Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/05/2025, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 38402/2022 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Barbara Lodovica Parte_1 P.IVA_1
e do azza Della Repubblica n. 26, Milano, presso il difensore ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Carnevale Controparte_1 P.IVA_2 ndre CONVENUTA e con la chiamata di
C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. Cristina Pastorino, elettivamente domiciliata in Via Medardo Rosso n. 15, Milano, presso il difensore TERZA CHIAMATA
Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI Per l'attrice:
pagina 1 di 10
e per l'effetto Parte_1
ARE che nulla deve a in relazione al contratto di Parte_1 CP_3 appalto oggetto del presente giudizio. In via subordinata DICHIARARE legittima la sospensione cautelativa dei pagamenti per gli importi eventualmente dovuti da a in relazione al progetto de quo. Parte_1 CP_3
In ogni caso CONDANNARE al pagamento della penale per ritardata consegna CP_4 dell'impianto di cui al contratto de quo nella misura di Euro 115.000,00 ovvero nella misura che risulterà in corso di causa e che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e adeguamento monetario, rimettendoci, comunque, alla valutazione equitativa del Tribunale. CONDANNARE al risarcimento del danno contrattuale subito e CP_4 subendo dall'attri inferiore ad Euro 2.033,605,00 oltre accessori se dovuti o nella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa e che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e adeguamento monetario, rimettendoci, comunque, alla valutazione equitativa del Tribunale. In via subordinata: DISPORRE la riduzione, in misura non inferiore al 60% del prezzo dell'appalto de quo, e dunque nella misura di Euro 1.380.000,00, o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa e/o che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e adeguamento monetario, rimettendoci, comunque, alla valutazione equitativa del Tribunale e per l'effetto CONDANNARE alla restituzione a delle somme già CP_4 Parte_1 incassate e risultanti a credito di in seguito alla disposta riduzione del Parte_1 contratto di appalto inter partes. In ogni caso: CONDANNARE a risarcire a i danni extracontrattuali CP_4 Parte_1 subiti e quello d'immagine subito e subendo nei confronti del proprio cliente finale e del mercato nazionale ed internazionale in cui opera in misura non inferiore a Euro 1.000.000,00 e/o comunque nella misura che risulterà in corso di causa e che l'Ill.mo pagina 2 di 10 Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e adeguamento monetario, rimettendoci, comunque, in quanto occorra, alla valutazione equitativa del Tribunale. CONDANNARE a consegnare a tutta la documentazione CP_4 Parte_1 tecnica relativa al contratto inter partes ed in particolare il programma PLC completo della linea, compreso il software sorgente dei n. 3 pannelli operatori. In ogni caso RIGETTARE tutte le domande ed eccezioni formulate dalle controparti nei confronti di
, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto per i motivi Parte_2 di cui ai nostri scritti difensivi. In via istruttoria AMMETTERSI le prove articolate nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2 del 28/08/2023. In caso di reiterazione delle istanze istruttorie avversarie dedotte e non ammesse, si oppone alla loro ammissione e, solo in via subordinata, chiede di essere ammessa a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con i testi indicati nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c.. Con vittoria di spese, e competenze e successive occorrende. Si rifiuta sin d'ora il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate ex adverso.”
Per la convenuta:
“voglia l'adìto Tribunale ordinario di Milano: contrariis reiectis;
previ gli accertamenti e le declaratorie del caso;
previe, in particolare: (i) ammissione ed assunzione – ove occorrano – di tutti i mezzi istruttori (ivi inclusa la prova orale contraria diretta e indiretta dedotta in via subordinata), richiesti dalla convenuta principale con la memoria ex art. 1836 n. 2) c.p.c. del 4.9.2023 Controparte_1
e quella ex art. 1836 n 9.2023; (ii) conferma dell'integrale rigetto delle istanze istruttorie avversarie;
- in via principale di merito, rigettare le domande tutte formulate da in Parte_1 quanto infondate in fatto e diritto;
- in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare Parte_1
• a pagare a la somma capitale di € 550.000,00, nonché gli interessi Controparte_1 moratori maturati al saggio ex art. 5 D.lgs. 9.10.2002, n. 231, dal 31.3.2022 al 23 febbraio 2023 (per globali € 41.694,52), nonché quelli maturati e maturandi al saggio previsto dal combinato disposto del menzionato art. 5 D.lgs. n. 231/2002 e dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal 24.2.2023 al saldo;
• a risarcire a i danni da quest'ultima patiti e patiendi, liquidandone Controparte_1
l'ammontare con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge dalle date dei singoli illeciti al soddisfo;
pagina 3 di 10 - in via subordinata di merito, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la
[...]
