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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/11/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n.1556/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG MI
LA, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f. con l'assistenza e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. LOFRESE FABIO -c.f. nonché dell'avv. C.F._2
NI BI c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente- contro
-con l'assistenza e difesa dell'avv. SETTANNI CP_1
FR IA -c.f. C.F._4
-parte resistente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_2
LL AM EA -c.f. ; C.F._5
-parte resistente-
e
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
Controparte_9 Controparte_10 [...]
, CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
Controparte_15 CP_16 Controparte_17 CP_18
, ;
[...] Controparte_19
-controinteressati contumaci- all'udienza del 05/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha
1 emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Nel merito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto è stato prodotto l'atto di transazione del 24/07/2025 acquisito al prot. n. 67206 del 12/08/2025, in virtù del quale l' si è impegnata ad assegnare, in via Pt_2 definitiva, alla parte ricorrente un ambito carente del ruolo unico di assistenza primaria all'interno del Comune di Andria
(«Per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente riportati e approvati: -DI PRENDERE ATTO dell'accordo transattivo su indicato sottoscritto tra questa Pt_2
[...
e la Dott.ssa in data 24 Luglio 2025 che costituisce CP_20 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non pubblicabile per ragioni di privacy;
-DISPORRE che la
[...]
.Conv. provvederà a porre in essere tutti gli Controparte_21 atti necessari per dare esecuzione all'accordo transattivo, ivi compreso il conferimento dell'incarico che sarà disposto con separato atto;
-TRASMETTERE il presente atto alla Struttura
Burocratica Legale per gli adempimenti di competenza»).
II. - Per la regolamentazione delle spese processuali occorre applicare il principio della c.d. soccombenza virtuale.
II.1. - Al riguardo, è sufficiente richiamare le argomentazioni poste da questo giudicante a fondamento del provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare («- ACCOGLIE l'istanza cautelare e, per l'effetto, conferma la sospensione in via provvisoria della deliberazione della Direttrice Generale n.1743 del 16 ottobre 2024 e della conseguente deliberazione della
Direttrice Generale n.1898 dell'11 novembre 2024, nella parte in cui è stata disposta l'esclusione dalla graduatoria della parte ricorrente, ordinando il suo inserimento con riserva nella predetta graduatoria, previa applicazione dei criteri di graduazione stabiliti dal B.U.R.P. n.54 del 04/07/2024, ordinando all'amministrazione di adottare ogni, successivo e conseguente
2 atto»), che di seguito vengono riportate in termini sostanzialmente integrali.
II.2. - Con ricorso in riassunzione del 24/02/2025 la parte ricorrente ha avanzato istanza cautelare in corso di causa al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia degli atti impugnati (deliberazione della Direttrice Generale n. 1743 del 16 ottobre 20248 e deliberazione della Direttrice Generale n. 1898 dell'11 novembre 2024), la propria ammissione alla procedura per la copertura degli ambiti carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, con il proprio conseguente inserimento
– anche con riserva – nelle graduatorie, nella posizione spettante in forza del punteggio dichiarato nella domanda di partecipazione.
II.3. - A fondamento della propria istanza cautelare, la parte ricorrente ha dedotto che con B.U.R.P. n.54 del 04/07/2024 era stato pubblicato il bando degli ambiti carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, rilevati a norma dell'art. 34, co. 17, ACN 28/04/2022 delle Aziende Sanitarie;
che i requisiti di ammissione per i medici erano stati analiticamente indicati alle pagine 7 e 8 del predetto bando;
che con D.D.G.
n.1743 del 16/10/2024 era stata illegittimamente esclusa dalla graduatoria “…per mancanza del seguente requisito: non aver allegato il certificato di residenza o autocertificazione così come previsto dal bando”; che in data 17/10/2024 aveva avanzato in autotutela istanza di sospensione ed annullamento, evidenziando che il requisito in questione non era assolutamente annoverabile tra quelli espressamente indicati dal bando e che, in ogni caso, era inidoneo a comportare la sua esclusione dalla graduatoria. La ricorrente ha aggiunto che aveva correttamente compilato e trasmesso, unitamente alla sua domanda di partecipazione alla procedura, l'allegato C al Bando, contenente tutti i dati relativi alla propria residenza con valenza di autocertificazione;
che, tuttavia, la sua istanza era stata rigettata con la conferma dell'esclusione dalla graduatoria, essendo stato sostenuto che
«sia il bando che l'allegato C del medesimo quale parte integrante, in quanto lex specialis, testualmente recita
3 'l'inosservanza di quanto specificato comporta l'esclusione della domanda'».
