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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica,
in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 20571 del
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2020, ad oggetto: risarcimento danni da lesioni, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Silvestro Calabrese (C.F.
presso il cui studio sito in Napoli al Centro C.F._2
Direzionale Is A/5 elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
- attore
E
(P.Iva ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla via Comunale del
Principe, 13/A, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Maresca (cod.
fisc. ), con studio in Sorrento (NA) al Viale CodiceFiscale_3
Nizza n. 62, in virtù di procura in atti
- convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza per la precisazione delle conclusioni, parte attrice
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 1 di 7 depositava le note scritte in sostituzione di udienza, chiedendo che la causa fosse decisa.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Napoli, la , CP_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento delle lesioni patite,
conseguentemente alla caduta avvenuta in data 19/07/2009 sul suolo di proprietà di parte convenuta.
Assumeva difatti l'attore che in data 19/07/2009, verso le ore 17.30
circa, nel mentre percorreva in qualità di pedone il viale interno dell'Ospedale San Paolo di Napoli, rovinava al suolo a causa del cedimento del cordolo del marciapiede sul quale stava salendo.
In seguito a tale evento, il sig. riportava lesioni Parte_1
personali così come riscontrato al PS dell'Ospedale San Paolo di
Napoli. Chiedeva dunque il risarcimento delle lesioni subite in seguito al verificarsi del predetto sinistro. Si costituiva l la quale Pt_2
contestava integralmente le difese avverse chiedendone il totale rigetto,
respingendo le proprie responsabilità nella causazione dell'evento de quo e contestando la documentazione presentata dalla parte ricorrente,
in particolare i referti medici delle strutture private, che non hanno valore probatorio. Altresì, metteva in discussione anche la valutazione medico legale e la quantificazione dei danni, ritenendo esorbitante la richiesta di risarcimento di € 15.133,83, in virtù di un trauma distorsivo alla caviglia. Contestava infine il danno morale richiesto, in quanto non
Contr adeguatamente provato. L concludeva dunque ribadendo la sua
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 2 di 7 posizione di difesa.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, espletata la prova testimoniale nonché la CTU medico legale al fine di valutare i postumi riportati dall'attore, veniva assegnata la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Riassunti brevemente i fatti di causa, occorre effettuare una breve precisazione circa la normativa relativa ai sinistri relativi alla c.d.
insidia e trabocchetto.
In sintesi, si può ricorrere all'applicazione di due norme:
Contr
- Art. 2043 c.c. (responsabilità per il fatto illecito): L' è
responsabile se il danno derivato dal cedimento del cordolo del marciapiede è stato causato da negligenza nella manutenzione o vigilanza del luogo pubblico. La giurisprudenza stabilisce che l'ente pubblico deve evitare situazioni di pericolo occulto o insidia.
- Art. 2051 c.c. (responsabilità per danno da cose in custodia).
Contr Secondo tale norma andrebbe considerata la responsabilità dell in ordine alla custodia della strada. L'ente potrebbe essere ritenuto responsabile per danni causati dal cedimento della strada, ma la responsabilità è meno severa rispetto alla responsabilità da fatto illecito, e si presuppone una colpa "juris tantum" che l'ente può
contestare dimostrando il rispetto delle norme di sicurezza.
Dunque, la responsabilità dell dipende CP_1
dall'interpretazione delle norme relative alla manutenzione delle strade pubbliche e dal comportamento dell'ente nella gestione e controllo di questo bene. L'attore è tenuto a provare l'esistenza di un "trabocchetto"
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 3 di 7 o "insidia" e il nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta
Contr negligente dell'ente, mentre l dovrà dimostrare di aver rispettato gli obblighi di manutenzione e segnalazione.
Orbene, nel caso di specie sicuramente sussiste la legittimazione passiva dell' in quanto proprietaria del viale dove è CP_1
avvenuto il fatto causativo dei danni emersi. Tale legittimazione, infatti,
non è stata contestata, atteso tra l'altro che la proprietà dell'area è
Contr incontestata e non risulta che la difesa dell abbia sollevato contestazioni in merito.
