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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 22/04/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Silvia Monaco - Presidente
Dott. Michele Paparella - Consigliere relatore
Dott. Oswald Leitner - Consigliere
nel procedimento civile iscritto sub n. 191/2024 R.G.,
promosso
da
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente a [...], C.so Vittorio CodiceFiscale_1
Emanuele II n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Scotta
(C.F. ), del Foro di Cuneo (CN), con CodiceFiscale_2
studio in Via Roma 18, (12030) Scarnafigi (CN), ed elettivamente domiciliata presso il domicilio elettronico del medesimo difensore al seguente indirizzo giusta delega Email_1
congiunta in via telematica al presente ricorso;
il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del presente giudizio al predetto indirizzo di PEC: o a mezzo fax Email_1
al numero 0175.274977;
1 - appellante -
contro
c.f. , Controparte_1 C.F._3
residente in [...],
rappresentato e difeso dall'Avv. Karl Pfeifer (c.f.
, indirizzo pec C.F._4
del Foro di Bolzano, con Email_2
domicilio eletto presso il loro studio in 39100 Bolzano (BZ), Via
Dott. Streiter n. 12, giusta procura alle liti in calce al presente atto. Il sottoscritto procuratore chiede che le comunicazioni della Cancelleria vengano inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
- appellato -
nonché
il Minore nato a [...] il [...] ( c.f. Per_1
), residente presso la madre affidataria C.F._5
super-esclusiva , rappresentato e difeso dal Parte_1
Curatore Speciale Avv. GI OM (C.F.
, con studio legale a (39012) Merano, C.F._6
C.so Libertà 50 (PEC – fax 0473 276602) Email_3
giusta ordinanza 23.05.2022 del G.I. Dott. D. Cognolato
- appellato -
e contro
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento –
Sezione Distaccata di Bolzano, con sede in 39100 Bolzano,
2 Corso Libertà 23
- intervenuto -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bolzano, 2^ Sezione Civile, n. 615/2024, resa nella causa RG n.
3117/2021, pubblicata il 06.06.2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
dato atto:
- che l'appellato aderisce alle domande della CP_1
appellante, previa rinuncia della stessa alle spese di lite di
entrambi i gradi di giudizio;
- che l'appellante si dichiara disponibile a Parte_1
rinunciare al rimborso delle spese del primo grado liquidate a
carico del resistente ed alla compensazione di quelle del presente
grado;
in riforma del capo 5 della sentenza impugnata, resa dal
Tribunale di Bolzano, II Sez. Civile, n. 615/2024:
- Pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del
padre sig. sul figlio minore Controparte_1 Per_1
- Disporre che il minore assuma il cognome materno Pt_1
3 sostituendolo a quello paterno CP_1
Con la compensazione delle spese di entrambi i gradi tra la parte
appellante e l'appellato. Ferme restando in ogni caso le altre
statuizioni dell'impugnata sentenza”.”.
Del procuratore di parte appellata sig. Controparte_1
[...]
“Voglia Ecc.mo Collegio della Corte d'Appello di Bolzano adito,
in riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 615/2024
dd. dd. 31.05.2024, limitamene al capo 5), e previa
compensazione integrale delle spese di lite tra le parti di
entrambi i gradi di giudizio,
- disporre che il minore assuma il cognome materno Pt_1
sostituendolo a quello paterno CP_1
- pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del
padre sig. sul figlio minore ”. Controparte_1 Per_1
Del Curatore del minore avv. GI OM:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento – Sezione Distaccata di
Bolzano, in parziale modifica del capo 5 della sentenza del
Tribunale di Bolzano n. 615/2014 dd. 31.05.2024, pubblicata il
06.06.2024
1) Dichiarare il Sig. decaduto dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del minore Per_1
2) Disporsi il cambiamento del cognome del minore Per_1
assumendo il cognome materno , sostituendolo a quello Pt_1
paterno CP_1
4 3) Compensarsi integralmente le spese di entrambi i gradi di
giudizio”.
Del Procuratore Generale:
“voglia la Corte d'Appello di Bolzano rigettare l'appello,
confermando la sentenza del Tribunale di Bolzano.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza di data 31.5.2024, pronunciata nel procedimento di scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
da il Tribunale di Bolzano, decidendo in via Controparte_1
definitiva, dopo che era stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio di data 13.7.2022, ha affidato il minore
, nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, ha posto a Per_1
carico del padre l'obbligo di versare un contributo di mantenimento mensile di 300,00 Euro, oltre a metà delle spese straordinarie ed ha rigettato le ulteriori domande di parte ricorrente, consistenti nella richiesta di pronunciare la decadenza della potestà genitoriale del padre e di disporre che il minore assumesse il cognome materno, sostituendolo a quello paterno.
