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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4278/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4278/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SAN
attore contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 ottobre 2024
pagina 1 di 8 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a Parte_1 comparire innanzi all'intestato Tribunale la compagnia di assicurazione
[...]
avanzando richiesta di corresponsione dell'indennizzo per Controparte_1
l'invalidità permanente cui lo stesso è andato incontro in conseguenza dell'incidente avvenuto in data 25 marzo 2018, allorquando era caduto dal proprio motociclo nel corso dello svolgimento di una competizione di “enduro”. In particolare, l'attore ha esposto quanto segue:
- il giorno 25/03/2018 alle ore 11,30 circa in Castelraimondo (MC) l'attore, alla guida del proprio motoveicolo, partecipava ad una competizione di “regolarità pura” (enduro);
- nel corso di una “prova speciale”, cronometrata, l'attore, titolare della licenza agonistica 2018 - a causa del fondo stradale al naturale- perdeva il controllo del veicolo, cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni al rachide cervicale e dorsale;
- veniva pertanto soccorso dal medico di gara e trasportato con l'ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Camerino, ove, sottoposto agli accertamenti del caso, gli veniva diagnosticato un trauma distrattivo rachide cervicale e dorsale con sospetto avvallamento D6 e D7, trauma contusivo ginocchio sinistro e distorsione lieve caviglia sinistra;
la prognosi era di 40 giorni, salvo complicazioni;
- veniva infatti immediatamente sottoposto ad esame radiografico della colonna cervicale, della colonna dorsale, del ginocchio sinistro e della caviglia sinistra e ad esame TC cerebrale;
veniva prescritto riposo a letto per i primi 15-20 giorni, l'uso del busto Camp (tutore immobilizzante) per due mesi, collare cervicale per 20 giorni e terapia medica;
- a causa dell'aggravamento e della persistenza del forte dolore a carico del rachide cervico-dorsale e dell'arto inferiore destro, in data 09.04.2018, l'attore si recava presso il Pronto Soccorso del Polo Ospedaliero di Subiaco, dove veniva diagnosticato: “politrauma contusivo cervico dorsale da riferito incidente motociclistico”; la prognosi era di giorni 10, salvo complicazioni, e veniva prescritta terapia medica;
- in data 26.04.2018 il ricorrente effettuava un esame RM della colonna cervicale, dorsale e lombosacrale, che metteva in evidenza: “ Presenza di una alterazione morfostrutturale dei somi di D5, D6, D7 con deformazione a cuneo anteriore per prevalente avvallamento della limitante somatica superiore associata a circoscritta alterazione dell'intensità del segnale con ipointensità in T1 e iperintensità nelle sequenze T2 pesate con soppressione del segnale del tessuto adiposo. I reperti suddetti, in accordo con i dati anamnestici, appaiono riferibili a lesione fratturativa di recente insorgenza”;
- a causa dell'aggravamento e del persistere del forte dolore l'attore si sottoponeva ad una serie di esami e visite specialistiche- accertando così
pagina 2 di 8 definitivamente la frattura delle vertebre D5, D6 e D7- presso strutture pubbliche e private, affrontando spese mediche per totali €1.176,00;
- di essere titolare di polizza infortuni emessa da Controparte_1 con massimale per caso morte e invalidità permanente pari ad € 100.000,00 con eliminazione della franchigia;
diaria da ricovero o gesso pari ad € 50,00 al giorno;
rimborso spese per un massimo di € 2.500,00; indennizzo per copia cartella clinica
€ 15,00;
- che l'assicurazione ha rifiutato di corrispondere l'indennizzo, rilevando che dalla polizza fossero esclusi i danni avvenuto nel corso di prove a cronometro;
- la condizione richiamata recita testualmente: " Non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni: ...omissis...e) verificatisi durante la guida o l'uso di veicoli o natanti a motore, nella partecipazione a corse, gare (e relative prove, collaudi, allenamenti) "prove libere" all'interno di autodromi e/o motodromi, salvo che si tratti di gare di regolarità pura";
- la manifestazione sportiva cui partecipava il cliente non si svolgeva all'interno di alcun motodromo ma essendo una gara di enduro (fuori strada), si effettuava su strada a fondo naturale (sterrate o bianche);
- tra tutti i casi di esclusione dalla garanzia, non ve n'è alcuno che vieti la partecipazione "a prove speciali cronometrate" (sempre presenti nelle gare di regolarità) così come motivato il diniego del 24/09/18. Ha dunque chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di € 22.176,00 o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta. Qualora anche in sede giudiziale la convenuta dovesse resistere sulla scorta del precedente atteggiamento stragiudiziale assunto, si chiede fin d'ora la condanna della stessa al pagamento del risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., che in via equitativa si quantifica in € 2.200,00. Con vittoria di spese, diritti e onorari, IVA e CPA. e spese generali ex art. 14 T.F.”. Si è costituita la parte convenuta, contestando la domanda avversaria, rilevando che il danno si è verificato in occasione di un evento escluso dalla copertura assicurativa, La “gara di regolarità” si tiene su strada ordinaria e il concorrente è obbligato ad osservare un ritmo di marcia uniforme e a rispettare i limiti di velocità stabiliti dal Codice della Strada. La definizione è confermata anche dal dizionario on line Treccani, che al lemma
“regolarità” indica “gara di r., gara che si svolge normalmente su strade ordinarie e in cui il ricorrente è tenuto a osservare la massima uniformità di marcia possibile, mantenendosi a velocità non superiori a quelle consentite per la normale circolazione stradale”.
