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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/11/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
PRIMA SEZIONE
N. R.G. 2390/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
DA RD Presidente
VA RI SS CE rel.
RA FI CE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Sassari, presso lo studio dell'Avv. GIANLUCA NONNIS che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Sassari, presso lo studio dell'Avv. MARIA PAOLA TAVERA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Nonché
Con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Conclusioni
Per parte ricorrente: Contrariis reiectis: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
- Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- Collocare i figli minori presso la madre con assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Ittiri nel Vicolo Umberto Primo n. 15 o in subordine, collocare i figli minori presso la madre e disporre che il sig. versi alla sig.ra l'importo CP_1 Pt_1
relativo al canone di locazione per l'unità immobiliare in cui dovrà trasferirsi il nucleo familiare, da fissarsi in misura non inferiore ad € 500,00 mensili;
- disporre che il padre possa tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre, comunque, in difetto di accordo, secondo i periodi di seguito indicati: - il padre potrà tenere con sé le proprie figlie il martedì e il venerdì dall'uscita di scuola fino alla cena compresa e provvederà a riaccompagnare le proprie figlie presso l'abitazione coniugale entro le ore 21.30; - due fine settimana alternati al mese, dal sabato ore 12:00 (o dall'uscita di scuola) alla domenica fino alle ore 18:30 ; - analogamente trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori la festività del Natale o il capodanno, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In deroga ai suddetti turni, le minori potranno trascorrere la giornata della festa del papà col padre e la giornata della festa della mamma con la propria madre, come pure per il compleanno di ciascun genitore;
inoltre, ciascun genitore, con preavviso di almeno dieci giorni, potrà trascorrere con le figlie le festività private quali matrimoni, battesimi, cresime, lauree o compleanni dei rispettivi parenti;
nelle predette ipotesi, l'altro genitore potrà recuperare l'eventuale giornata perduta con un
Pag. 2 di 14 successivo giorno, di durata equivalente, spettante a colui che avrà beneficiato della deroga.
- porre a carico del signor , a titolo di assegno per il mantenimento delle minori CP_1
figlie, la somma mensile di€ 1.000,00 (euro mille/00) con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5
(cinque) di ogni mese;
- in ordine alle spese straordinarie e mediche non erogate dal S.S.N. disporre che le stesse dovranno essere sopportate -ed opportunamente documentate- dai coniugi al
50% tra loro (da corrispondersi, a chi le abbia correttamente anticipate, entro il quinto giorno di ogni mese successivo) secondo la seguente regolamentazione.
- Tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori. Per spese extra, che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, si intendono: a) spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori. b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione
(bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in
Pag. 3 di 14 accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Costituiscono, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso
o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a : a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
c) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione
a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative
(centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio
(trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare:
- Dichiarare la separazione dei coniugi;
Pag. 4 di 14 -Confermare il regime di affido condiviso delle minori e con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre;
- Stabilire la permanenza delle minori con il padre secondo la regola dell'alternanza per tre giorni consecutivi settimanalmente, con pernottamento presso l'abitazione familiare, quando non passerà con loro il weekend e quattro giorni -dal giovedì alla domenica, sempre con pernottamento presso di lui- nelle altre settimane, richiamando, per il resto l'ipotesi di controparte per le vacanze estive e le festività;
- Rigettare integralmente la richiesta di assegno di mantenimento di Euro 1.000,00 mensili formulata dalla ricorrente in proprio favore;
In subordine, e nella denegata ipotesi di non accoglimento di quest'ultima domanda,
- determinare il predetto assegno nella misura di Euro 200,00 mensili per ciascuna figlia;
- Rigettare la richiesta di assegnazione della casa familiare, formulata dalla ricorrente in proprio favore, per i motivi di cui all'espositiva;
- Rigettare la richiesta di contribuzione al pagamento di un eventuale canone di locazione in favore della ricorrente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge con cui ebbe a
[...]
contrarre matrimonio in Ittiri (SS) il 13.8.2015, atto trascritto nei Registri del predetto
Comune atto n. 3, anno 2015, parte I.