A fondamento della decisione il giudice di primo grado ha rilevato che sussistevano i presupposti per l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, in quanto il padre si era Per_1
disinteressato delle esigenze di cura, istruzione ed educazione del figlio, come emergeva dalla sentenza di separazione del
Tribunale di Cuneo di data 2.9.2020, dalla relazione dei Servizi
5 sociali del Monviso di data 28.4.2022 e dalle stesse dichiarazioni rese da controparte in udienza. La richiesta di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale è stata invece rigettata, tenuto conto del fatto che il sig. si era CP_1
limitato ad interrompere i rapporti con il figlio e la moglie, senza per ciò solo arrecare in via diretta alcun grave pregiudizio al minore. La domanda relativa alla modifica del cognome del figlio da paterno in materno è stata ritenuta tardiva, in quanto formulata con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non accoglibile, per il fatto che non era applicabile la disciplina di cui all'art. 262 c.c., bensì quella di cui agli artt. 89 e seguenti del DPR 396/2000.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Pt_1
con ricorso di data 6 dicembre 2024 limitatamente al
[...]
capo 5, con il quale sono state rigettate le ulteriori domande formulate dalle parti e quindi la domanda di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale e la domanda relativa alla modifica del cognome del figlio da paterno in materno.
Riguardo al rigetto della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale, l'appellante ha eccepito che la decisione del Tribunale appariva illogica, contraddittoria,
incoerente e in contrasto con le indicazioni del Giudice di legittimità e con la consolidata giurisprudenza di merito. In
particolare, ha osservato che il Tribunale aveva ritenuto come il padre avesse violato i doveri inerenti alla responsabilità
6 genitoriale, non provvedendo a mantenere, educare, istruire e assistere moralmente il figlio , e ciò nonostante aveva Per_1
ritenuto che da tale comportamento del padre non derivasse un grave pregiudizio per la prole. Dalla relazione dei Servizi sociali risultava che la madre aveva cresciuto da sola il figlio,
fortunatamente supportata da un solido entourage familiare.
Sin dalla sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di
Cuneo erano emerse gravi carenze del signor di CP_1
prendersi adeguatamente cura del figlio minore. Egli aveva faticato a presenziare agli incontri non solo per una questione di difficoltà logistica, ma per una mancata capacità di mettersi in contatto con le proprie fragilità e con la situazione reale;
durante la espletata CTU non erano apparsi nessuna capacità
di cambiamento e nessun modello di comportamento alternativo e funzionale e il sig. si era negato all'incontro CP_1
stabilito con . Al padre era stato riscontrato un disturbo Per_1
narcisistico di personalità e per le gravi vicende ed i suoi comportamenti emergevano forti dubbi sulla sua idoneità
educativa e la sua disponibilità psico-affettiva nel provvedere ad un sano ed armonico sviluppo del bambino. Nel corso del predetto giudizio di separazione era risultato un atteggiamento sfuggente ed inaffidabile del padre, che non aveva reso possibile l'osservazione in sede peritale della propria relazione con il figlio, non presentandosi agli incontri e poi trasferendosi altrove, senza informare adeguatamente la moglie e senza più
7 presentarsi agli incontri stabiliti. L'appellante ha esposto che il padre non aveva curato l'adempimento degli obblighi scolastici del figlio e sin dalla più tenera età del bambino aveva omesso completamente l'esercizio della genitorialità, sottraendosi definitivamente ed in modo completo all'adempimento di tutti gli obblighi genitoriali. Ha aggiunto che il Tribunale aveva altresì tralasciato di esprimere una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recupero di un progetto futuro di assunzione della responsabilità genitoriale da parte del sig.
Tale prognosi non poteva che essere infausta, posto che CP_1
nella relazione dell'aprile 2022 i Servizi avevano già riferito che non era stato possibile organizzare un solo incontro e nel corso del giudizio di divorzio di primo grado, iniziato nel 2021 e conclusosi nel 2024, il sig. non aveva manifestato alcun CP_1
segno di resipiscenza, non aveva fatto niente che potesse denotare una possibilità di recupero della responsabilità
genitoriale e aveva perseverato nella sua condotta di padre inesistente. Nell'arco di un quadriennio, che andava dai due ai sette anni di , il padre lo aveva incontrato una sola volta in Per_1
luogo neutro nella settimana di Natale 2019, dopodiché non lo aveva più incontrato, sottraendosi anche in questo giudizio agli incontri organizzati dai Servizi. Inoltre l'appellato aveva avuto un secondo figlio, da una relazione con la signora Per_2
e si era allontanato anche da essa e dal Parte_2
figlio, tanto che questi era stato affidato provvisoriamente in via
8 esclusiva alla signora ed era stata avviata la Parte_2
procedura per gli incontri in ambito protetto sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali, circostanze che dimostravano come i disturbi della personalità e le carenze genitoriali rilevate nei confronti del primo figlio si erano replicate anche nei confronti del secondo. Tenuto conto di tali aspetti, all'esito delle risultanze emerse nel giudizio l'inadempimento ai doveri inerenti alla responsabilità genitoriale si delineava nella massima evidenza e gravità in quanto assoluto, costante e protratto nel tempo, con prognosi negativa sull'effettiva possibilità di recupero. Tale condotta risultava gravemente dannosa per il figlio, estrinsecandosi il pregiudizio nella totale privazione di quell'irrinunciabile complesso di condizioni necessarie alla sana e normale crescita del minore che la figura paterna avrebbe dovuto assicurargli. Si trattava di una condotta pregiudizievole che giustificava la pronuncia di decadenza della potestà genitoriale, non essendo condivisibile l'assunto del giudice di primo grado, secondo cui in assenza di condotte violente fisiche e verbali e di maltrattamenti non sarebbe ravvisabile un grave pregiudizio per il minore.
