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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/11/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 218 dell'anno 2025
Pendente tra
ATTI Pt_1 avv.GAGGI FRANCESCA parte attrice contro
Controparte_1 avv.ti DI BUGNO ALESSANDRA, , , CP_2 Controparte_3 CP_4 parte convenuta
PARTE ATTRICE ATTI Pt_1 Per
“Accertare che in data 8.5.23 il Sig. e Sig.ra provvedevano alla richiesta al Comune di Pt_2 Pontremoli di procedere con le pubblicazioni del loro matrimonio dall'8 maggio al 16 maggio;
affermare che in data 16 maggio 2023 il Sig. veniva ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Pt_2Per di Pontremoli e che la sig.ra richiedeva al Primario il rilascio della certificazione per la celebrazione delle nozze ai sensi dell'art. 110 c.c. ovvero 101 c.c.; dichiarare che il Primario Ospedaliero del Reparto di Medicina interna ove era ricoverato Pt_2 rifiutava in più occasioni il rilascio del certificato necessario alla celebrazione delle nozze;
affermare l'illegittimità del rifiuto al rilascio del certificato e per l'effetto che detta omissione ha Per prodotto danni patrimoniale e non alla sig.ra ed al Sig. Pt_2 quantificare il danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della pensione indiretta ai superstiti in misura non inferiore ad € 250.000,00 come conteggiata nelle premesse che precedono oltre alla somma non inferiore ad € 70.000,00 per il danno non patrimoniale sofferto dai nubendi per la mancata celebrazione del matrimonio;
P a g . 1 | 4 per l'effetto dichiarare tenuto e quindi condannare la Convenuta a corrispondere alla TT la somma non inferiore ad € 320.000,00 ovvero quella somma inferiore o superiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Vinte le spese e compensi di avvocato anche della fase di mediazione”.
PER PARTE CONVENUTA Controparte_1
“-in via pregiudiziale:
[...] accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario indicando la giurisdizione del giudice amministrativo ex artt. 2 bis comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241 e 133 c.p.a., dichiarare il difetto di legittimazione dell' Controparte_1
- nel merito: rigettare per tutto quanto esposto nel presente atto e comunque perché infondate in fatto e in diritto le domande formulate da parte attrice nei confronti dell Controparte_1 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, ridurre l'ammontare della somma richiesta a titolo risarcitorio a quanto strettamente provato in corso di causa e ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese di lite da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da Avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n. 1104/2017, Tar Emilia-Romagna n.151/2016, Tar Emilia Romagna n. 3/2016)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TT adiva l'intestato Tribunale per sentire accogliere le conclusioni come in epigrafe. Pt_1
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva in via preliminare il difetto di Parte_3 giurisdizione del Tribunale adito, nonché il difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 28.10.2025, le parti provvedevano alla discussione orale e la causa era trattenuta in decisione.
***
espone di aver intrattenuto una relazione sentimentale con , con cui, in Parte_4 Controparte_5 data 21.5.2023, avrebbe dovuto unirsi in matrimonio.
Nell'aprile 2023, al era stata diagnosticata formazione tumorale encefalica. Pt_2
Secondo la ricostruzione di parte attrice, la TT era l'unico soggetto autorizzato a ricevere informazioni sullo stato di salute del compagno, in forza di delega rilasciatale l'8.5.23 (doc. 4).
In pari data, si provvedeva alle pubblicazioni di cui all'art. 93 c.c. (doc. 3 pubblicazione matrimonio pubblicazione dal 8.5.2023 al 16.5.2023).
Il 16.5.2023, in esito al peggioramento delle sue condizioni di salute, era stato ricoverato nel Pt_2 nosocomio di Pontremoli.
TT espone che, affinché la celebrazione del matrimonio potesse avvenire all'interno del reparto di Medicina interna, il Comune di Pontremoli le aveva richiesto certificazione medica attestante il rischio di imminente decesso e l'intrasportabilità di , documento, che, tuttavia, il personale sanitario si era Pt_2 rifiutato di rilasciarle, sul presupposto che lo stesso dovesse essere richiesto dal diretto interessato, e sottolineando, altresì, l'impossibilità di accertare l'imminenza di morte e l'intrasportabilità.
Le era stato, invece, consegnato un certificato medico attestante le “gravi” condizioni di salute del , Pt_2 che, nondimeno, a detta della TT, era stato rifiutato dal Comune di Pontremoli.
P a g . 2 | 4 L' presentava poi istanza di nomina di amministratore di sostegno del paziente, dapprima Pt_5 individuato in , sorella del beneficiario, la quale, tuttavia, rifiutava la nomina, e, infine, Persona_2 in data 22.5.2023, in persona dell'avvocato Federico Orsini.
Il 15.6.2023 decedeva. Pt_2
Così sinteticamente riassunta la vicenda in fatto, deve trovare accoglimento la spiegata eccezione di difetto di giurisdizione.
In questa sede, infatti, l'attrice viene a richiede il risarcimento di un danno da ritardo della P.A., segnatamente, relativo al procedimento amministrativo avviato con l'istanza avanzata al personale sanitario dell'Ospedale di Pontremoli, volto a ottenere l'emissione del certificato di intrasportabilità del paziente.
In proposito, infatti, il certificato medico rilasciato da professionisti autorizzati a eseguire prestazioni nell'interesse del Servizio sanitario nazionale è certamente proveniente da pubblico organismo (ex multis Consiglio di Stato sez. III - 24/11/2016, n. 4933; Cons. St. n. 3694 del 2016; Cons. Stato, Sez. III, 23 gennaio 2015, n. 299) e, quanto al richiesto certificato di intrasportabilità, esso costituisce certificazione amministrativa, redatta da medico con funzioni pubbliche, che attesta fatti direttamente rilevati o conosciuti nell'ambito della propria attività, nell'esercizio di discrezionalità tecnica.
Se così è, posto che, nel caso in esame, il soggetto pubblico è dotato del potere di provvedere, la posizione soggettiva del destinatario dell'azione amministrativa non può che essere di interesse legittimo e la relativa tutela deve essere azionata dinanzi al g.a. ex art. 103 Cost. (cfr. Corte Cost. 206/2004 e 191/2006; cfr. anche Sez. U - , Ordinanza n. 22863 del 16/08/2024 “La cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell'autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche se la domanda è proposta autonomamente - e non in via accessoria - rispetto all'accertamento dell'illegittimità dell'attività della p.a., perché comunque si presuppone la valutazione, spettante al giudice amministrativo, della legittimità dell'esercizio della potestà amministrativa.”).
Peraltro, è appena il caso di sottolineare incidentalmente che la ricostruzione di parte attrice risulta sguarnita l'asserito rifiuto della docume e medica rilasciata dall' da Pt_5 parte del sia circa l'intrasportabilità del – elemento non richiesto dall'art. Controparte_6 Pt_2
101 cc e entito dalla lettura del diario c -.
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte), con la precisazione che, pur avendo l'attore indicato il valore della controversia come indeterminabile, sulla scorta della domanda proposta il valore è pari a € 320.000:
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.046,00
RIDUZIONI ( 50 % sul compenso per art. 4 c. 1 ult.parte)
Compenso al netto delle riduzioni €6.023,00
P a g . 3 | 4 oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_4 [...]
ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, così dispone: Controparte_1
a) DICHIARA il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo b) CONDANNA alla refusione nei confronti di Parte_4 Controparte_1 di € 6.023 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali nella misura
[...] del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
MASSA, li 12/11/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
P a g . 4 | 4