TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/07/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, dott.ssa EL TT, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3116 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. MACCARONE LUCA e dall'Avv. C.F._2
AC OD presso il cui studio e indirizzo digitale sono domiciliati come da mandato in atti Opponenti
E
(c.f. ) quale mandataria di in persona del legale CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. PANINI GABRIELE MARIA presso il cui studio e indirizzo telematico è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 1923\2021 RG
1
FATTO E DIRITTO
e proponevano rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_1
n. 1923\2021 R.G. emesso da questo Tribunale per l'importo € 6.702,96, oltre accessori, richiesto da
(quale mandataria di quale saldo debitore, alla data del 23.12.2019, del CP_1 CP_2 rapporto di conto corrente n. 1932/21 già facente capo al Monte dei Paschi di Siena Spa e oggetto di cessioni a seguito di operazioni di cartolarizzazione tramite A sostegno della opposizione CP_3
i predetti deducevano il: difetto di procura alle liti, la prescrizione del credito, la carenza di legittimazione attiva di intesa quale mancanza di prova della titolarità del credito ceduto CP_2 nonché la mancata prova del credito.
Instauratosi il contraddittorio, contestava le avverse lamentele, chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Esperito, con esito negativo, il procedimento obbligatorio di mediazione, all'udienza del 7.10.2022 venivano concessi termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. di cui le parti si giovavano. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, che non hanno chiesto altri mezzi né sollecitato CTU, veniva disposta mediazione delegata (v. provvedimento emesso in relazione alla udienza ex art. 127 ter cpc del 27 marzo 2023) con rinvio alla udienza del 5 ottobre 2023 alla quale, dato atto dell'esito negativo della stessa, le parti chiedevano rinvio per trattative di bonario componimento, all'esito negativo delle quali, con provvedimento del 8.11.2024, si perveniva alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni. A tale udienza, nessuno presente per la opposta, il difensore degli opponenti cosi provvedeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa ed in accoglimento delle ragioni sopra esposte: ▪ In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di procura alle liti ad agire nei confronti del Sig. e per l'effetto dichiarare nullo l'opposto decreto Parte_2 ingiuntivo con ogni conseguenza di legge;
▪ In via preliminare, in rito, il difetto di legittimazione della Società opposta a proporre il ricorso e, per l'effetto, accertare-dichiarare la inammissibilità
e/o insussistenza e/o nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del ricorso proposto, con ogni conseguenza di legge, compreso la revoca del provvedimento monitorio opposto;
▪ In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la dedotta carenza di titolarità del rapporto controverso in capo alla Società opposta e, per l'effetto, accogliere l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo
602/2021 del 28.06.2021 ingiuntivo 602/2021 del 28.06.2021; ▪ nel merito, in ogni caso, accertare e
2 dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti alla società opposta per tutte le ragioni esposte nell'atto di opposizione, comprese le sollevate eccezioni di prescrizione, e per l'effetto in ogni caso revocare, in accoglimento della presente opposizione il decreto ingiuntivo opposto n. 602/2021 del
28.06.2021, in quanto infondato in fatto e diritto per le esposte motivazioni, e/o dichiararlo nullo e/o improduttivo di ogni effetto giuridico e con ogni conseguenza di Legge;
▪ respingere, in ogni caso, anche ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ogni richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto eventualmente avanzata dell'opposto; ▪ in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte opposta, ridurre le somme ingiunte a carico degli opponenti in ragione delle eccezioni e deduzioni sopra formulate;
▪ con vittoria di spese
e compensi professionali per la presente procedura.»”
Esperiti i concessi termini ex art. 190 cpc, il fascicolo veniva rimesso per la decisione in data 24 giugno 2025.
Secondo questo Giudice l'opposizione va rigettata, essendo condivisibili le argomentazioni della parte opposta.
L'eccezione di carenza di rappresentanza, come formulata e ribadita dagli opponenti con la comparsa conclusionale in relazione al fatto che nella procura depositata al monitorio non fosse espressamente indicato il nome di non ha pregio. La mancata indicazione lamentata dagli opponenti Pt_2 rappresenta un vizio di carattere meramente formale, che non costituisce ipotesi di inesistenza o nullità: nel caso di specie esso è stato sanato tempestivamente, ancora prima che il giudice assegnasse un termine, come previsto dall'art. 182 cpc, in grado di promuovere retroattivamente la sanatoria senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Sez. U, 9217\2010, 21821\2006) in conformità ad una lettura della predetta norma orientata ad evitare eccessivi formalismi (cosi in motivazione Cass. 9580\2025 ed ivi ulteriori richiami).
