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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/11/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott. Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 2205/2024 promossa: da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/01/1978;
rappresentata e difesa dall'avv. CASTEGNARO MANUELA giusta mandato a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE
contro
, C.F. , nata a [...] il [...] ; CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to GULLI' DANILA giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
In punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
Conclusioni della ricorrente:
In via principale
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori Parte_1
e ordinandosi le annotazioni di legge;
CP_1
2. Revocare l'affidamento ai Servizi Sociali dei minori e e affidarli in via Per_1 Per_2
esclusiva alla madre con residenza e collocamento prevalente presso la stessa con la possibilità
per il padre di vedere i figli con le modalità ad oggi in essere alla luce della relazione depositata dai Servizi Sociali;
3. Porre a carico del signor l'obbligo di versare, a titolo di concorso nel CP_1
mantenimento dei figli, un assegno mensile non inferiore ad € 500,00 a figlio per un totale di €
1.000,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 80% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. Assegno
unico totalmente a carico della madre, detrazioni al 100% alla madre 4. Spese e compensi di causa interamente rifusi
Conclusioni del resistente:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sigg.ri e CP_1
adottare i provvedimenti che riterrà opportuni, al fine di garantire ai minori, Parte_1
e il recupero e il mantenimento di un legame relazionale e affettivo Per_2 Per_1
significativo con il padre, sig. anche mediante la previsione di un percorso di CP_1
mediazione familiare non avviato da parte dei servizi sociali, con successiva applicazione del calendario indicato dal CTU a pagg. 70-72 dell'elaborato peritale, rigettando la richiesta di affido esclusivo di parte ricorrente;
confermare l'obbligo del sig. di versare, a titolo di CP_1
mantenimento di ed la somma mensile di € 200,00 per figlio, oltre al 50% delle Per_2 Per_1
spese straordinarie, così come già stabilito nella sentenza di separazione, non essendo avvenuto alcun mutamento economico delle condizioni dei coniugi.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso
MOTIVAZIONE
Premesso che:
Con ricorso depositato il 24/05/2024 , posto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 04/06/2006, che da tale matrimonio erano nati i figli CP_1
in data 1.12.2008 e in data 28.7.2014 , e precisato che, con sentenza n. Per_2 Per_1
2172/2021, pubblicata il 24.11.2021, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione dei coniugi, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio , con affido esclusivo dei minori, collocamento dei medesimi presso di sè, visite con il padre secondo il regime già stabilito in sede di separazione e imposizione di un contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 500,00 ciascuno, oltre all'80% delle spese straordinarie, restando a suo favore l'assegno unico;
si è costituito nulla opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio.
Quanto alla prole ha dedotto che la sentenza di separazione aveva affidato ai minori ai servizi sociali, i quali avrebbero dovuto favorire gli incontri con il padre e tuttavia tale attività era risultata del tutto insoddisfacente, sicché, allo stato, la figlia rifiutava ogni incontro e Per_2 anche il secondogenito si stava allontanando da lui;
chiesto inoltre che fosse confermato il contributo mensile di 200,00 euro per ciascun figlio, oltre al concorso paritario nelle spese straordinarie
All'udienza 8.10.2024 i coniugi sono comparsi e, non essendo stato possibile raggiungere la conciliazione, la causa è stata rinviata allo scopo di acquisire una relazione da parte dei servizi sociali che desse contezza dell'attuale svolgersi delle relazioni familiari;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione;
Osserva:
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordemente avanzata dalle parti, è fondata e deve essere accolta in quanto:
a) ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale b) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Quanto alle domande aventi ad oggetto l'affido e il mantenimento della prole, appare opportuno qui riportare il dispositivo della sentenza di separazione che testualmente recita: l)
Dichiara la separazione giudiziale dei coniug , nata a [...] Parte_1
(V1) il 05/01/1978, e , nato a [...] il [...], uniti in CP_1
matrimonio in IA il 04/06/2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2006, sensi dell'art. 151, primo comma, cod.
