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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 462/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 29/01/2025
d a
OGGETTO: Parte_1 CP_1 Parte_1
Altri contratti d'opera rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDI GIANCARLO, elettivamente domiciliata in PIAZZA S. AMBROGIO 16 20123 MILANO presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o
, , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
BOLLANI DAVIDE e dall'avv. BOLLANI ANDREA, elettivamente domiciliati in
VIA CENEDELLA 7 25017 LONATO presso il loro studio pagina 1 di 13 , rappresentato e difeso dall'avv. POMPOSELLI MARIA CP_4
TERESA, elettivamente domiciliato in VIALE TEODORICO 3 MILANO presso il suo studio rappresentata e difesa dall'avv. FRATI Parte_2
RICCARDO, elettivamente domiciliata in VIA PIETRO BULLONI N. 33
BRESCIA presso il suo studio
, rappresentata e difesa dall'avv. DI NUNNO PATRIZIA, Controparte_5
elettivamente domiciliata in VIA VITTORIO VENETO N. 108 BRESCIA presso il suo studio
N. Controparte_6
A117C248475, rappresentata e difesa dall'avv. GEFFERS FRANK JORG e dall'avv. RANIERI LORENZO, elettivamente domiciliata in VIA DEI PRATI
FISCALI, 221 00141 ROMA presso lo studio di quest'ultima
APPELLATI
, Controparte_7
APPELLATO CONTUMACE
, Controparte_8 TE
,
[...]
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza n. 763/2023 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 03/04/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: in via principale: in riforma della sentenza n. 763/2023 in data
pagina 2 di 13 03.04.2023, notificata in data 12.04.2023, rigettare la domanda di manleva e di
garanzia svolta dall'arch. e dal Geom. nei confronti Controparte_2 Controparte_3
di (già ) in quanto infondata in Parte_1 Controparte_10
fatto e indiritto non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia
assicurativa di cui alla polizza nr. 1 008 004010948, stipulata da Parte_3
per tutti i motivi dedotti nel primo e secondo motivo di
[...]
impugnazione della sentenza in esame e, per l'effetto, condannare l'arch.
[...]
e il geom. a restituire quanto già corrisposto dalla CP_2 Controparte_3
Compagnia in esecuzione degli obblighi nascenti dalla sentenza impugnata;
in via subordinata: in riforma della sentenza n. 763/2023 in data 03.04.2023,
notificata in data 12.04.2023, accertare e dichiarare che il termine da cui calcolare
la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti alla signora decorre dal CP_5
deposito della relazione del CTU ing. nel giudizio RG 20222/2017 Persona_1
(21.02.2021) o, se mai, dal deposito della relazione del CTU ing. nel Persona_1
procedimento per ATP RG 7502/2017 (11.08.2017).
Spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio rifusi.
Dell'appellato Nel merito, in via principale: 1)Confermare la sentenza CP_4
di primo grado n. 763/2023 con riferimento all'insussistenza di ogni profilo di
responsabilità in capo all'Ing. 2) rigettare le domande tutte proposte CP_4
da nei confronti dell'ingegner per difetto di Controparte_5 CP_4
legittimazione attiva dell'attrice, per difetto di legittimazione passiva del convenuto,
per intervenuta decadenza e prescrizione, per infondatezza della medesima.
Dell'appellata IN VIA PRINCIPALE: dichiararsi inammissibile e/o CP_5
pagina 3 di 13 rigettare integralmente l'appello proposto da perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto, perché inammissibile e/o improponibile per tutti i
motivi meglio esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 763/2023
emessa dal Tribunale di Brescia in data 03.04.2023 e pubblicata in data 01.02.2017.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese (anche di CTU), compenso professionale di
entrambi i gradi di giudizio.
Degli appellati IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'appello CP_2
avversario inammissibile ex art 348 bis cpc per insussistenza di ragionevole
probabilità di essere accolto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni
avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta: rigettare l'appello proposto da
siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e in Parte_1
diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali
difensive del grado.