Relativamente al rigetto della domanda di assunzione del cognome materno, l'appellante ha eccepito che la decisione del giudice di primo grado era illogica e carente, posto che nel corso del giudizio essa aveva richiesto al padre di l'assenso alla Per_1
sostituzione del cognome paterno con quello materno, assenso
9 che il padre non aveva prestato. Di conseguenza essa aveva posto la questione sub iudice formulando la relativa domanda nella memoria ex art. 183, 6. comma, n. 1, c.p.c. Il Tribunale
aveva ritenuto la domanda tardiva e non meritevole di accoglimento, basandosi su presupposti errati. In primo luogo,
non potevano trovare applicazione alla domanda di cambio del cognome le disposizioni di cui al DPR 396/2000, art. 89 e seguenti, che presupponevano imprescindibilmente il consenso di entrambi i genitori, salvo che il genitore richiedente fosse il solo esercente la responsabilità genitoriale, essendone stato l'altro privato. Nel caso specifico, trattandosi di una questione di particolare importanza, doveva essere applicato l'art. 320
c.c., il quale stabiliva che in caso di disaccordo si applicavano le disposizioni dell'art. 316 c.c., che prevedono la possibilità, per ciascuno dei genitori, di ricorrere senza formalità al giudice civile. Correttamente, pertanto, della questione era stato investito il Tribunale ordinario, innanzi al quale era pendente la causa di divorzio. La domanda non poteva essere considerata tardiva, posto che essa era attinente ad un contrasto insorto tra i genitori nel corso del giudizio di divorzio pendente tra le parti.
Nel merito la domanda era fondata, posto che il bambino portava un cognome che era avulso dal suo contesto esistenziale, che gli derivava da un padre biologico che egli non conosceva e che non lo aveva mantenuto, istruito ed educato.
Tale cognome non poteva che creare disagio al minore, non solo
10 perché evocativo di una figura genitoriale di fatto inesistente,
ma perché indicativo di una palese divergenza tra la sua identità personale e il cognome che gli era stato attribuito. Nel
caso specifico emergeva in modo palese il solo legame di Per_1
con la madre e i famigliari del ramo materno, uniche figure di riferimento che gli avevano consentito di formarsi un'identità
personale, con la conseguenza che l'assegnazione del cognome materno appariva funzionale alla migliore costruzione dell'identità personale del figlio.
Con comparsa di costituzione di data 7.3.2025 si è costituito in giudizio formulando le conclusioni Controparte_1
trascritte ed esponendo che era sua intenzione pervenire ad una soluzione condivisa della vertenza a condizione che l'appellante e il curatore speciale rinunciassero alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio e dichiarando di accettare ovvero non opporsi, a dette condizioni, alle domande formulate da parte appellante nel presente grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione di data 10.3.2025 si è costituito in giudizio l'avv. GI OM, in qualità di curatore speciale del minore , formulando le conclusioni Per_1
trascritte ed esponendo che le parti e Parte_1 [...]
si erano accordate nel senso che le Controparte_1
domande di parte appellante non venivano opposte nel presente giudizio e che le spese legali di entrambi i gradi di giudizio venivano interamente compensate tra le parti.
11 La Procura Generale è intervenuta nella procedura con atto di data 25 marzo 2025, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata e osservando che erano fondate le motivazioni della decisione con riguardo al rigetto della richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, visto che dall'istruttoria espletata era emerso come le serie carenze educative del padre non erano sfociate in un grave pregiudizio per il figlio (cfr. Cass. ordinanza n. 27171 del 2024):
le stesse carenze giustificavano, quindi, nell'interesse del minore, unicamente una limitazione della sua responsabilità
genitoriale con affidamento esclusivo del minore alla madre.
Quanto al cambio del cognome da paterno a materno, la relativa richiesta andava presentata al Prefetto in base al DPR
n. 396/2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per la riforma della sentenza appellata con riferimento ad entrambe le censure formulate da parte appellante avverso la decisione di primo grado.
Per quanto attiene alla richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale, è stato correttamente enunciato il principio giurisprudenziale secondo cui “Il provvedimento di
decadenza della responsabilità genitoriale è adottabile quando la
condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il
minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi
sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un
12 percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze
genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei
genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della
responsabilità genitoriale, caratterizzato da cura, accudimento,
coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di
terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass.
