TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/07/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CA AC Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1321/2024 V.G promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Pacella
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17-03-2025 Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 26-03-2024, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Tivoli (RM) il Pt_2
16.01.1993, atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del citato Comune di
Tivoli (RM) dell'Anno 1993, al n. 6, Parte II, Serie A, che dalla loro unione non sono nati figli, che – a seguito dell'udienza presidenziale del 03.07.2014 - con decreto n. 4011/2014 depositato in data 21-07-2014 (R.G. n. 3127/2014), il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti, che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed é venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni concordate depositate:
“1) dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Tivoli (RM) il 16.01.1993, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tivoli
(RM) a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) confermi le condizioni di cui al verbale di separazione del 03.07.2014 che di seguito si riportano:
− i coniugi vivranno separati serbando reciproco rispetto;
− i coniugi entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno;
− nulla a provvedere in ordine ad ogni altra questione patrimoniale in quanto già risolta e definita dagli stessi;
− i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.”
Il giudice delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Tribunale che non sono state formulate richieste economiche di alcun tipo, in quanto le parti hanno espressamente dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 16.01.1993, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Tivoli (RM) il 16.01.1993, atto trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli Atti di matrimonio del citato Comune di Tivoli (RM) dell'Anno 1993, al n. 6, Parte II, Serie A;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Tivoli (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
d) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 12-06-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
CA AC.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa CA AC
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CA AC Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1321/2024 V.G promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Pacella
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17-03-2025 Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 26-03-2024, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Tivoli (RM) il Pt_2
16.01.1993, atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del citato Comune di
Tivoli (RM) dell'Anno 1993, al n. 6, Parte II, Serie A, che dalla loro unione non sono nati figli, che – a seguito dell'udienza presidenziale del 03.07.2014 - con decreto n. 4011/2014 depositato in data 21-07-2014 (R.G. n. 3127/2014), il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti, che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed é venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni concordate depositate:
“1) dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Tivoli (RM) il 16.01.1993, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tivoli
(RM) a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) confermi le condizioni di cui al verbale di separazione del 03.07.2014 che di seguito si riportano:
− i coniugi vivranno separati serbando reciproco rispetto;
− i coniugi entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno;
− nulla a provvedere in ordine ad ogni altra questione patrimoniale in quanto già risolta e definita dagli stessi;
− i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.”
Il giudice delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Tribunale che non sono state formulate richieste economiche di alcun tipo, in quanto le parti hanno espressamente dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 16.01.1993, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Tivoli (RM) il 16.01.1993, atto trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli Atti di matrimonio del citato Comune di Tivoli (RM) dell'Anno 1993, al n. 6, Parte II, Serie A;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Tivoli (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
d) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 12-06-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
CA AC.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa CA AC
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia