TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/06/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3427 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], Vico G. Marconi n.1 – 09045; col patrocinio dell'avvocato Roberto MATTA del Foro di Cagliari (C.F. ) PEC CodiceFiscale_2
con studio in Cagliari, via Cimarosa n. 63; elettivamente Email_1
domiciliato presso il difensore;
parte attrice-opponente contro
(C.F. ), con sede legale a Nuoro, Via Straullu n. 35, CP_1 P.IVA_1
P.I. , e sede amministrativa a Cagliari, in Viale Diaz n.77, inpersona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, contumace;
parte convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 24/04/2024 ha emesso a carico di l'ingiunzione di CP_1 Parte_1
pagamento n. 54908/167/2024, prot. SS/GC 54908/167/GRC, n. cronologico
54908/167/2024, ai sensi dell'art. 2 R.D. 639/1910, notificata al in data Pt_1
08/05/2024, l'importo di 19.028,52 euro, per la somministrazione dell'acqua a favore
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3427/2024 R.A.C.
Sentenza - pagina 1 dell'utenza sita in vicolo Guglielmo Marconi 1, Quartu Sant'Elena, intestata all'attore, codice servizio 772145, per le partite indicate nelle seguenti fatture data emissione fattura originaria fattura corrente importo fatturato data scadenza
25/06/2021 1128414 2021/1128414/1 9.514,26 19/08/2021
25/06/2021 1128414 2021/1128414/2 9.514,26 20/09/2021
2. ha fatto opposizione A MEZZO l'atto di citazione introduttivo del Parte_1
presente giudizio, notificato a il 31/05/2024, col quale: CP_1
2.1 ha eccepito “la nullità dell'atto impugnato per carenza assoluta di potere in capo ad ad emanare ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'invocato R.D. n. 639/1910. CP_1
Infatti il comma 3-ter dell'art. 17 del D. Lgs. n. 46 del 1999, in caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, impone alla società interessata di procedere all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'art. 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14.04.1910, n.
639; secondo tale disciplina, l'emissione dell'ingiunzione di pagamento non costituisce valido strumento di riscossione coattiva, bensì assolve soltanto la funzione di atto prodromico e funzionale all'iscrizione a ruolo e alla formazione del ruolo medesimo. Per contro, era autorizzata dal MEF con il decreto del 30.12.2015 (doc. n. 7) alla CP_1
sola riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati, e non invece alla formazione dell'ingiunzione”
2.2 ha eccepito la prescrizione biennale dei crediti posti a base dell'ingiunzione;
2.3 ha eccepito inverosimiglianza del consumo di 5.271 m³ d'acqua in 127 giorni, indicato nelle fatture, pari a una media giornaliera di 41,5 m³, considerato che abita da solo nella casa servita dall'utenza idrica oggetto di causa e che in precedenza il consumo medio era stato sempre compreso tra 0,12 e 0,21 m³ al giorno;
2.4 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preliminarmente
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3427/2024 R.A.C.
Sentenza - pagina 2 Disporre la sospensione dell'ingiunzione qui opposta per le ragioni in premessa, inaudita altera parte o, in subordine, all'esito della costituzione delle parti;
accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione impugnata per carenza assoluta di potere in capo ad ad emanare ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'invocato CP_1
R.D. n. 639/1910, e comunque dichiarare nulla, inammissibile, improcedibile o come meglio l'ingiunzione opposta;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, in tutto il suo ammontare o in parte;
nel merito, accertare e dichiarare se in capo ad esista un credito nei confronti CP_1
dell'odierno opponente e determinarne l'importo; ciò anche in considerazione della condotta contraria a correttezza e buona fede di nell'esecuzione del rapporto CP_1
per cui è causa ed all'omissione nella segnalazione di consumi anomali all'utente.
In ogni caso con vittoria di spese di causa e compensi di Avvocato”.
3. Con ordinanza del 04/12/2024, il giudice ha sospeso un'ingiunzione di pagamento, avendo ritenuto la sussistenza del fumus boni iuris per quanto attiene all'eccezione di prescrizione ed il periculum in mora in ragione dell'entità rilevante dell'importo richiesto.
4. Con la stessa ordinanza il giudice:
a. ha svolto le verifiche preliminari:
i. rilevando d'ufficio l'improcedibilità della domanda, in quanto soggetta a mediazione obbligatoria (la causa ad oggetto l'accertamento negativo del credito in materia di somministrazione), e fissando il termine per l'inizio della relativa procedura;
ii. invitando le parti a trattare nelle memorie ex articolo 171 ter cpc la questione dell'eventuale presenza di perdite occulte;
b. ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“ : CP_1
a. revoca l'ingiunzione di pagamento;
b. rinuncia ai crediti oggetto dell'ingiunzione ed alla fattura in essa menzionata;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3427/2024 R.A.C.
