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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1964 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
– P.I.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Cutigni ed C.F._1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Viterbo, Via della Pace n. 63, in virtù di delega allegata alla busta telematica dell'atto di citazione
OPPONENTE
E
(CF/PI: ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano, Controparte_1 P.IVA_2 piazza IV novembre n.4, elettivamente domiciliata in Mercogliano (AV) al Viale S. Modestino n. 6, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Gennarelli che la rappresenta e difende in virtù di procura a lite in calce alla comparsa e su foglio separato.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento canoni di locazione.
posta in decisione all'udienza del 9 Aprile 2025 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, ex art. 281 sexies ult. comma cpc, sulle seguenti conclusioni:
si è riportato al contenuto dei propri scritti difensivi e ha precisato le proprie Parte_1 conclusioni come rassegnate nell'atto introduttivo ove aveva così concluso: “in via cautelare, revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte di cui sopra;
-
In via pregiudiziale, dichiarare la incompetenza del Tribunale di Viterbo in favore del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- In via preliminare, accertato quanto sopra esposto dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della società e, conseguentemente, revocare il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto;
- Nel merito, rigettare le avverse pretese creditorie e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. in favore della revocando il Parte_1 Controparte_1 provvedimento monitorio opposto, per le motivazioni tutte superiormente esposte;
Con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. la ha cosi concluso: “in via preliminare: a) accertare e dichiarare la competenza Controparte_1 per territorio inderogabile del Tribunale di Viterbo, in relazione al luogo ove è ubicato il compendio, ricompreso nell'ambito del circondario del ridetto Tribunale;
b) accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione ad agire di in virtù dei menzionati contratti;
c) rigettare la Controparte_1 richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, correttamente concessa ex art.642 c.p.c. dal giudice del monitorio, attesa la palese infondatezza della opposizione avversaria a fronte della legittimità e prova del credito azionato, nonché della provata sussistenza della legittimazione ad agire in capo a a cui appartiene la proprietà delle particelle Controparte_1 indicate nell'atto di cessione di ramo d'azienda del 23.05.2018. Nel merito: d) rigettare l'opposizione e tutte le avverse eccezioni, domande e conclusioni, in quanto infondate ed inammissibili per le motivazioni esposte in atti e confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 619/23
(R.G. n. 1797/23, emesso e pubblicato dal Tribunale di Viterbo -GU dott. Francesco Scavo
Lombardo- rispettivamente in data 27.07.2023 e 28.07.2023); e) di conseguenza, accertare e dichiarare la sussistenza in capo a di un debito per €.47.574,67, oltre agli interessi Parte_1 di mora ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002, corrispondente alla somma ingiunta con il monitorio;
f) accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di della somma di CP_1 Parte_1
€.47.574,67, oltre agli interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002, per come portata dalle fatture n. 375/FE del 18.03.2023 e n.377/FE del 20.03.2023 e riconosciuta dal decreto ingiuntivo n.619/23
(R.G. n. 1797/23, emesso e pubblicato dal Tribunale di Viterbo -GU dott. Francesco Scavo
Lombardo- rispettivamente in data 27.07.2023 e 28.07.2023) munito di provvisoria esecuzione;
g) in ogni caso, condannare a pagare in favore di la somma di Parte_1 Controparte_1
€.47.574,67, oltre agli interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002, da ogni singola scadenza fino al soddisfo;
h) in tutte le ipotesi, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge, in favore di con attribuzione al difensore antistatario, anche ai sensi dell'art. Controparte_1
96 c.p.c.”
IN FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione al decreto provvisoriamente esecutivo n. 619/2023, emesso Parte_1 dal Tribunale di Viterbo in data 28.97.2023, con cui gli ha ingiunto il pagamento Controparte_1 della somma di € 47.574,67 oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione derivanti dal contratto di locazione sottoscritto in data 03.02.2015 tra e la ditta individuale _2
MA GI, poi ceduto dalla locatrice alla unitamente al contratto di cessione Controparte_1 ramo d'azienda del 23.05.2018.
L'opponente ha dedotto l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del tribunale di Santa
Maria Capua Vetere ai sensi dell'articolo 14 del contratto di locazione;
inoltre, dopo aver dedotto di gestire l'attività di distribuzione carburanti per mezzo di contratto di associazione in partecipazione e quella di autolavaggio per mezzo di diverso contratto di locazione, ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire della in relazione ai canoni di locazione per l'attività di Controparte_1 lavaggio auto self service poiché essa è esercitata sull'area esterna contraddistinta al foglio 175 particella 37 che non sarebbe stata inclusa nella cessione del ramo d'azienda in favore della
[...]
avente ad oggetto le aree contraddistinte al foglio 175 particella 638 e 386; infine, ha dedotto CP_1
l'infondatezza della pretesa creditoria ed eccepito l'esistenza di un proprio credito per € 89.679,25, opponendolo in compensazione.
Nella resistenza dell'opposta che, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, ha chiesto la conferma della propria pretesa creditoria escludendo la compensazione del credito asseritamente vantato dall'opponente poiché oggetto di contestazione giudiziaria, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 Aprile 2025, sostituita con deposito di note scritte.