III. - Ritenuta la sussistenza dei presupposti per accogliere in via provvisoria la richiesta cautelare, Questo Giudicante, con decreto adottato in data 05/03/2025 inaudita altera parte, ha sospeso provvisoriamente la deliberazione della Direttrice
Generale n.1743 del 16 ottobre 2024 e la conseguente deliberazione della Direttrice Generale n.1898 dell'11 novembre 2024, nella parte in cui era stata disposta l'esclusione dalla graduatoria della parte ricorrente, ordinando il suo inserimento in via provvisoria nella predetta graduatoria e ha fissato l'udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare e per la discussione della stessa istanza cautelare.
IV. - Ritualmente costituitesi in giudizio con distinte memorie difensive, l' e la Controparte_2 Controparte_1 hanno chiesto il rigetto dell'istanza cautelare.
IV.1. - Sono rimasti contumaci i controinteressati, nonostante la regolarità della notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del ricorso sui siti internet istituzionali delle Amministrazioni resistenti.
V. - L'istanza cautelare è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento sulla base delle seguenti argomentazioni.
V.1. - In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla CP_1 in quanto il bando della con cui è stata indetta la Pt_3 graduatoria, si basa sulla pubblicazione da parte della CP_1
, Ufficio Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sul BURP
[...]
54 del 04/07/2024 “…degli ambiti carenti del ruolo unico d'assistenza primaria a ciclo di scelta ai sensi dell'ART. 34, co.
17 dell'ACN 28/04/2022 dalle Aziende Sanitarie, residui anno
2024”.
V.2. - In via del tutto preliminare, è d'uopo evidenziare che la tutela sommaria di cui all'art. 700 c.p.c. si caratterizza per la sua atipicità e presuppone la contemporanea sussistenza del “fumus boni iuris” – ovverosia dell'evidente fondatezza della pretesa
4 azionata in giudizio – e del “periculum in mora” – inteso come pericolo di verificazione di un pregiudizio irreversibile di beni e interessi primari, in attesa dei tempi del giudizio ordinario.
V.3. - Il “periculum in mora”, in particolare, si identifica con l'esigenza di irreparabilità del pregiudizio che deriverebbe alla parte ricorrente dall'attesa dei tempi necessari per ottenere la tutela in via ordinaria;
tale pregiudizio è irreparabile: a) quando non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica, né risarcibile, soprattutto se non patrimonialmente valutabile;
b) ogni qual volta a causa della durata del processo si possa determinare uno scarto tra gli effetti della decisione di merito e la soddisfazione integrale della parte, sia pure per equivalente;
c) ogni qual volta dalla stessa fattispecie costitutiva del diritto di credito derivi la funzione non patrimoniale ovvero la specifica destinazione del diritto a far fronte allo stato di bisogno del debitore (cd. funzione alimentare del credito).
V.4. - Nel caso di specie, la situazione di irreparabilità del pregiudizio, che le deriverebbe dall'attesa dei tempi necessari per ottenere la tutela in via ordinaria, discende dalla circostanza che l'esclusione della parte ricorrente dalla graduatoria in questione pregiudicherebbe il suo diritto a svolgere la sua attività lavorativa come medico.
V.5. - Passando alla verifica della sussistenza del “fumus boni iuris”, si ritiene che la clausola esclusiva del bando impugnata in questa sede è illegittima, in quanto nella parte in cui ha previsto l'esclusione in caso di mancata allegazione del certificato di residenza o dell'autocertificazione è caratterizzata da un eccessivo formalismo, che contrasta con il principio del “favor partecipationis”.