Esponeva che dalla loro unione nascevano le figlie (16.12.2011) e Per_1 Per_2
(20.7.2019) e che, a causa del temperamento e scarsa collaborazione del marito, il matrimonio andava via via logorandosi fino al giorno 16.8.2023, quando il resistente allontanava la moglie dall'abitazione familiare.
La ricorrente rappresentava che la casa coniugale, sita in Ittiri vicolo Umberto I, di esclusiva proprietà del resistente, veniva integralmente ristrutturata e arredata nel
Pag. 5 di 14 2020, grazie alla concessione di mutuo ipotecario cointestato del valore di 80.000 €, nonché grazie all'impiego di ulteriori 80.000 € derivanti dai risparmi personali della ricorrente e donazioni successive alle nozze e assumeva che l'esiguità dei propri introiti l'aveva costretta, a seguito dell'allontanamento dall'abitazione coniugale, a vivere presso la casa dei suoi genitori.
Sotto il profilo patrimoniale la ricorrente allegava di svolgere attività lavorativa di assistente alla poltrona part-time con stipendio mensile inferiore a 1000 € e di esser titolare di conto corrente con esigua giacenza media, di possedere l'autovettura tg.
EP980KX e nessun bene immobile.
Con riferimento alla capacità reddituale della controparte, invece, assumeva che il sig.
fosse titolare dell'impresa Vivet s.r.l. nonché amministratore della soc. Visema CP_1
e sosteneva che il suo volume d'affari, mai resole noto, gli garantisse entrate mensili di circa 5000 €, somma che, in costanza di unione coniugale, aveva consentito alla famiglia di condurre una vita piuttosto agiata.
Concludeva domandando al Tribunale di disporre regime di affidamento condiviso delle minori con collocamento presso la madre, l'assegnazione in suo favore della casa familiare sita a Ittiri, in Vicolo Umberto I n°15, nonché prevedere il versamento da parte del resistente della somma non inferiore ad euro 600 mensili per il mantenimento della prole.
Si costituiva aderendo alla domanda di separazione ma deducendo che, CP_1
contrariamente a quanto affermato in ricorso, la crisi familiare doveva ascriversi al comportamento dalla ricorrente tenuto a seguito del lutto familiare che nel 2022 aveva colpito la sua famiglia e che, progressivamente, aveva condotto al logoramento della relazione sino al volontario allontanamento della dalla casa familiare. Pt_1
Contestava l'avversa richiesta di assegnazione della dimora sita in Ittiri allegando, tra l'altro, di aver sempre sopportato in via esclusiva i ratei del mutuo acceso per coprire i costi della relativa ristrutturazione ed evidenziando inoltre che, a seguito dell'allontanamento della madre, le figlie avevano continuato a coabitare con lui
Pag. 6 di 14 nell'immobile in questione;
assumeva tuttavia di riaccompagnare periodicamente le minori presso l'abitazione in cui la madre conviveva col nuovo compagno.
Circa le proprie condizioni economiche, il resistente eccepiva che la Vivet s.r.l., di cui era socio e legale rappresentante, era stata a sottoposta a liquidazione giudiziaria, assieme alle quote possedute dalla Società all'interno della Visema Scarl, sicché si ritrovava totalmente privo di redditi e costretto a ricorrere all'aiuto finanziario dei propri genitori.
Concludeva domandando il rigetto della richiesta di assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente nonché la riduzione dell'importo dalla stessa richiesto a titolo di mantenimento delle figlie minori.
All'udienza del 10.7.2025, il CE prendeva atto che l'accordo raggiunto all'udienza del 6.5.2025 non era stato rispettato poichè aveva omesso il CP_1
versamento delle somme promesse, e, rilevata l'impossibilità di giungere ad un accordo tra le parti, il CE tratteneva la causa in decisione.
IN FATTO
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come si rileva dalle dichiarazioni delle odierne parti, appare manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Quanto ai provvedimenti da adottare nei riguardi della prole, il Collegio, preso atto della comune volontà delle parti, dispone l'affidamento congiunto (paritario) delle minori e con collocamento prevalente delle medesime presso la madre. Per_1 Per_2
In ragione del collocamento delle minori presso la sig.ra , nonché in Pt_1
considerazione delle risultanze in atti, la casa coniugale sita in Ittiri, Vicolo Umberto
Primo n. 15, di proprietà esclusiva del , dovrà essere assegnata all'odierna CP_1
ricorrente.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono
Pag. 7 di 14 cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimane nel quotidiano ambiente domestico..” (cass. civ. n.
