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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 3627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3627 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa AR CA TE
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 2357 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 17/11/2025 ; tenuto conto che con decreto del 3.10.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR CA TE
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona del giudice istruttore, dott.ssa Renata Russo, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2357 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. – P.I. - con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
IA TO (TV), Via Marocchesa 14 , in qualità di Impresa designata per il Fondo di
Garanzia Vittime della Strada – - rappresentata e difesa dall'avv. Salvio De Lucia del Foro di S.
AR CA TE cod. fisc. presso lo CodiceFiscale_1 Email_1 studio del quale elettivamente domicilia, ai fini del presente giudizio, in Caserta al Corso Trieste
n. 257 giusta mandato in atti;
parte appellante
e
(cf ) ; Controparte_1 C.F._2 parte appellata contumace dandone pubblica lettura all'udienza del 17 novembre '25.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 270/2022, depositata il 07.04.2022, notificata in data 10.02.2023 unitamente ad atto di precetto, del Giudice di Pace di Sessa Aurunca, con la quale veniva accertata l'esclusiva responsabilità del sinistro il conducente del veicolo rimasto sconosciuto, accoglieva la domanda ritenendola fondata e, per l'effetto, condannava la Compagnia al pagamento dell'importo di € 12.600,00 in favore di Controparte_1
A sostegno del gravame, l'appellante ha eccepito il difetto del contraddittorio in primo grado e, dunque, ha denunciato la nullità della sentenza impugnata, non essendo stato citato ritualmente il convenuto;
nel dettaglio, ha evidenziato come l'atto di citazione del giudizio di primo grado non risultasse notificato e ciononostante ne derivava la (erronea) dichiarazione di contumacia dell'appellante da parte del Gdp. Denunciava dunque la nullità della sentenza stante l'inesistenza della notifica e, per l'effetto, della dichiarazione di contumacia, avendo avuto l'impresa notizia del processo di primo grado alla luce della notifica del titolo e degli atti di precetto.
2. Non si costituiva l'appellato e se ne dichiarava la contumacia.
Si premetta che questo giudice tentava in più occasioni l'acquisizione del fascicolo di primo grado, disponendone anche la ricostruzione (quest'ultima senza esito), precisando che in mancanza si sarebbe deciso allo stato degli atti.
Ebbene, dopo i richiamati inviti, non risulta pervenuto il fascicolo N.R.G. 1239/2019.
La causa è stata decisa all'udienza odierna sulle conclusioni delle parti riportate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
3. Quanto esposto comporta, quale conseguenza, che il fascicolo di primo grado non può dirsi presente (così come assente è la ricostruzione) e questo giudice è chiamato a decidere la controversia allo stato degli atti.
Ebbene, tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto.
Vista la assenza del fascicolo di primo grado (e della relativa produzione degli appellati); stante la richiamata necessità di dover decidere allo stato degli atti, si deve giungere alla conclusione che non risulta la prova della notifica dell'atto di citazione in primo grado.
Si tenga ben presente che, poiché parte appellante lamenta non un aspetto positivo bensì uno negativo (assenza notifica dell'atto di citazione), si ritiene che sarebbe spettato agli appellati fornire detta prova. L'acquisizione del fascicolo, al più, ove fosse andata concretamente a buon fine, avrebbe eventualmente potuto determinare l'eliminazione della necessità di prova ove la notifica fosse risultata ivi presente.
Sul punto si deve chiarire che questo giudice è consapevole dell'impostazione giurisprudenziale secondo cui in primis “l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che
l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizio ne da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado,
i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà
, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perchè questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (nella specie rimasta contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia
e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare” (cfr. SSUU 28498/2005) e, in secondo luogo, “nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma assume le caratteristiche di una
"revisio prioris instantia", cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame” (cfr. C. 40606/2021).
Ebbene, tuttavia, nel caso di specie parte appellante non lamenta l'erronea valutazione di documenti prodotti da controparte (quale potrebbe essere la nullità di una notifica comunque presente ed esistente) né, tantomeno, l'esistenza di documenti a essa favorevoli ma non riprodotti in appello da controparte rimasta contumace. Nel presente giudizio, invero, si è dinanzi all'ipotesi opposta, ossia quella in cui l'appellante si duole dell'assenza ab origine di un documento (notifica dell'atto di citazione, non a caso parte appellante espressamente afferma che “L'odierna appellante, invero, non risulta aver mai ricevuto la rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado”); fonda, in altri termini, il proprio gravame non su un atto presente e non riprodotto o su una diversa ricostruzione e/o lettura del medesimo, bensì proprio sulla circostanza che il documento (notifica dell'atto di citazione) non era presente in primo grado.