Tale principio mira ad assicurare la più ampia partecipazione possibile di tutti i candidati alla selezione, evitando esclusioni causate da irregolarità formali sanabili e non giustificate da una violazione significativa dell'interesse pubblico.
Al riguardo, occorre rimarcare che, secondo l'autorevole orientamento giurisprudenza amministrativa richiamata dalla difesa
5 di parte ricorrente che si condivide, nell'ambito delle procedure competitive – quale quella delle procedure concorsuali –
l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è funzionale ad evitare che l'esito della selezione possa essere alterato da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole fosse penalizzato per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione.
V.6. - Nel caso in esame, le informazioni richieste dalla pubblica amministrazione erano state già fornite in sede di compilazione della domanda di partecipazione (allegato C al Bando), previa specifica indicazione di tutti i dati relativi alla propria residenza.
V.7. - Né potrebbe obiettarsi la violazione del principio della par condicio, in quanto, sebbene nell'ambito delle procedure comparative e di massa operi il principio di autoresponsabilità del concorrente (che deve sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione),
l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio in questo ambito è funzionale ad evitare l'esclusione, come già detto, di candidati in presenza di meri errori formali emendabili.
VI. - Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014
e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro
26.000,01-52.000,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità della questione trattata senza espletamento di attività istruttoria e tenuto conto sia della fase cautelare (Euro 1.614,00) sia della presente fase di merito (Euro
3.689,00) – seguono il principio della c.d. soccombenza virtuale e vengono poste a carico, in solido tra di loro, della e Pt_2 della con distrazione nei confronti dei procuratori CP_1 costituiti dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
6 - NA la e la , in solido tra di loro, a Pt_2 CP_1 rifondere in favore della parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 5.303,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura dal 15%, CAP e IVA come per legge, oltre Euro 518,00 per esborsi, da distrarsi nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Trani, 05/11/2025
Il Giudice del Lavoro
UG MI LA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG MI
LA, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f. con l'assistenza e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. LOFRESE FABIO -c.f. nonché dell'avv. C.F._2
NI BI c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente- contro
-con l'assistenza e difesa dell'avv. SETTANNI CP_1
FR IA -c.f. C.F._4
-parte resistente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_2
LL AM EA -c.f. ; C.F._5
-parte resistente-
e
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
Controparte_9 Controparte_10 [...]
, CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
Controparte_15 CP_16 Controparte_17 CP_18
, ;
[...] Controparte_19
-controinteressati contumaci- all'udienza del 05/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha
1 emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Nel merito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto è stato prodotto l'atto di transazione del 24/07/2025 acquisito al prot. n. 67206 del 12/08/2025, in virtù del quale l' si è impegnata ad assegnare, in via Pt_2 definitiva, alla parte ricorrente un ambito carente del ruolo unico di assistenza primaria all'interno del Comune di Andria
(«Per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente riportati e approvati: -DI PRENDERE ATTO dell'accordo transattivo su indicato sottoscritto tra questa Pt_2
[...
e la Dott.ssa in data 24 Luglio 2025 che costituisce CP_20 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non pubblicabile per ragioni di privacy;
-DISPORRE che la
[...]
.Conv. provvederà a porre in essere tutti gli Controparte_21 atti necessari per dare esecuzione all'accordo transattivo, ivi compreso il conferimento dell'incarico che sarà disposto con separato atto;
-TRASMETTERE il presente atto alla Struttura
Burocratica Legale per gli adempimenti di competenza»).