25604/2018).
Ora, dalle dichiarazioni rese dallo stesso , è emerso che le minori e CP_1 Per_1
continuano a percepire la casa in questione quale abitazione familiare poiché Per_2
è lì, d'altronde, che le stesse sono cresciute e hanno trascorso il periodo in cui vi era unione materiale tra i genitori, sicché deve riconoscersi a tale sentimento della prole un carattere prevalente rispetto agli interessi economici che le odierne parti abbiano a pretendere sullo stesso immobile.
Sul diritto di visita del genitore non collocatario deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il giudice, in assenza di accordo tra i coniugi, è chiamato a determinare i tempi di permanenza presso il genitore muovendo primariamente dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, ciò tenendo conto del diritto del minore a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori, oltre che del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo
A parere del giudicante, il soddisfacimento di tali bisogni primari non sarebbe affatto garantito nei confronti delle minori e qualora, come richiesto dal sig. Per_1 Per_2
, i tempi della loro permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore venissero CP_1
scanditi secondo la regola dell'alternanza di tre giorni a settimana, laddove i continui spostamenti derivanti da siffatto regime abitativo minerebbero, quantomeno, la stabilità emotiva delle minori.
Per tali ragioni si ritiene di dover disporre che il padre possa tenere con sé le figlie ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre o comunque, in difetto di accordo, secondo i periodi di seguito indicati: - il martedì e il
Pag. 8 di 14 venerdì dall'uscita di scuola fino alla cena compresa e provvederà a riaccompagnare le proprie figlie presso l'abitazione coniugale entro le ore 21.30; - due fine settimana alternati al mese, dal sabato ore 12:00 (o dall'uscita di scuola) alla domenica fino alle ore 18:30; il Collegio prende inoltre atto della comune volontà delle parti di regolamentare il diritto di visita secondo le condizioni rassegnate dalla ricorrente per quanto concerne le festività e le vacanze estive.
Per l'effetto dispone che le minori trascorrano ad anni alterni con ciascuno dei genitori la festività del Natale o il Capodanno, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In deroga ai suddetti turni, le minori potranno trascorrere la giornata della festa del papà col padre e la giornata della festa della mamma con la propria madre, come pure per il compleanno di ciascun genitore;
inoltre, ciascun genitore, con preavviso di almeno dieci giorni, potrà trascorrere con le figlie le festività private quali matrimoni, battesimi, cresime, lauree o compleanni dei rispettivi parenti;
nelle predette ipotesi,
l'altro genitore potrà recuperare l'eventuale giornata perduta con un successivo giorno, di durata equivalente, spettante a colui che avrà beneficiato della deroga.
Per quanto concerne le statuizioni patrimoniali, ferma la volontà delle parti in ordine alle spese straordinarie ed extra assegno, in ragione delle risultanze agli atti circa le condizioni economiche dei coniugi (il signor percepisce una retribuzione di euro CP_1
1900 mensili e la signora di euro 1092); rilevato che non è contestato che il Pt_1
provveda al pagamento del mutuo, né del resto risulta alcun pagamento da parte CP_1
della ; tenuto altresì conto dell'assegnazione della casa familiare all'odierna Pt_1
ricorrente, si ritiene porre a carico del signor , a titolo di assegno per il CP_1
mantenimento delle figlie e , la somma mensile di 500 €, con Per_1 Per_2
adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
Tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori. Per spese extra, che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, si intendono: a) spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od
Pag. 9 di 14 urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori. b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Costituiscono, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a : a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private
(c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari
(specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio
Pag. 10 di 14 all'estero, scuole e università private;
c) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio stante il parziale accoglimento della domanda della ricorrente, in parte non contestata dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni;
dispone l'affidamento congiunto (paritario) delle minori e con Per_1 Per_2
collocamento prevalente delle medesime presso la madre.