civ., 2) Affida i figli minori e ai servizi sociali con collocamento presso la Per_2 Per_1
madre. I SS.SS. nella loro qualità di affidatari dovranno: a) provvedere a mantenere e facilitare i rapporti padre/figli mediante la calendarizzazione costante di incontri finalizzati ad arrivare gradualmente ad applicare il calendario indicato dal CTU a pagg. 70 -72 dell'elaborato peritale;
b) assumere - sentiti i genitori ed in caso di insanabile contrasto tra loro — la decisione finale relativa alle scelte mediche scolastiche, sportive, ricreative (anche con riguardo specifico al periodo delle vacanze) e religiose nell'interesse esclusivo del minore stesso, alla quale entrambe le parti dovranno scrupolosamente attenersi;
c) fornire ad entrambe le parti un valido sostegno alla genitorialità al fine di appianare e possibilmente risolvere qualsiasi contrasto tra genitori in ordine all'allevamento, all'educazione ed alla salute dei figli;
3) Assegna la casa coniugale, già di sua proprietà, a con ogni arredo e pertinenza che ivi vivrà con i figli minori;
4) Parte_1
Pone a carico d l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso nel l'assegno mensile CP_1
di € 400,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT (parametro novembre 2021), da corrispondere all entro il giorno 23 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a partire dal Pt_1
deposito della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e disciplinate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
5) Rigetta ogni altra domanda;
6)
Compensa le spese di lite;
7) Pone a definitivo carico delle parti le spese di CTU (in via solidale nei confronti della consulente e al 50% nei rapporti interni).
Nel corso del giudizio di separazione era stata espletata una CTU, depositata il 10.6.2020, che aveva evidenziato il grave conflitto genitoriale e suggerito l'affido ai servizi sociali, al fine di ricostruire il rapporto tra il padre e i figli, prevedendo visite protette a cadenza almeno mensile,
nella prospettiva di poter avviare tempi di frequentazione secondo un calendario, anch'esso proposto e articolato in sede peritale, non appena i servizi avessero ritenuto di poter sospendere le viste padre- figli in sede protetta. Non può poi sottacersi come il resistente, tra l'autunno del
2017 e l'estate del 2018, abbia posto in essere una serie di violente condotte ritorsive,
verosimilmente cagionate dalla mancata accettazione della decisione della moglie di separarsi, e come sia stato condannato in sede penale dal Tribunale di Vicenza, con sentenza 11.11.2024, per i reati di maltrattamenti, violazione di domicilio e incendio di due autovetture, tra cui quella della moglie .(cf. doc. 28 di parte ricorrente).
Alla stato, trascorsi 5 anni dal deposita della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado,
la situazione familiare può così riassumersi:
La figlia nata il data 1.12.2008, a novembre del 2022 non ha più voluto partecipare agli Per_2
incontri presso i servizi;
ha accettato di avviare una serie di incontri con una psicologa del
Consultorio, ma, dopo i prime tre incontri, la quarta volta ha opposto un rifiuto rispetto al quale
è stata inamovibile e da gennaio del 2023 non vede e non sente il padre, come confermato dagli stessi genitori. La ragazza ha comunque svolto un percorso personale con l'ausilio di uno psicologo, per circa un anno, dal quale ha tratto beneficio (ha ora un buon rendimento scolastico, pratica la danza e suona in una banda), ma per ora non intende far entrare il padre nella sua vita.
Il figlio nato il [...], continua invece a vedere il padre con cadenza quindicinale, Per_1
con ciò avendo ridotto la frequenza rispetto ai primi anni. La relazione dei servizi, e più ancora la relazione dell'educatore che segue la famiglia, dà contezza di un rapporto fragile, rispetto al quale il minore, dal 2021 ad oggi, alterna momenti di tranquillità e sostanziale accettazione degli incontri con il padre a momenti di stanchezza e sfiducia. Tanto si legge nelle conclusioni dell'educatore: “La relazione tra A. e il padre si presenta come un legame caratterizzato da fragilità strutturali e da un'asimmetria tra i bisogni affettivi del minore e le modalità di risposta adulta, richiedendo pertanto un intervento educativo mirato al rafforzamento delle competenze genitoriali in chiave relazionale, comunicativa e riflessiva. L'utilizzo intenzionale e strutturato di attività ludiche condivise potrebbe rappresentare, in tale prospettiva, una possibile leva pedagogica per riattivare processi di riconnessione emotiva, a condizione che venga accompagnata da una più profonda consapevolezza del ruolo genitoriale e delle dinamiche sottostanti la relazione”.