a tenere indenne e manlevare da ogni Parte_3 Controparte_1
per effetto dell'eventuale sua s na o più delle domande di all'uopo fornendo alla stessa la Parte_1 Controparte_1 necessaria provvist in subordine rifondendole qua on interessi e rivalutazione monetaria di legge);
- in ogni caso, condannare – ovvero in subordine Parte_1 Parte_3
– a rifondere alla i compensi di avvocato e le spese (anche
[...] Controparte_1 resente procedim rocedimento incidentale, oltre rimborso forfetizzato (15%) ex artt. 1310 L. n. 247/2012 / 22 D.M. n. 55/2014, contributo integrativo di Previdenza Forense e I.V.A. – se non detraibile – di legge. CP_5
Salvis iuribus e con espresso rifiuto del contraddittorio sulle eventuali nuove domande e/o eccezioni che fossero introdotte dalle altre parti.”
Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare:
* Respingere tutte le avverse domande svolte nei confronti della Parte_3 in quanto infondata in fatto ed in diritto.
[...]
* Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
* Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il giorno 11.10.22 ha convenuto in giudizio Parte_1 allegando: Controparte_1 lità di committente, stipulato, in data 17.2.21, un contratto di appalto con cui ha commissionato all'appaltatrice la progettazione, realizzazione e Controparte_1 installazione di un impianto destinato i pedali e UP35 a fronte del Pt_4 prezzo di € 2.300.000,00 + IVA e, in data 24.2.21, un accordo quadro di appalto fornitura e assemblaggio di macchinari e attrezzature;
- di aver pagato a € 1.750.000,00 e, dunque, più del 30% previsto all'ordine; Controparte_1
- che l'impianto i nel funzionamento, tempi più lunghi di quelli previsti e un livello di qualità dei pezzi insoddisfacente;
- che l'impianto aveva una produttività massima di 190/230 pezzi all'ora rispetto ai 313 che la convenuta aveva garantito in contratto;
pagina 4 di 10 - che il termine essenziale e tassativo per la consegna e collaudo dell'impianto (agosto 2021) non è stato rispettato, con conseguente maturazione della penale di cui all'art 5.1,2 dell'accordo quadro;
- che ciò malgrado l'appaltatrice rivendica il saldo di € 550.000,00. Ha concluso per la declaratoria di risoluzione del contratto e, in subordine, per la declaratoria di legittima sospensione dei pagamenti;
in ogni caso per la condanna di al pagamento, a titolo di penale per il ritardo, di € 115.000,00 e al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti;
in subordine ha chiesto la riduzione del prezzo dell'appalto in misura non inferiore al 60% e dunque a € 1.380.000,00 e la condanna della convenuta alla restituzione di quanto pagato in eccedenza oltre al risarcimento dei danni;
la condanna di a consegnare tutta la Controparte_1 documentazione tecnica e in particolare il programma PLC completo della linea, compreso il software sorgente. L'attrice, nel novembre 2022, ha depositato un ricorso ex artt. 699-696 c.p.c. allegando l'urgenza di far accertare la condizione del macchinario per poter eliminare i vizi e renderlo funzionante, in considerazione del fatto che la sua produzione ne risente e del rischio di arresto dell'impianto, con conseguente impossibilità di soddisfare il cliente finale. si è costituita nella causa principale e nel subprocedimento;
ha allegato Controparte_1 che: le variazioni imposte dalla committente hanno dilatato i tempi di realizzazione dell'impianto; in ogni caso nel settembre/ottobre 2021 l'impianto è stato messo in funzione e i test in bianco eseguiti da marzo 2022 hanno dimostrato che funzionava perfettamente;