Assegna la casa coniugale sita in Ittiri, Vicolo Umberto Primo n. 15, di proprietà esclusiva del , all'odierna ricorrente che vi abiterà con le minori. CP_1
Il padre potrà tenere con sé le figlie ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre o comunque, in difetto di accordo, secondo i periodi di seguito indicati: - il martedì e il venerdì dall'uscita di scuola fino alla cena compresa e provvederà a riaccompagnare le proprie figlie presso l'abitazione coniugale entro le ore 21.30; - due fine settimana alternati al mese, dal sabato ore 12:00 (o dall'uscita di scuola) alla domenica fino alle ore 18:30.
Pag. 11 di 14 Dispone che le minori trascorrano ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, la festività del Natale o il Capodanno, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In deroga ai suddetti turni, le minori potranno trascorrere la giornata della festa del papà col padre e la giornata della festa della mamma con la propria madre, come pure per il compleanno di ciascun genitore;
inoltre, ciascun genitore, con preavviso di almeno dieci giorni, potrà trascorrere con le figlie le festività private quali matrimoni, battesimi, cresime, lauree o compleanni dei rispettivi parenti;
nelle predette ipotesi, l'altro genitore potrà recuperare l'eventuale giornata perduta con un successivo giorno, di durata equivalente, spettante a colui che avrà beneficiato della deroga.
Il signor verserà, a titolo di assegno per il mantenimento delle figlie e CP_1 Per_1
, la somma mensile di 500 €, con adeguamento automatico annuale secondo Per_2
gli indici ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
Tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori. Per spese extra, che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, si intendono: a) spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori. b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o
Pag. 12 di 14 carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Costituiscono, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a : a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private
(c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari
(specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
c) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).
Spese compensate.
ORDINA
Pag. 13 di 14 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ittiri di procedere all'annotazione della presente sentenza (matrimonio in Ittiri (SS) il 13.8.2015, atto trascritto nei Registri del predetto Comune atto n. 3, anno 2015, parte I).
Sassari 07/11/2025
Il CE estensore
Il Presidente
VA RI SS DA RD
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
PRIMA SEZIONE
N. R.G. 2390/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
DA RD Presidente
VA RI SS CE rel.
RA FI CE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Sassari, presso lo studio dell'Avv. GIANLUCA NONNIS che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Sassari, presso lo studio dell'Avv. MARIA PAOLA TAVERA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Nonché
Con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Conclusioni
Per parte ricorrente: Contrariis reiectis: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
- Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- Collocare i figli minori presso la madre con assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Ittiri nel Vicolo Umberto Primo n. 15 o in subordine, collocare i figli minori presso la madre e disporre che il sig. versi alla sig.ra l'importo CP_1 Pt_1
relativo al canone di locazione per l'unità immobiliare in cui dovrà trasferirsi il nucleo familiare, da fissarsi in misura non inferiore ad € 500,00 mensili;
- disporre che il padre possa tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre, comunque, in difetto di accordo, secondo i periodi di seguito indicati: - il padre potrà tenere con sé le proprie figlie il martedì e il venerdì dall'uscita di scuola fino alla cena compresa e provvederà a riaccompagnare le proprie figlie presso l'abitazione coniugale entro le ore 21.30; - due fine settimana alternati al mese, dal sabato ore 12:00 (o dall'uscita di scuola) alla domenica fino alle ore 18:30 ; - analogamente trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori la festività del Natale o il capodanno, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In deroga ai suddetti turni, le minori potranno trascorrere la giornata della festa del papà col padre e la giornata della festa della mamma con la propria madre, come pure per il compleanno di ciascun genitore;
inoltre, ciascun genitore, con preavviso di almeno dieci giorni, potrà trascorrere con le figlie le festività private quali matrimoni, battesimi, cresime, lauree o compleanni dei rispettivi parenti;
nelle predette ipotesi, l'altro genitore potrà recuperare l'eventuale giornata perduta con un
Pag. 2 di 14 successivo giorno, di durata equivalente, spettante a colui che avrà beneficiato della deroga.