pagina 3 di 8 La ratio della deroga per le gare di regolarità pura rispetto alla generale esclusione dalla garanzia per le competizioni è evidente ed è da ricercarsi nel fatto che, in tali gare, il rischio che si verifichi un infortunio è inferiore rispetto a qualsiasi altra competizione, essendo il concorrente tenuto a rispettare le regole dettate per la normale circolazione stradale. Il contratto contiene il riferimento puntuale alla “regolarità pura”, al precipuo fine di tenere escluse dalla garanzia anche le manifestazioni c.d. “spurie”, in cui sia prevista sia una gara di regolarità, sia una competizione vera e propria, diversa e più rischiosa. Le gare di enduro organizzate dal Comitato Regionale Marche Controparte_2
Motociclistica Italiana (F.I.M.) non rientrano nell'ambito delle competizioni di regolarità pura. Il Regolamento Enduro Regionale Marche della F.I.M., infatti, definisce le gare di enduro “manifestazioni motociclistiche di regolarità che si svolgono su tratti di strada, aperti al traffico, da percorrersi con medie e tempi d'impiego prefissati nel rispetto delle norme del Codice della Strada. All'interno della manifestazione vengono svolte prove speciali (definite gara) su strada a fondo naturale e/o percorsi di varia natura”. La previsione di “prove speciali” o “gare” al di fuori delle strade aperte al traffico e nel corso delle quali il concorrente non deve rispettare il Codice della Strada, esclude che la gara di enduro sia annoverabile tra le c.d. gare di regolarità pura. La manifestazione tenutasi nelle Marche il 24 e 25 marzo, a cui ha partecipato il sig. , non è stata una gara di regolarità pura. Parte_1
Come risulta dal programma della gara, oltre al percorso stradale, erano previste due prove speciali denominate “Cross Test di 3,0 km da ripetersi 3 volte” e
“Enduro Test 3,5 km”, svolte fuori dalla strada pubblica, in cui il concorrente non era tenuto al rispetto del Codice della Strada, avendo come unico obiettivo quello di portare a termine la prova nel minor tempo possibile. Ha inoltre evidenziato che il sig. non ha dimostrato di avere Parte_1 valida abilitazione prescritta per la conduzione del motociclo, circostanza recisamente contestata dalla Compagnia. Ha contestato in ogni caso la quantificazione dei danni operata dall'attore, non conforme ai criteri indicati nella polizza. Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni specificate in narrativa;
2) in via estremamente subordinata, ridurre la condanna in applicazione di tutte le esclusioni, limiti, franchigie e massimali previsti dalla polizza, e limitatamente di quanto l'attore dimostrerà dovuto.
3) con vittoria delle spese di lite, incluso il rimborso fortettario, IVA e CAP come per legge”.
pagina 4 di 8 Sulla richiesta delle parti, sono stati concessi dal Giudice i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'esito dell'udienza del 18 gennaio 2023, il Giudice ha disposto la nomina del CTU per la valutazione degli esiti invalidanti dell'incidente subito dall'attore. Ritenuta dunque la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 28 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda proposta dalla parte attrice sia meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti. L'art.