A tutto voler concedere, comunque, anche ove si voglia ritenere che era parte appellante che doveva dimostrare l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione, si deve ritenere che questa prova sia stata fornita in via presuntiva.
4. Tanto chiarito, dunque, l'appello va accolto.
Per quanto riguarda gli esiti processuali, non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 354 c.p.c.
Si rammenti, infatti, che “l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado impedisce l'instaurazione di un rapporto processuale fra le parti e comporta la nullità radicale del procedimento e della sentenza del giudice, oltre che l'impossibilità per il giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, dato che l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo non è prevista tra le ipotesi tassative di rimessione ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., o di decidere la causa nel merito” (cfr. C. 8608/2006).
Ne consegue che questo giudice deve limitarsi, in virtù di quanto esposto, a dichiarare la nullità del giudizio N.R.G. 1239/2019 e conseguentemente della sentenza n. 270/2022.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, calcolato ai sensi del D.M.
147/2022.
Tenuto conto della contumacia del convenuto e dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene equo applicare le riduzioni di cui all'art. 4 D.M. 55/2014.
Nulla va disposto per il giudizio di primo grado in quanto parte appellante non vi ha partecipato
(seppur, come indicato, senza colpa) e, pertanto, non vi sono spese che può ritenersi che abbia sostenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa AR CA TE, in persona del giudice unico dott.ssa Renata Russo, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 270/2022 del Giudice di Pace di Carinola:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità del relativo procedimento presso il Giudice di Pace di Sessa Aurunca e conseguentemente della sentenza oggetto di appello;
- Condanna a rifondere alla le spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 Pt_1 che liquida in € 2.120,00 per compenso professionale ed € 382,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU di cui al giudizio di primo grado a carico di
[...]
CP_1
Così deciso in Santa AR CA TE il 17 novembre 2025.
La presente sentenza costituisce parte integrante del verbale d'udienza redatto in pari data.
Il giudice
dott.ssa Renata Russo
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 2357 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 17/11/2025 ; tenuto conto che con decreto del 3.10.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR CA TE
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona del giudice istruttore, dott.ssa Renata Russo, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2357 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. – P.I. - con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
IA TO (TV), Via Marocchesa 14 , in qualità di Impresa designata per il Fondo di
Garanzia Vittime della Strada – - rappresentata e difesa dall'avv. Salvio De Lucia del Foro di S.
AR CA TE cod. fisc. presso lo CodiceFiscale_1 Email_1 studio del quale elettivamente domicilia, ai fini del presente giudizio, in Caserta al Corso Trieste
n. 257 giusta mandato in atti;
parte appellante
e
(cf ) ; Controparte_1 C.F._2 parte appellata contumace dandone pubblica lettura all'udienza del 17 novembre '25.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 270/2022, depositata il 07.04.2022, notificata in data 10.02.2023 unitamente ad atto di precetto, del Giudice di Pace di Sessa Aurunca, con la quale veniva accertata l'esclusiva responsabilità del sinistro il conducente del veicolo rimasto sconosciuto, accoglieva la domanda ritenendola fondata e, per l'effetto, condannava la Compagnia al pagamento dell'importo di € 12.600,00 in favore di Controparte_1
A sostegno del gravame, l'appellante ha eccepito il difetto del contraddittorio in primo grado e, dunque, ha denunciato la nullità della sentenza impugnata, non essendo stato citato ritualmente il convenuto;
nel dettaglio, ha evidenziato come l'atto di citazione del giudizio di primo grado non risultasse notificato e ciononostante ne derivava la (erronea) dichiarazione di contumacia dell'appellante da parte del Gdp. Denunciava dunque la nullità della sentenza stante l'inesistenza della notifica e, per l'effetto, della dichiarazione di contumacia, avendo avuto l'impresa notizia del processo di primo grado alla luce della notifica del titolo e degli atti di precetto.
2. Non si costituiva l'appellato e se ne dichiarava la contumacia.
Si premetta che questo giudice tentava in più occasioni l'acquisizione del fascicolo di primo grado, disponendone anche la ricostruzione (quest'ultima senza esito), precisando che in mancanza si sarebbe deciso allo stato degli atti.
