Ordinanza collegiale 12 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2023
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 6294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6294 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06294/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14227/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14227 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Riccio, Enrica Troisi, Teresa Gambuti e Raffaele Tuccillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Eduardo Riccio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;
nei confronti
dei sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
a) del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato prot. 0029445 del 20 settembre 2022, notificato al ricorrente in data 23 settembre 2022, con cui il ricorrente veniva escluso dal concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di n. 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, del 16 maggio 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale – “ Concorso ed esami ” del 20 maggio 2022, “ perché non in possesso del requisito dell'età ”;
b) dei verbali della Commissione giudicatrice del concorso de quo , “ancorché non conosciuti”, laddove il ricorrente viene valutato come non in possesso del requisito dell’età per la partecipazione alla selezione concorsuale;
c) del Decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del Concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/39 ter del 4 novembre 2022 con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed Esami” in pari data;
d) di tutti i successivi ed eventuali scorrimenti della medesima graduatoria di merito, “ancorché non eseguiti e non conosciuti”;
e) ove lesivo e per quanto di ragione, del bando del Concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di n. 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, del 16 maggio 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale – “Concorso ed esami” del 20 maggio 2022, nella parte in cui, all’art. 3, rubricato “ requisiti di partecipazione e cause di esclusione ”, non specifica quali siano i criteri di calcolo dell’elevazione del limite d’età;
f) di tutti gli ulteriori atti, verbali e provvedimenti della suddetta procedura concorsuale, “ancorché non conosciuti”, nonché di quelli presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, ivi compresa la comunicazione p.e.c. inoltrata al ricorrente in data 9 agosto 2022;
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente alla prosecuzione delle prove del concorso in oggetto ed eventuale, utile inserimento nella graduatoria di merito o, in subordine, per il diritto al risarcimento per perdita di chance .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la nota del 22 dicembre 2025, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. SC AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il ricorrente, in data 29 dicembre 2025, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, notificato alle altre parti in data 22 dicembre 2025;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia ex artt. 35, 84 e 85 c.p.a.;
Ritenuto di poter compensare le spese di lite tra le parti, tenuto conto del complesso della vicenda;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
RD IA, Presidente
SC AR, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC AR | RD IA |
IL SEGRETARIO