5.2 delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione stipulato tra le parti regola le ipotesi di esclusione dall'assicurazione contro gli infortuni, prevedendo, alla lettera e), che sono esclusi gli infortuni “verificatisi durante la guida o l'uso di veicoli o natanti a motore, nella partecipazione a corse, gare (e relative prove, collaudi, allenamenti), “prove libere” all'interno di autodromi e/o motodromi, salvo che si tratti di regolarità pura”. La disposizione esclude evidentemente dalla copertura assicurativa gli infortuni avvenuti nel corso di competizioni sportive ovvero prove, collaudi e allenamenti, prove libere se avvenute all'interno di autodromi e/o motodromi, facendo espressamente salva l'ipotesi delle competizioni di “regolarità pura”. La parte convenuta ha negato l'operatività della copertura assicurativa sull'assunto che la gara di “enduro” nel corso della quale si è infortunato l'attore non possa rientrare nella categoria delle competizioni di regolarità pura. Pt_1
Ha rilevato la parte convenuta che il Regolamento Enduro Regionale Marche della Federazione Motociclistica Italiana, applicabile alla competizione nel corso della quale si è infortunato l'attore definisce le gare di enduro come Pt_1
“manifestazioni motociclistiche di regolarità che si svolgono su tratti di strada, aperti al traffico, da percorrersi con medie e tempi d'impiego prefissati nel rispetto delle norme del Codice della Strada. All'interno della manifestazione vengono svolte prove speciali (definite gara) su strada a fondo naturale e/o percorsi di varia natura”. Ha esposto la parte convenuta che proprio la previsione di “prove speciali” o
“gare” al di fuori delle strade aperte al traffico, nel corso delle quali il concorrente non dovrebbe rispettare il Codice della Strada, escluderebbe che la gara di enduro possa essere annoverabile tra le c.d. gare di regolarità pura. Nel caso di specie, come risulta dal programma della gara, oltre al percorso stradale, erano previste due prove speciali denominate “Cross Test di 3,0 km da ripetersi 3 volte” e “Enduro Test 3,5 km”, svolte fuori dalla strada pubblica, in cui il concorrente non era tenuto al rispetto del Codice della Strada, avendo come unico obiettivo quello di portare a termine la prova nel minor tempo possibile.
pagina 5 di 8 La parte attrice ha convincentemente posto in evidenza l'infondatezza dell'assunto della controparte secondo cui nel corso delle prove speciali non vi fosse l'obbligo del rispetto del Codice della strada e secondo cui obiettivo della prova speciale fosse quello di realizzare il minor tempo possibile. Invero, nel Regolamento Enduro Regionale Marche della Federazione Motociclistica Italiana è stabilito espressamente l'obbligo del rispetto del Codice della strada, senza previsione di deroga alcuna con riferimento alle prove speciali. Né deroghe in tal senso si ricavano dal programma della gara, depositato dalla parte attrice. Neppure è fondata l'affermazione della parte convenuta secondo cui l'obiettivo della prova speciale fosse quello di realizzare il minor tempo possibile. Come posto in evidenza dall'attore, nel Regolamento, a pag. 4 lett. b) si legge che: “la somma dei tempi di tutte le P.S. (prove speciali n.d.r.) previste per il primo assoluto non dovrà essere inferiore a quindici minuti (è concessa la tolleranza di due minuti)”. Non è dunque vero che la prova fosse contro il tempo, essendo anzi previsto un tempo minimo di percorrenza e non un tempo massimo. Neppure il fatto che le prove speciali si tenessero su strade a fondo naturale vale a escludere la riconducibilità delle gare alla categoria di quelle di “regolarità pura”, non rinvenendosi in alcuna delle definizioni cui ha fatto riferimento la parte convenuta il requisito secondo cui essa potrebbe svolgersi unicamente su strada ordinaria. Nella definizione del dizionario Treccani, richiamato dalla parte convenuta, si afferma unicamente che “normalmente” le gare di regolarità pura si svolgono su strade ordinarie. Viceversa la parte attrice ha fatto riferimento ad altre definizioni di gara di
“regolarità pura” (quella adottata dalla Compagnia di assicurazione
[...]
ovvero altra presente in accordo quadro sottoscritto da agente Controparte_3 assicurativo della stessa nelle quali mai si fa riferimento Controparte_1 al tipo di strada su cui deve svolgersi la competizione. D'altra parte, anche a voler ritenere che la competizione nel corso della quale si è infortunato l'attore non rientri univocamente tra quelle oggetto della copertura assicurativa, facendo applicazione dei criteri legali di interpretazione del contratto (in particolare in base all'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede e in base all'art. 1370 c.c., secondo cui nel dubbio prevale l'interpretazione contro l'autore della clausola) deve senz'altro pervenirsi alla soluzione interpretativa che privilegia la posizione del soggetto assicurato. La compagnia di assicurazione ha inoltre eccepito che il non avesse una Pt_1 valida abilitazione prescritta per la conduzione del motociclo;
l'attore ha dunque depositato la copia di una licenza e la circostanza non è stata ulteriormente contestata dalla parte convenuta. In base alle esposte considerazioni deve concludersi nel senso della sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennità richiesta dalla parte attrice. In ordine ai postumi invalidanti, conseguenza dell'incidente capitato all'attore e in relazione ai quali opera la copertura assicurativa, deve darsi atto della Pt_1 piena condivisibilità delle conclusioni cui è giunto il CTU nominato nel corso del pagina 6 di 8 giudizio, essendosi del resto la parte convenuta limitata ad avanzare generiche contestazioni in ordine alla percentuale di invalidità permanente accertata dal consulente. Assumendo pertanto come riferimento la percentuale di invalidità indicata dal consulente, pari al 15%, tenuto conto che la somma assicurata è di importo pari ad euro 100.000,00 e che per un grado di invalidità permanente accertata del 15% le tabelle presenti al punto n.