Dell'appellata In via principale, rigettare l'appello proposto dalla CP_6
e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado;
Controparte_11
In subordine, nel caso in cui i convenuti proponessero appello incidentale CP_2
impugnando il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di manleva
avanzata verso confermare sul punto la sentenza di primo Controparte_12
grado in quanto del tutto corretta, logica e fondata sotto il profilo motivazionale;
In estremo subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo
pagina 4 di 13 grado, accogliere comunque le conclusioni già rassegnate nel primo grado di
giudizio da intendersi qui integralmente trascritte, sia in relazione a tutte le
eccezioni di inoperatività della polizza qui azionata, sia con riferimento al merito del
giudizio. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Dell'appellata Nel merito: confermare, con riferimento Parte_2
alle pronunce che la riguardano, la sentenza di primo grado. Spese alla legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato del 21.12.2017, citava in giudizio Controparte_5
l'arch. (progettista), il geom. (direttore lavori), Controparte_2 Controparte_3
l'ing. (collaudatore delle opere in cemento armato), ditta individuale CP_4
(incaricata della realizzazione del parcheggio), Controparte_7 Parte_2
(incaricata delle opere edili) e ditta individuale
[...] Controparte_8
(esecutrice delle opere di isolamento termico perimetrale) per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti per l'errata esecuzione delle opere compiute durante la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Padenghe del Garda,
via Santa Giulia n. 26/a.
L'attrice lamentava vizi e difetti delle opere realizzate, già accertati in sede di ATP
ante causam, nella relazione del ctu del 10.8.2017, (in particolare errata esecuzione soletta del nuovo balcone, cappotto esterno, impianto fognario e idrotermosanitario,
muro di confine, rimodellamento del terreno, carente isolamento acustico degli scarichi dei bagni, violazione della disciplina antisismica), nonché ritardo nell'esecuzione dei lavori e chiedeva pertanto la condanna al pagamento dei danni quantificati in: i) € 85.900,00= per danno emergente;
ii) € 87.000,00= per lucro pagina 5 di 13 cessante;
iii) € 21.774,00= ciascuno a carico dei soli e Parte_2 CP_8
per penali contrattuali, oltre agli eventuali danni ulteriori.
Si costituivano i convenuti, ad eccezione di contestando le domande CP_8
svolte nei loro confronti chiedendone il rigetto.
Su istanza dei convenuti e veniva autorizzata la Controparte_2 Controparte_3
chiamata in manleva delle compagnie ora Controparte_10 [...]
e che costituitesi contestavano a loro Parte_1 Controparte_13
volta la fondatezza delle domande attoree, eccependo comunque in primis l'inoperatività delle rispettive polizze.
La causa era istruita documentalmente e con l'espletamento di Ctu ing. Per_1
[...]
Per quanto qui di interesse con la sentenza gravata il tribunale, riconosciuti i danni e i vizi delle opere e l'entità ed i costi necessari per rendere l'immobile agibile e pienamente fruibile,
- condannava e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 [...]
in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, delle somme meglio CP_8
indicate in motivazione e nei limiti e termini ivi specificati, oltre al rimborso delle spese di lite;
- condannava a manlevare e da Parte_1 CP_2 Controparte_3
quanto questi dovranno corrispondere all'attrice, in forza della presente sentenza,
anche a titolo di spese di lite, sempre nei limiti precisati in motivazione;
- rigettava la domanda proposta da nei confronti di la CP_5 CP_4
pagina 6 di 13 domanda di manleva proposta da e nei confronti Controparte_2 Controparte_3
degli Assicuratori dei e la domanda riconvenzionale proposta da CP_6 [...]
nei confronti di Parte_2 CP_5
- condannava e in solido, alla rifusione delle spese Controparte_2 Controparte_3
sostenute da Controparte_13
- compensava per intero le spese di lite fra le parti Parte_4
e Parte_5 Parte_6
Avverso tale sentenza proponeva appello la sola Parte_1
chiedendo riformarsi la sentenza in relazione alla domanda di manleva avanzata nei suoi confronti da e ribadendo l'inoperatività della polizza ed CP_2 Controparte_3
in via subordinata censurando anche il termine di decorrenza per la rivalutazione monetaria e gli interessi riconosciuti a CP_5
Si costituivano gli appellati, ad eccezione di e dichiarati CP_7 CP_8
contumaci, i quali chiedevano rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza resa in ogni sua parte.