Anche l'eccezione relativa al difetto di titolarità della posizione attiva per dedotta mancata idonea prova della cessione è stata smentita dalla istruttoria documentale qui svolta. L'opposta ha precisato che il credito, originariamente facente capo alla Monte dei Paschi di Siena Spa, è stato dapprima ceduto alla e da questa alla mandante della Orbene, i dubbi circa la CP_4 CP_2 CP_1 validità della prova concernente la titolarità - che possono essere sorti in base alla produzioni relative agli avvisi di cessione pubblicati n GU, che da soli non consentono di individuare il credito ceduto – possono ritenersi adeguatamente superati sulla base delle produzioni, da parte della opposta, degli estratti conto del rapporto già facente capo a Banca Monte dei Paschi di Siena nonché delle
3 dichiarazioni con la quale ciascun cedente ha confermato di aver ceduto il credito al cessionario, sino ad arrivare alla odierna opposta (v. doc. 9, 13, 14, 15 e 16 fasc. parte opposta).
L'eccezione di prescrizione dei crediti avanzata dagli opponenti è infondata in quanto essa – non essendo rilevabile d'ufficio - deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. 14135\2019; 15911\2018; 16326\2009).
Nel caso di specie nulla di concreto hanno rilevato gli opponenti. Adeguate appaiono la argomentazioni di parte opposta che ha rilevato che in materia di conto corrente, la prescrizione del diritto della banca nel reclamare il saldo passivo del rapporto inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto, come previsto dal capoverso dell'art. 1823 c.c.: Dagli estratti conto trimestrali in atti (v. doc.9 e doc. 16 produzioni parte opposta,), risulta che a gennaio 2019 il conto era ancora aperto: pertanto, nessuna prescrizione estintiva alla data di notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta nel
2021, poteva essere decorsa.
Priva di fondamento appare anche l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dagli opponenti ai sensi dell'art. 2948 n. 4) c.c. in relazione agli interessi;
anche in questo caso essi hanno del tutto omesso di indicare specificamente, come era loro onere, il fatto che avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine della prescrizione e la specifica quantificazione delle poste asseritamente prescritte. Le deduzioni degli opponenti, in ordine al presunto disconoscimento degli interessi relativi al credito azionato, di cui essi hanno dichiarato di non conoscere la struttura, è tanto generica quanto inefficace avuto riguardo alla documentazione prodotta dalla controparte e, in ogni caso, tenuto conto che essi mai hanno disconosciuto –al di là dell'adozione di generiche formule stile - né la sussistenza del debito né la debenza di quanto richiesto nel monitorio.
L'istruttoria documentale svolta ha dunque fornito adeguata prova della sussistenza del credito azionato con il monitorio: giova ribadire che parte opposta ha prodotto, nel presente giudizio, gli estratti conto contrastando efficacemente le doglianze degli opponenti circa la insufficienza della certificazione ex art. 50 TUB, prodotta nel monitorio e, in tal sede, reputata sufficiente da buona parte della giurisprudenza di merito.
L'opposizione va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato. Le ulteriori questioni restano assorbite.
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., gli opponenti devono essere
4 condannati, in solido, a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM 147\2022.
Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, come dichiarato ed in atti, i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente Tabella allegata al predetto Regolamento, secondo il valore medio previsto nello scaglione “da € 5201,00 a 26.00,00” rispettivamente, per la fase di studio, introduttiva,
e decisionale. I compensi per la fase istruttoria, invece, sono stati calcolati al minino tenuto conto che essa si è svolta mediante il solo deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 3116 2021 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Conferma il decreto ingiuntivo n. 1923\2021 R.G.
• Condanna gli opponenti, in solido, al rimborso delle spese di lite in favore della , CP_1 quale mandataria di in persona del legale rapp.p.t., nella misura di € 4237,00\ per CP_2 totale compensi oltre spese generali al 15% su detti, oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge.