La relazione sottolinea come il rapporto tragga beneficio dallo svolgimento di attività, ludico o sportive, svolte dal minore assieme al padre, ma precisa come l'educatore, anche in considerazione del lungo periodo trascorso, sia percepito da come una figura di Per_1
riferimento, solida, costante e come tale fonte di rassicurazione, a differenza della figura paterna, rispetto alla quale la percezione è ambivalente, ragione per la quale il Collegio ritiene necessario che i servizi mantengano il loro ruolo e proseguano nell'organizzare gli incontri con il minore, nell'auspicio di un maggior recupero del ruolo genitoriale e di una più consapevole adesione dell'adulto ai bisogni, anche emotivi, del minore, percorso che, inevitabilmente, non può che presupporre la consapevolezza da parte del padre dei propri limiti e la disponibilità ad una radicale revisione dell'approccio con il figlio.
Ciò posto, occorre precisare che, contrariamente a quanto allegato dal resistente, non consta che la madre abbia frapposto ostacoli alle frequentazioni dei figli con il padre presso i servizi, non avendo mai i servizi segnalato alcuna criticità sul punto;
dal canto proprio, anche il padre si è
sempre dimostrato collaborativo per tutte le autorizzazioni necessarie alle attività che riguardano i figli, né ha mai saltato un appuntamento, anche se, nell'ultimo periodo, a volte ha chiesto di terminare prima gli incontri.
In tale contesto l'affido di ai servizi non riveste più alcuna utilità, posto che la giovane, Per_2
oramai diciassettenne, non vede più il padre da tre anni e non è neppure concepibile forzarne la volontà e costringerla ad un rapporto che, se vorrà, potrà ricostruire in futuro assieme al genitore, senza l'interposizione di soggetti terzi.
Quanto ad l'affido ai servizi si giustificava in ragione del conflitto tra i genitori ed era Per_1
finalizzato a raggiungere il recupero della bigenitorialità; allo stato, tenuto conto del fatto che gli incontri tra e il padre si svolgono ancora presso i servizi, con incontri di circa un'ora Per_1
e senza una prospettiva di ampliamento quanto meno nel breve periodo, reputa il Tribunale che possa disporsi l'affido esclusivo alla madre, rispetto alla quale non sono emerse condotte ostacolanti o comunque pregiudizievoli per la prole ma che, nella prospettiva, ancora possibile,
del recupero della figura paterna almeno per il servizio debba proseguire il Per_1
monitoraggio della situazione familiare, continuando ad organizzare gli incontri in spazio neutro, nella prospettiva di un ampliamento del diritto di visita che, come detto, presuppone l'assunzione da parte del padre della piena consapevolezza delle responsabilità connesse al ruolo genitoriale.
Ve precisato che il padre si oppone all'affido esclusivo alla madre, ma al tempo stesso sostiene che i servizi abbiano “fallito” (vedi comparsa di costituzione).e chiede al Tribunale di adottare i provvedimenti che riterrà opportuni, al fine di garantire ai minori, e il Per_2 Per_1
recupero e il mantenimento di un legame relazionale e affettivo significativo con il padre, sig.
anche mediante la previsione di un percorso di mediazione familiare non avviato da CP_1 parte dei servizi sociali La parte, sotto diverso profilo, non chiede né l'affido condiviso, né
l'affido a sé e neppure l'affido ai servizi e non esplicita quali provvedimenti il Tribunale
dovrebbe adottare al fine di recuperare il rapporto genitoriale, laddove il percorso di mediazione familiare non può certo essere imposto, ma presuppone necessariamente l'adesione delle parti che ben possono procedere in tal senso in via autonoma, qualora vi concordino.
Da ultimo, vanno definite le domande a contenuto patrimoniale.