II. - Per la regolamentazione delle spese processuali occorre applicare il principio della c.d. soccombenza virtuale.
II.1. - Al riguardo, è sufficiente richiamare le argomentazioni poste da questo giudicante a fondamento del provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare («- ACCOGLIE l'istanza cautelare e, per l'effetto, conferma la sospensione in via provvisoria della deliberazione della Direttrice Generale n.1743 del 16 ottobre 2024 e della conseguente deliberazione della
Direttrice Generale n.1898 dell'11 novembre 2024, nella parte in cui è stata disposta l'esclusione dalla graduatoria della parte ricorrente, ordinando il suo inserimento con riserva nella predetta graduatoria, previa applicazione dei criteri di graduazione stabiliti dal B.U.R.P. n.54 del 04/07/2024, ordinando all'amministrazione di adottare ogni, successivo e conseguente
2 atto»), che di seguito vengono riportate in termini sostanzialmente integrali.
II.2. - Con ricorso in riassunzione del 24/02/2025 la parte ricorrente ha avanzato istanza cautelare in corso di causa al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia degli atti impugnati (deliberazione della Direttrice Generale n. 1743 del 16 ottobre 20248 e deliberazione della Direttrice Generale n. 1898 dell'11 novembre 2024), la propria ammissione alla procedura per la copertura degli ambiti carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, con il proprio conseguente inserimento
– anche con riserva – nelle graduatorie, nella posizione spettante in forza del punteggio dichiarato nella domanda di partecipazione.
II.3. - A fondamento della propria istanza cautelare, la parte ricorrente ha dedotto che con B.U.R.P. n.54 del 04/07/2024 era stato pubblicato il bando degli ambiti carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, rilevati a norma dell'art. 34, co. 17, ACN 28/04/2022 delle Aziende Sanitarie;
che i requisiti di ammissione per i medici erano stati analiticamente indicati alle pagine 7 e 8 del predetto bando;
che con D.D.G.
n.1743 del 16/10/2024 era stata illegittimamente esclusa dalla graduatoria “…per mancanza del seguente requisito: non aver allegato il certificato di residenza o autocertificazione così come previsto dal bando”; che in data 17/10/2024 aveva avanzato in autotutela istanza di sospensione ed annullamento, evidenziando che il requisito in questione non era assolutamente annoverabile tra quelli espressamente indicati dal bando e che, in ogni caso, era inidoneo a comportare la sua esclusione dalla graduatoria. La ricorrente ha aggiunto che aveva correttamente compilato e trasmesso, unitamente alla sua domanda di partecipazione alla procedura, l'allegato C al Bando, contenente tutti i dati relativi alla propria residenza con valenza di autocertificazione;
che, tuttavia, la sua istanza era stata rigettata con la conferma dell'esclusione dalla graduatoria, essendo stato sostenuto che
«sia il bando che l'allegato C del medesimo quale parte integrante, in quanto lex specialis, testualmente recita
3 'l'inosservanza di quanto specificato comporta l'esclusione della domanda'».
III. - Ritenuta la sussistenza dei presupposti per accogliere in via provvisoria la richiesta cautelare, Questo Giudicante, con decreto adottato in data 05/03/2025 inaudita altera parte, ha sospeso provvisoriamente la deliberazione della Direttrice
Generale n.1743 del 16 ottobre 2024 e la conseguente deliberazione della Direttrice Generale n.1898 dell'11 novembre 2024, nella parte in cui era stata disposta l'esclusione dalla graduatoria della parte ricorrente, ordinando il suo inserimento in via provvisoria nella predetta graduatoria e ha fissato l'udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare e per la discussione della stessa istanza cautelare.
IV. - Ritualmente costituitesi in giudizio con distinte memorie difensive, l' e la Controparte_2 Controparte_1 hanno chiesto il rigetto dell'istanza cautelare.
IV.1. - Sono rimasti contumaci i controinteressati, nonostante la regolarità della notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del ricorso sui siti internet istituzionali delle Amministrazioni resistenti.
V. - L'istanza cautelare è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento sulla base delle seguenti argomentazioni.
V.1. - In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla CP_1 in quanto il bando della con cui è stata indetta la Pt_3 graduatoria, si basa sulla pubblicazione da parte della CP_1
, Ufficio Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sul BURP
[...]
54 del 04/07/2024 “…degli ambiti carenti del ruolo unico d'assistenza primaria a ciclo di scelta ai sensi dell'ART. 34, co.