- porre a carico del signor , a titolo di assegno per il mantenimento delle minori CP_1
figlie, la somma mensile di€ 1.000,00 (euro mille/00) con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5
(cinque) di ogni mese;
- in ordine alle spese straordinarie e mediche non erogate dal S.S.N. disporre che le stesse dovranno essere sopportate -ed opportunamente documentate- dai coniugi al
50% tra loro (da corrispondersi, a chi le abbia correttamente anticipate, entro il quinto giorno di ogni mese successivo) secondo la seguente regolamentazione.
- Tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori. Per spese extra, che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, si intendono: a) spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori. b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione
(bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in
Pag. 3 di 14 accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Costituiscono, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso
o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a : a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
c) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione
a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative
(centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio
(trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare:
- Dichiarare la separazione dei coniugi;
Pag. 4 di 14 -Confermare il regime di affido condiviso delle minori e con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre;
- Stabilire la permanenza delle minori con il padre secondo la regola dell'alternanza per tre giorni consecutivi settimanalmente, con pernottamento presso l'abitazione familiare, quando non passerà con loro il weekend e quattro giorni -dal giovedì alla domenica, sempre con pernottamento presso di lui- nelle altre settimane, richiamando, per il resto l'ipotesi di controparte per le vacanze estive e le festività;
- Rigettare integralmente la richiesta di assegno di mantenimento di Euro 1.000,00 mensili formulata dalla ricorrente in proprio favore;
In subordine, e nella denegata ipotesi di non accoglimento di quest'ultima domanda,
- determinare il predetto assegno nella misura di Euro 200,00 mensili per ciascuna figlia;
- Rigettare la richiesta di assegnazione della casa familiare, formulata dalla ricorrente in proprio favore, per i motivi di cui all'espositiva;
- Rigettare la richiesta di contribuzione al pagamento di un eventuale canone di locazione in favore della ricorrente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge con cui ebbe a
[...]
contrarre matrimonio in Ittiri (SS) il 13.8.2015, atto trascritto nei Registri del predetto
Comune atto n. 3, anno 2015, parte I.
Esponeva che dalla loro unione nascevano le figlie (16.12.2011) e Per_1 Per_2
(20.7.2019) e che, a causa del temperamento e scarsa collaborazione del marito, il matrimonio andava via via logorandosi fino al giorno 16.8.2023, quando il resistente allontanava la moglie dall'abitazione familiare.
La ricorrente rappresentava che la casa coniugale, sita in Ittiri vicolo Umberto I, di esclusiva proprietà del resistente, veniva integralmente ristrutturata e arredata nel
Pag. 5 di 14 2020, grazie alla concessione di mutuo ipotecario cointestato del valore di 80.000 €, nonché grazie all'impiego di ulteriori 80.000 € derivanti dai risparmi personali della ricorrente e donazioni successive alle nozze e assumeva che l'esiguità dei propri introiti l'aveva costretta, a seguito dell'allontanamento dall'abitazione coniugale, a vivere presso la casa dei suoi genitori.
Sotto il profilo patrimoniale la ricorrente allegava di svolgere attività lavorativa di assistente alla poltrona part-time con stipendio mensile inferiore a 1000 € e di esser titolare di conto corrente con esigua giacenza media, di possedere l'autovettura tg.
EP980KX e nessun bene immobile.
Con riferimento alla capacità reddituale della controparte, invece, assumeva che il sig.
fosse titolare dell'impresa Vivet s.r.l. nonché amministratore della soc. Visema CP_1
e sosteneva che il suo volume d'affari, mai resole noto, gli garantisse entrate mensili di circa 5000 €, somma che, in costanza di unione coniugale, aveva consentito alla famiglia di condurre una vita piuttosto agiata.
Concludeva domandando al Tribunale di disporre regime di affidamento condiviso delle minori con collocamento presso la madre, l'assegnazione in suo favore della casa familiare sita a Ittiri, in Vicolo Umberto I n°15, nonché prevedere il versamento da parte del resistente della somma non inferiore ad euro 600 mensili per il mantenimento della prole.