12237/2023). Parte appellante ha documentato in modo esauriente le gravi carenze del sig. nel prendersi CP_1
adeguatamente cura del figlio minore. L'appellato, infatti, sin dalla più tenera età del figlio minore ha omesso completamente l'esercizio della bigenitorialità, sottraendosi definitivamente e in modo completo all'adempimento di tutti gli obblighi genitoriali.
Egli, inoltre, come risulta dalle relazioni dei Servizi e anche dal suo comportamento nei confronti del figlio avuto dalla nuova compagna, non ha fatto niente che possa denotare una possibilità di recupero della responsabilità genitoriale,
perseverando nella sua condotta di padre inesistente. In
conclusione il padre ha violato costantemente e per lunghi periodi di tempo i propri doveri genitoriali nei confronti di , Per_1
non provvedendo ad assisterlo, mantenerlo, istruirlo ed educarlo convenientemente. Non si può condividere la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado, secondo cui il mero disinteressamento nei confronti del figlio non sarebbe di per sé sufficiente ad integrare una condotta produttiva di danni (fisici e psichici) di rilevante gravità, motivo
13 per cui la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale di parte appellata è stata respinta. Si deve al contrario ritenere che il perdurante contegno omissivo ed inadempiente del padre, rispetto agli obblighi derivanti dal rapporto genitoriale, si appalesa indubbiamente e gravemente pregiudizievole per il minore,
essendo quest'ultimo totalmente privato della figura e presenza paterne e, dall'altro lato, sufficientemente sintomatico di una incapacità del genitore di prestare al figlio la cura e l'accudimento indispensabili per il corretto esercizio della potestà genitoriale.
E' parimenti meritevole di accoglimento la domanda di assunzione per il minore del cognome materno, al posto di quello paterno. Al riguardo si reputano fondate le motivazioni poste da parte appellante a fondamento della richiesta, laddove ha esposto che: “Il bambino porta un cognome avulso dal suo
contesto esistenziale, che gli deriva da un padre biologico che
però non conosce, che non l'ha mantenuto, né istruito, né
educato, con il quale non è mai stato visto tenuto per mano. Il
cognome gli è completamente estraneo, così come gli è CP_1
estraneo il padre da cui gli deriva. Tale cognome non può che
continuare a creare disagio al minore, non solo perché evocativo
di una figura genitoriale di fatto inesistente, ma perché indicativo
di una “palese divergenza tra la sua identità personale e il
cognome che gli è stato attribuito che costituisce espressione di
14 un vincolo familiare con il padre, che nella realtà non vi è stato”.
Nella vicenda all'esame emerge in modo palese il solo legame di
con la madre e i familiari del ramo materno, uniche figure Per_1
di riferimento che gli hanno consentito di formarsi un'identità
personale di cui si chiede il riconoscimento formale attraverso
l'acquisizione del cognome . Nel caso di specie, Pt_1
l'assegnazione del cognome materno appare funzionale alla
migliore costruzione dell'identità del figlio, infatti, il cognome
paterno che gli è stato assegnato, ope legis, alla nascita, non è
rispondente alla sua identità di figlio. Il cambio di cognome, in
pratica, costituisce, per il piccolo lo strumento per recidere Per_1
un legame solo di forma, impostogli dalla legge vigente al
momento della sua nascita, ma scollegato dalla sua identità
personale”. Riguardo alla tempestività della domanda, si osserva che parte appellata ha accettato il contraddittorio su essa, rinunciando all'eccezione di tardività della relativa proposizione. Per quanto attiene alla possibilità per il giudice ordinario di provvedere nel senso richiesto da parte appellante,
l'istanza trova fondamento nel disposto di cui agli artt. 320,
comma 2 e 316 c.c., le cui disposizioni prevedono che i genitori possano ricorrere al giudice civile in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, quale deve considerarsi quella relativa al cambiamento del cognome del minore. Non si reputano invece applicabili, nel caso concreto, le modalità per il cambio di cognome di cui agli artt. 89 e seguenti del DPR
15 396/2000, le quali presuppongono il consenso di entrambi i genitori, salvo che il genitore richiedente sia il solo esercente la responsabilità genitoriale, essendone stato l'altro privato.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, si prende atto dell'accordo delle parti in ordine alla compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando,
in parziale riforma della sentenza appellata,
dichiara
la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sig.