i problemi lamentati da sono da attribuire ai componenti (che l'impianto Parte_1 avrebbe poi aggregato), dalla medesima prodotti e alla progettazione dei robot (di competenza della committente); di vantare un residuo credito di € 550.000,00. Ha chiesto il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale la condanna dell'attrice a pagare il saldo di € 550.000,00 oltre interessi dal 31.3.22 e il risarcimento del danno, da liquidarsi equitativamente, subito per effetto dei maggiori costi affrontati nella programmazione dei robot e subendo in conseguenza di eventuali iniziative dei propri subappaltatori rimasti insoddisfatti a causa dell'inadempimento di rispetto Parte_1 all'obbligazione pecuniaria assunta. Ha chiesto e ottenuto di differire l'udienza di prima comparizione delle parti per consentire di chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice,
[...]
che si è costituita, sia nella causa che nel subprocedimento, eccependo Parte_3 della garanzia (doc 1 art 7.1) e concludendo per il rigetto delle domande, tanto di garanzia quanto di parte attrice, fermi i massimali, gli scoperti e le franchigie;
non è stata accolta invece la richiesta della convenuta di coinvolgere nella causa e nel pagina 5 di 10 procedimento d'urgenza la società Gontec S.r.l., che si è occupata della programmazione dei robot. Nell'ambito dell'istruzione preventiva è stato affidato al nominato CTU il compito di: 1) descrivere lo stato e le condizioni dell'impianto oggetto del presente procedimento, con riferimento ai temi di indagine;
2) accertare l'idoneità del progetto predisposto da rispetto all'impianto da realizzare, precisando se il progetto sia in tutto o in Controparte_4
alla stessa;
3) verificare la conformità dell'impianto alle indicazioni e specifiche tecniche riportate nell'offerta, nel contratto e relativi allegati;
4) dire se sussistano i problemi lamentati da nel suo ricorso/atto di citazione;
5) in Parte_1 caso affermativo, individuare la natura, l'entità e le cause delle criticità riscontrate e dica se siano riconducibili, in tutto o in parte, a inadempimenti della resistente nel dare esecuzione al contratto di appalto;
6) indicare, se esistenti, gli interventi risolutori da eseguire, quantificandone tempi e costi;
7) quantificare la riduzione del prezzo dell'appalto in proporzione alle eventuali problematiche accertate;
8) accertare se la ricorrente, in conseguenza dei problemi eventualmente riscontrati riconducibili, in tutto o in parte, a inadempimenti della resistente, abbia patito i danni lamentati nel ricorso (compreso il maggior costo del personale derivante dall'allegata necessità di aumentare i turni di lavoro dei propri dipendenti) e procedere alla relativa quantificazione. All'udienza di prima comparizione delle parti sono stati concessi i termini di cui all' art. 183.6 c.p.c., in occasione del primo dei quali l'attrice ha modificato la domanda chiedendo anche la condanna di alla restituzione di quanto versato, quale Controparte_4 conseguenza della declaratoria di risoluzione del contratto e quantificando rispettivamente in € 2.033,605,00 e in € 1.000.000,00 il danno di cui chiede il risarcimento in via principale e in via subordinata. All'esito del deposito dell'elaborato peritale i cui risultati sono confluiti nella causa portante, questo giudice, con ordinanza resa il 24.2.24 e per le ragioni ivi illustrate e qui richiamate e ribadite, attesa la reiterazione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, ha respinto la richiesta di ammissione dei mezzi di prova orale indicati da attrice e convenuta nonché l'istanza di disporre CTU contabile avanzata dall'attrice e la rinnovazione della CTU espletata nel subprocedimento formulata dalla convenuta;
