di appurare quale fosse esattamente la natura dei reciproci obblighi e in particolare delle prestazioni professionali dovute dalla società convenuta, che sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha dedotto, a confutazione di quanto affermato dall'associazione, di svolgere attività limitata all'erogazione di servizi in materia fiscale e contributiva alle imprese e di non svolgere attività di consulenza legale o del lavoro, non essendo tra l'altro iscritta agli appositi albi professionali.
Del resto, nella stessa intestazione della società, per come appare nelle mail allegate dalla stessa società attrice (doc 2 allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.9), si fa riferimento esclusivamente all'attività di “Elaborazione Dati per Consulenti del Lavoro e Outsourcing paghe per aziende”, ciò che porta a escludere che la società abbia prestato attività di consulenza legale o lavoristica in favore dell'associazione.
Ad ogni buon conto deve affermarsi che, in mancanza della fonte regolatrice del rapporto professionale intercorso tra le parti, non è possibile individuare quale fosse il contenuto della prestazione professionale richiesta alla società convenuta, che non è stato altrimenti provato, sicché – pur ipotizzando che la società convenuta avesse suggerito all'associazione di avvalersi di contratto di collaborazione a progetto – scelta poi rivelatasi illegittima – tanto non basterebbe a configurare una responsabilità professionale di poiché occorrerebbe dimostrare, come detto, Controparte_1 quale fosse la natura della prestazione richiesta, non potendosi, in mancanza, configurare alcun inadempimento.
Invero, l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riferimento al dovere di diligenza, secondo quanto dispone l'art. 1176, comma 2 c.c. a mente del quale: "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Nel caso di specie, pur prescindendo dalle superiori considerazioni, invero dirimenti, e volendo ritenere che la società convenuta fosse consulente legale/del lavoro dell'associazione, non sarebbe comunque corretto imputare, sic et simpliciter, alla società convenuta la responsabilità della scelta dell'utilizzo della contrattazione a progetto;
verrebbe invece in rilievo l'eventuale – comunque neanche allegata – mancata informazione in ordine ai vantaggi e agli svantaggi di tale opzione, con specifico riferimento alle possibili controindicazioni: in altre parole, parte attrice avrebbe dovuto circoscrivere in maniera puntuale la portata dell'inadempimento attribuito alla società convenuta, evidenziando di essere stata indotta a far ricorso alla contrattazione a progetto senza essere stata resa edotta in ordine alle
7 Tribunale di Teramo
possibili conseguenze legali di tale scelta, nonché allegando ed eventualmente dimostrando che, ove adeguatamente informata, avrebbe preso in considerazione soluzioni alternative.
La domanda appare, pertanto, prospettata in termini generici, poiché, da un lato, non è chiaro il contenuto degli obblighi negoziali scaturenti dal rapporto professionale, che di certo non possono evincersi dal tenore dello scambio di mail prodotte in atti, e – per altro verso – non risulta delineato in maniera adeguata l'atteggiarsi del nesso di causalità tra l'asserito inadempimento e il danno lamentato.
Sotto altro profilo, non si può omettere di considerare che, come rilevato dal difensore della società convenuta, non appare provato il danno materialmente subìto dall'associazione, non essendo stata prodotta in atti la prova del pagamento effettuato in virtù delle richiamate sentenze del Tribunale e della
Corte d'Appello, dimostrazione che avrebbe potuto essere agevolmente fornita in via documentale, anche in considerazione della non esiguità degli importi. Invero, le sentenze di condanna prodotte in atti, non appaiono sufficienti a concretare la prova del danno lamentato, non potendosi escludere che, successivamente a tali pronunce, sia – ad esempio – intervenuto un accordo transattivo tra l'associazione e la e il lavoratore Parte_4 Pt_2
Ne deriva, in definitiva, il rigetto della domanda.
Tale statuizione è assorbente rispetto alle eccezioni sollevate dalla compagnia convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al dm 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia.
Anche le spese della terza chiamata, in ossequio al principio di causalità, devono essere poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 549/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1
che liquida in € 14.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
[...]
3) CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...] che liquida in € 14.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e Controparte_2
CAP come per legge.
Così deciso in Teramo il giorno 24 luglio 2025.