Si costituiva aderendo alla domanda di separazione ma deducendo che, CP_1
contrariamente a quanto affermato in ricorso, la crisi familiare doveva ascriversi al comportamento dalla ricorrente tenuto a seguito del lutto familiare che nel 2022 aveva colpito la sua famiglia e che, progressivamente, aveva condotto al logoramento della relazione sino al volontario allontanamento della dalla casa familiare. Pt_1
Contestava l'avversa richiesta di assegnazione della dimora sita in Ittiri allegando, tra l'altro, di aver sempre sopportato in via esclusiva i ratei del mutuo acceso per coprire i costi della relativa ristrutturazione ed evidenziando inoltre che, a seguito dell'allontanamento della madre, le figlie avevano continuato a coabitare con lui
Pag. 6 di 14 nell'immobile in questione;
assumeva tuttavia di riaccompagnare periodicamente le minori presso l'abitazione in cui la madre conviveva col nuovo compagno.
Circa le proprie condizioni economiche, il resistente eccepiva che la Vivet s.r.l., di cui era socio e legale rappresentante, era stata a sottoposta a liquidazione giudiziaria, assieme alle quote possedute dalla Società all'interno della Visema Scarl, sicché si ritrovava totalmente privo di redditi e costretto a ricorrere all'aiuto finanziario dei propri genitori.
Concludeva domandando il rigetto della richiesta di assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente nonché la riduzione dell'importo dalla stessa richiesto a titolo di mantenimento delle figlie minori.
All'udienza del 10.7.2025, il CE prendeva atto che l'accordo raggiunto all'udienza del 6.5.2025 non era stato rispettato poichè aveva omesso il CP_1
versamento delle somme promesse, e, rilevata l'impossibilità di giungere ad un accordo tra le parti, il CE tratteneva la causa in decisione.
IN FATTO
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come si rileva dalle dichiarazioni delle odierne parti, appare manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Quanto ai provvedimenti da adottare nei riguardi della prole, il Collegio, preso atto della comune volontà delle parti, dispone l'affidamento congiunto (paritario) delle minori e con collocamento prevalente delle medesime presso la madre. Per_1 Per_2
In ragione del collocamento delle minori presso la sig.ra , nonché in Pt_1
considerazione delle risultanze in atti, la casa coniugale sita in Ittiri, Vicolo Umberto
Primo n. 15, di proprietà esclusiva del , dovrà essere assegnata all'odierna CP_1
ricorrente.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono
Pag. 7 di 14 cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimane nel quotidiano ambiente domestico..” (cass. civ. n.
25604/2018).
Ora, dalle dichiarazioni rese dallo stesso , è emerso che le minori e CP_1 Per_1
continuano a percepire la casa in questione quale abitazione familiare poiché Per_2
è lì, d'altronde, che le stesse sono cresciute e hanno trascorso il periodo in cui vi era unione materiale tra i genitori, sicché deve riconoscersi a tale sentimento della prole un carattere prevalente rispetto agli interessi economici che le odierne parti abbiano a pretendere sullo stesso immobile.
Sul diritto di visita del genitore non collocatario deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il giudice, in assenza di accordo tra i coniugi, è chiamato a determinare i tempi di permanenza presso il genitore muovendo primariamente dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, ciò tenendo conto del diritto del minore a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori, oltre che del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo
A parere del giudicante, il soddisfacimento di tali bisogni primari non sarebbe affatto garantito nei confronti delle minori e qualora, come richiesto dal sig. Per_1 Per_2
, i tempi della loro permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore venissero CP_1
scanditi secondo la regola dell'alternanza di tre giorni a settimana, laddove i continui spostamenti derivanti da siffatto regime abitativo minerebbero, quantomeno, la stabilità emotiva delle minori.
Per tali ragioni si ritiene di dover disporre che il padre possa tenere con sé le figlie ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre o comunque, in difetto di accordo, secondo i periodi di seguito indicati: - il martedì e il
Pag. 8 di 14 venerdì dall'uscita di scuola fino alla cena compresa e provvederà a riaccompagnare le proprie figlie presso l'abitazione coniugale entro le ore 21.30; - due fine settimana alternati al mese, dal sabato ore 12:00 (o dall'uscita di scuola) alla domenica fino alle ore 18:30; il Collegio prende inoltre atto della comune volontà delle parti di regolamentare il diritto di visita secondo le condizioni rassegnate dalla ricorrente per quanto concerne le festività e le vacanze estive.