La più recente dichiarazione dei redditi prodotta dalla ricorrente si riferisce all'anno 2022; da essa si evince un reddito imponibile di euro 17.692, con un'imposta netta di euro 531 e un credito di euro 387 e duqnue un reddito annuo netto di euro 17.548, ovvero un reddito netto mensile di euro 1.462, considerando 12 mensilità; il resistente, quale dichiarazione più recente ha prodotto il CU dei redditi percepiti nel 2023; egli ha conseguito un reddito annuo lordo di euro 32.413,00, dal quale va detratta l'imposta di euro 6.653 e l'addizionale regionale di euro
398; dalla somma così ottenuta, pari ad euro25.362 si ricava un reddito mensile netto di euro
2.113,50, sempre considerando 12 mensilità; la madre vive in abitazione di sua proprietà per la quale non sostiene oneri, mentre il padre è gravato da un canone di locazione di euro 300,00;
egli ha anche dedotto di avere un finanziamento per far fronte ai debiti contratti con la moglie,
un finanziamento con rata di euro 150,00 con ME del quale non ha allegato lo scopo e un finanziamento con rata di euro 389,00 per l'acquisto di un'automobile; non ha tuttavia prodotto alcuno dei tre contratti di finanziamento e dall'esame dei pocho estratti conto prodotti si evince solo una posta a debito mesile di euro 380,09, a favore del gruppo che può CP_2
presumersi connesso al citato finanziamento per l'acquisto del veicolo.
In tale contesto, anche in considerazione del fatto che i figli sono integralmente a carico della madre, reputa il Collegio di quantificare il contributo paterno al mantenimento, a far data dalla presente sentenza, in euro 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La percezione dell'assegno unico consegue all'affido esclusivo.
Attesa la misura del riconoscimento delle domande aventi ad oggetto le statuizioni patrimoniali ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IA (VI) il
04/06/2006 tra ( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/01/1978 e ( ) nata a [...] il [...] , CP_1 C.F._2
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2006 Parte II
Serie A n.2;
b) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
c)- affida i figli minori ed alla madre, con abitazione presso la stessa;
Per_2 Per_1
d)-il padre vedrà la figlia secondo modalità libere, subordinatamente al consenso della Per_2
minore;
e)- il padre vedrà il figlio presso i servizi sociali secondo un calendario stilato dai servizi Per_1
medesimi, i quali valuteranno la possibilità di un progressivo ampliamento della frequentazione,
secondo quanto proposto nell'elaborato depositato il 10.6.2020 a firma della dott.ssa ; Per_3
f) fa obbligo a di versare con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, CP_1
entro il giorno 23 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
g)-l'assegno unico sarà percepito dalla madre;
h)- compensa le spese processuali.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data
28.10.2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Giovanna Sanfratello
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott. Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 2205/2024 promossa: da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/01/1978;
rappresentata e difesa dall'avv. CASTEGNARO MANUELA giusta mandato a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE
contro
, C.F. , nata a [...] il [...] ; CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to GULLI' DANILA giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
In punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
Conclusioni della ricorrente:
In via principale
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori Parte_1
e ordinandosi le annotazioni di legge;
CP_1
2. Revocare l'affidamento ai Servizi Sociali dei minori e e affidarli in via Per_1 Per_2
esclusiva alla madre con residenza e collocamento prevalente presso la stessa con la possibilità
per il padre di vedere i figli con le modalità ad oggi in essere alla luce della relazione depositata dai Servizi Sociali;
3. Porre a carico del signor l'obbligo di versare, a titolo di concorso nel CP_1
mantenimento dei figli, un assegno mensile non inferiore ad € 500,00 a figlio per un totale di €
1.000,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 80% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. Assegno
unico totalmente a carico della madre, detrazioni al 100% alla madre 4. Spese e compensi di causa interamente rifusi
Conclusioni del resistente:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sigg.ri e CP_1
adottare i provvedimenti che riterrà opportuni, al fine di garantire ai minori, Parte_1
e il recupero e il mantenimento di un legame relazionale e affettivo Per_2 Per_1
significativo con il padre, sig. anche mediante la previsione di un percorso di CP_1
mediazione familiare non avviato da parte dei servizi sociali, con successiva applicazione del calendario indicato dal CTU a pagg. 70-72 dell'elaborato peritale, rigettando la richiesta di affido esclusivo di parte ricorrente;
confermare l'obbligo del sig. di versare, a titolo di CP_1
mantenimento di ed la somma mensile di € 200,00 per figlio, oltre al 50% delle Per_2 Per_1
spese straordinarie, così come già stabilito nella sentenza di separazione, non essendo avvenuto alcun mutamento economico delle condizioni dei coniugi.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso
MOTIVAZIONE
Premesso che:
Con ricorso depositato il 24/05/2024 , posto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 04/06/2006, che da tale matrimonio erano nati i figli CP_1
in data 1.12.2008 e in data 28.7.2014 , e precisato che, con sentenza n. Per_2 Per_1
2172/2021, pubblicata il 24.11.2021, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione dei coniugi, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio , con affido esclusivo dei minori, collocamento dei medesimi presso di sè, visite con il padre secondo il regime già stabilito in sede di separazione e imposizione di un contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 500,00 ciascuno, oltre all'80% delle spese straordinarie, restando a suo favore l'assegno unico;
si è costituito nulla opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio.