Il Giudice
Mariangela Mastro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 549/2017 promossa da
( ), in persona del presidente Parte_1 P.IVA_1 pro tempore;
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CAMILLO GRAZIANO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo Via Circonvallazione Ragusa 51/A;
PARTE ATTRICE contro
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCO DI TEODORO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, CORSO DE MICALETTI 64 66034
PARTE CONVENUTA
(C.F. ; P. IVA: , in persona del Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefania Di Nicola, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in o in Avezzano (AQ), via Mons. Bagnoli 118 e presso l'indirizzo digitale di posta elettronica certificata Email_1
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale di Teramo
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 ha citato in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“nel merito: accertare e dichiarare che la società è responsabile, ai sensi degli artt. CP_1
1218 e 1176 c.c., dei danni patrimoniali patiti dall'associazione Pineto a seguito della Parte_1 adozione dei contratti a progetto predisposti dalla convenuta quale consulente del lavoro e, per l'effetto, condannare la in persona del leg. rappr. al risarcimento dei danni subiti dalla CP_1 associazione Pineto per complessivi € 157.455,04 o della diversa somma che risulterà Parte_1 in corso di causa. Disponendosi la rivalutazione della somma dovuta e con l'aggiunta degli interessi.
Con condanna alle spese, diritti ed onorari di causa.”
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come di seguito:
- l'associazione PROS Pineto è un'associazione di volontariato che opera nel settore assistenza sanitaria mediante l'impiego di volontari o personale dipendente, e provvista a tal scopo di mezzi di soccorso tipo ambulanze e pulmini per trasporto disabili;
fin dall'anno 2003, l'associazione si era avvalsa dei servizi di consulenza in materia fiscale e di lavoro della società con sede in Teramo, Viale Bovio 28; CP_1
- nel corso dell'anno 2005, dovendo far fronte all'esigenza di assumere personale retribuito, per garantire i servizi in convenzione con la ASL di Teramo, l'ente attore aveva richiesto alla società convenuta di approntare dei contratti di lavoro adeguati;
- quindi, aveva redatto dei contratti a progetto che il PROS Pineto CP_1 aveva utilizzato per i propri lavoratori e che, fino al 2009, erano stati, di volta in volta, rinnovati;
- nel mese di ottobre 2009, a seguito di una ispezione congiunta della Direzione
Territoriale del Lavoro di Teramo e dell' presso la sede dell'associazione, era stata CP_3 contestata la regolarità dei detti contratti in quanto privi di un valido progetto;
- segnatamente, i contratti in questione, approntati dalla convenuta e utilizzati per tutti i lavoratori impiegati dal 2005 fino ad allora, erano stati considerati di natura subordinata, sicché era stata emessa una cartella esattoriale di pagamento, la n. 108 2010 000042347
53, notificata al PROS di Pineto in data 12.6.2010 contenente ingiunzione di pagamento per complessivi € 121.529,43 per contributi non versati, interessi e sanzioni: la cartella era stata impugnata dinanzi al Tribunale di Teramo - Sez. Lavoro, dando origine al proc.
2 Tribunale di Teramo
n. 1307/2010, che si era concluso con definito con sentenza n. 975/2015 del 19.11.2015 di rigetto del ricorso del PROS, cui era conseguita la condanna al pagamento di €
121.529.43 per contributi e sanzioni , € 1.500,00 oltre spese di notifica per sanzioni CP_3
DTL nonché al pagamento di € 3.800,00 oltre accessori di legge per spese di lite da rimborsare all' ; CP_3
- la sentenza n. 975/2015 era stata confermata dalla Corte d'Appello di L'Aquila;
- inoltre, nell'anno 2009, uno dei lavoratori impiegati con contratto a progetto, il Sig.
[...]
aveva fatto ricorso al Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro Pt_2 al fine di ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, e chiedendo il pagamento delle differenze retributive e del T.F.R. fino ad allora maturato;
- il procedimento, iscritto al n. 1786/2009 RG era stato definito con sentenza n. 448 del 19 giugno 2013, con la quale il Tribunale di Teramo aveva dichiarato che tra l'associazione e il lavoratore era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal
1.3.2007, e aveva condannato il al pagamento di € 1.494,24 a titolo di differenze Pt_1 retributive ed € 2.223,12 quale T.F.R., oltre spese legali e accessori.