[...]
sul figlio minore Controparte_1 Per_1
dispone
che il minore nato a [...], in data [...], Per_1
assuma il cognome materno , sostituendolo a quello Pt_1
paterno autorizzando il competente Ufficiale di Stato CP_1
Civile ad effettuare le necessarie annotazioni nei registri di stato civile;
dispone
la compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio di primo grado;
conferma
per il resto la sentenza appellata;
16 dispone
la compensazione tra le parti delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
Così deciso a Bolzano, in data 9.4.2025
La Presidente Dott. Silvia Monaco
Il Consigliere estensore Dott. Michele Paparella
Il Funzionario giudiziario
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Silvia Monaco - Presidente
Dott. Michele Paparella - Consigliere relatore
Dott. Oswald Leitner - Consigliere
nel procedimento civile iscritto sub n. 191/2024 R.G.,
promosso
da
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente a [...], C.so Vittorio CodiceFiscale_1
Emanuele II n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Scotta
(C.F. ), del Foro di Cuneo (CN), con CodiceFiscale_2
studio in Via Roma 18, (12030) Scarnafigi (CN), ed elettivamente domiciliata presso il domicilio elettronico del medesimo difensore al seguente indirizzo giusta delega Email_1
congiunta in via telematica al presente ricorso;
il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del presente giudizio al predetto indirizzo di PEC: o a mezzo fax Email_1
al numero 0175.274977;
1 - appellante -
contro
c.f. , Controparte_1 C.F._3
residente in [...],
rappresentato e difeso dall'Avv. Karl Pfeifer (c.f.
, indirizzo pec C.F._4
del Foro di Bolzano, con Email_2
domicilio eletto presso il loro studio in 39100 Bolzano (BZ), Via
Dott. Streiter n. 12, giusta procura alle liti in calce al presente atto. Il sottoscritto procuratore chiede che le comunicazioni della Cancelleria vengano inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
- appellato -
nonché
il Minore nato a [...] il [...] ( c.f. Per_1
), residente presso la madre affidataria C.F._5
super-esclusiva , rappresentato e difeso dal Parte_1
Curatore Speciale Avv. GI OM (C.F.
, con studio legale a (39012) Merano, C.F._6
C.so Libertà 50 (PEC – fax 0473 276602) Email_3
giusta ordinanza 23.05.2022 del G.I. Dott. D. Cognolato
- appellato -
e contro
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento –
Sezione Distaccata di Bolzano, con sede in 39100 Bolzano,
2 Corso Libertà 23
- intervenuto -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bolzano, 2^ Sezione Civile, n. 615/2024, resa nella causa RG n.
3117/2021, pubblicata il 06.06.2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
dato atto:
- che l'appellato aderisce alle domande della CP_1
appellante, previa rinuncia della stessa alle spese di lite di
entrambi i gradi di giudizio;
- che l'appellante si dichiara disponibile a Parte_1
rinunciare al rimborso delle spese del primo grado liquidate a
carico del resistente ed alla compensazione di quelle del presente
grado;
in riforma del capo 5 della sentenza impugnata, resa dal
Tribunale di Bolzano, II Sez. Civile, n. 615/2024:
- Pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del
padre sig. sul figlio minore Controparte_1 Per_1
- Disporre che il minore assuma il cognome materno Pt_1
3 sostituendolo a quello paterno CP_1
Con la compensazione delle spese di entrambi i gradi tra la parte
appellante e l'appellato. Ferme restando in ogni caso le altre
statuizioni dell'impugnata sentenza”.”.
Del procuratore di parte appellata sig. Controparte_1
[...]
“Voglia Ecc.mo Collegio della Corte d'Appello di Bolzano adito,
in riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 615/2024
dd. dd. 31.05.2024, limitamene al capo 5), e previa
compensazione integrale delle spese di lite tra le parti di
entrambi i gradi di giudizio,
- disporre che il minore assuma il cognome materno Pt_1
sostituendolo a quello paterno CP_1
- pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del
padre sig. sul figlio minore ”. Controparte_1 Per_1
Del Curatore del minore avv. GI OM:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento – Sezione Distaccata di
Bolzano, in parziale modifica del capo 5 della sentenza del
Tribunale di Bolzano n. 615/2014 dd. 31.05.2024, pubblicata il
06.06.2024
1) Dichiarare il Sig. decaduto dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del minore Per_1
2) Disporsi il cambiamento del cognome del minore Per_1
assumendo il cognome materno , sostituendolo a quello Pt_1
paterno CP_1
4 3) Compensarsi integralmente le spese di entrambi i gradi di
giudizio”.
Del Procuratore Generale:
“voglia la Corte d'Appello di Bolzano rigettare l'appello,
confermando la sentenza del Tribunale di Bolzano.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza di data 31.5.2024, pronunciata nel procedimento di scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
da il Tribunale di Bolzano, decidendo in via Controparte_1
definitiva, dopo che era stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio di data 13.7.2022, ha affidato il minore
, nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, ha posto a Per_1
carico del padre l'obbligo di versare un contributo di mantenimento mensile di 300,00 Euro, oltre a metà delle spese straordinarie ed ha rigettato le ulteriori domande di parte ricorrente, consistenti nella richiesta di pronunciare la decadenza della potestà genitoriale del padre e di disporre che il minore assumesse il cognome materno, sostituendolo a quello paterno.