la causa è così entrata nella fase decisoria. Ciò premesso, il CTU. nella sua motivata ed esauriente relazione, i cui risultati, coerenti, logici, esenti da profili di invalidità e rassegnati nel rispetto del contraddittorio e che il Tribunale ritiene di condividere, ha, sui punti del quesito, risposto come segue (pagg 31 ss dell'elaborato). Punto n 1): “Dai rilievi eseguiti in occasione del sopralluogo del 04/05/23 l'Impianto risultava in funzione produceva pedali UP35 versione dx con rateo di 1308 pezzi totali su 8 ore (tempo ciclo “lordo” = circa 22”/pezzo) dei quali, però, 770 conformi, 280 da rilavorare manualmente (recuperabili), 122 scartati pagina 6 di 10 dall'Operatore non rilavorabili (irrecuperabili), 134 scartati automaticamente dalla macchina (irrecuperabili), con una media perciò di 131,25 pezzi/ora “utili” (conformi + recuperabili) pari a tc “netto” 27,43”/pezzo; motivo degli scarti: quasi esclusivamente evidenti difetti nell'esecuzione della saldatura del
“pin”; nel corso della stessa occasione si sono verificati diversi fermo-macchina ed il sistema ha registrato numerosi allarmi di vario livello (v.: All.ti G ed H) i cui codici non sono interpretabili in assenza di un manuale di riferimento;
concentrando l'attenzione agli eventi segnalati da allarmi di “Priorità 1”, e analizzandoli solo in base ad un semplice (opinabile, ndr) criterio di contiguità cronologica, possiamo isolare non meno di 46 gruppi di eventi per il Settore 1 e di 64 per il Settore 3, senza da ciò ricavare le cause dei fermo-impianto. I risultati rilevati il 04/05/23 sono in linea con quelli raccolti in occasione del sopralluogo del 04/04/23 quando la verifica ha interessato un tempo inferiore (v. p.to 2.00, con 22.71” /pz lavorato, 26,37”/pz “utile”). Mancante il documento di collaudo e la documentazione dalla quale poter interpretare i codici di errore relativi agli allarmi segnalati dai monitor (es.: v. All_to G)” Punto 2: “ l'Impianto è in funzione e viene utilizzato per produrre i pedali tipo FAAR e UP35 (per la precisione in occasione dei due sopralluoghi condotti durante le OOPP erano in corso le produzioni di due delle quattro versioni di UP35) ed è quindi funzionale alla costruzione de prodotto definito contrattualmente, tuttavia non è idoneo a soddisfare il requisito di produttività indicato contrattualmente poiché allo stato non viene rispettato, né al netto né al lordo degli scarti di produzione, il Tempo Ciclo specificato nella “REV 210215CHECK LIST COLLAUDO IMPIANTO” citata: a) nella Offerta del 12/02/21 e, b) nel testo dello “Accordo Quadro di appalto…” del 24/02/21 in quanto allegato all'Ordine di Acquisto (non reperito in Atti, ndr). Dai documenti in Atti, ed in particolare dall'Offerta “FAAR-UP35 Rev210119” del 12/02/21, risulta che: a) la fornitura di Progettazione, Realizzazione ed Installazione da parte di esplicitamente definita come “chiavi in mano”, b) la quotazione economica comprende CP_1
“Progettazione meccanica, pneumatica HW e SW”, c) fornisce “in conto lavorazione” Parte_1 componenti commerciali (ad es.: i robot Yaskawa): sulla base della generale interpretazione dell'espressione “chiavi in mano” quanto precede definisce oggettivamente il ruolo di il Progetto CP_1
è perciò riferibile alla stessa.” Punto 3: “Per quanto è stato possibile verificare da parte del Collegio peritale, e cioè con i limiti imposti dalla rigida condizione di non interferire con la produzione in corso, la capacità in termini di tempi ciclo è oggettivamente difforme da quanto contrattualmente definito (inferiore) e la qualità delle saldature del c.d. “pin” è insoddisfacente risultando in un elevato numero di scarti.” Punto 4: “Per quanto è stato possibile verificare da parte del Collegio peritale allo stato sussiste la situazione lamentata da (v.: p.ti 3.5.1 Mancata produttività dell'impianto, 3.5.2 Prestazioni e Parte_1 qualità insoddisfacenti, 3.5.3 Assenza del Collaudo): viceversa non vi è conferma sulle cause, indicate a pag.4, p.to 4, dell'Atto di Citazione, che il Collegio peritale non ha avuto modo di approfondire per l'espresso divieto posto dalla Ricorrente a qualsiasi intervento sull'Impianto che avrebbe come inevitabile