Quanto alla prole ha dedotto che la sentenza di separazione aveva affidato ai minori ai servizi sociali, i quali avrebbero dovuto favorire gli incontri con il padre e tuttavia tale attività era risultata del tutto insoddisfacente, sicché, allo stato, la figlia rifiutava ogni incontro e Per_2 anche il secondogenito si stava allontanando da lui;
chiesto inoltre che fosse confermato il contributo mensile di 200,00 euro per ciascun figlio, oltre al concorso paritario nelle spese straordinarie
All'udienza 8.10.2024 i coniugi sono comparsi e, non essendo stato possibile raggiungere la conciliazione, la causa è stata rinviata allo scopo di acquisire una relazione da parte dei servizi sociali che desse contezza dell'attuale svolgersi delle relazioni familiari;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione;
Osserva:
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordemente avanzata dalle parti, è fondata e deve essere accolta in quanto:
a) ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale b) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Quanto alle domande aventi ad oggetto l'affido e il mantenimento della prole, appare opportuno qui riportare il dispositivo della sentenza di separazione che testualmente recita: l)
Dichiara la separazione giudiziale dei coniug , nata a [...] Parte_1
(V1) il 05/01/1978, e , nato a [...] il [...], uniti in CP_1
matrimonio in IA il 04/06/2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2006, sensi dell'art. 151, primo comma, cod.
civ., 2) Affida i figli minori e ai servizi sociali con collocamento presso la Per_2 Per_1
madre. I SS.SS. nella loro qualità di affidatari dovranno: a) provvedere a mantenere e facilitare i rapporti padre/figli mediante la calendarizzazione costante di incontri finalizzati ad arrivare gradualmente ad applicare il calendario indicato dal CTU a pagg. 70 -72 dell'elaborato peritale;
b) assumere - sentiti i genitori ed in caso di insanabile contrasto tra loro — la decisione finale relativa alle scelte mediche scolastiche, sportive, ricreative (anche con riguardo specifico al periodo delle vacanze) e religiose nell'interesse esclusivo del minore stesso, alla quale entrambe le parti dovranno scrupolosamente attenersi;
c) fornire ad entrambe le parti un valido sostegno alla genitorialità al fine di appianare e possibilmente risolvere qualsiasi contrasto tra genitori in ordine all'allevamento, all'educazione ed alla salute dei figli;
3) Assegna la casa coniugale, già di sua proprietà, a con ogni arredo e pertinenza che ivi vivrà con i figli minori;
4) Parte_1
Pone a carico d l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso nel l'assegno mensile CP_1
di € 400,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT (parametro novembre 2021), da corrispondere all entro il giorno 23 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a partire dal Pt_1
deposito della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e disciplinate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
5) Rigetta ogni altra domanda;
6)
Compensa le spese di lite;
7) Pone a definitivo carico delle parti le spese di CTU (in via solidale nei confronti della consulente e al 50% nei rapporti interni).
Nel corso del giudizio di separazione era stata espletata una CTU, depositata il 10.6.2020, che aveva evidenziato il grave conflitto genitoriale e suggerito l'affido ai servizi sociali, al fine di ricostruire il rapporto tra il padre e i figli, prevedendo visite protette a cadenza almeno mensile,
nella prospettiva di poter avviare tempi di frequentazione secondo un calendario, anch'esso proposto e articolato in sede peritale, non appena i servizi avessero ritenuto di poter sospendere le viste padre- figli in sede protetta. Non può poi sottacersi come il resistente, tra l'autunno del
2017 e l'estate del 2018, abbia posto in essere una serie di violente condotte ritorsive,
verosimilmente cagionate dalla mancata accettazione della decisione della moglie di separarsi, e come sia stato condannato in sede penale dal Tribunale di Vicenza, con sentenza 11.11.2024, per i reati di maltrattamenti, violazione di domicilio e incendio di due autovetture, tra cui quella della moglie .(cf. doc. 28 di parte ricorrente).