A fondamento della decisione il giudice di primo grado ha rilevato che sussistevano i presupposti per l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, in quanto il padre si era Per_1
disinteressato delle esigenze di cura, istruzione ed educazione del figlio, come emergeva dalla sentenza di separazione del
Tribunale di Cuneo di data 2.9.2020, dalla relazione dei Servizi
5 sociali del Monviso di data 28.4.2022 e dalle stesse dichiarazioni rese da controparte in udienza. La richiesta di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale è stata invece rigettata, tenuto conto del fatto che il sig. si era CP_1
limitato ad interrompere i rapporti con il figlio e la moglie, senza per ciò solo arrecare in via diretta alcun grave pregiudizio al minore. La domanda relativa alla modifica del cognome del figlio da paterno in materno è stata ritenuta tardiva, in quanto formulata con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non accoglibile, per il fatto che non era applicabile la disciplina di cui all'art. 262 c.c., bensì quella di cui agli artt. 89 e seguenti del DPR 396/2000.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Pt_1
con ricorso di data 6 dicembre 2024 limitatamente al
[...]
capo 5, con il quale sono state rigettate le ulteriori domande formulate dalle parti e quindi la domanda di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale e la domanda relativa alla modifica del cognome del figlio da paterno in materno.
Riguardo al rigetto della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale, l'appellante ha eccepito che la decisione del Tribunale appariva illogica, contraddittoria,
incoerente e in contrasto con le indicazioni del Giudice di legittimità e con la consolidata giurisprudenza di merito. In
particolare, ha osservato che il Tribunale aveva ritenuto come il padre avesse violato i doveri inerenti alla responsabilità
6 genitoriale, non provvedendo a mantenere, educare, istruire e assistere moralmente il figlio , e ciò nonostante aveva Per_1
ritenuto che da tale comportamento del padre non derivasse un grave pregiudizio per la prole. Dalla relazione dei Servizi sociali risultava che la madre aveva cresciuto da sola il figlio,
fortunatamente supportata da un solido entourage familiare.
Sin dalla sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di
Cuneo erano emerse gravi carenze del signor di CP_1
prendersi adeguatamente cura del figlio minore. Egli aveva faticato a presenziare agli incontri non solo per una questione di difficoltà logistica, ma per una mancata capacità di mettersi in contatto con le proprie fragilità e con la situazione reale;
durante la espletata CTU non erano apparsi nessuna capacità
di cambiamento e nessun modello di comportamento alternativo e funzionale e il sig. si era negato all'incontro CP_1
stabilito con . Al padre era stato riscontrato un disturbo Per_1
narcisistico di personalità e per le gravi vicende ed i suoi comportamenti emergevano forti dubbi sulla sua idoneità
educativa e la sua disponibilità psico-affettiva nel provvedere ad un sano ed armonico sviluppo del bambino. Nel corso del predetto giudizio di separazione era risultato un atteggiamento sfuggente ed inaffidabile del padre, che non aveva reso possibile l'osservazione in sede peritale della propria relazione con il figlio, non presentandosi agli incontri e poi trasferendosi altrove, senza informare adeguatamente la moglie e senza più
7 presentarsi agli incontri stabiliti. L'appellante ha esposto che il padre non aveva curato l'adempimento degli obblighi scolastici del figlio e sin dalla più tenera età del bambino aveva omesso completamente l'esercizio della genitorialità, sottraendosi definitivamente ed in modo completo all'adempimento di tutti gli obblighi genitoriali. Ha aggiunto che il Tribunale aveva altresì tralasciato di esprimere una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recupero di un progetto futuro di assunzione della responsabilità genitoriale da parte del sig.
Tale prognosi non poteva che essere infausta, posto che CP_1
nella relazione dell'aprile 2022 i Servizi avevano già riferito che non era stato possibile organizzare un solo incontro e nel corso del giudizio di divorzio di primo grado, iniziato nel 2021 e conclusosi nel 2024, il sig. non aveva manifestato alcun CP_1
segno di resipiscenza, non aveva fatto niente che potesse denotare una possibilità di recupero della responsabilità
genitoriale e aveva perseverato nella sua condotta di padre inesistente. Nell'arco di un quadriennio, che andava dai due ai sette anni di , il padre lo aveva incontrato una sola volta in Per_1
luogo neutro nella settimana di Natale 2019, dopodiché non lo aveva più incontrato, sottraendosi anche in questo giudizio agli incontri organizzati dai Servizi. Inoltre l'appellato aveva avuto un secondo figlio, da una relazione con la signora Per_2
e si era allontanato anche da essa e dal Parte_2
figlio, tanto che questi era stato affidato provvisoriamente in via
8 esclusiva alla signora ed era stata avviata la Parte_2
procedura per gli incontri in ambito protetto sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali, circostanze che dimostravano come i disturbi della personalità e le carenze genitoriali rilevate nei confronti del primo figlio si erano replicate anche nei confronti del secondo. Tenuto conto di tali aspetti, all'esito delle risultanze emerse nel giudizio l'inadempimento ai doveri inerenti alla responsabilità genitoriale si delineava nella massima evidenza e gravità in quanto assoluto, costante e protratto nel tempo, con prognosi negativa sull'effettiva possibilità di recupero. Tale condotta risultava gravemente dannosa per il figlio, estrinsecandosi il pregiudizio nella totale privazione di quell'irrinunciabile complesso di condizioni necessarie alla sana e normale crescita del minore che la figura paterna avrebbe dovuto assicurargli. Si trattava di una condotta pregiudizievole che giustificava la pronuncia di decadenza della potestà genitoriale, non essendo condivisibile l'assunto del giudice di primo grado, secondo cui in assenza di condotte violente fisiche e verbali e di maltrattamenti non sarebbe ravvisabile un grave pregiudizio per il minore.