All'udienza del 29/01/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice rigettava l'inoperatività della polizza assicurativa (nr. 1 008 004010948 stipulata da
[...]
) per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 delle Parte_3
Condizioni Generali di Assicurazioni (doc. 1) e degli art. 1182 e 1901 c.c.
Ribadisce che:
pagina 7 di 13 l'art. 3 citato, prevede espressamente che l'operatività della garanzia assicurativa deve ritenersi sospesa “dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive
scadenze”;
e ricevuto il 10.05.2016 l'avviso di notificazione di Controparte_2 Controparte_3
un atto giudiziario, effettuavano il pagamento del premio il pomeriggio dello stesso giorno;
la provvista del premio per l'annualità 2015-2016 giungeva nella disponibilità
patrimoniale della Compagnia il 12.05.2016 (doc. 2 fs .italiana ass) e quindi la copertura assicurativa riprendeva solo alle ore 24:00 dello stesso giorno, a notifica
(12.5.2016), dell'atp già avvenuta qualche ora prima;
ciò che comporterebbe l'inoperatività della polizza.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il giudice accoglieva solo parzialmente e non integralmente l'eccepita inoperatività della polizza (ai sensi dell'art. 12 Condizioni generali) nei confronti del geom. che aveva Controparte_3
svolto attività di direzione lavori delle opere in cemento armato che per legge non è
consentita ad un geometra.
Svolgendo geom. l'incarico di progettista e direttore dei lavori delle Controparte_3
opere per cui è causa, la copertura assicurativa di cui alla polizza azionata non può
operare in assoluto e non limitatamente alle sole opere di rifacimento della “soletta del balcone e violazione della disciplina antisismica”.
A detta dell'appellante la polizza non opererebbe quindi anche per vizi riscontrati in pagina 8 di 13 relazione alla posa del cappotto, all'assenza requisiti acustici scarichi, al mal funzionamento impianto fognario, al muro di recinzione e rimodellamento del terreno ed alla violazione disciplina antisismica.
Infine con il terzo motivo critica la sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224 cc e 2041 cc ove il giudice faceva decorrere la rivalutazione ISTAT e gli interessi legali sulle somme riconosciute a a partire dalla data di Controparte_5
deposito del ricorso per ATP (29.04.2016).
Ritiene che solo dal deposito della perizia integrativa (21.02.2021) o al più da quello della relazione conclusiva del procedimento per ATP (11.08.2017) andrà calcolata la rivalutazione monetaria, mentre gli interessi legali andranno calcolati sulle somme devalutate alla data di decorrenza (21.02.2021 o 11.08.2017) e rivalutate annualmente sino alla pubblicazione della sentenza e da qui gli interessi legali sulle somme liquidate sino al saldo.
***
Il primo motivo va rigettato.
L'appellante ribadisce l'inoperatività della polizza sostenendo che:
1) il pagamento del premio sarebbe stato effettuato (10/05/2016) dai dopo CP_2
il ricevimento dell'avviso di ritiro di un atto giudiziario (ATP notificato da;
CP_5
2) che comunque la provvista perveniva alla compagnia solo il giorno 12/05/2016 a notifica già avvenuta.
Entrambi gli assunti non sono stati provati.
Quanto al primo aspetto risulta documentalmente (doc. 16 fs che l'atto CP_5 pagina 9 di 13 veniva portato alla notifica da all'Ufficio UNEP di Brescia il giorno CP_5
10.05.2016, spedito lo stesso giorno in plico postale, e poi recapitato, come si evince dalla cartolina di ricevimento, ai destinatari Arch. e Geom. in data CP_2 CP_2
12.05.2016 direttamente a mani di Controparte_3
Quanto al secondo aspetto risulta agli atti (doc. 8 fs la copia della contabile CP_2
del bonifico attestante il pagamento del premio (annualità 2015/2016) effettuato dagli assicurati in data 10.5.2016, ove anche la data di valuta viene espressamente indicata il 10.05.2016.