La responsabilità dell' è provata anche attraverso la CP_1
Contr testimonianza che conferma le modalità dell'incidente, per cui l è
da ritenersi responsabile della mancata manutenzione del viale, in cui il marciapiede versava in condizione di pericolo non avvertita dal pedone.
Dalla deposizione resa dal teste escusso, il quale ha reso dichiarazioni precise e tra di loro concordanti, emerge inoltre che sulla strada in questione non c'era nessun cartello di segnalazione né alcuna recinzione che evidenziasse il pericolo. Precisava altresì di aver visto direttamente il sig. cadere sul cordolo che costituiva appunto Parte_1
il dissesto (non segnalato).
Vanno inoltre condivise, in quanto ampiamente motivate e non oggetto di specifica contestazione (al ctu non sono pervenuti rilievi critici), le conclusioni del ctu, il quale nella propria relazione afferma:
“Dall'anamnesi, dall' esame obiettivo e dalla documentazione agli atti si rileva che a seguito della caduta Parte_1
avvenuta all' interno dell' Ospedale San Paolo il 19.07.2009, riportò la
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 4 di 7 distorsione dell' articolazione tibiotarsica di sinistra con lesione del legamento peroneo-astragalico. Da tale trauma ne è scaturita una instabilità cronica della caviglia che ha reso necessario l'intervento di stabilizzazione e protesizzazione del comparto legamentoso esterno
della caviglia sinistra (intervento chirurgico effettuato nel mese di
Settembre del 2022 come documentato dalla Cartella Clinica e dall' esame radiografico richiesto dal CTU). Dalla dinamica dell'incidente
(caduta al suolo da appoggio anomalo del piede su terreno sconnesso)
e dalla lesione traumatica riportata viene soddisfatto il nesso di
causalità. Si possono attribuire per la lesione traumatica riportata dal periziando un'inabilità temporanea totale (ITT) di (20) giorni Per_1
come da referto di pronto soccorso. L'inabilità temporanea parziale
(ITP) mediamente decrescente da indennizzarsi al 50% è da valutarsi
nella misura di sessanta (60) giorni per fisioterapia e recupero
funzionale come da controlli medici ambulatoriali. Nella valutazione
del danno va considerato che si è dovuto Parte_1
sottoporre ad intervento chirurgico di ricostruzione con protesi legamentosa del comparto esterno della caviglia sinistra. L'intervento
è stato effettuato a causa dell'instabilità cronica della caviglia sinistra dovuta alla lesione dei legamenti collaterali esterni lesi nel trauma del
19.07.2009. L'infortunio avvenuto il 19.07.2009 e il successivo intervento chirurgico dell'08.09.2022 hanno dato luogo ad esiti funzionali sulla caviglia sinistra consistenti, oltre alle cicatrici cutanee chirurgiche ed all' ispessimento perimetrico dell'articolazione, in rigidità dell'escursione articolare della caviglia sinistra ai gradi
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 5 di 7 estremi del movimento attivo passivo I postumi sono stabilizzati e non si ipotizza alcun miglioramento. E' presente danno estetico per ampia cicatrice chirurgica della gamba destra, assimilabile al danno
biologico globale”.
Dunque, alla luce della normativa vigente e delle risultanze processuali,
emerge la responsabilità della convenuta nella causazione CP_1
dell'evento lesivo che ha coinvolto l'attore. Di conseguenza, la domanda va accolta.
La liquidazione delle spese segue il principio del regime di soccombenza e si applicano i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
contro così provvede: CP_1
- Accoglie la domanda proposta da contro Parte_1 [...]
e per l'effetto, condanna l' al pagamento, in CP_1 CP_1
favore di , della somma di €.12.900,00 a titolo di Parte_1
risarcimento delle lesioni patite, oltre interessi dalla data dell'evento sino al soddisfo;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite, che CP_1
liquida in €.264,00 per spese e € 2.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa e spese, in favore dell'avv. Silvestro Calabrese, che dichiara di averne fatto anticipo;
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 6 di 7 - Con sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 28/02/2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica,
in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 20571 del
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2020, ad oggetto: risarcimento danni da lesioni, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Silvestro Calabrese (C.F.