pagina 7 di 10 conseguenza quella di rallentare i ritmi di produzione già oggi considerati critici (v.: p.to 2.8.d)” oltre che per i rischi connessi alla manomissione della linea alla ripartenza una volta ristabilita la configurazione di produzione, concluso il test (pag 7 della CTU). Punto 5: “senza avere l'opportunità, al momento negata, di disporre dell'impianto per condurre un'analisi dettagliata di ogni passo del processo è imprudente anche solo fornire ipotesi circa i motivi che determinano le criticità lamentate.” Punto 6: vale quanto detto al punto precedente, da tenere presente che l'efficacia di ogni intervento deve essere verificata e validata in rapporto con i restanti, ciò implica avere la piena disponibilità dell'Impianto per eseguire i test necessari” Punto 7: “senza prima aver individuato gli interventi sicuramente risolutori, i loro costi e i tempi per implementarli, è prematuro esprimere una valutazione in merito.” Sul punto 8 il CTU non si espresso in unto danno all'immagine e contabile e per quanto riguarda le ore impiegate per maggiori lavorazioni ha dato atto di non aver riscontri documentali al riguardo. In definitiva, il contratto d'appalto prevede la fornitura “chiavi in mano”, e dunque attribuisce la paternità del prodotto all'appaltatore; l'impianto non risponde alle aspettative del cliente e non rispetta le prestazioni promesse dall'appaltatore; invero, l'impianto è in produzione ma con prestazioni ridotte che non rispondono ai requisiti richiesti dalla committente e alle specifiche fornite dall'appaltatrice; il CTU ha dato atto che la c.d. “prova in bianco”, richiesta da , sarebbe inutili: “Lo scrivente conferma di CP_4 non ritenerla significativa ai fini dell'accertamento dello stato di fatto, trascorsi due anni dalla data prevista per il collaudo e con l'impianto che in produzione presenta problematiche riscontrate;
a rafforzare tale convinzione anche le affermazioni di v.: pag. 7 All.to I1, pagg. 9 e 12 Memoria Difensiva) CP_1 secondo le quali le simulazioni effettuate inizialmente avevano dato esito positivo, scenario non riscontrato poi nella realtà operativa”. Alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, e, considerato che i vizi e le difformità accertate dal CTU, inquadrabili nella fattispecie di cui all'art 1667 c.c., non sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione a mente dell'art 1668.2 c.c., la domanda di risoluzione del contratto, con le conseguenze restitutorie e risarcitorie formulata dall'attrice non merita accoglimento. Quanto alla domanda subordinata di riduzione del prezzo ai sensi dell'art 1668.1 c.c., in presenza dei presupposti dei vizi e delle difformità lamentati dalla committente e considerato che nulla è emerso in punto pretesi difetti dei compenti dei materiali utilizzati da per la produzione dei pedali, deve procedersi alla riduzione del Parte_1 prezzo in proporzione alla minor capacità produttiva dell'impianto, per cui la convenuta va condannata a restituire all'attrice la differenza tra quanto versato, pari a € 1750.000,00 e il prezzo così riliquidato in € 964.456,87 e, dunque, € 785.543,13. pagina 8 di 10 Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento del saldo e di risarcimento del danno azionata dalla convenuta. Poiché non ha consentito al CTU di eseguire interventi sul macchinario per Parte_1 evitare sia ritardi nella produzione sia il rischio che una manomissione della programmazione potesse impedire il funzionamento del macchinario una volta concluso il test e ripristinata la configurazione di produzione, il CTU ha dovuto soprassedere all'individuazione delle cause delle criticità riscontrate, così come delle modifiche migliorative. Nella causa l'attrice si è limitata a chiedere una “CTU contabile volta a confermare, quantificandolo, l'ammontare dei danni lamentati da e dei costi dalla stessa sostenuti Parte_1 derivanti dall'acclarata minor capacità produttiva e dai vizi e difetti dell'impianto per la produzione dei pedali e UP35 realizzato da ”; in assenza di un accertamento fondante la Pt_4 CP_3 responsabilità dell'appaltatrice a mente dell'art 1668 c.c., la richiesta istruttoria di risulta essere inutile. Parte_1