Stante la sua eccezione era onere dell'appellante provare che l'accredito del premio fosse pervenuto nella disponibilità della compagnia assicurativa in altra data
(12.05.2016); quanto depositato al riguardo viceversa (doc. 2 fs ) non è di per Pt_1
sé sufficiente a darne dimostrazione, trattandosi non di un estratto conto bancario, ma di una semplice schermata di un anonimo computer, fotografata senza alcuna indicazione precisa, ritagliata ai lati e quindi incompleta.
Deve pertanto confermarsi, quanto già correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, ovvero la vigenza (a far tempo dalle h. 24.00 del giorno del pagamento
10.5.2016 ex art. 3 condizioni generali di polizza) della copertura assicurativa,
anteriormente alla notifica del procedimento di ATP.
Anche il secondo motivo va rigettato.
L'art. 12 Condizioni generali di polizza (oggetto dell'assicurazione) prevede che:
”..la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato contro le perdite delle quali sia
tenuto a rispondere come civilmente responsabile che traggono origine da ogni
pagina 10 di 13 richiesta di risarcimento fatta da terzi all'assicurato…le attività coperte sono tutte
quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della
professione”.
Il tribunale conformemente a tale pattuizione ha legittimamente escluso la copertura di polizza con riguardo alla posizione del geom. per quei danni Controparte_3
(soletta del balcone e violazione della disciplina antisismica) connessi ad opere estranee alla competenza professionale del geometra, tenuto conto che questi non poteva svolgere attività di direttore lavori di cementi armati.
L'interpretazione della citata clausola non può invece estendersi, come vorrebbe l'appellante, a quelle attività che al contrario rientrano per legge e a buon diritto nell'ambito delle competenze della qualifica di geometra.
Tantopiù che in primo grado (pag.8 costituzione) la stessa compagnia di assicurazioni riconosceva che il geom. aveva svolto un duplice Controparte_3
incarico ovvero “direttore dei lavori cementi armati” e “direttore dei lavori architettonici”, evidenziando che la polizza non poteva ritenersi operante con riferimento alla prima mansione, perché non rientrante nelle attività consentite al suo titolo professionale.
Va ugualmente rigettato anche il terzo motivo, con il quale l'appellante vorrebbe far decorrere la rivalutazione e gli interessi dalla data di deposito degli elaborati peritali
(dall'ATP o dalla successiva CTU integrativa).
Non è contestato che essendo il credito risarcitorio da responsabilità
extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore su questo vadano calcolati pagina 11 di 13 rivalutazione ed interessi.
Quanto alla loro decorrenza, per il principio per cui gli effetti processuali retroagiscono alla data della domanda, rivalutazione e interessi devono essere calcolati, come già evidenziato dal giudice di primo grado, dal deposito del ricorso per ATP, perché è da quel momento che il danneggiato ha richiesto l'accertamento dei danni protestati, anche se la quantificazione della loro esatta entità veniva calcolata, in contraddittorio tra le parti, in sede peritale.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati e all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al CP_2 CP_5
dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con
DM n. 147/22 (valore dichiarato indeterminabile); nulla sulle spese per gli altri appellati ( convenuti in giudizio solo ai fini CP_6 CP_4 Parte_2
dell'integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 763/2023 del Tribunale di
Brescia seconda sezione in data 03/04/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a e le Controparte_3 Controparte_2
spese del grado, che liquida in euro 2.058 per la “fase di studio”, euro 1.418 per la
“fase introduttiva” ed euro 3.470 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
pagina 12 di 13 condanna la parte appellante a rimborsare a le spese del grado, che Controparte_5
liquida in euro 2.058 per la “fase di studio”, euro 1.418 per la “fase introduttiva” ed euro 3.470 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
compensa interamente le spese nei confronti degli altri appellati CP_6 CP_4