Ebbene, dopo i richiamati inviti, non risulta pervenuto il fascicolo N.R.G. 1239/2019.
La causa è stata decisa all'udienza odierna sulle conclusioni delle parti riportate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
3. Quanto esposto comporta, quale conseguenza, che il fascicolo di primo grado non può dirsi presente (così come assente è la ricostruzione) e questo giudice è chiamato a decidere la controversia allo stato degli atti.
Ebbene, tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto.
Vista la assenza del fascicolo di primo grado (e della relativa produzione degli appellati); stante la richiamata necessità di dover decidere allo stato degli atti, si deve giungere alla conclusione che non risulta la prova della notifica dell'atto di citazione in primo grado.
Si tenga ben presente che, poiché parte appellante lamenta non un aspetto positivo bensì uno negativo (assenza notifica dell'atto di citazione), si ritiene che sarebbe spettato agli appellati fornire detta prova. L'acquisizione del fascicolo, al più, ove fosse andata concretamente a buon fine, avrebbe eventualmente potuto determinare l'eliminazione della necessità di prova ove la notifica fosse risultata ivi presente.
Sul punto si deve chiarire che questo giudice è consapevole dell'impostazione giurisprudenziale secondo cui in primis “l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che
l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizio ne da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado,
i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà
, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perchè questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (nella specie rimasta contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia
e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare” (cfr. SSUU 28498/2005) e, in secondo luogo, “nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma assume le caratteristiche di una
"revisio prioris instantia", cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame” (cfr. C. 40606/2021).
Ebbene, tuttavia, nel caso di specie parte appellante non lamenta l'erronea valutazione di documenti prodotti da controparte (quale potrebbe essere la nullità di una notifica comunque presente ed esistente) né, tantomeno, l'esistenza di documenti a essa favorevoli ma non riprodotti in appello da controparte rimasta contumace. Nel presente giudizio, invero, si è dinanzi all'ipotesi opposta, ossia quella in cui l'appellante si duole dell'assenza ab origine di un documento (notifica dell'atto di citazione, non a caso parte appellante espressamente afferma che “L'odierna appellante, invero, non risulta aver mai ricevuto la rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado”); fonda, in altri termini, il proprio gravame non su un atto presente e non riprodotto o su una diversa ricostruzione e/o lettura del medesimo, bensì proprio sulla circostanza che il documento (notifica dell'atto di citazione) non era presente in primo grado.
A tutto voler concedere, comunque, anche ove si voglia ritenere che era parte appellante che doveva dimostrare l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione, si deve ritenere che questa prova sia stata fornita in via presuntiva.
4. Tanto chiarito, dunque, l'appello va accolto.
Per quanto riguarda gli esiti processuali, non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 354 c.p.c.
Si rammenti, infatti, che “l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado impedisce l'instaurazione di un rapporto processuale fra le parti e comporta la nullità radicale del procedimento e della sentenza del giudice, oltre che l'impossibilità per il giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, dato che l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo non è prevista tra le ipotesi tassative di rimessione ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., o di decidere la causa nel merito” (cfr. C. 8608/2006).
Ne consegue che questo giudice deve limitarsi, in virtù di quanto esposto, a dichiarare la nullità del giudizio N.R.G. 1239/2019 e conseguentemente della sentenza n. 270/2022.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, calcolato ai sensi del D.M.
147/2022.
Tenuto conto della contumacia del convenuto e dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene equo applicare le riduzioni di cui all'art. 4 D.M. 55/2014.
Nulla va disposto per il giudizio di primo grado in quanto parte appellante non vi ha partecipato
(seppur, come indicato, senza colpa) e, pertanto, non vi sono spese che può ritenersi che abbia sostenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa AR CA TE, in persona del giudice unico dott.ssa Renata Russo, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 270/2022 del Giudice di Pace di Carinola:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità del relativo procedimento presso il Giudice di Pace di Sessa Aurunca e conseguentemente della sentenza oggetto di appello;
- Condanna a rifondere alla le spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 Pt_1 che liquida in € 2.120,00 per compenso professionale ed € 382,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU di cui al giudizio di primo grado a carico di
[...]
CP_1
Così deciso in Santa AR CA TE il 17 novembre 2025.
La presente sentenza costituisce parte integrante del verbale d'udienza redatto in pari data.
Il giudice
dott.ssa Renata Russo