Sentenza - pagina 3 c. rimborsa all'attore le spese processuali delle fasi di studio e introduttiva, liquidate applicando gli importi tabellari medi previsti dal decreto ministeriale numero 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, per cause di valore compreso fra 26.000 e 52.000 euro.”
5. Nessuna delle parti ha depositato memorie.
6. Con nota depositata il 03/06/2025, l'attore ha prodotto:
a. gli atti della procedura di mediazione, disertata da;
CP_1
b. l'atto protocollo numero 000843 del 03/01/2025, inviato a mezzo pec, CP_1
aventi oggetto l'annullamento in autotutela dell'atto di ingiunzione di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione.
7. Nell'udienza odierna l'attore ha concluso per la declaratoria della cessata materia del contendere per la condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali ed il giudice ha tenuto la causa in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
***
8. la materia del contendere è cessata solo in parte, per le ragioni che seguono:
8.1 l'opposizione avverso ingiunzione di pagamento introduce un giudizio che ha un doppio oggetto:
- in primo luogo, l'opponente chiede che venga annullata l'ingiunzione, quale atto amministrativo;
- in secondo luogo, l'opponente esercita un'azione di accertamento negativo del credito posto base dell'ingiunzione,
8.2 nel caso in esame, è cessata la materia del contendere unicamente sulla domanda e di annullamento dell'ingiunzione di pagamento quale atto amministrativo, avendola annullata in autotutela, e non anche sulla domanda di accertamento negativo CP_1
del credito, in virtù dell'eccezione di prescrizione.
Nell'atto protocollo numero 000843 del 03/01/2025, prodotto dall'attore, CP_1 avente come oggetto «Annullamento in autotutela dell'Atto di ingiunzione di pagamento
n. 54908/167/2024 – notifica ai sensi della Legge n. 890/1982», si legge infatti:
« PREMESSO CHE
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3427/2024 R.A.C.
Sentenza - pagina 4 in data 24/04/2024 ha emesso l'atto di ingiunzione di pagamento n. CP_1
54908/167/2024 a carico di .I.: , Controparte_2 C.F._1
cliente 35114067, servizio n. 772145, per il mancato pagamento della fattura in esso indicato
Parte_2
ha contestato la richiesta di pagamento della fattura indicata nel
[...]
menzionato atto di ingiunzione, in quanto la stessa è parzialmente prescritta e i consumi in essa addebitati sarebbero anomali in conseguenza di una perdita idrica successivamente riparata.
- ha già provveduto alla rettifica del credito per prescrizione, ha CP_1
quantificato lo sgravio per perdita idrica come da Delibera ARERA 609/2021 e ha notificato in data 23/12/2024 proposta transattiva.
Preso atto di quanto sopra,
l'atto di ingiunzione di pagamento n. Parte_3
54908/167/2024 a carico di - C.F./P.I.: , Parte_1 C.F._1
cliente 35114067, servizio n. 772145.
Distinti saluti
Settore Gestione e Recupero del Credito
Il Direttore Generale
Ing. » Persona_1
8.3 appare evidente che con detto atto si sia riservata di ricalcolare l'importo CP_1
dovuto dall'utente, avendo ritenuto solo in parte fondata l'eccezione di prescrizione (oltre a quella relativa alla presenza di una perdita occulta), laddove l'attore sostiene invece che nulla sia dovuto a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'acqua nel periodo indicato nelle fatture, in quanto i crediti sarebbero interamente prescritti.
Occorre pertanto decidere nel merito la domanda di accertamento negativo ed a tal fine esaminare l'eccezione di prescrizione.
9. Detta eccezione è fondata per le ragioni che seguono:
- l'ingiunzione ha ad oggetto il credito che vanta verso il , CP_1 Pt_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3427/2024 R.A.C.