convenuti in giudizio solo ai fini dell'integrazione del Parte_2
contraddittorio;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 462/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 29/01/2025
d a
OGGETTO: Parte_1 CP_1 Parte_1
Altri contratti d'opera rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDI GIANCARLO, elettivamente domiciliata in PIAZZA S. AMBROGIO 16 20123 MILANO presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o
, , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
BOLLANI DAVIDE e dall'avv. BOLLANI ANDREA, elettivamente domiciliati in
VIA CENEDELLA 7 25017 LONATO presso il loro studio pagina 1 di 13 , rappresentato e difeso dall'avv. POMPOSELLI MARIA CP_4
TERESA, elettivamente domiciliato in VIALE TEODORICO 3 MILANO presso il suo studio rappresentata e difesa dall'avv. FRATI Parte_2
RICCARDO, elettivamente domiciliata in VIA PIETRO BULLONI N. 33
BRESCIA presso il suo studio
, rappresentata e difesa dall'avv. DI NUNNO PATRIZIA, Controparte_5
elettivamente domiciliata in VIA VITTORIO VENETO N. 108 BRESCIA presso il suo studio
N. Controparte_6
A117C248475, rappresentata e difesa dall'avv. GEFFERS FRANK JORG e dall'avv. RANIERI LORENZO, elettivamente domiciliata in VIA DEI PRATI
FISCALI, 221 00141 ROMA presso lo studio di quest'ultima
APPELLATI
, Controparte_7
APPELLATO CONTUMACE
, Controparte_8 TE
,
[...]
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza n. 763/2023 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 03/04/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: in via principale: in riforma della sentenza n. 763/2023 in data
pagina 2 di 13 03.04.2023, notificata in data 12.04.2023, rigettare la domanda di manleva e di
garanzia svolta dall'arch. e dal Geom. nei confronti Controparte_2 Controparte_3
di (già ) in quanto infondata in Parte_1 Controparte_10
fatto e indiritto non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia
assicurativa di cui alla polizza nr. 1 008 004010948, stipulata da Parte_3
per tutti i motivi dedotti nel primo e secondo motivo di
[...]
impugnazione della sentenza in esame e, per l'effetto, condannare l'arch.
[...]
e il geom. a restituire quanto già corrisposto dalla CP_2 Controparte_3
Compagnia in esecuzione degli obblighi nascenti dalla sentenza impugnata;
in via subordinata: in riforma della sentenza n. 763/2023 in data 03.04.2023,
notificata in data 12.04.2023, accertare e dichiarare che il termine da cui calcolare
la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti alla signora decorre dal CP_5
deposito della relazione del CTU ing. nel giudizio RG 20222/2017 Persona_1
(21.02.2021) o, se mai, dal deposito della relazione del CTU ing. nel Persona_1
procedimento per ATP RG 7502/2017 (11.08.2017).
Spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio rifusi.
Dell'appellato Nel merito, in via principale: 1)Confermare la sentenza CP_4
di primo grado n. 763/2023 con riferimento all'insussistenza di ogni profilo di
responsabilità in capo all'Ing. 2) rigettare le domande tutte proposte CP_4
da nei confronti dell'ingegner per difetto di Controparte_5 CP_4
legittimazione attiva dell'attrice, per difetto di legittimazione passiva del convenuto,
per intervenuta decadenza e prescrizione, per infondatezza della medesima.
Dell'appellata IN VIA PRINCIPALE: dichiararsi inammissibile e/o CP_5
pagina 3 di 13 rigettare integralmente l'appello proposto da perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto, perché inammissibile e/o improponibile per tutti i
motivi meglio esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 763/2023
emessa dal Tribunale di Brescia in data 03.04.2023 e pubblicata in data 01.02.2017.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese (anche di CTU), compenso professionale di
entrambi i gradi di giudizio.
Degli appellati IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'appello CP_2
avversario inammissibile ex art 348 bis cpc per insussistenza di ragionevole
probabilità di essere accolto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni
avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta: rigettare l'appello proposto da
siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e in Parte_1
diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali
difensive del grado.