Ravvisata una responsabilità professionale della società l'associazione ha Controparte_1 incardinato il presente giudizio, al fine di conseguire il risarcimento dei danni sofferti;
segnatamente,
l'associazione ha dedotto che la società convenuta avrebbe consigliato di avvalersi della tipologia del contratto a progetto, senza che ne ricorressero i presupposti di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 maggio 2017 si è costituita in giudizio declinando ogni addebito. Controparte_1
Nello specifico, la società ha dedotto:
- di occuparsi della fornitura di servizi in materia fiscale e contributiva alle imprese;
- che nell'anno 2005 le aveva chiesto di fornirgli uno schema di contratto a Parte_1 progetto: nello specifico, era stato il sig. legale rappresentante della Persona_1
, a richiedere espressamente che la gli fornisse uno schema Parte_1 CP_1 di contratto a progetto, aggiungendo che egli lo riteneva l'unico tipo contrattuale che l'associazione potesse concretamente adottare;
- di aver quindi predisposto lo schema di contratto e di averlo inviato all'associazione;
- che il contenuto del contratto era stato indicato dalla associazione e di non essere mai stata a conoscenza delle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
Richiamati tali presupposti, la società ha precisato di non aver fornito alcuna consulenza legale o lavoristica in favore dell'associazione, non essendo per giunta abilitata allo svolgimento di tale attività, per cui è richiesta l'iscrizione ad apposito albo professionale.
Ha ribadito che era stata la stata a chiedere alla società convenuta quel determinato Parte_1 tipo contrattuale e di essersi semplicemente limitata a fornire una bozza di contratto a progetto, il cui
3 Tribunale di Teramo
contenuto era stato poi implementato dalla stessa;
ha evidenziato che l'associazione non Parte_1 aveva prodotto in giudizio il contratto di consulenza da cui poter evincere le specifiche prestazioni professionali richieste. Da ultimo, e in subordine, la società ha argomentato che, quand'anche avesse consigliato a la tipologia contrattuale da adottare, in ogni caso alcuna responsabilità Parte_1 professionale sarebbe ravvisabile. Le parti del contratto a progetto, infatti, nel concreto atteggiarsi del rapporto, avrebbero comunque stravolto la natura del contratto stesso, trasformandolo da contratto di natura autonoma o parasubordinata, in contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 cod. civ..
Contestata la quantificazione dei danni e richiesta la chiamata in causa della propria compagnia d'assicurazioni, a chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
Si chiede che l'On.le Tribunale di Teramo voglia:
“In via preliminare, in rito, disporre la chiamata in causa della con sede in Controparte_2
Roma alla Via Po n. 20 al fine sopra indicato.
Nel merito, in via principale:
a) rigettare la domanda di parte attrice per tutti i motivi spiegati in narrativa;
b) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
Autorizzata la chiamata in causa della Compagnia con decreto del 17.5.2017, all'udienza di comparizione delle parti del 29.11.2017, verificata la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
Espletata l'istruttoria orale, si è costituita in giudizio in data Controparte_2
8.9.2023, e ha eccepito, in via preliminare, l'inesistenza della chiamata in causa e della sua notifica, l'erronea declaratoria di contumacia, contestualmente proponendo istanza rimessione in termini ex art. 294 c.p.c.
In secondo luogo, la Compagnia ha eccepito la prescrizione del diritto dell'assicurata ex art. 2952
c.c.; nel merito, la terza chiamata ha affermato l'insussistenza della responsabilità di CP_1
associandosi alle difese già svolte dalla società assicurata ed evidenziando che nei giudizi che si
[...] erano svolti dinanzi al Giudice del Lavoro la stessa associazione aveva sostenuto costantemente la natura di contratti a progetto dei rapporti instaurati con i propri collaboratori, affermando l'esistenza di specifici progetti legati alle convenzioni con la : ciò proverebbe – inconfutabilmente – Parte_3 che l'associazione attrice aveva esattamente domandato a di fornire uno schema di Controparte_1 contratto a progetto, così come dedotto dalla convenuta, e non già una differente tipologia contrattuale e ancor meno una imprecisata consulenza in materia di lavoro.
La compagnia ha poi eccepito la nullità delle deposizioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
all'udienza del 7.10.2021, per assoluta incapacità a deporre degli stessi ex art. 246 c.p.c.,
[...]
4 Tribunale di Teramo
quali membri del consiglio direttivo della e come tali personalmente e Controparte_4 solidalmente responsabili dei debiti contratti dall'attrice, ai sensi dell'art. 38 c.c.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, preso atto della giustificata non adesione di alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. Controparte_5
185 bis c.p.c. con ordinanza 28.03.2023 notificata l'11.04.2023: IN VIA PRELIMINARE, 1) Ritenere e dichiarare l'inesistenza della chiamata in causa della per difetto di notifica Controparte_5 dell'atto di cui all'art. 269 c.p.c.;
2) in subordine, ritenere e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 163 c.p.c. e 269 c.p.c., di quanto notificato a in data 30.05.2017, per Controparte_5 totale carenza della vocatio in jus;
3) per l'effetto, revocare l'errata declaratoria di contumacia di e rimettere in Controparte_5 termini la concludente ai sensi dell'art. 294 c.p.c. ricorrendone tutti i presupposti di legge;
4) in accoglimento altresì dell'eccezione sollevata con il presente atto, dichiarare prescritto il diritto alla manleva a favore dell'assicurata nei confronti di per Controparte_1 Controparte_5 decorso del termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c. per l'esercizio del diritto derivante dal contratto di assicurazione, e pertanto rigettare qualsivoglia tardiva domanda ipoteticamente formulata nei confronti della Compagnia concludente;
NEL MERITO,
5) dichiarare nulle le deposizioni testimoniali rese all'udienza del 07.10.2021 dai sigg.ri Tes_1
e , in quanto dichiaratisi membri del consiglio direttivo della
[...] Testimone_2 Parte_1
e come tali solidalmente e personalmente obbligati per i debiti sociali ai sensi dell'art. 38 c.c.,
[...] onde la loro incapacità quali testi ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 100
c.p.c., come espressamente eccepito dalla concludente;
6) in ogni caso, rigettare la domanda risarcitoria avanzata dall'associazione Pros nei Parte_1 confronti della e per l'effetto qualsivoglia ipotetica domanda nei riguardi di Controparte_1 [...]
perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, sull'an e sul quantum. CP_5
7) Condannare infine parte soccombente alla refusione integrale in favore della Controparte_5 delle spese e compensi di lite, spese generali imponibili, CPA ed IVA del giudizio, nel rispetto del principio di soccombenza”
In data 12.3.2024 il fascicolo è pervenuto sul ruolo della scrivente.
Precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con ordinanza del 2 gennaio 2025, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5 Tribunale di Teramo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Si controverte in ordine alla responsabilità professionale della società convenuta CP_1
segnatamente, parte attrice imputa alla società di averle consigliato, nell'ambito
[...] CP_1 di un rapporto professionale di consulenza lavoristica, di avvalersi di contratti di collaborazione a progetto onde acquisire talune professionalità utili per il perseguimento dei propri fini;
la società convenuta avrebbe quindi redatto i singoli contratti, ritenuti successivamente illegittimi dal Tribunale di
Teramo in funzione di giudice del lavoro con sentenza n. 975 del 19.11.2015, confermata dalla Corte di
Appello dell'Aquila con sentenza n. 761/20161.
In punto di diritto, la responsabilità del professionista è normalmente regolata dall'art. 1776 c.c., che fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve;
nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà la norma dell'art. 2236 c.c. prevede una attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave;
la prova dell'esistenza di tale presupposto che comporta deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista (Cassazione, 11 agosto 1990, n. 8218).
La responsabilità risarcitoria del professionista, per l'inadempimento o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute, deve essere inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218
c.c., con la conseguenza che il problema del riparto dell'onere probatorio deve essere risolto alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533,
a mente della quale il creditore (attore) che, a seguito dell'inadempimento, agisce per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve fornire una sola prova, quella dell'esistenza del contratto (rectius della fonte negoziale o legale del suo diritto), limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento; mentre, il debitore (convenuto) è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo del suo obbligo, cioè deve provare l'avvenuto adempimento.
Alla luce degli esposti principi, deve affermarsi che la parte che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione del professionista deve provare il contratto e allegare l'inadempimento, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Quanto al contenuto dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, le Sezioni Unite con la sentenza n. 577 del 2008 hanno chiarito che essa “non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad una inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente sufficiente alla produzione del danno. Compete al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi
è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
6 Tribunale di Teramo
Ebbene, trasponendo tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in scrutinio, deve anzitutto rilevarsi che l'associazione attrice non ha prodotto in giudizio il contratto che ha regolato il rapporto professionale intercorso tra le parti, e tale omissione appare senz'altro significativa ai fini decisori, in quanto non consente di appurare quale fosse esattamente la natura dei reciproci obblighi e in particolare delle prestazioni professionali dovute dalla società convenuta, che sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha dedotto, a confutazione di quanto affermato dall'associazione, di svolgere attività limitata all'erogazione di servizi in materia fiscale e contributiva alle imprese e di non svolgere attività di consulenza legale o del lavoro, non essendo tra l'altro iscritta agli appositi albi professionali.