Alla stato, trascorsi 5 anni dal deposita della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado,
la situazione familiare può così riassumersi:
La figlia nata il data 1.12.2008, a novembre del 2022 non ha più voluto partecipare agli Per_2
incontri presso i servizi;
ha accettato di avviare una serie di incontri con una psicologa del
Consultorio, ma, dopo i prime tre incontri, la quarta volta ha opposto un rifiuto rispetto al quale
è stata inamovibile e da gennaio del 2023 non vede e non sente il padre, come confermato dagli stessi genitori. La ragazza ha comunque svolto un percorso personale con l'ausilio di uno psicologo, per circa un anno, dal quale ha tratto beneficio (ha ora un buon rendimento scolastico, pratica la danza e suona in una banda), ma per ora non intende far entrare il padre nella sua vita.
Il figlio nato il [...], continua invece a vedere il padre con cadenza quindicinale, Per_1
con ciò avendo ridotto la frequenza rispetto ai primi anni. La relazione dei servizi, e più ancora la relazione dell'educatore che segue la famiglia, dà contezza di un rapporto fragile, rispetto al quale il minore, dal 2021 ad oggi, alterna momenti di tranquillità e sostanziale accettazione degli incontri con il padre a momenti di stanchezza e sfiducia. Tanto si legge nelle conclusioni dell'educatore: “La relazione tra A. e il padre si presenta come un legame caratterizzato da fragilità strutturali e da un'asimmetria tra i bisogni affettivi del minore e le modalità di risposta adulta, richiedendo pertanto un intervento educativo mirato al rafforzamento delle competenze genitoriali in chiave relazionale, comunicativa e riflessiva. L'utilizzo intenzionale e strutturato di attività ludiche condivise potrebbe rappresentare, in tale prospettiva, una possibile leva pedagogica per riattivare processi di riconnessione emotiva, a condizione che venga accompagnata da una più profonda consapevolezza del ruolo genitoriale e delle dinamiche sottostanti la relazione”.
La relazione sottolinea come il rapporto tragga beneficio dallo svolgimento di attività, ludico o sportive, svolte dal minore assieme al padre, ma precisa come l'educatore, anche in considerazione del lungo periodo trascorso, sia percepito da come una figura di Per_1
riferimento, solida, costante e come tale fonte di rassicurazione, a differenza della figura paterna, rispetto alla quale la percezione è ambivalente, ragione per la quale il Collegio ritiene necessario che i servizi mantengano il loro ruolo e proseguano nell'organizzare gli incontri con il minore, nell'auspicio di un maggior recupero del ruolo genitoriale e di una più consapevole adesione dell'adulto ai bisogni, anche emotivi, del minore, percorso che, inevitabilmente, non può che presupporre la consapevolezza da parte del padre dei propri limiti e la disponibilità ad una radicale revisione dell'approccio con il figlio.
Ciò posto, occorre precisare che, contrariamente a quanto allegato dal resistente, non consta che la madre abbia frapposto ostacoli alle frequentazioni dei figli con il padre presso i servizi, non avendo mai i servizi segnalato alcuna criticità sul punto;
dal canto proprio, anche il padre si è
sempre dimostrato collaborativo per tutte le autorizzazioni necessarie alle attività che riguardano i figli, né ha mai saltato un appuntamento, anche se, nell'ultimo periodo, a volte ha chiesto di terminare prima gli incontri.
In tale contesto l'affido di ai servizi non riveste più alcuna utilità, posto che la giovane, Per_2
oramai diciassettenne, non vede più il padre da tre anni e non è neppure concepibile forzarne la volontà e costringerla ad un rapporto che, se vorrà, potrà ricostruire in futuro assieme al genitore, senza l'interposizione di soggetti terzi.