4.3 delle condizioni generali di assicurazioni prevedono un indennizzo pari al 15% della somma assicurata, spetta all'attore un importo pari ad euro 15.000,00. In base alla condizione particolare n.
7.8 spetta inoltre all'attore una ulteriore somma pari all'1,5% dell'importo assicurato (0,25% per il primo punto;
0,50% per il secondo;
0,75% per il terzo). E' questa – quella data dall'attore - la lettura più convincente delle condizioni di contratto, non potendosi dar seguito alla diversa interpretazione proposta dalla parte convenuta, secondo cui per i primi tre punti percentuali sarebbe prevista una ipotesi di franchigia con riduzione dell'indennizzo entro i limiti indicati. La bontà della tesi esposta dall'attore si coglie alla luce della
“scheda prodotto”, depositata nel giudizio, che prevede quale condizione particolare di maggior favore per l'assicurato, una liquidazione “anche” dei primi tre punti percentuali di invalidità. Del resto, le tabelle di cui al punto n.
4.3 delle condizioni generali di assicurazione prevedono quale ipotesi ordinaria un indennizzo pari a 0 per tutti e tre i primi punti percentuali. All'attore spetta dunque un indennizzo per invalidità permanente di ulteriori euro 1.500,00 e dunque complessivamente pari ad euro 16.500,00. Non spetta invece all'attore, ad avviso del Giudice, l'indennizzo per invalidità temporanea, facendo riferimento la condizione generale di cui al punto n.
7.2 ad ipotesi di applicazione di “gessatura” e utilizzando la stessa quale sinonimo anche l'espressione “tutore immobilizzante”, senza che nel caso di specie il tutore indossato dall'attore – descritto dal CTU quale “corsetto ortopedico regolabile e rimovibile con chiusure a baionetta che va indossato nelle posizioni ortostatiche (in piedi e seduto) in quanto la colonna è sotto carico mentre viene rimosso dal paziente nel riposo “a letto“” –, in quanto amovibile, possieda le caratteristiche per rientrare nelle categorie prese in considerazione dalle condizioni generali di assicurazione. Spetta all'attore il rimborso delle spese mediche sostenute, a norma del punto n.
7.6 delle condizioni generali di polizza. Le spese riconosciute e considerate adeguatamente documentate dal CTU ammontano ad euro 654,00. Le stesse possiedono le caratteristiche richieste dal contratto per la rimborsabilità e sono state sostenute nei 90 giorni successivi all'infortunio. Quanto all'ulteriore richiesta di rimborso spese avanzata dalla parte attrice, riguardante il compenso per la redazione della consulenza tecnica di parte a firma del dott. , per euro 305,00, la stessa deve ritenersi comunque meritevole di Per_1 accoglimento, a prescindere dai contenuti delle condizioni generali di contratto, considerato che l'attore ha dovuto necessariamente fare ricorso alla tutela giudiziale a fronte del rifiuto opposto dalla parte convenuta a provvedere alla liquidazione pagina 7 di 8 dell'indennizzo e che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013 (Rv. 624396 - 01)). Spetta pertanto alla parte attrice la somma complessiva di euro 17.459,00, oltre interessi come per legge sino al dì del soddisfo. Non ricorrono i presupposti per la pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabili condotte della parte convenuta espressione di mala fede o colpa grave. In base al criterio della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta. Le stesse sono liquidate in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal d.m. 55/2014. In base ai medesimi criteri, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: condanna la convenuta a corrispondere in favore Controparte_1 dell'attore la somma di euro 17.459,00, oltre interessi come per Parte_1 legge sino al dì del soddisfo. Condanna altresì la convenuta alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte attrice, liquidate per esborsi in euro 264,00 e per compensi in euro 5.077,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Spese di CTU a carico della parte convenuta. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 18 febbraio 2025
il Giudice
Michele Cappai
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4278/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SAN
attore contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 ottobre 2024
pagina 1 di 8 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a Parte_1 comparire innanzi all'intestato Tribunale la compagnia di assicurazione
[...]