Conseguentemente, a mente dell'art 1668 c.c., non merita accoglimento la domanda di condanna al risarcimento del danno in termini di maggiori costi derivanti dalla minor capacità produttiva dell'impianto, da penali future pretese dai clienti, dal maggior numero di ore/uomo impiegate. Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penale pattuita all'art.
5.1 dell'accordo quadro per il mancato rispetto del termine dell'agosto 2021 per la consegna e l'installazione previsti nel contatto di appalto, basti dire che ha consegnato e CP_4 installato, anche se non collaudato, l'impianto entro la scade sta, tanto che, nel settembre ottobre 2021, la produzione risultava avviata (circostanza non contestata); la domanda va pertanto respinta. Merita invece accoglimento la domanda (non contestata) di condanna dell'appaltatrice a consegnare tutta la documentazione tecnica e in particolare il programma PLC completo della linea, compreso il software sorgente dei n. 3 pannelli operatori. Alcuna statuizione può essere pronunciata in relazione alla terza chiamata che, in base all'art.
7.1 della polizza, risponde dei danni, mentre l'esito della causa implica soltanto una riduzione del prezzo dell'appalto e una condanna alla consegna di documentazione tecnica. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e 147/22, seguono la soccombenza e tengono in considerazione la nota depositata dalla terza chiamata;
poiché la domanda risarcitoria dell'attrice è stata respinta e conseguentemente alcuna statuizione va emessa nei confronti della compagnia di assicurazione, la cui evocazione in giudizio, peraltro, non appare frutto di iniziativa abnorme della convenuta, le relative spese processuali devono ricadere sull'attrice.
pagina 9 di 10 Visto il complessivo esito dell'accertamento peritale, il costo della CTU, liquidato con decreto del 5.9.2023, è definitivamente posto a carico di parte attrice e convenuta in via solidale. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VII civile in composizione monocratica, ogni altra istanza, eccezione e domanda respinta, in parziale accoglimento della domanda formulata in via subordinata da Parte_1 quale conseguenza della riduzione del prezzo contrattualmente pat a pagare a € 785.543,13 a titolo di restituzione di parte del Controparte_1 Parte_1
relazione ppalto stipulato con il 17.2.2021 Controparte_1
e relativo accordo quadro del 24.2.21; condanna la convenuta a consegnare all'attrice la documentazione tecnica inerente al contratto di appalto, tra cui il programma PLC completo della linea, compreso il software sorgente dei n. 3 pannelli operatori;
rigetta per il resto le domande di Parte_1 rigetta le domande riconvenzion nei confronti dell'attrice; Controparte_1 condanna la convenuta pagare all' attrice le spese processuali, liquidate in euro 1.972,00 per spese ed € 29.193,00 per compenso, oltre al rimborso per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA. condanna l'attrice a rifondere alla terza chiamata le spese processuali liquidate in € 9.141,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A.; pone il costo della CTU definitivamente a carico solidale dell'attrice e della convenuta. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 12.5.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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