Del resto, nella stessa intestazione della società, per come appare nelle mail allegate dalla stessa società attrice (doc 2 allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.9), si fa riferimento esclusivamente all'attività di “Elaborazione Dati per Consulenti del Lavoro e Outsourcing paghe per aziende”, ciò che porta a escludere che la società abbia prestato attività di consulenza legale o lavoristica in favore dell'associazione.
Ad ogni buon conto deve affermarsi che, in mancanza della fonte regolatrice del rapporto professionale intercorso tra le parti, non è possibile individuare quale fosse il contenuto della prestazione professionale richiesta alla società convenuta, che non è stato altrimenti provato, sicché – pur ipotizzando che la società convenuta avesse suggerito all'associazione di avvalersi di contratto di collaborazione a progetto – scelta poi rivelatasi illegittima – tanto non basterebbe a configurare una responsabilità professionale di poiché occorrerebbe dimostrare, come detto, Controparte_1 quale fosse la natura della prestazione richiesta, non potendosi, in mancanza, configurare alcun inadempimento.
Invero, l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riferimento al dovere di diligenza, secondo quanto dispone l'art. 1176, comma 2 c.c. a mente del quale: "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Nel caso di specie, pur prescindendo dalle superiori considerazioni, invero dirimenti, e volendo ritenere che la società convenuta fosse consulente legale/del lavoro dell'associazione, non sarebbe comunque corretto imputare, sic et simpliciter, alla società convenuta la responsabilità della scelta dell'utilizzo della contrattazione a progetto;
verrebbe invece in rilievo l'eventuale – comunque neanche allegata – mancata informazione in ordine ai vantaggi e agli svantaggi di tale opzione, con specifico riferimento alle possibili controindicazioni: in altre parole, parte attrice avrebbe dovuto circoscrivere in maniera puntuale la portata dell'inadempimento attribuito alla società convenuta, evidenziando di essere stata indotta a far ricorso alla contrattazione a progetto senza essere stata resa edotta in ordine alle
7 Tribunale di Teramo
possibili conseguenze legali di tale scelta, nonché allegando ed eventualmente dimostrando che, ove adeguatamente informata, avrebbe preso in considerazione soluzioni alternative.
La domanda appare, pertanto, prospettata in termini generici, poiché, da un lato, non è chiaro il contenuto degli obblighi negoziali scaturenti dal rapporto professionale, che di certo non possono evincersi dal tenore dello scambio di mail prodotte in atti, e – per altro verso – non risulta delineato in maniera adeguata l'atteggiarsi del nesso di causalità tra l'asserito inadempimento e il danno lamentato.
Sotto altro profilo, non si può omettere di considerare che, come rilevato dal difensore della società convenuta, non appare provato il danno materialmente subìto dall'associazione, non essendo stata prodotta in atti la prova del pagamento effettuato in virtù delle richiamate sentenze del Tribunale e della
Corte d'Appello, dimostrazione che avrebbe potuto essere agevolmente fornita in via documentale, anche in considerazione della non esiguità degli importi. Invero, le sentenze di condanna prodotte in atti, non appaiono sufficienti a concretare la prova del danno lamentato, non potendosi escludere che, successivamente a tali pronunce, sia – ad esempio – intervenuto un accordo transattivo tra l'associazione e la e il lavoratore Parte_4 Pt_2
Ne deriva, in definitiva, il rigetto della domanda.
Tale statuizione è assorbente rispetto alle eccezioni sollevate dalla compagnia convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al dm 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia.
Anche le spese della terza chiamata, in ossequio al principio di causalità, devono essere poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 549/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1
che liquida in € 14.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
[...]
3) CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...] che liquida in € 14.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e Controparte_2
CAP come per legge.
Così deciso in Teramo il giorno 24 luglio 2025.
Il Giudice
Mariangela Mastro
8