avanzando richiesta di corresponsione dell'indennizzo per Controparte_1
l'invalidità permanente cui lo stesso è andato incontro in conseguenza dell'incidente avvenuto in data 25 marzo 2018, allorquando era caduto dal proprio motociclo nel corso dello svolgimento di una competizione di “enduro”. In particolare, l'attore ha esposto quanto segue:
- il giorno 25/03/2018 alle ore 11,30 circa in Castelraimondo (MC) l'attore, alla guida del proprio motoveicolo, partecipava ad una competizione di “regolarità pura” (enduro);
- nel corso di una “prova speciale”, cronometrata, l'attore, titolare della licenza agonistica 2018 - a causa del fondo stradale al naturale- perdeva il controllo del veicolo, cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni al rachide cervicale e dorsale;
- veniva pertanto soccorso dal medico di gara e trasportato con l'ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Camerino, ove, sottoposto agli accertamenti del caso, gli veniva diagnosticato un trauma distrattivo rachide cervicale e dorsale con sospetto avvallamento D6 e D7, trauma contusivo ginocchio sinistro e distorsione lieve caviglia sinistra;
la prognosi era di 40 giorni, salvo complicazioni;
- veniva infatti immediatamente sottoposto ad esame radiografico della colonna cervicale, della colonna dorsale, del ginocchio sinistro e della caviglia sinistra e ad esame TC cerebrale;
veniva prescritto riposo a letto per i primi 15-20 giorni, l'uso del busto Camp (tutore immobilizzante) per due mesi, collare cervicale per 20 giorni e terapia medica;
- a causa dell'aggravamento e della persistenza del forte dolore a carico del rachide cervico-dorsale e dell'arto inferiore destro, in data 09.04.2018, l'attore si recava presso il Pronto Soccorso del Polo Ospedaliero di Subiaco, dove veniva diagnosticato: “politrauma contusivo cervico dorsale da riferito incidente motociclistico”; la prognosi era di giorni 10, salvo complicazioni, e veniva prescritta terapia medica;
- in data 26.04.2018 il ricorrente effettuava un esame RM della colonna cervicale, dorsale e lombosacrale, che metteva in evidenza: “ Presenza di una alterazione morfostrutturale dei somi di D5, D6, D7 con deformazione a cuneo anteriore per prevalente avvallamento della limitante somatica superiore associata a circoscritta alterazione dell'intensità del segnale con ipointensità in T1 e iperintensità nelle sequenze T2 pesate con soppressione del segnale del tessuto adiposo. I reperti suddetti, in accordo con i dati anamnestici, appaiono riferibili a lesione fratturativa di recente insorgenza”;
- a causa dell'aggravamento e del persistere del forte dolore l'attore si sottoponeva ad una serie di esami e visite specialistiche- accertando così
pagina 2 di 8 definitivamente la frattura delle vertebre D5, D6 e D7- presso strutture pubbliche e private, affrontando spese mediche per totali €1.176,00;
- di essere titolare di polizza infortuni emessa da Controparte_1 con massimale per caso morte e invalidità permanente pari ad € 100.000,00 con eliminazione della franchigia;
diaria da ricovero o gesso pari ad € 50,00 al giorno;
rimborso spese per un massimo di € 2.500,00; indennizzo per copia cartella clinica
€ 15,00;
- che l'assicurazione ha rifiutato di corrispondere l'indennizzo, rilevando che dalla polizza fossero esclusi i danni avvenuto nel corso di prove a cronometro;
- la condizione richiamata recita testualmente: " Non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni: ...omissis...e) verificatisi durante la guida o l'uso di veicoli o natanti a motore, nella partecipazione a corse, gare (e relative prove, collaudi, allenamenti) "prove libere" all'interno di autodromi e/o motodromi, salvo che si tratti di gare di regolarità pura";
- la manifestazione sportiva cui partecipava il cliente non si svolgeva all'interno di alcun motodromo ma essendo una gara di enduro (fuori strada), si effettuava su strada a fondo naturale (sterrate o bianche);
- tra tutti i casi di esclusione dalla garanzia, non ve n'è alcuno che vieti la partecipazione "a prove speciali cronometrate" (sempre presenti nelle gare di regolarità) così come motivato il diniego del 24/09/18. Ha dunque chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di € 22.176,00 o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta. Qualora anche in sede giudiziale la convenuta dovesse resistere sulla scorta del precedente atteggiamento stragiudiziale assunto, si chiede fin d'ora la condanna della stessa al pagamento del risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., che in via equitativa si quantifica in € 2.200,00. Con vittoria di spese, diritti e onorari, IVA e CPA. e spese generali ex art. 14 T.F.”. Si è costituita la parte convenuta, contestando la domanda avversaria, rilevando che il danno si è verificato in occasione di un evento escluso dalla copertura assicurativa, La “gara di regolarità” si tiene su strada ordinaria e il concorrente è obbligato ad osservare un ritmo di marcia uniforme e a rispettare i limiti di velocità stabiliti dal Codice della Strada. La definizione è confermata anche dal dizionario on line Treccani, che al lemma
“regolarità” indica “gara di r., gara che si svolge normalmente su strade ordinarie e in cui il ricorrente è tenuto a osservare la massima uniformità di marcia possibile, mantenendosi a velocità non superiori a quelle consentite per la normale circolazione stradale”.
pagina 3 di 8 La ratio della deroga per le gare di regolarità pura rispetto alla generale esclusione dalla garanzia per le competizioni è evidente ed è da ricercarsi nel fatto che, in tali gare, il rischio che si verifichi un infortunio è inferiore rispetto a qualsiasi altra competizione, essendo il concorrente tenuto a rispettare le regole dettate per la normale circolazione stradale. Il contratto contiene il riferimento puntuale alla “regolarità pura”, al precipuo fine di tenere escluse dalla garanzia anche le manifestazioni c.d. “spurie”, in cui sia prevista sia una gara di regolarità, sia una competizione vera e propria, diversa e più rischiosa. Le gare di enduro organizzate dal Comitato Regionale Marche Controparte_2
Motociclistica Italiana (F.I.M.) non rientrano nell'ambito delle competizioni di regolarità pura. Il Regolamento Enduro Regionale Marche della F.I.M., infatti, definisce le gare di enduro “manifestazioni motociclistiche di regolarità che si svolgono su tratti di strada, aperti al traffico, da percorrersi con medie e tempi d'impiego prefissati nel rispetto delle norme del Codice della Strada. All'interno della manifestazione vengono svolte prove speciali (definite gara) su strada a fondo naturale e/o percorsi di varia natura”. La previsione di “prove speciali” o “gare” al di fuori delle strade aperte al traffico e nel corso delle quali il concorrente non deve rispettare il Codice della Strada, esclude che la gara di enduro sia annoverabile tra le c.d. gare di regolarità pura. La manifestazione tenutasi nelle Marche il 24 e 25 marzo, a cui ha partecipato il sig. , non è stata una gara di regolarità pura. Parte_1
Come risulta dal programma della gara, oltre al percorso stradale, erano previste due prove speciali denominate “Cross Test di 3,0 km da ripetersi 3 volte” e
“Enduro Test 3,5 km”, svolte fuori dalla strada pubblica, in cui il concorrente non era tenuto al rispetto del Codice della Strada, avendo come unico obiettivo quello di portare a termine la prova nel minor tempo possibile. Ha inoltre evidenziato che il sig. non ha dimostrato di avere Parte_1 valida abilitazione prescritta per la conduzione del motociclo, circostanza recisamente contestata dalla Compagnia. Ha contestato in ogni caso la quantificazione dei danni operata dall'attore, non conforme ai criteri indicati nella polizza. Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni specificate in narrativa;
2) in via estremamente subordinata, ridurre la condanna in applicazione di tutte le esclusioni, limiti, franchigie e massimali previsti dalla polizza, e limitatamente di quanto l'attore dimostrerà dovuto.
3) con vittoria delle spese di lite, incluso il rimborso fortettario, IVA e CAP come per legge”.
pagina 4 di 8 Sulla richiesta delle parti, sono stati concessi dal Giudice i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'esito dell'udienza del 18 gennaio 2023, il Giudice ha disposto la nomina del CTU per la valutazione degli esiti invalidanti dell'incidente subito dall'attore. Ritenuta dunque la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 28 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda proposta dalla parte attrice sia meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti. L'art.