Dell'appellata In via principale, rigettare l'appello proposto dalla CP_6
e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado;
Controparte_11
In subordine, nel caso in cui i convenuti proponessero appello incidentale CP_2
impugnando il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di manleva
avanzata verso confermare sul punto la sentenza di primo Controparte_12
grado in quanto del tutto corretta, logica e fondata sotto il profilo motivazionale;
In estremo subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo
pagina 4 di 13 grado, accogliere comunque le conclusioni già rassegnate nel primo grado di
giudizio da intendersi qui integralmente trascritte, sia in relazione a tutte le
eccezioni di inoperatività della polizza qui azionata, sia con riferimento al merito del
giudizio. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Dell'appellata Nel merito: confermare, con riferimento Parte_2
alle pronunce che la riguardano, la sentenza di primo grado. Spese alla legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato del 21.12.2017, citava in giudizio Controparte_5
l'arch. (progettista), il geom. (direttore lavori), Controparte_2 Controparte_3
l'ing. (collaudatore delle opere in cemento armato), ditta individuale CP_4
(incaricata della realizzazione del parcheggio), Controparte_7 Parte_2
(incaricata delle opere edili) e ditta individuale
[...] Controparte_8
(esecutrice delle opere di isolamento termico perimetrale) per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti per l'errata esecuzione delle opere compiute durante la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Padenghe del Garda,
via Santa Giulia n. 26/a.
L'attrice lamentava vizi e difetti delle opere realizzate, già accertati in sede di ATP
ante causam, nella relazione del ctu del 10.8.2017, (in particolare errata esecuzione soletta del nuovo balcone, cappotto esterno, impianto fognario e idrotermosanitario,
muro di confine, rimodellamento del terreno, carente isolamento acustico degli scarichi dei bagni, violazione della disciplina antisismica), nonché ritardo nell'esecuzione dei lavori e chiedeva pertanto la condanna al pagamento dei danni quantificati in: i) € 85.900,00= per danno emergente;
ii) € 87.000,00= per lucro pagina 5 di 13 cessante;
iii) € 21.774,00= ciascuno a carico dei soli e Parte_2 CP_8
per penali contrattuali, oltre agli eventuali danni ulteriori.
Si costituivano i convenuti, ad eccezione di contestando le domande CP_8
svolte nei loro confronti chiedendone il rigetto.
Su istanza dei convenuti e veniva autorizzata la Controparte_2 Controparte_3
chiamata in manleva delle compagnie ora Controparte_10 [...]
e che costituitesi contestavano a loro Parte_1 Controparte_13
volta la fondatezza delle domande attoree, eccependo comunque in primis l'inoperatività delle rispettive polizze.
La causa era istruita documentalmente e con l'espletamento di Ctu ing. Per_1
[...]
Per quanto qui di interesse con la sentenza gravata il tribunale, riconosciuti i danni e i vizi delle opere e l'entità ed i costi necessari per rendere l'immobile agibile e pienamente fruibile,
- condannava e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 [...]
in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, delle somme meglio CP_8
indicate in motivazione e nei limiti e termini ivi specificati, oltre al rimborso delle spese di lite;
- condannava a manlevare e da Parte_1 CP_2 Controparte_3
quanto questi dovranno corrispondere all'attrice, in forza della presente sentenza,
anche a titolo di spese di lite, sempre nei limiti precisati in motivazione;
- rigettava la domanda proposta da nei confronti di la CP_5 CP_4
pagina 6 di 13 domanda di manleva proposta da e nei confronti Controparte_2 Controparte_3
degli Assicuratori dei e la domanda riconvenzionale proposta da CP_6 [...]
nei confronti di Parte_2 CP_5
- condannava e in solido, alla rifusione delle spese Controparte_2 Controparte_3
sostenute da Controparte_13
- compensava per intero le spese di lite fra le parti Parte_4
e Parte_5 Parte_6
Avverso tale sentenza proponeva appello la sola Parte_1
chiedendo riformarsi la sentenza in relazione alla domanda di manleva avanzata nei suoi confronti da e ribadendo l'inoperatività della polizza ed CP_2 Controparte_3
in via subordinata censurando anche il termine di decorrenza per la rivalutazione monetaria e gli interessi riconosciuti a CP_5
Si costituivano gli appellati, ad eccezione di e dichiarati CP_7 CP_8
contumaci, i quali chiedevano rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza resa in ogni sua parte.
All'udienza del 29/01/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice rigettava l'inoperatività della polizza assicurativa (nr. 1 008 004010948 stipulata da
[...]
) per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 delle Parte_3
Condizioni Generali di Assicurazioni (doc. 1) e degli art. 1182 e 1901 c.c.
Ribadisce che:
pagina 7 di 13 l'art. 3 citato, prevede espressamente che l'operatività della garanzia assicurativa deve ritenersi sospesa “dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive
scadenze”;
e ricevuto il 10.05.2016 l'avviso di notificazione di Controparte_2 Controparte_3
un atto giudiziario, effettuavano il pagamento del premio il pomeriggio dello stesso giorno;
la provvista del premio per l'annualità 2015-2016 giungeva nella disponibilità
patrimoniale della Compagnia il 12.05.2016 (doc. 2 fs .italiana ass) e quindi la copertura assicurativa riprendeva solo alle ore 24:00 dello stesso giorno, a notifica
(12.5.2016), dell'atp già avvenuta qualche ora prima;
ciò che comporterebbe l'inoperatività della polizza.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il giudice accoglieva solo parzialmente e non integralmente l'eccepita inoperatività della polizza (ai sensi dell'art. 12 Condizioni generali) nei confronti del geom. che aveva Controparte_3
svolto attività di direzione lavori delle opere in cemento armato che per legge non è
consentita ad un geometra.
Svolgendo geom. l'incarico di progettista e direttore dei lavori delle Controparte_3
opere per cui è causa, la copertura assicurativa di cui alla polizza azionata non può
operare in assoluto e non limitatamente alle sole opere di rifacimento della “soletta del balcone e violazione della disciplina antisismica”.
A detta dell'appellante la polizza non opererebbe quindi anche per vizi riscontrati in pagina 8 di 13 relazione alla posa del cappotto, all'assenza requisiti acustici scarichi, al mal funzionamento impianto fognario, al muro di recinzione e rimodellamento del terreno ed alla violazione disciplina antisismica.
Infine con il terzo motivo critica la sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224 cc e 2041 cc ove il giudice faceva decorrere la rivalutazione ISTAT e gli interessi legali sulle somme riconosciute a a partire dalla data di Controparte_5
deposito del ricorso per ATP (29.04.2016).
Ritiene che solo dal deposito della perizia integrativa (21.02.2021) o al più da quello della relazione conclusiva del procedimento per ATP (11.08.2017) andrà calcolata la rivalutazione monetaria, mentre gli interessi legali andranno calcolati sulle somme devalutate alla data di decorrenza (21.02.2021 o 11.08.2017) e rivalutate annualmente sino alla pubblicazione della sentenza e da qui gli interessi legali sulle somme liquidate sino al saldo.
***
Il primo motivo va rigettato.
L'appellante ribadisce l'inoperatività della polizza sostenendo che:
1) il pagamento del premio sarebbe stato effettuato (10/05/2016) dai dopo CP_2
il ricevimento dell'avviso di ritiro di un atto giudiziario (ATP notificato da;
CP_5
2) che comunque la provvista perveniva alla compagnia solo il giorno 12/05/2016 a notifica già avvenuta.
Entrambi gli assunti non sono stati provati.
Quanto al primo aspetto risulta documentalmente (doc. 16 fs che l'atto CP_5 pagina 9 di 13 veniva portato alla notifica da all'Ufficio UNEP di Brescia il giorno CP_5
10.05.2016, spedito lo stesso giorno in plico postale, e poi recapitato, come si evince dalla cartolina di ricevimento, ai destinatari Arch. e Geom. in data CP_2 CP_2
12.05.2016 direttamente a mani di Controparte_3
Quanto al secondo aspetto risulta agli atti (doc. 8 fs la copia della contabile CP_2
del bonifico attestante il pagamento del premio (annualità 2015/2016) effettuato dagli assicurati in data 10.5.2016, ove anche la data di valuta viene espressamente indicata il 10.05.2016.
