Art. 1.
Nel quadro del programma di sviluppo economico nazionale le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170 , concernente il trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle societa' commerciali, integrate dalla presente legge, sono prorogate sino al 31 dicembre 1970.
Le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170 , prorogate in virtu' della presente legge, si applicano anche alle societa' costituite posteriormente alla entrata in vigore della legge 18 marzo 1965, n. 170 , e fino all'entrata in vigore della presente legge.
Nel quadro del programma di sviluppo economico nazionale le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170 , concernente il trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle societa' commerciali, integrate dalla presente legge, sono prorogate sino al 31 dicembre 1970.
Le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170 , prorogate in virtu' della presente legge, si applicano anche alle societa' costituite posteriormente alla entrata in vigore della legge 18 marzo 1965, n. 170 , e fino all'entrata in vigore della presente legge.