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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 202/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 202/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. Parte_1
CIONINI MARIA MATILDE
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. CP_1
SALESE CANIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 08/10/2016 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 25/02/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/02/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. la premessa de ricorso è parte integrante dell'accordo di separazione;
2. i coniugi e vivranno separatamente nel pieno e Parte_1 CP_1
reciproco rispetto;
3. il figlio minore di anni 6 sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, i quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza della prole, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione dei tempi di frequentazione da parte del padre nei termini che seguono:
a- nei giorni infrasettimanali il martedì pomeriggio, dalle ore 19:00, ed eventualmente anche un altro giorno feriale, previo accordo tra le parti, in cui il sig.
, se disponibile, preleverà il minore alle ore 19:00 e lo terrà con sé fino al CP_1
mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola, ovvero al campus nel periodo non scolastico, in mancanza presso la madre;
b- nei week end in base al principio dell'alternanza, dal venerdì alle ore 19:00 sino al lunedì successivo quando il padre accompagnerà il minore a scuola, ovvero nel periodo non scolastico al campus e, in mancanza, presso la madre;
c- il padre preleverà e riaccompagnerà il figlio presso la residenza familiare per effettuare la terapia ABA con cadenza di 2 volte a settimana, sempre che data ed orario della terapia in discorso vengano programmati e gli vengano comunicati entro il venerdì della settimana precedente;
d - durante le vacanze, nei mesi di agosto (nei giorni in cui non è previsto il campus estivo) e dicembre di ogni anno, il minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore, con sospensione del diritto di visita dell'altro;
e - per le festività natalizie 1 settimana con ciascun genitore ad anni alterni;
pagina 3 di 6 4. la casa coniugale in Pescara alla Via Berardinucci n. 48 sarà assegnata in via esclusiva alla sig.ra in quanto genitore collocatario, con ogni Parte_1
pertinenza (ad eccezione del garage) ed accessorio, mobilio, arredo e suppellettile, la quale vi continuerà ad abitare unitamente al figlio minore fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso e se ivi dimorerà stabilmente e continuativamente. La sig.ra provvederà alla manutenzione Pt_1 ordinaria dell'immobile, al pagamento degli oneri condominiali e delle utenze;
5. il garage di pertinenza della casa coniugale sarà assegnato al sig. il quale CP_1
consentirà alla sig.ra di ivi ricoverare biciclette, motocicli e monopattini di Pt_1
proprietà della medesima e del figlio Per_1
6. il sig. si obbliga a corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese (a partire CP_1 dalla data del rilascio della casa coniugale) l'importo di € 300,00 (trecentoeuro/00), in favore della sig.ra a titolo di contributo nel mantenimento del minore: Pt_1
detto importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
7. il sig. si obbliga altresì a sostenere nella misura del 50%, mediante CP_1
dazione anticipata, o mediante rimborso a prima richiesta, le spese straordinarie concordate, ivi comprese le spese per prescrizioni mediche per farmaci ed integratori specifici, visite specialistiche e ippoterapia, in favore del minore, così come divise e disciplinate dal “Protocollo Famiglia” in uso presso il Tribunale di Pescara, per quanto non diversamente stabilito dalle parti con il presente atto o con accordo scritto successivo. Con riferimento alla terapia ABA di il suo costo (circa Per_1
€ 630,00 mensili) è stato ed è in parte sostenuto con la indennità statale di
“frequenza” percepita dal minore, la restante parte al 50% tra i genitori. Gli esborsi relativi alle dette terapie, i cui costi eccedono ed eccederanno le indennità statali percepite dal minore (il cui importo potrebbe in futuro subire variazioni), saranno ripartiti tra i genitori in ugual misura;
pagina 4 di 6 8. le spese mediche necessarie al minore per il 2024, e quelle per gli anni successivi,
(attualmente di un ammontare pari a circa € 7.500), verranno recuperate da entrambi i genitori al 50% tramite rimborso Irpef con dichiarazione dei redditi. Tale importo verrà dai sig.ri e interamente riversato, ogni anno, sul libretto Pt_1 CP_1
intestato al figlio acceso presso Poste Italiane S.p.A.; Per_1
9. nel corso della convivenza matrimoniale i coniugi hanno accumulato un credito
IRPEF a titolo di bonus spese ristrutturazione casa. Tale credito verrà rimborsato nella misura di € 800,00 da parte della sig.ra in favore del sig. , a Pt_1 CP_1
settembre di ogni anno, a partire dal prossimo 2025, avendo fin qui evaso tutto il pregresso fino al 2025;