Sentenza - pagina 5 dell'importo 19.028,52 euro, a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'acqua in favore dell'utenza domestica ad esso intestata, sita in Quartu Sant'Elena,
Vicolo G. Marconi n. 1, nel periodo compreso tra il 02/02/2021 ed il 08/06/2021;
- detto credito è pertanto soggetto alla prescrizione biennale, prevista dall'art. 1, commi da 4 a 11, dalla Legge n. 205/17 (Legge di Bilancio 2018), come modificata dalla
Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019);
- la prescrizione inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere;
- nel caso in esame – trattandosi di crediti da somministrazione d'acqua da fatturare per contratto ogni due mesi – il diritto di di ottenere il pagamento del CP_1
corrispettivo dei servizi idrici somministrati può essere fatto valere due mesi dopo l'erogazione degli stessi;
- poiché i servizi idrici sono erogati nel periodo compreso tra il 01/01/2021 ed il
08/06/2021, per tutti i crediti allo stato risulta essere maturata la prescrizione, in assenza di allegazione e prova di atti interruttivi.
10. Le spese di lite debbono essere regolate secondo i principi di soccombenza e causalità che informano gli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.
11. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte attrice si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale numero 55 del 2014, voi per cause davanti al tribunale di valore compreso fra 5.201 e 26.000 euro:
a. senza aumenti in riduzioni per quanto attiene a quelli delle fasi di studio e introduttiva;
b. con la riduzione del 50% per quanto riguarda quello della fase istruttoria/di trattazione, consistita nella partecipazione a una sola udienza;
c. con la riduzione del 50% per quelli della fase decisionale, in cui non il difensore della parte attrice non si è avvalso della facoltà di svolgere la discussione orale.
12. Anche il rimborso delle spese affrontate per la procedura di mediazione, 190,32 euro, come da ricevuta numero 216 del 13/12/2024 prodotta dall'attore il 03/06/2020.
PER QUESTI MOTIVI
13. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3427/2024 R.A.C.
Sentenza - pagina 6 dell'ingiunzione.
14. Dichiara che nulla è dovuto da ad a titolo di Parte_1 CP_1
corrispettivo per la somministrazione dell'acqua nel periodo dal 02/02/2021 al 08/06/2021 nell'utenza sita nel vicolo Guglielmo Marconi Sant'Elena 1, intestata all'attore, codice servizio 772145.
15. Condanna a rimborsare all'attore le spese di lite così liquidate: CP_1
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 851,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 3.387,00 per compensi di avvocato complessivi;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per marca di iscrizione della causa a ruolo
€ 3.532,50 complessivi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge.
16. Condanna a rimborsare all'attore le spese della procedura di mediazione, CP_1
liquidate in 190,32 euro.
Cagliari, 04.06.2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3427/2024 R.A.C.
Sentenza - pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3427 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], Vico G. Marconi n.1 – 09045; col patrocinio dell'avvocato Roberto MATTA del Foro di Cagliari (C.F. ) PEC CodiceFiscale_2
con studio in Cagliari, via Cimarosa n. 63; elettivamente Email_1
domiciliato presso il difensore;
parte attrice-opponente contro
(C.F. ), con sede legale a Nuoro, Via Straullu n. 35, CP_1 P.IVA_1
P.I. , e sede amministrativa a Cagliari, in Viale Diaz n.77, inpersona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, contumace;
parte convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 24/04/2024 ha emesso a carico di l'ingiunzione di CP_1 Parte_1
pagamento n. 54908/167/2024, prot. SS/GC 54908/167/GRC, n. cronologico
54908/167/2024, ai sensi dell'art. 2 R.D. 639/1910, notificata al in data Pt_1
08/05/2024, l'importo di 19.028,52 euro, per la somministrazione dell'acqua a favore
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3427/2024 R.A.C.
Sentenza - pagina 1 dell'utenza sita in vicolo Guglielmo Marconi 1, Quartu Sant'Elena, intestata all'attore, codice servizio 772145, per le partite indicate nelle seguenti fatture data emissione fattura originaria fattura corrente importo fatturato data scadenza
25/06/2021 1128414 2021/1128414/1 9.514,26 19/08/2021
25/06/2021 1128414 2021/1128414/2 9.514,26 20/09/2021
2. ha fatto opposizione A MEZZO l'atto di citazione introduttivo del Parte_1
presente giudizio, notificato a il 31/05/2024, col quale: CP_1
2.1 ha eccepito “la nullità dell'atto impugnato per carenza assoluta di potere in capo ad ad emanare ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'invocato R.D. n. 639/1910. CP_1
Infatti il comma 3-ter dell'art. 17 del D. Lgs. n. 46 del 1999, in caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, impone alla società interessata di procedere all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'art. 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14.04.1910, n.