Relativamente al rigetto della domanda di assunzione del cognome materno, l'appellante ha eccepito che la decisione del giudice di primo grado era illogica e carente, posto che nel corso del giudizio essa aveva richiesto al padre di l'assenso alla Per_1
sostituzione del cognome paterno con quello materno, assenso
9 che il padre non aveva prestato. Di conseguenza essa aveva posto la questione sub iudice formulando la relativa domanda nella memoria ex art. 183, 6. comma, n. 1, c.p.c. Il Tribunale
aveva ritenuto la domanda tardiva e non meritevole di accoglimento, basandosi su presupposti errati. In primo luogo,
non potevano trovare applicazione alla domanda di cambio del cognome le disposizioni di cui al DPR 396/2000, art. 89 e seguenti, che presupponevano imprescindibilmente il consenso di entrambi i genitori, salvo che il genitore richiedente fosse il solo esercente la responsabilità genitoriale, essendone stato l'altro privato. Nel caso specifico, trattandosi di una questione di particolare importanza, doveva essere applicato l'art. 320
c.c., il quale stabiliva che in caso di disaccordo si applicavano le disposizioni dell'art. 316 c.c., che prevedono la possibilità, per ciascuno dei genitori, di ricorrere senza formalità al giudice civile. Correttamente, pertanto, della questione era stato investito il Tribunale ordinario, innanzi al quale era pendente la causa di divorzio. La domanda non poteva essere considerata tardiva, posto che essa era attinente ad un contrasto insorto tra i genitori nel corso del giudizio di divorzio pendente tra le parti.
Nel merito la domanda era fondata, posto che il bambino portava un cognome che era avulso dal suo contesto esistenziale, che gli derivava da un padre biologico che egli non conosceva e che non lo aveva mantenuto, istruito ed educato.
Tale cognome non poteva che creare disagio al minore, non solo
10 perché evocativo di una figura genitoriale di fatto inesistente,
ma perché indicativo di una palese divergenza tra la sua identità personale e il cognome che gli era stato attribuito. Nel
caso specifico emergeva in modo palese il solo legame di Per_1
con la madre e i famigliari del ramo materno, uniche figure di riferimento che gli avevano consentito di formarsi un'identità
personale, con la conseguenza che l'assegnazione del cognome materno appariva funzionale alla migliore costruzione dell'identità personale del figlio.
Con comparsa di costituzione di data 7.3.2025 si è costituito in giudizio formulando le conclusioni Controparte_1
trascritte ed esponendo che era sua intenzione pervenire ad una soluzione condivisa della vertenza a condizione che l'appellante e il curatore speciale rinunciassero alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio e dichiarando di accettare ovvero non opporsi, a dette condizioni, alle domande formulate da parte appellante nel presente grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione di data 10.3.2025 si è costituito in giudizio l'avv. GI OM, in qualità di curatore speciale del minore , formulando le conclusioni Per_1
trascritte ed esponendo che le parti e Parte_1 [...]
si erano accordate nel senso che le Controparte_1
domande di parte appellante non venivano opposte nel presente giudizio e che le spese legali di entrambi i gradi di giudizio venivano interamente compensate tra le parti.
11 La Procura Generale è intervenuta nella procedura con atto di data 25 marzo 2025, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata e osservando che erano fondate le motivazioni della decisione con riguardo al rigetto della richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, visto che dall'istruttoria espletata era emerso come le serie carenze educative del padre non erano sfociate in un grave pregiudizio per il figlio (cfr. Cass. ordinanza n. 27171 del 2024):
le stesse carenze giustificavano, quindi, nell'interesse del minore, unicamente una limitazione della sua responsabilità
genitoriale con affidamento esclusivo del minore alla madre.
Quanto al cambio del cognome da paterno a materno, la relativa richiesta andava presentata al Prefetto in base al DPR
n. 396/2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per la riforma della sentenza appellata con riferimento ad entrambe le censure formulate da parte appellante avverso la decisione di primo grado.
Per quanto attiene alla richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale, è stato correttamente enunciato il principio giurisprudenziale secondo cui “Il provvedimento di
decadenza della responsabilità genitoriale è adottabile quando la
condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il
minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi
sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un
12 percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze
genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei
genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della
responsabilità genitoriale, caratterizzato da cura, accudimento,
coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di
terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass.