In primo luogo va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente poiché il decreto ingiuntivo opposto è stato ottenuto per il pagamento di canoni di locazione del terreno su cui insiste la stazione di autolavaggio self service condotta dal signor in tema di locazioni, Pt_1 il criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice al locus rei sitae, sancito dall'art. 21 c.p.c., ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguente invalidità, rilevabile anche ex officio in sede di regolamento di competenza, di una clausola difforme inserita nel regolamento negoziale ed irrilevanza dell'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata (Cfr Cass. Ordinanza n. 25138 del 2024).
Venendo al merito, il signor ha dedotto di aver stipulato un contratto di associazione in Pt_1 partecipazione con la e C. s.a.s. per lo svolgimento dell'attività commerciale di _2 distribuzione carburanti presso lo stabilimento di proprietà dell'associante corrente in Viterbo, Strada
Sammartinese – Loc. Pietrare e ha documentato di aver concluso, in data 3 febbraio 2015, con la stessa associante un contratto di locazione avente ad oggetto una porzione del terreno su cui è ubicato l'impianto di distribuzione predetto;
quest'ultima porzione è indicata in contratto come iscritta alla NCT della provincia di Viterbo foglio 175 particella 37 di metro quadri 90 ed è ad essa che si riferiscono i canoni di locazione di cui si è chiesto il pagamento in via monitoria.
E' incontestato e documentato in atti che, con contratto di cessione di ramo d'azienda del 23 maggio
2018, la e C. AS ha ceduto a l'attività di impianto di distribuzione _2 Controparte_1 del carburante di cui si è detto, tuttavia l'opponente ha dedotto che tale cessione non ha incluso il contratto di locazione del terreno ove insiste la stazione di autolavaggio e di conseguenza ha dedotto la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
La contestazione è priva di fondamento poiché dal contratto di cessione di ramo di azienda si evince che essa ha riguardato anche l'area su cui insiste l'autolavaggio. Infatti, la cessione ha avuto ad oggetto, tra l'altro, la piena proprietà del bene strumentale sito in
Comune di Viterbo, Strada Delle Pietrare snc distinto al catasto fabbricati del Comune di Viterbo al foglio 175 con la particella 638 e l'area di insistenza e pertinenza dell'intero fabbricato distinta al
Catasto terreni del Comune di Viterbo al foglio 175 particelle 638 e 386.
La relazione tecnica di parte prodotta dall'opposta e non specificamente contestata all'opponente ha confermato che l'originaria particella contraddistinta al catasto terreni del Comune di Viterbo foglio
175 particella 37, così menzionata nel contratto di locazione intercorso tra e C. AS _2
e , è stata soppressa il 10 agosto 1999 e ha generato due particelle del foglio 175, la Parte_1
n. 386 intestata alla e la n. 387 intesta al Comune di Viterbo. Controparte_1
E', dunque, evidente che l'area su cui insiste l'autolavaggio è stata inclusa nella cessione e la sua proprietà è stata trasferita all'opposta.
Tale circostanza va valutata unitamente al fatto che la cessione del ramo d'azienda, per espressa previsione contrattuale, ha incluso tutti i rami d'azienda e l'universalità dei beni strumentali che la compongono in una unità economicamente organizzata, compreso l'avviamento e, per quanto riguarda i singoli beni che lo compongono, le “accessioni e pertinenze, con tutti i loro usi, servitù, azioni e ragioni” e che il contratto di locazione di cui si discute è incluso nell'azienda in quanto ad essa funzionalmente collegato.
Quest'ultima circostanza si evince dallo stesso tenore letterale delle pattuizioni intercorse tra la e poiché l'affitto del terreno su cui insiste la stazione di autolavaggio è stato _2 Pt_1 concesso all'associato in quanto egli vi aveva installato, su autorizzazione del precedente proprietario e a proprie spese, le tre piazzole di lavaggio self service ed è previsto che “nel caso in cui dovesse cessare, per qualsiasi motivo, l'attività dell'impianto di distribuzione carburanti il contratto di locazione si intenderà automaticamente risolto tra le parti senza che possano pretendersi indennizzi e pagamenti oltre quelli previsti dal contratto” (Art. 5 del contratto di locazione prodotto dall'opponente).
E', dunque, evidente lo stretto collegamento funzionale tra l'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti e l'attività di autolavaggio sicché deve concludersi che il contratto di locazione è compreso nel complesso aziendale ceduto, con conseguente diritto della a vedersi Controparte_1 corrispondere il pagamento dei canoni.
D'altronde, la prospettazione dell'opponente si fonda sul fatto che la sia _2 rimasta titolare della locazione in quanto proprietaria dell'area di autolavaggio contraddistinta al foglio 175 particella n. 37, circostanza che, per quanto si è detto, non corrisponde alla realtà poiché anche l'area pertinenziale del terreno, oggi indicata con la particella 386, è stata inclusa nella cessione aziendale quale bene strumentale.
Neppure rileva, per escludere la fondatezza della pretesa creditoria, il fatto che fino all'emissione della fattura 375/FE del 2023 la società opposta non abbia mai sollevato alcuna richiesta di pagamento dei canoni, poiché tale circostanza al più avrebbe potuto integrare la prescrizione che però non è stata eccepita.
Infine, non può accogliersi l'eccezione di compensazione poiché lo stesso ha dato Parte_1 atto del fatto che il proprio asserito credito non è certo, liquido ed esigibile, essendo invece oggetto di contestazione giudiziaria di fronte al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
1. ritenuta la propria competenza per territorio rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 619/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 5.810,00, oltre accessori di legge, da corrispondersi al difensore Gennaro
Gennarelli dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Viterbo il 5 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi