Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1430/2024
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Udienza del 19 febbraio 2025
All'udienza del 19/02/2025 alle ore 9.38 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
Maria Elisa Futia, per delega dell'opponente avv. Caterina Latella, la quale chiede dichiararsi la contumacia del e, in assenza di richieste istruttorie Controparte_1 ed invitata in tal senso dal Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 1430/2024
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1430 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promossa da avv. Caterina Latella (c.f. , nata a [...] il C.F._1
14/05/1978), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,
- opponente - nei confronti di
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Reggio Calabria
1
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19/02/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto del 13/03/2018 (R.Grat.P n. 48/2018) il G.I.P. del Tribunale di Palmi ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato il sig. (nato a [...] il Persona_1
27/02/1997), imputato nell'ambito del procedimento penale n. 697/2017 R.G.N.R. e n.
1546/2018 R.G.T. (reati p. e p. dagli artt. 81, cpv e 640, co. 1 e 2, n.2 bis c.p.).
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
Caterina Latella.
La fase dibattimentale innanzi al Tribunale in composizione monocratica si è conclusa con la sentenza di condanna n. 227/2024 e l'avv. Caterina Latella ha chiesto la liquidazione del compenso espressamente dichiarando l'adesione al Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della Repubblica di Palmi
e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi;
il difensore ha qualificato il giudizio come ordinario complesso ed ha chiesto l'importo di € 2.300,00.
Con decreto emesso in data 16/10/2024 (n. 201/2024 Liqu GP), comunicato in data
22/11/2024, il Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 1.178,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge, applicando il protocollo di intesa ma qualificando il giudizio come semplice in ragione della linearità del giudizio e delle udienze effettiva celebrate.
Con ricorso depositato in data 13/12/2024 l'avv. Caterina Latella ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha liquidato il compenso in misura inferiore a quella prevista dal Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della Repubblica di Palmi e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi al quale ella ha fatto espressa adesione in fase di istanza di liquidazione;
ha evidenziato, in tal senso, che il giudizio può essere valutato particolarmente complesso sulla base dei criteri indicati nel Protocollo e che conseguentemente il compenso deve essere determinato in € 2.600,00
o al più in € 2.100,00 (per l'ipotesi di media complessità). Ha segnalato che nel decreto opposto pur essendo stato operato un formale richiamo al protocollo è stata poi determinata la misura del compenso sulla base del D.M. n. 147/2022.
Il non si è costituito. Controparte_1
2 L'esame della documentazione in atti consente di ritenere giustificata la doglianza dell'opponente, seppur nei limiti di seguito specificati.
Si è detto che nell'impugnato decreto il Tribunale ha determinato in complessivi €
1.178,00, oltre accessori, il compenso spettante al difensore operando sia il formale richiamo al Protocollo di intesa in uso presso l'Ufficio, sia riferendosi ai parametri del
D.M. n. 147/2022 (tab. 15); iper entrambe le modalità ha qualificato il giudizio come semplice in relazione alle questioni giuridiche trattate, al numero delle udienze ed alla conclusione con estinzione per prescrizione.
Il Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della
Repubblica di Palmi e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi
(al quale il difensore ha operato espressa adesione in sede di richiesta di liquidazione, così vincolando il giudicante alla sua applicazione) prevede per i giudizi celebrati innanzi al
Tribunale monocratico in fase dibattimentale la liquidazione graduata in tre possibili ipotesi, proporzionali alla oggettiva complessità dell'attività defensoriale. In particolare, alla voce 17 è previsto il compenso di € 1.000,00 (oltre accessori) per il “giudizio ordinario semplice”, alla voce 18 il compenso di € 1.700,00 (oltre accessori) per il
“giudizio mediamente complesso” ed alla voce 19 il compenso di € 2.300,00 (oltre accessori) per il “giudizio particolarmente complesso”.
Nelle note esplicative il Protocollo indica i criteri orientativi sulla base dei quali qualificare un giudizio come semplice, mediamente complesso o particolarmente complesso:
1. Processi di semplice e rapida definizione: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] non superiore a tre. Potrebbe rientrare in tale ipotesi anche l'eventuale declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p.;
2. Processi mediamente complessi: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] da 4 a 6;
3. Processi particolarmente complessi: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] superiore a 6.
Orbene, nel caso in esame l'opponente ha documentato di aver espletato attività defensoriale per complessive 6 udienze effettive (oltre a quelle di mero rinvio):
1. udienza del 5/02/2019, prima udienza di comparizione e apertura della fase istruttoria con richiesta di ammissione delle prove;
2. udienza del 13/09/2022, escussione del teste Testimone_1 acquisizione informativa di P.G, escussione del teste;
Tes_2
3 3. udienza del 10/01/2023, remissione della querela della persona offesa
[...]
, escussione delle persone offese e Per_2 Parte_1 Persona_3
[...]
4. udienza del 23/05/2023, escussione del teste ed acquisizione Tes_3 dell'informativa;
5. udienza del 14/11/2023, produzione documentale del P.M.;
6. udienza del 27/02/2024, chiusura dell'istruttoria e discussione.
In applicazione dei criteri orientativi esplicitati nel Protocollo il giudizio in esame può essere valutato come mediante complesso (tra 4 e 6 udienze).
Né la tipologia di reato contestato e la concreta condotta specificata nel capo di imputazione giustifica una diversa qualificazione del giudizio in termini di maggiore o minore complessità.
Dunque, in applicazione dei parametri previsti dal Protocollo di Intesa e vertendosi in ipotesi di attività defensoriale svolta in un procedimento dibattimentale mediamente complesso innanzi al Tribunale collegiale, il compenso complessivo deve essere determinato in € 1.700,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva.
Gli importi indicati nel Protocollo di Intesa sono già decurtati di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002.
Dal che l'accoglimento dell'opposizioni nei limiti specificati.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (senza istruttoria, fase decisionale al minimo attesa la semplicità in fatto e diritto e l'assenza di elementi di approfondimento anche istruttori tra la prospettazione originaria e quella richiamata in sede di discussione), sul valore della causa (la differenza tra il dovuto ed il liquidato - Cass. n. 27871 del 23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale penale di Palmi in composizione monocratica in data 16/10/2024 (n. 201/2024 ), Pt_2 liquida in favore dell'avvocato Caterina Latella, quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. (nato a [...] il [...]), imputato nell'ambito del Persona_1 procedimento penale n. 697/2017 R.G.N.R. e n. 1546/2018 R.G.T., l'importo complessivo di € 1.700,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
4 Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Caterina Latella Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 125,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti costituite ed al P.M..
Il Giudice
dott. Piero Viola
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