5.2 delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione stipulato tra le parti regola le ipotesi di esclusione dall'assicurazione contro gli infortuni, prevedendo, alla lettera e), che sono esclusi gli infortuni “verificatisi durante la guida o l'uso di veicoli o natanti a motore, nella partecipazione a corse, gare (e relative prove, collaudi, allenamenti), “prove libere” all'interno di autodromi e/o motodromi, salvo che si tratti di regolarità pura”. La disposizione esclude evidentemente dalla copertura assicurativa gli infortuni avvenuti nel corso di competizioni sportive ovvero prove, collaudi e allenamenti, prove libere se avvenute all'interno di autodromi e/o motodromi, facendo espressamente salva l'ipotesi delle competizioni di “regolarità pura”. La parte convenuta ha negato l'operatività della copertura assicurativa sull'assunto che la gara di “enduro” nel corso della quale si è infortunato l'attore non possa rientrare nella categoria delle competizioni di regolarità pura. Pt_1
Ha rilevato la parte convenuta che il Regolamento Enduro Regionale Marche della Federazione Motociclistica Italiana, applicabile alla competizione nel corso della quale si è infortunato l'attore definisce le gare di enduro come Pt_1
“manifestazioni motociclistiche di regolarità che si svolgono su tratti di strada, aperti al traffico, da percorrersi con medie e tempi d'impiego prefissati nel rispetto delle norme del Codice della Strada. All'interno della manifestazione vengono svolte prove speciali (definite gara) su strada a fondo naturale e/o percorsi di varia natura”. Ha esposto la parte convenuta che proprio la previsione di “prove speciali” o
“gare” al di fuori delle strade aperte al traffico, nel corso delle quali il concorrente non dovrebbe rispettare il Codice della Strada, escluderebbe che la gara di enduro possa essere annoverabile tra le c.d. gare di regolarità pura. Nel caso di specie, come risulta dal programma della gara, oltre al percorso stradale, erano previste due prove speciali denominate “Cross Test di 3,0 km da ripetersi 3 volte” e “Enduro Test 3,5 km”, svolte fuori dalla strada pubblica, in cui il concorrente non era tenuto al rispetto del Codice della Strada, avendo come unico obiettivo quello di portare a termine la prova nel minor tempo possibile.
pagina 5 di 8 La parte attrice ha convincentemente posto in evidenza l'infondatezza dell'assunto della controparte secondo cui nel corso delle prove speciali non vi fosse l'obbligo del rispetto del Codice della strada e secondo cui obiettivo della prova speciale fosse quello di realizzare il minor tempo possibile. Invero, nel Regolamento Enduro Regionale Marche della Federazione Motociclistica Italiana è stabilito espressamente l'obbligo del rispetto del Codice della strada, senza previsione di deroga alcuna con riferimento alle prove speciali. Né deroghe in tal senso si ricavano dal programma della gara, depositato dalla parte attrice. Neppure è fondata l'affermazione della parte convenuta secondo cui l'obiettivo della prova speciale fosse quello di realizzare il minor tempo possibile. Come posto in evidenza dall'attore, nel Regolamento, a pag. 4 lett. b) si legge che: “la somma dei tempi di tutte le P.S. (prove speciali n.d.r.) previste per il primo assoluto non dovrà essere inferiore a quindici minuti (è concessa la tolleranza di due minuti)”. Non è dunque vero che la prova fosse contro il tempo, essendo anzi previsto un tempo minimo di percorrenza e non un tempo massimo. Neppure il fatto che le prove speciali si tenessero su strade a fondo naturale vale a escludere la riconducibilità delle gare alla categoria di quelle di “regolarità pura”, non rinvenendosi in alcuna delle definizioni cui ha fatto riferimento la parte convenuta il requisito secondo cui essa potrebbe svolgersi unicamente su strada ordinaria. Nella definizione del dizionario Treccani, richiamato dalla parte convenuta, si afferma unicamente che “normalmente” le gare di regolarità pura si svolgono su strade ordinarie. Viceversa la parte attrice ha fatto riferimento ad altre definizioni di gara di
“regolarità pura” (quella adottata dalla Compagnia di assicurazione
[...]
ovvero altra presente in accordo quadro sottoscritto da agente Controparte_3 assicurativo della stessa nelle quali mai si fa riferimento Controparte_1 al tipo di strada su cui deve svolgersi la competizione. D'altra parte, anche a voler ritenere che la competizione nel corso della quale si è infortunato l'attore non rientri univocamente tra quelle oggetto della copertura assicurativa, facendo applicazione dei criteri legali di interpretazione del contratto (in particolare in base all'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede e in base all'art. 1370 c.c., secondo cui nel dubbio prevale l'interpretazione contro l'autore della clausola) deve senz'altro pervenirsi alla soluzione interpretativa che privilegia la posizione del soggetto assicurato. La compagnia di assicurazione ha inoltre eccepito che il non avesse una Pt_1 valida abilitazione prescritta per la conduzione del motociclo;
l'attore ha dunque depositato la copia di una licenza e la circostanza non è stata ulteriormente contestata dalla parte convenuta. In base alle esposte considerazioni deve concludersi nel senso della sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennità richiesta dalla parte attrice. In ordine ai postumi invalidanti, conseguenza dell'incidente capitato all'attore e in relazione ai quali opera la copertura assicurativa, deve darsi atto della Pt_1 piena condivisibilità delle conclusioni cui è giunto il CTU nominato nel corso del pagina 6 di 8 giudizio, essendosi del resto la parte convenuta limitata ad avanzare generiche contestazioni in ordine alla percentuale di invalidità permanente accertata dal consulente. Assumendo pertanto come riferimento la percentuale di invalidità indicata dal consulente, pari al 15%, tenuto conto che la somma assicurata è di importo pari ad euro 100.000,00 e che per un grado di invalidità permanente accertata del 15% le tabelle presenti al punto n.