639; secondo tale disciplina, l'emissione dell'ingiunzione di pagamento non costituisce valido strumento di riscossione coattiva, bensì assolve soltanto la funzione di atto prodromico e funzionale all'iscrizione a ruolo e alla formazione del ruolo medesimo. Per contro, era autorizzata dal MEF con il decreto del 30.12.2015 (doc. n. 7) alla CP_1
sola riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati, e non invece alla formazione dell'ingiunzione”
2.2 ha eccepito la prescrizione biennale dei crediti posti a base dell'ingiunzione;
2.3 ha eccepito inverosimiglianza del consumo di 5.271 m³ d'acqua in 127 giorni, indicato nelle fatture, pari a una media giornaliera di 41,5 m³, considerato che abita da solo nella casa servita dall'utenza idrica oggetto di causa e che in precedenza il consumo medio era stato sempre compreso tra 0,12 e 0,21 m³ al giorno;
2.4 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preliminarmente
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3427/2024 R.A.C.
Sentenza - pagina 2 Disporre la sospensione dell'ingiunzione qui opposta per le ragioni in premessa, inaudita altera parte o, in subordine, all'esito della costituzione delle parti;
accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione impugnata per carenza assoluta di potere in capo ad ad emanare ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'invocato CP_1
R.D. n. 639/1910, e comunque dichiarare nulla, inammissibile, improcedibile o come meglio l'ingiunzione opposta;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, in tutto il suo ammontare o in parte;
nel merito, accertare e dichiarare se in capo ad esista un credito nei confronti CP_1
dell'odierno opponente e determinarne l'importo; ciò anche in considerazione della condotta contraria a correttezza e buona fede di nell'esecuzione del rapporto CP_1
per cui è causa ed all'omissione nella segnalazione di consumi anomali all'utente.
In ogni caso con vittoria di spese di causa e compensi di Avvocato”.
3. Con ordinanza del 04/12/2024, il giudice ha sospeso un'ingiunzione di pagamento, avendo ritenuto la sussistenza del fumus boni iuris per quanto attiene all'eccezione di prescrizione ed il periculum in mora in ragione dell'entità rilevante dell'importo richiesto.
4. Con la stessa ordinanza il giudice:
a. ha svolto le verifiche preliminari:
i. rilevando d'ufficio l'improcedibilità della domanda, in quanto soggetta a mediazione obbligatoria (la causa ad oggetto l'accertamento negativo del credito in materia di somministrazione), e fissando il termine per l'inizio della relativa procedura;
ii. invitando le parti a trattare nelle memorie ex articolo 171 ter cpc la questione dell'eventuale presenza di perdite occulte;
b. ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“ : CP_1
a. revoca l'ingiunzione di pagamento;
b. rinuncia ai crediti oggetto dell'ingiunzione ed alla fattura in essa menzionata;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3427/2024 R.A.C.
Sentenza - pagina 3 c. rimborsa all'attore le spese processuali delle fasi di studio e introduttiva, liquidate applicando gli importi tabellari medi previsti dal decreto ministeriale numero 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, per cause di valore compreso fra 26.000 e 52.000 euro.”
5. Nessuna delle parti ha depositato memorie.
6. Con nota depositata il 03/06/2025, l'attore ha prodotto:
a. gli atti della procedura di mediazione, disertata da;
CP_1
b. l'atto protocollo numero 000843 del 03/01/2025, inviato a mezzo pec, CP_1
aventi oggetto l'annullamento in autotutela dell'atto di ingiunzione di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione.
7. Nell'udienza odierna l'attore ha concluso per la declaratoria della cessata materia del contendere per la condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali ed il giudice ha tenuto la causa in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
***
8. la materia del contendere è cessata solo in parte, per le ragioni che seguono:
8.1 l'opposizione avverso ingiunzione di pagamento introduce un giudizio che ha un doppio oggetto:
- in primo luogo, l'opponente chiede che venga annullata l'ingiunzione, quale atto amministrativo;
- in secondo luogo, l'opponente esercita un'azione di accertamento negativo del credito posto base dell'ingiunzione,
8.2 nel caso in esame, è cessata la materia del contendere unicamente sulla domanda e di annullamento dell'ingiunzione di pagamento quale atto amministrativo, avendola annullata in autotutela, e non anche sulla domanda di accertamento negativo CP_1
del credito, in virtù dell'eccezione di prescrizione.
Nell'atto protocollo numero 000843 del 03/01/2025, prodotto dall'attore, CP_1 avente come oggetto «Annullamento in autotutela dell'Atto di ingiunzione di pagamento
n. 54908/167/2024 – notifica ai sensi della Legge n. 890/1982», si legge infatti:
« PREMESSO CHE
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3427/2024 R.A.C.