Stante la sua eccezione era onere dell'appellante provare che l'accredito del premio fosse pervenuto nella disponibilità della compagnia assicurativa in altra data
(12.05.2016); quanto depositato al riguardo viceversa (doc. 2 fs ) non è di per Pt_1
sé sufficiente a darne dimostrazione, trattandosi non di un estratto conto bancario, ma di una semplice schermata di un anonimo computer, fotografata senza alcuna indicazione precisa, ritagliata ai lati e quindi incompleta.
Deve pertanto confermarsi, quanto già correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, ovvero la vigenza (a far tempo dalle h. 24.00 del giorno del pagamento
10.5.2016 ex art. 3 condizioni generali di polizza) della copertura assicurativa,
anteriormente alla notifica del procedimento di ATP.
Anche il secondo motivo va rigettato.
L'art. 12 Condizioni generali di polizza (oggetto dell'assicurazione) prevede che:
”..la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato contro le perdite delle quali sia
tenuto a rispondere come civilmente responsabile che traggono origine da ogni
pagina 10 di 13 richiesta di risarcimento fatta da terzi all'assicurato…le attività coperte sono tutte
quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della
professione”.
Il tribunale conformemente a tale pattuizione ha legittimamente escluso la copertura di polizza con riguardo alla posizione del geom. per quei danni Controparte_3
(soletta del balcone e violazione della disciplina antisismica) connessi ad opere estranee alla competenza professionale del geometra, tenuto conto che questi non poteva svolgere attività di direttore lavori di cementi armati.
L'interpretazione della citata clausola non può invece estendersi, come vorrebbe l'appellante, a quelle attività che al contrario rientrano per legge e a buon diritto nell'ambito delle competenze della qualifica di geometra.
Tantopiù che in primo grado (pag.8 costituzione) la stessa compagnia di assicurazioni riconosceva che il geom. aveva svolto un duplice Controparte_3
incarico ovvero “direttore dei lavori cementi armati” e “direttore dei lavori architettonici”, evidenziando che la polizza non poteva ritenersi operante con riferimento alla prima mansione, perché non rientrante nelle attività consentite al suo titolo professionale.
Va ugualmente rigettato anche il terzo motivo, con il quale l'appellante vorrebbe far decorrere la rivalutazione e gli interessi dalla data di deposito degli elaborati peritali
(dall'ATP o dalla successiva CTU integrativa).
Non è contestato che essendo il credito risarcitorio da responsabilità
extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore su questo vadano calcolati pagina 11 di 13 rivalutazione ed interessi.
Quanto alla loro decorrenza, per il principio per cui gli effetti processuali retroagiscono alla data della domanda, rivalutazione e interessi devono essere calcolati, come già evidenziato dal giudice di primo grado, dal deposito del ricorso per ATP, perché è da quel momento che il danneggiato ha richiesto l'accertamento dei danni protestati, anche se la quantificazione della loro esatta entità veniva calcolata, in contraddittorio tra le parti, in sede peritale.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati e all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al CP_2 CP_5
dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con
DM n. 147/22 (valore dichiarato indeterminabile); nulla sulle spese per gli altri appellati ( convenuti in giudizio solo ai fini CP_6 CP_4 Parte_2
dell'integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 763/2023 del Tribunale di
Brescia seconda sezione in data 03/04/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a e le Controparte_3 Controparte_2
spese del grado, che liquida in euro 2.058 per la “fase di studio”, euro 1.418 per la
“fase introduttiva” ed euro 3.470 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
pagina 12 di 13 condanna la parte appellante a rimborsare a le spese del grado, che Controparte_5
liquida in euro 2.058 per la “fase di studio”, euro 1.418 per la “fase introduttiva” ed euro 3.470 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
compensa interamente le spese nei confronti degli altri appellati CP_6 CP_4
convenuti in giudizio solo ai fini dell'integrazione del Parte_2
contraddittorio;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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