Articolo 4 della Legge 28 giugno 1986, n. 339
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 luglio 1986
Art. 4. 1. La vigilanza sulla esecuzione delle prescrizioni della presente legge e delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 compete agli organi del Ministero dei lavori pubblici.
2. Il Ministero dei trasporti e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno facolta' di disporre verifiche e controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme tecniche di cui al precedente articolo 2.
Entrata in vigore il 25 luglio 1986