Sentenza - pagina 4 in data 24/04/2024 ha emesso l'atto di ingiunzione di pagamento n. CP_1
54908/167/2024 a carico di .I.: , Controparte_2 C.F._1
cliente 35114067, servizio n. 772145, per il mancato pagamento della fattura in esso indicato
Parte_2
ha contestato la richiesta di pagamento della fattura indicata nel
[...]
menzionato atto di ingiunzione, in quanto la stessa è parzialmente prescritta e i consumi in essa addebitati sarebbero anomali in conseguenza di una perdita idrica successivamente riparata.
- ha già provveduto alla rettifica del credito per prescrizione, ha CP_1
quantificato lo sgravio per perdita idrica come da Delibera ARERA 609/2021 e ha notificato in data 23/12/2024 proposta transattiva.
Preso atto di quanto sopra,
l'atto di ingiunzione di pagamento n. Parte_3
54908/167/2024 a carico di - C.F./P.I.: , Parte_1 C.F._1
cliente 35114067, servizio n. 772145.
Distinti saluti
Settore Gestione e Recupero del Credito
Il Direttore Generale
Ing. » Persona_1
8.3 appare evidente che con detto atto si sia riservata di ricalcolare l'importo CP_1
dovuto dall'utente, avendo ritenuto solo in parte fondata l'eccezione di prescrizione (oltre a quella relativa alla presenza di una perdita occulta), laddove l'attore sostiene invece che nulla sia dovuto a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'acqua nel periodo indicato nelle fatture, in quanto i crediti sarebbero interamente prescritti.
Occorre pertanto decidere nel merito la domanda di accertamento negativo ed a tal fine esaminare l'eccezione di prescrizione.
9. Detta eccezione è fondata per le ragioni che seguono:
- l'ingiunzione ha ad oggetto il credito che vanta verso il , CP_1 Pt_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3427/2024 R.A.C.
Sentenza - pagina 5 dell'importo 19.028,52 euro, a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'acqua in favore dell'utenza domestica ad esso intestata, sita in Quartu Sant'Elena,
Vicolo G. Marconi n. 1, nel periodo compreso tra il 02/02/2021 ed il 08/06/2021;
- detto credito è pertanto soggetto alla prescrizione biennale, prevista dall'art. 1, commi da 4 a 11, dalla Legge n. 205/17 (Legge di Bilancio 2018), come modificata dalla
Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019);
- la prescrizione inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere;
- nel caso in esame – trattandosi di crediti da somministrazione d'acqua da fatturare per contratto ogni due mesi – il diritto di di ottenere il pagamento del CP_1
corrispettivo dei servizi idrici somministrati può essere fatto valere due mesi dopo l'erogazione degli stessi;
- poiché i servizi idrici sono erogati nel periodo compreso tra il 01/01/2021 ed il
08/06/2021, per tutti i crediti allo stato risulta essere maturata la prescrizione, in assenza di allegazione e prova di atti interruttivi.
10. Le spese di lite debbono essere regolate secondo i principi di soccombenza e causalità che informano gli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.
11. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte attrice si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale numero 55 del 2014, voi per cause davanti al tribunale di valore compreso fra 5.201 e 26.000 euro:
a. senza aumenti in riduzioni per quanto attiene a quelli delle fasi di studio e introduttiva;
b. con la riduzione del 50% per quanto riguarda quello della fase istruttoria/di trattazione, consistita nella partecipazione a una sola udienza;
c. con la riduzione del 50% per quelli della fase decisionale, in cui non il difensore della parte attrice non si è avvalso della facoltà di svolgere la discussione orale.
12. Anche il rimborso delle spese affrontate per la procedura di mediazione, 190,32 euro, come da ricevuta numero 216 del 13/12/2024 prodotta dall'attore il 03/06/2020.
PER QUESTI MOTIVI
13. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3427/2024 R.A.C.
Sentenza - pagina 6 dell'ingiunzione.
14. Dichiara che nulla è dovuto da ad a titolo di Parte_1 CP_1
corrispettivo per la somministrazione dell'acqua nel periodo dal 02/02/2021 al 08/06/2021 nell'utenza sita nel vicolo Guglielmo Marconi Sant'Elena 1, intestata all'attore, codice servizio 772145.
15. Condanna a rimborsare all'attore le spese di lite così liquidate: CP_1
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 851,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 3.387,00 per compensi di avvocato complessivi;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per marca di iscrizione della causa a ruolo
€ 3.532,50 complessivi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge.
16. Condanna a rimborsare all'attore le spese della procedura di mediazione, CP_1
liquidate in 190,32 euro.
Cagliari, 04.06.2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3427/2024 R.A.C.
Sentenza - pagina 7