Così deciso in Cassino, 31/07/2025
Il Giudice Unico
EL TT
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, dott.ssa EL TT, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3116 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. MACCARONE LUCA e dall'Avv. C.F._2
AC OD presso il cui studio e indirizzo digitale sono domiciliati come da mandato in atti Opponenti
E
(c.f. ) quale mandataria di in persona del legale CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. PANINI GABRIELE MARIA presso il cui studio e indirizzo telematico è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 1923\2021 RG
1
FATTO E DIRITTO
e proponevano rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_1
n. 1923\2021 R.G. emesso da questo Tribunale per l'importo € 6.702,96, oltre accessori, richiesto da
(quale mandataria di quale saldo debitore, alla data del 23.12.2019, del CP_1 CP_2 rapporto di conto corrente n. 1932/21 già facente capo al Monte dei Paschi di Siena Spa e oggetto di cessioni a seguito di operazioni di cartolarizzazione tramite A sostegno della opposizione CP_3
i predetti deducevano il: difetto di procura alle liti, la prescrizione del credito, la carenza di legittimazione attiva di intesa quale mancanza di prova della titolarità del credito ceduto CP_2 nonché la mancata prova del credito.
Instauratosi il contraddittorio, contestava le avverse lamentele, chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Esperito, con esito negativo, il procedimento obbligatorio di mediazione, all'udienza del 7.10.2022 venivano concessi termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. di cui le parti si giovavano. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, che non hanno chiesto altri mezzi né sollecitato CTU, veniva disposta mediazione delegata (v. provvedimento emesso in relazione alla udienza ex art. 127 ter cpc del 27 marzo 2023) con rinvio alla udienza del 5 ottobre 2023 alla quale, dato atto dell'esito negativo della stessa, le parti chiedevano rinvio per trattative di bonario componimento, all'esito negativo delle quali, con provvedimento del 8.11.2024, si perveniva alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni. A tale udienza, nessuno presente per la opposta, il difensore degli opponenti cosi provvedeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa ed in accoglimento delle ragioni sopra esposte: ▪ In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di procura alle liti ad agire nei confronti del Sig. e per l'effetto dichiarare nullo l'opposto decreto Parte_2 ingiuntivo con ogni conseguenza di legge;
▪ In via preliminare, in rito, il difetto di legittimazione della Società opposta a proporre il ricorso e, per l'effetto, accertare-dichiarare la inammissibilità
e/o insussistenza e/o nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del ricorso proposto, con ogni conseguenza di legge, compreso la revoca del provvedimento monitorio opposto;
▪ In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la dedotta carenza di titolarità del rapporto controverso in capo alla Società opposta e, per l'effetto, accogliere l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo
602/2021 del 28.06.2021 ingiuntivo 602/2021 del 28.06.2021; ▪ nel merito, in ogni caso, accertare e
2 dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti alla società opposta per tutte le ragioni esposte nell'atto di opposizione, comprese le sollevate eccezioni di prescrizione, e per l'effetto in ogni caso revocare, in accoglimento della presente opposizione il decreto ingiuntivo opposto n. 602/2021 del
28.06.2021, in quanto infondato in fatto e diritto per le esposte motivazioni, e/o dichiararlo nullo e/o improduttivo di ogni effetto giuridico e con ogni conseguenza di Legge;
▪ respingere, in ogni caso, anche ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ogni richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto eventualmente avanzata dell'opposto; ▪ in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte opposta, ridurre le somme ingiunte a carico degli opponenti in ragione delle eccezioni e deduzioni sopra formulate;
▪ con vittoria di spese
e compensi professionali per la presente procedura.»”
Esperiti i concessi termini ex art. 190 cpc, il fascicolo veniva rimesso per la decisione in data 24 giugno 2025.
Secondo questo Giudice l'opposizione va rigettata, essendo condivisibili le argomentazioni della parte opposta.
L'eccezione di carenza di rappresentanza, come formulata e ribadita dagli opponenti con la comparsa conclusionale in relazione al fatto che nella procura depositata al monitorio non fosse espressamente indicato il nome di non ha pregio. La mancata indicazione lamentata dagli opponenti Pt_2 rappresenta un vizio di carattere meramente formale, che non costituisce ipotesi di inesistenza o nullità: nel caso di specie esso è stato sanato tempestivamente, ancora prima che il giudice assegnasse un termine, come previsto dall'art. 182 cpc, in grado di promuovere retroattivamente la sanatoria senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Sez. U, 9217\2010, 21821\2006) in conformità ad una lettura della predetta norma orientata ad evitare eccessivi formalismi (cosi in motivazione Cass. 9580\2025 ed ivi ulteriori richiami).