Quanto ad l'affido ai servizi si giustificava in ragione del conflitto tra i genitori ed era Per_1
finalizzato a raggiungere il recupero della bigenitorialità; allo stato, tenuto conto del fatto che gli incontri tra e il padre si svolgono ancora presso i servizi, con incontri di circa un'ora Per_1
e senza una prospettiva di ampliamento quanto meno nel breve periodo, reputa il Tribunale che possa disporsi l'affido esclusivo alla madre, rispetto alla quale non sono emerse condotte ostacolanti o comunque pregiudizievoli per la prole ma che, nella prospettiva, ancora possibile,
del recupero della figura paterna almeno per il servizio debba proseguire il Per_1
monitoraggio della situazione familiare, continuando ad organizzare gli incontri in spazio neutro, nella prospettiva di un ampliamento del diritto di visita che, come detto, presuppone l'assunzione da parte del padre della piena consapevolezza delle responsabilità connesse al ruolo genitoriale.
Ve precisato che il padre si oppone all'affido esclusivo alla madre, ma al tempo stesso sostiene che i servizi abbiano “fallito” (vedi comparsa di costituzione).e chiede al Tribunale di adottare i provvedimenti che riterrà opportuni, al fine di garantire ai minori, e il Per_2 Per_1
recupero e il mantenimento di un legame relazionale e affettivo significativo con il padre, sig.
anche mediante la previsione di un percorso di mediazione familiare non avviato da CP_1 parte dei servizi sociali La parte, sotto diverso profilo, non chiede né l'affido condiviso, né
l'affido a sé e neppure l'affido ai servizi e non esplicita quali provvedimenti il Tribunale
dovrebbe adottare al fine di recuperare il rapporto genitoriale, laddove il percorso di mediazione familiare non può certo essere imposto, ma presuppone necessariamente l'adesione delle parti che ben possono procedere in tal senso in via autonoma, qualora vi concordino.
Da ultimo, vanno definite le domande a contenuto patrimoniale.
La più recente dichiarazione dei redditi prodotta dalla ricorrente si riferisce all'anno 2022; da essa si evince un reddito imponibile di euro 17.692, con un'imposta netta di euro 531 e un credito di euro 387 e duqnue un reddito annuo netto di euro 17.548, ovvero un reddito netto mensile di euro 1.462, considerando 12 mensilità; il resistente, quale dichiarazione più recente ha prodotto il CU dei redditi percepiti nel 2023; egli ha conseguito un reddito annuo lordo di euro 32.413,00, dal quale va detratta l'imposta di euro 6.653 e l'addizionale regionale di euro
398; dalla somma così ottenuta, pari ad euro25.362 si ricava un reddito mensile netto di euro
2.113,50, sempre considerando 12 mensilità; la madre vive in abitazione di sua proprietà per la quale non sostiene oneri, mentre il padre è gravato da un canone di locazione di euro 300,00;
egli ha anche dedotto di avere un finanziamento per far fronte ai debiti contratti con la moglie,
un finanziamento con rata di euro 150,00 con ME del quale non ha allegato lo scopo e un finanziamento con rata di euro 389,00 per l'acquisto di un'automobile; non ha tuttavia prodotto alcuno dei tre contratti di finanziamento e dall'esame dei pocho estratti conto prodotti si evince solo una posta a debito mesile di euro 380,09, a favore del gruppo che può CP_2
presumersi connesso al citato finanziamento per l'acquisto del veicolo.
In tale contesto, anche in considerazione del fatto che i figli sono integralmente a carico della madre, reputa il Collegio di quantificare il contributo paterno al mantenimento, a far data dalla presente sentenza, in euro 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La percezione dell'assegno unico consegue all'affido esclusivo.
Attesa la misura del riconoscimento delle domande aventi ad oggetto le statuizioni patrimoniali ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IA (VI) il
04/06/2006 tra ( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/01/1978 e ( ) nata a [...] il [...] , CP_1 C.F._2
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2006 Parte II
Serie A n.2;
b) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
c)- affida i figli minori ed alla madre, con abitazione presso la stessa;
Per_2 Per_1
d)-il padre vedrà la figlia secondo modalità libere, subordinatamente al consenso della Per_2
minore;
e)- il padre vedrà il figlio presso i servizi sociali secondo un calendario stilato dai servizi Per_1
medesimi, i quali valuteranno la possibilità di un progressivo ampliamento della frequentazione,
secondo quanto proposto nell'elaborato depositato il 10.6.2020 a firma della dott.ssa ; Per_3
f) fa obbligo a di versare con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, CP_1
entro il giorno 23 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
g)-l'assegno unico sarà percepito dalla madre;
h)- compensa le spese processuali.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data
28.10.2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Giovanna Sanfratello