presso il cui studio sito in Napoli al Centro C.F._2
Direzionale Is A/5 elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
- attore
E
(P.Iva ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla via Comunale del
Principe, 13/A, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Maresca (cod.
fisc. ), con studio in Sorrento (NA) al Viale CodiceFiscale_3
Nizza n. 62, in virtù di procura in atti
- convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza per la precisazione delle conclusioni, parte attrice
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 1 di 7 depositava le note scritte in sostituzione di udienza, chiedendo che la causa fosse decisa.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Napoli, la , CP_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento delle lesioni patite,
conseguentemente alla caduta avvenuta in data 19/07/2009 sul suolo di proprietà di parte convenuta.
Assumeva difatti l'attore che in data 19/07/2009, verso le ore 17.30
circa, nel mentre percorreva in qualità di pedone il viale interno dell'Ospedale San Paolo di Napoli, rovinava al suolo a causa del cedimento del cordolo del marciapiede sul quale stava salendo.
In seguito a tale evento, il sig. riportava lesioni Parte_1
personali così come riscontrato al PS dell'Ospedale San Paolo di
Napoli. Chiedeva dunque il risarcimento delle lesioni subite in seguito al verificarsi del predetto sinistro. Si costituiva l la quale Pt_2
contestava integralmente le difese avverse chiedendone il totale rigetto,
respingendo le proprie responsabilità nella causazione dell'evento de quo e contestando la documentazione presentata dalla parte ricorrente,
in particolare i referti medici delle strutture private, che non hanno valore probatorio. Altresì, metteva in discussione anche la valutazione medico legale e la quantificazione dei danni, ritenendo esorbitante la richiesta di risarcimento di € 15.133,83, in virtù di un trauma distorsivo alla caviglia. Contestava infine il danno morale richiesto, in quanto non
Contr adeguatamente provato. L concludeva dunque ribadendo la sua
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 2 di 7 posizione di difesa.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, espletata la prova testimoniale nonché la CTU medico legale al fine di valutare i postumi riportati dall'attore, veniva assegnata la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Riassunti brevemente i fatti di causa, occorre effettuare una breve precisazione circa la normativa relativa ai sinistri relativi alla c.d.
insidia e trabocchetto.
In sintesi, si può ricorrere all'applicazione di due norme:
Contr
- Art. 2043 c.c. (responsabilità per il fatto illecito): L' è
responsabile se il danno derivato dal cedimento del cordolo del marciapiede è stato causato da negligenza nella manutenzione o vigilanza del luogo pubblico. La giurisprudenza stabilisce che l'ente pubblico deve evitare situazioni di pericolo occulto o insidia.
- Art. 2051 c.c. (responsabilità per danno da cose in custodia).
Contr Secondo tale norma andrebbe considerata la responsabilità dell in ordine alla custodia della strada. L'ente potrebbe essere ritenuto responsabile per danni causati dal cedimento della strada, ma la responsabilità è meno severa rispetto alla responsabilità da fatto illecito, e si presuppone una colpa "juris tantum" che l'ente può
contestare dimostrando il rispetto delle norme di sicurezza.
Dunque, la responsabilità dell dipende CP_1
dall'interpretazione delle norme relative alla manutenzione delle strade pubbliche e dal comportamento dell'ente nella gestione e controllo di questo bene. L'attore è tenuto a provare l'esistenza di un "trabocchetto"
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 3 di 7 o "insidia" e il nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta
Contr negligente dell'ente, mentre l dovrà dimostrare di aver rispettato gli obblighi di manutenzione e segnalazione.
Orbene, nel caso di specie sicuramente sussiste la legittimazione passiva dell' in quanto proprietaria del viale dove è CP_1
avvenuto il fatto causativo dei danni emersi. Tale legittimazione, infatti,
non è stata contestata, atteso tra l'altro che la proprietà dell'area è
Contr incontestata e non risulta che la difesa dell abbia sollevato contestazioni in merito.