Anche l'eccezione relativa al difetto di titolarità della posizione attiva per dedotta mancata idonea prova della cessione è stata smentita dalla istruttoria documentale qui svolta. L'opposta ha precisato che il credito, originariamente facente capo alla Monte dei Paschi di Siena Spa, è stato dapprima ceduto alla e da questa alla mandante della Orbene, i dubbi circa la CP_4 CP_2 CP_1 validità della prova concernente la titolarità - che possono essere sorti in base alla produzioni relative agli avvisi di cessione pubblicati n GU, che da soli non consentono di individuare il credito ceduto – possono ritenersi adeguatamente superati sulla base delle produzioni, da parte della opposta, degli estratti conto del rapporto già facente capo a Banca Monte dei Paschi di Siena nonché delle
3 dichiarazioni con la quale ciascun cedente ha confermato di aver ceduto il credito al cessionario, sino ad arrivare alla odierna opposta (v. doc. 9, 13, 14, 15 e 16 fasc. parte opposta).
L'eccezione di prescrizione dei crediti avanzata dagli opponenti è infondata in quanto essa – non essendo rilevabile d'ufficio - deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. 14135\2019; 15911\2018; 16326\2009).
Nel caso di specie nulla di concreto hanno rilevato gli opponenti. Adeguate appaiono la argomentazioni di parte opposta che ha rilevato che in materia di conto corrente, la prescrizione del diritto della banca nel reclamare il saldo passivo del rapporto inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto, come previsto dal capoverso dell'art. 1823 c.c.: Dagli estratti conto trimestrali in atti (v. doc.9 e doc. 16 produzioni parte opposta,), risulta che a gennaio 2019 il conto era ancora aperto: pertanto, nessuna prescrizione estintiva alla data di notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta nel
2021, poteva essere decorsa.
Priva di fondamento appare anche l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dagli opponenti ai sensi dell'art. 2948 n. 4) c.c. in relazione agli interessi;
anche in questo caso essi hanno del tutto omesso di indicare specificamente, come era loro onere, il fatto che avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine della prescrizione e la specifica quantificazione delle poste asseritamente prescritte. Le deduzioni degli opponenti, in ordine al presunto disconoscimento degli interessi relativi al credito azionato, di cui essi hanno dichiarato di non conoscere la struttura, è tanto generica quanto inefficace avuto riguardo alla documentazione prodotta dalla controparte e, in ogni caso, tenuto conto che essi mai hanno disconosciuto –al di là dell'adozione di generiche formule stile - né la sussistenza del debito né la debenza di quanto richiesto nel monitorio.
L'istruttoria documentale svolta ha dunque fornito adeguata prova della sussistenza del credito azionato con il monitorio: giova ribadire che parte opposta ha prodotto, nel presente giudizio, gli estratti conto contrastando efficacemente le doglianze degli opponenti circa la insufficienza della certificazione ex art. 50 TUB, prodotta nel monitorio e, in tal sede, reputata sufficiente da buona parte della giurisprudenza di merito.
L'opposizione va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato. Le ulteriori questioni restano assorbite.
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., gli opponenti devono essere
4 condannati, in solido, a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM 147\2022.
Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, come dichiarato ed in atti, i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente Tabella allegata al predetto Regolamento, secondo il valore medio previsto nello scaglione “da € 5201,00 a 26.00,00” rispettivamente, per la fase di studio, introduttiva,
e decisionale. I compensi per la fase istruttoria, invece, sono stati calcolati al minino tenuto conto che essa si è svolta mediante il solo deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 3116 2021 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Conferma il decreto ingiuntivo n. 1923\2021 R.G.
• Condanna gli opponenti, in solido, al rimborso delle spese di lite in favore della , CP_1 quale mandataria di in persona del legale rapp.p.t., nella misura di € 4237,00\ per CP_2 totale compensi oltre spese generali al 15% su detti, oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge.
Così deciso in Cassino, 31/07/2025
Il Giudice Unico
EL TT
5