17 dell'ACN 28/04/2022 dalle Aziende Sanitarie, residui anno
2024”.
V.2. - In via del tutto preliminare, è d'uopo evidenziare che la tutela sommaria di cui all'art. 700 c.p.c. si caratterizza per la sua atipicità e presuppone la contemporanea sussistenza del “fumus boni iuris” – ovverosia dell'evidente fondatezza della pretesa
4 azionata in giudizio – e del “periculum in mora” – inteso come pericolo di verificazione di un pregiudizio irreversibile di beni e interessi primari, in attesa dei tempi del giudizio ordinario.
V.3. - Il “periculum in mora”, in particolare, si identifica con l'esigenza di irreparabilità del pregiudizio che deriverebbe alla parte ricorrente dall'attesa dei tempi necessari per ottenere la tutela in via ordinaria;
tale pregiudizio è irreparabile: a) quando non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica, né risarcibile, soprattutto se non patrimonialmente valutabile;
b) ogni qual volta a causa della durata del processo si possa determinare uno scarto tra gli effetti della decisione di merito e la soddisfazione integrale della parte, sia pure per equivalente;
c) ogni qual volta dalla stessa fattispecie costitutiva del diritto di credito derivi la funzione non patrimoniale ovvero la specifica destinazione del diritto a far fronte allo stato di bisogno del debitore (cd. funzione alimentare del credito).
V.4. - Nel caso di specie, la situazione di irreparabilità del pregiudizio, che le deriverebbe dall'attesa dei tempi necessari per ottenere la tutela in via ordinaria, discende dalla circostanza che l'esclusione della parte ricorrente dalla graduatoria in questione pregiudicherebbe il suo diritto a svolgere la sua attività lavorativa come medico.
V.5. - Passando alla verifica della sussistenza del “fumus boni iuris”, si ritiene che la clausola esclusiva del bando impugnata in questa sede è illegittima, in quanto nella parte in cui ha previsto l'esclusione in caso di mancata allegazione del certificato di residenza o dell'autocertificazione è caratterizzata da un eccessivo formalismo, che contrasta con il principio del “favor partecipationis”.
Tale principio mira ad assicurare la più ampia partecipazione possibile di tutti i candidati alla selezione, evitando esclusioni causate da irregolarità formali sanabili e non giustificate da una violazione significativa dell'interesse pubblico.
Al riguardo, occorre rimarcare che, secondo l'autorevole orientamento giurisprudenza amministrativa richiamata dalla difesa
5 di parte ricorrente che si condivide, nell'ambito delle procedure competitive – quale quella delle procedure concorsuali –
l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è funzionale ad evitare che l'esito della selezione possa essere alterato da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole fosse penalizzato per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione.
V.6. - Nel caso in esame, le informazioni richieste dalla pubblica amministrazione erano state già fornite in sede di compilazione della domanda di partecipazione (allegato C al Bando), previa specifica indicazione di tutti i dati relativi alla propria residenza.
V.7. - Né potrebbe obiettarsi la violazione del principio della par condicio, in quanto, sebbene nell'ambito delle procedure comparative e di massa operi il principio di autoresponsabilità del concorrente (che deve sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione),
l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio in questo ambito è funzionale ad evitare l'esclusione, come già detto, di candidati in presenza di meri errori formali emendabili.
VI. - Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014
e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro
26.000,01-52.000,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità della questione trattata senza espletamento di attività istruttoria e tenuto conto sia della fase cautelare (Euro 1.614,00) sia della presente fase di merito (Euro
3.689,00) – seguono il principio della c.d. soccombenza virtuale e vengono poste a carico, in solido tra di loro, della e Pt_2 della con distrazione nei confronti dei procuratori CP_1 costituiti dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
6 - NA la e la , in solido tra di loro, a Pt_2 CP_1 rifondere in favore della parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 5.303,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura dal 15%, CAP e IVA come per legge, oltre Euro 518,00 per esborsi, da distrarsi nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Trani, 05/11/2025
Il Giudice del Lavoro
UG MI LA
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