La responsabilità dell' è provata anche attraverso la CP_1
Contr testimonianza che conferma le modalità dell'incidente, per cui l è
da ritenersi responsabile della mancata manutenzione del viale, in cui il marciapiede versava in condizione di pericolo non avvertita dal pedone.
Dalla deposizione resa dal teste escusso, il quale ha reso dichiarazioni precise e tra di loro concordanti, emerge inoltre che sulla strada in questione non c'era nessun cartello di segnalazione né alcuna recinzione che evidenziasse il pericolo. Precisava altresì di aver visto direttamente il sig. cadere sul cordolo che costituiva appunto Parte_1
il dissesto (non segnalato).
Vanno inoltre condivise, in quanto ampiamente motivate e non oggetto di specifica contestazione (al ctu non sono pervenuti rilievi critici), le conclusioni del ctu, il quale nella propria relazione afferma:
“Dall'anamnesi, dall' esame obiettivo e dalla documentazione agli atti si rileva che a seguito della caduta Parte_1
avvenuta all' interno dell' Ospedale San Paolo il 19.07.2009, riportò la
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 4 di 7 distorsione dell' articolazione tibiotarsica di sinistra con lesione del legamento peroneo-astragalico. Da tale trauma ne è scaturita una instabilità cronica della caviglia che ha reso necessario l'intervento di stabilizzazione e protesizzazione del comparto legamentoso esterno
della caviglia sinistra (intervento chirurgico effettuato nel mese di
Settembre del 2022 come documentato dalla Cartella Clinica e dall' esame radiografico richiesto dal CTU). Dalla dinamica dell'incidente
(caduta al suolo da appoggio anomalo del piede su terreno sconnesso)
e dalla lesione traumatica riportata viene soddisfatto il nesso di
causalità. Si possono attribuire per la lesione traumatica riportata dal periziando un'inabilità temporanea totale (ITT) di (20) giorni Per_1
come da referto di pronto soccorso. L'inabilità temporanea parziale
(ITP) mediamente decrescente da indennizzarsi al 50% è da valutarsi
nella misura di sessanta (60) giorni per fisioterapia e recupero
funzionale come da controlli medici ambulatoriali. Nella valutazione
del danno va considerato che si è dovuto Parte_1
sottoporre ad intervento chirurgico di ricostruzione con protesi legamentosa del comparto esterno della caviglia sinistra. L'intervento
è stato effettuato a causa dell'instabilità cronica della caviglia sinistra dovuta alla lesione dei legamenti collaterali esterni lesi nel trauma del
19.07.2009. L'infortunio avvenuto il 19.07.2009 e il successivo intervento chirurgico dell'08.09.2022 hanno dato luogo ad esiti funzionali sulla caviglia sinistra consistenti, oltre alle cicatrici cutanee chirurgiche ed all' ispessimento perimetrico dell'articolazione, in rigidità dell'escursione articolare della caviglia sinistra ai gradi
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 5 di 7 estremi del movimento attivo passivo I postumi sono stabilizzati e non si ipotizza alcun miglioramento. E' presente danno estetico per ampia cicatrice chirurgica della gamba destra, assimilabile al danno
biologico globale”.
Dunque, alla luce della normativa vigente e delle risultanze processuali,
emerge la responsabilità della convenuta nella causazione CP_1
dell'evento lesivo che ha coinvolto l'attore. Di conseguenza, la domanda va accolta.
La liquidazione delle spese segue il principio del regime di soccombenza e si applicano i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
contro così provvede: CP_1
- Accoglie la domanda proposta da contro Parte_1 [...]
e per l'effetto, condanna l' al pagamento, in CP_1 CP_1
favore di , della somma di €.12.900,00 a titolo di Parte_1
risarcimento delle lesioni patite, oltre interessi dalla data dell'evento sino al soddisfo;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite, che CP_1
liquida in €.264,00 per spese e € 2.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa e spese, in favore dell'avv. Silvestro Calabrese, che dichiara di averne fatto anticipo;
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 6 di 7 - Con sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 28/02/2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 7 di 7