Per l'effetto dispone che le minori trascorrano ad anni alterni con ciascuno dei genitori la festività del Natale o il Capodanno, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In deroga ai suddetti turni, le minori potranno trascorrere la giornata della festa del papà col padre e la giornata della festa della mamma con la propria madre, come pure per il compleanno di ciascun genitore;
inoltre, ciascun genitore, con preavviso di almeno dieci giorni, potrà trascorrere con le figlie le festività private quali matrimoni, battesimi, cresime, lauree o compleanni dei rispettivi parenti;
nelle predette ipotesi,
l'altro genitore potrà recuperare l'eventuale giornata perduta con un successivo giorno, di durata equivalente, spettante a colui che avrà beneficiato della deroga.
Per quanto concerne le statuizioni patrimoniali, ferma la volontà delle parti in ordine alle spese straordinarie ed extra assegno, in ragione delle risultanze agli atti circa le condizioni economiche dei coniugi (il signor percepisce una retribuzione di euro CP_1
1900 mensili e la signora di euro 1092); rilevato che non è contestato che il Pt_1
provveda al pagamento del mutuo, né del resto risulta alcun pagamento da parte CP_1
della ; tenuto altresì conto dell'assegnazione della casa familiare all'odierna Pt_1
ricorrente, si ritiene porre a carico del signor , a titolo di assegno per il CP_1
mantenimento delle figlie e , la somma mensile di 500 €, con Per_1 Per_2
adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
Tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori. Per spese extra, che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, si intendono: a) spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od
Pag. 9 di 14 urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori. b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Costituiscono, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a : a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private
(c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari
(specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio
Pag. 10 di 14 all'estero, scuole e università private;
c) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio stante il parziale accoglimento della domanda della ricorrente, in parte non contestata dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni;
dispone l'affidamento congiunto (paritario) delle minori e con Per_1 Per_2
collocamento prevalente delle medesime presso la madre.
Assegna la casa coniugale sita in Ittiri, Vicolo Umberto Primo n. 15, di proprietà esclusiva del , all'odierna ricorrente che vi abiterà con le minori. CP_1
Il padre potrà tenere con sé le figlie ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre o comunque, in difetto di accordo, secondo i periodi di seguito indicati: - il martedì e il venerdì dall'uscita di scuola fino alla cena compresa e provvederà a riaccompagnare le proprie figlie presso l'abitazione coniugale entro le ore 21.30; - due fine settimana alternati al mese, dal sabato ore 12:00 (o dall'uscita di scuola) alla domenica fino alle ore 18:30.
Pag. 11 di 14 Dispone che le minori trascorrano ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, la festività del Natale o il Capodanno, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In deroga ai suddetti turni, le minori potranno trascorrere la giornata della festa del papà col padre e la giornata della festa della mamma con la propria madre, come pure per il compleanno di ciascun genitore;
inoltre, ciascun genitore, con preavviso di almeno dieci giorni, potrà trascorrere con le figlie le festività private quali matrimoni, battesimi, cresime, lauree o compleanni dei rispettivi parenti;
nelle predette ipotesi, l'altro genitore potrà recuperare l'eventuale giornata perduta con un successivo giorno, di durata equivalente, spettante a colui che avrà beneficiato della deroga.
Il signor verserà, a titolo di assegno per il mantenimento delle figlie e CP_1 Per_1
, la somma mensile di 500 €, con adeguamento automatico annuale secondo Per_2
gli indici ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
Tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori. Per spese extra, che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, si intendono: a) spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori. b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o
Pag. 12 di 14 carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Costituiscono, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a : a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private
(c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari
(specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
c) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).
Spese compensate.
ORDINA
Pag. 13 di 14 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ittiri di procedere all'annotazione della presente sentenza (matrimonio in Ittiri (SS) il 13.8.2015, atto trascritto nei Registri del predetto Comune atto n. 3, anno 2015, parte I).
Sassari 07/11/2025
Il CE estensore
Il Presidente
VA RI SS DA RD
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