12237/2023). Parte appellante ha documentato in modo esauriente le gravi carenze del sig. nel prendersi CP_1
adeguatamente cura del figlio minore. L'appellato, infatti, sin dalla più tenera età del figlio minore ha omesso completamente l'esercizio della bigenitorialità, sottraendosi definitivamente e in modo completo all'adempimento di tutti gli obblighi genitoriali.
Egli, inoltre, come risulta dalle relazioni dei Servizi e anche dal suo comportamento nei confronti del figlio avuto dalla nuova compagna, non ha fatto niente che possa denotare una possibilità di recupero della responsabilità genitoriale,
perseverando nella sua condotta di padre inesistente. In
conclusione il padre ha violato costantemente e per lunghi periodi di tempo i propri doveri genitoriali nei confronti di , Per_1
non provvedendo ad assisterlo, mantenerlo, istruirlo ed educarlo convenientemente. Non si può condividere la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado, secondo cui il mero disinteressamento nei confronti del figlio non sarebbe di per sé sufficiente ad integrare una condotta produttiva di danni (fisici e psichici) di rilevante gravità, motivo
13 per cui la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale di parte appellata è stata respinta. Si deve al contrario ritenere che il perdurante contegno omissivo ed inadempiente del padre, rispetto agli obblighi derivanti dal rapporto genitoriale, si appalesa indubbiamente e gravemente pregiudizievole per il minore,
essendo quest'ultimo totalmente privato della figura e presenza paterne e, dall'altro lato, sufficientemente sintomatico di una incapacità del genitore di prestare al figlio la cura e l'accudimento indispensabili per il corretto esercizio della potestà genitoriale.
E' parimenti meritevole di accoglimento la domanda di assunzione per il minore del cognome materno, al posto di quello paterno. Al riguardo si reputano fondate le motivazioni poste da parte appellante a fondamento della richiesta, laddove ha esposto che: “Il bambino porta un cognome avulso dal suo
contesto esistenziale, che gli deriva da un padre biologico che
però non conosce, che non l'ha mantenuto, né istruito, né
educato, con il quale non è mai stato visto tenuto per mano. Il
cognome gli è completamente estraneo, così come gli è CP_1
estraneo il padre da cui gli deriva. Tale cognome non può che
continuare a creare disagio al minore, non solo perché evocativo
di una figura genitoriale di fatto inesistente, ma perché indicativo
di una “palese divergenza tra la sua identità personale e il
cognome che gli è stato attribuito che costituisce espressione di
14 un vincolo familiare con il padre, che nella realtà non vi è stato”.
Nella vicenda all'esame emerge in modo palese il solo legame di
con la madre e i familiari del ramo materno, uniche figure Per_1
di riferimento che gli hanno consentito di formarsi un'identità
personale di cui si chiede il riconoscimento formale attraverso
l'acquisizione del cognome . Nel caso di specie, Pt_1
l'assegnazione del cognome materno appare funzionale alla
migliore costruzione dell'identità del figlio, infatti, il cognome
paterno che gli è stato assegnato, ope legis, alla nascita, non è
rispondente alla sua identità di figlio. Il cambio di cognome, in
pratica, costituisce, per il piccolo lo strumento per recidere Per_1
un legame solo di forma, impostogli dalla legge vigente al
momento della sua nascita, ma scollegato dalla sua identità
personale”. Riguardo alla tempestività della domanda, si osserva che parte appellata ha accettato il contraddittorio su essa, rinunciando all'eccezione di tardività della relativa proposizione. Per quanto attiene alla possibilità per il giudice ordinario di provvedere nel senso richiesto da parte appellante,
l'istanza trova fondamento nel disposto di cui agli artt. 320,
comma 2 e 316 c.c., le cui disposizioni prevedono che i genitori possano ricorrere al giudice civile in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, quale deve considerarsi quella relativa al cambiamento del cognome del minore. Non si reputano invece applicabili, nel caso concreto, le modalità per il cambio di cognome di cui agli artt. 89 e seguenti del DPR
15 396/2000, le quali presuppongono il consenso di entrambi i genitori, salvo che il genitore richiedente sia il solo esercente la responsabilità genitoriale, essendone stato l'altro privato.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, si prende atto dell'accordo delle parti in ordine alla compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando,
in parziale riforma della sentenza appellata,
dichiara
la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sig.
[...]
sul figlio minore Controparte_1 Per_1
dispone
che il minore nato a [...], in data [...], Per_1
assuma il cognome materno , sostituendolo a quello Pt_1
paterno autorizzando il competente Ufficiale di Stato CP_1
Civile ad effettuare le necessarie annotazioni nei registri di stato civile;
dispone
la compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio di primo grado;
conferma
per il resto la sentenza appellata;
16 dispone
la compensazione tra le parti delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
Così deciso a Bolzano, in data 9.4.2025
La Presidente Dott. Silvia Monaco
Il Consigliere estensore Dott. Michele Paparella
Il Funzionario giudiziario
17