4.3 delle condizioni generali di assicurazioni prevedono un indennizzo pari al 15% della somma assicurata, spetta all'attore un importo pari ad euro 15.000,00. In base alla condizione particolare n.
7.8 spetta inoltre all'attore una ulteriore somma pari all'1,5% dell'importo assicurato (0,25% per il primo punto;
0,50% per il secondo;
0,75% per il terzo). E' questa – quella data dall'attore - la lettura più convincente delle condizioni di contratto, non potendosi dar seguito alla diversa interpretazione proposta dalla parte convenuta, secondo cui per i primi tre punti percentuali sarebbe prevista una ipotesi di franchigia con riduzione dell'indennizzo entro i limiti indicati. La bontà della tesi esposta dall'attore si coglie alla luce della
“scheda prodotto”, depositata nel giudizio, che prevede quale condizione particolare di maggior favore per l'assicurato, una liquidazione “anche” dei primi tre punti percentuali di invalidità. Del resto, le tabelle di cui al punto n.
4.3 delle condizioni generali di assicurazione prevedono quale ipotesi ordinaria un indennizzo pari a 0 per tutti e tre i primi punti percentuali. All'attore spetta dunque un indennizzo per invalidità permanente di ulteriori euro 1.500,00 e dunque complessivamente pari ad euro 16.500,00. Non spetta invece all'attore, ad avviso del Giudice, l'indennizzo per invalidità temporanea, facendo riferimento la condizione generale di cui al punto n.
7.2 ad ipotesi di applicazione di “gessatura” e utilizzando la stessa quale sinonimo anche l'espressione “tutore immobilizzante”, senza che nel caso di specie il tutore indossato dall'attore – descritto dal CTU quale “corsetto ortopedico regolabile e rimovibile con chiusure a baionetta che va indossato nelle posizioni ortostatiche (in piedi e seduto) in quanto la colonna è sotto carico mentre viene rimosso dal paziente nel riposo “a letto“” –, in quanto amovibile, possieda le caratteristiche per rientrare nelle categorie prese in considerazione dalle condizioni generali di assicurazione. Spetta all'attore il rimborso delle spese mediche sostenute, a norma del punto n.
7.6 delle condizioni generali di polizza. Le spese riconosciute e considerate adeguatamente documentate dal CTU ammontano ad euro 654,00. Le stesse possiedono le caratteristiche richieste dal contratto per la rimborsabilità e sono state sostenute nei 90 giorni successivi all'infortunio. Quanto all'ulteriore richiesta di rimborso spese avanzata dalla parte attrice, riguardante il compenso per la redazione della consulenza tecnica di parte a firma del dott. , per euro 305,00, la stessa deve ritenersi comunque meritevole di Per_1 accoglimento, a prescindere dai contenuti delle condizioni generali di contratto, considerato che l'attore ha dovuto necessariamente fare ricorso alla tutela giudiziale a fronte del rifiuto opposto dalla parte convenuta a provvedere alla liquidazione pagina 7 di 8 dell'indennizzo e che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013 (Rv. 624396 - 01)). Spetta pertanto alla parte attrice la somma complessiva di euro 17.459,00, oltre interessi come per legge sino al dì del soddisfo. Non ricorrono i presupposti per la pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabili condotte della parte convenuta espressione di mala fede o colpa grave. In base al criterio della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta. Le stesse sono liquidate in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal d.m. 55/2014. In base ai medesimi criteri, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: condanna la convenuta a corrispondere in favore Controparte_1 dell'attore la somma di euro 17.459,00, oltre interessi come per Parte_1 legge sino al dì del soddisfo. Condanna altresì la convenuta alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte attrice, liquidate per esborsi in euro 264,00 e per compensi in euro 5.077,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Spese di CTU a carico della parte convenuta. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 18 febbraio 2025
il Giudice
Michele Cappai
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