10. tutte le questioni inerenti al preminente interesse del minore non Per_1
espressamente disciplinate dal presente accordo saranno regolamentate come da piano genitoriale allegato;
11. le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, e di non avere alcuna pretesa reciproca da avanzare a titolo di mantenimento o alimentare, per cui rinunciano espressamente ed in via definitiva presente e futura, l'uno nei confronti dell'altro, ad assegno di mantenimento;
12. i ricorrenti dichiarano che provvederanno a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza e si danno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio;
13. le Parti dichiarano che gli accordi patrimoniali di cui al ricorso sono tutti connessi, funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
14. le spese, i diritti e gli onorari dei procuratori costituiti sono interamente compensate fra le parti, ed a tal fine i rispettivi difensori sottoscrivono la presente per rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge Professionale vigente;
pagina 5 di 6 15. i sig.ri e danno infine atto che il ricorso ha formato oggetto di Pt_1 CP_1 analitica trattativa e che consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno e della prole, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la scrittura e tutte le clausole che la compongono.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/02/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 202/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. Parte_1
CIONINI MARIA MATILDE
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. CP_1
SALESE CANIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 08/10/2016 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 25/02/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/02/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. la premessa de ricorso è parte integrante dell'accordo di separazione;
2. i coniugi e vivranno separatamente nel pieno e Parte_1 CP_1
reciproco rispetto;
3. il figlio minore di anni 6 sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, i quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza della prole, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione dei tempi di frequentazione da parte del padre nei termini che seguono:
a- nei giorni infrasettimanali il martedì pomeriggio, dalle ore 19:00, ed eventualmente anche un altro giorno feriale, previo accordo tra le parti, in cui il sig.
, se disponibile, preleverà il minore alle ore 19:00 e lo terrà con sé fino al CP_1
mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola, ovvero al campus nel periodo non scolastico, in mancanza presso la madre;
b- nei week end in base al principio dell'alternanza, dal venerdì alle ore 19:00 sino al lunedì successivo quando il padre accompagnerà il minore a scuola, ovvero nel periodo non scolastico al campus e, in mancanza, presso la madre;
c- il padre preleverà e riaccompagnerà il figlio presso la residenza familiare per effettuare la terapia ABA con cadenza di 2 volte a settimana, sempre che data ed orario della terapia in discorso vengano programmati e gli vengano comunicati entro il venerdì della settimana precedente;
d - durante le vacanze, nei mesi di agosto (nei giorni in cui non è previsto il campus estivo) e dicembre di ogni anno, il minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore, con sospensione del diritto di visita dell'altro;
e - per le festività natalizie 1 settimana con ciascun genitore ad anni alterni;
pagina 3 di 6 4. la casa coniugale in Pescara alla Via Berardinucci n. 48 sarà assegnata in via esclusiva alla sig.ra in quanto genitore collocatario, con ogni Parte_1
pertinenza (ad eccezione del garage) ed accessorio, mobilio, arredo e suppellettile, la quale vi continuerà ad abitare unitamente al figlio minore fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso e se ivi dimorerà stabilmente e continuativamente. La sig.ra provvederà alla manutenzione Pt_1 ordinaria dell'immobile, al pagamento degli oneri condominiali e delle utenze;
5. il garage di pertinenza della casa coniugale sarà assegnato al sig. il quale CP_1
consentirà alla sig.ra di ivi ricoverare biciclette, motocicli e monopattini di Pt_1
proprietà della medesima e del figlio Per_1
6. il sig. si obbliga a corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese (a partire CP_1 dalla data del rilascio della casa coniugale) l'importo di € 300,00 (trecentoeuro/00), in favore della sig.ra a titolo di contributo nel mantenimento del minore: Pt_1
detto importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
7. il sig. si obbliga altresì a sostenere nella misura del 50%, mediante CP_1
dazione anticipata, o mediante rimborso a prima richiesta, le spese straordinarie concordate, ivi comprese le spese per prescrizioni mediche per farmaci ed integratori specifici, visite specialistiche e ippoterapia, in favore del minore, così come divise e disciplinate dal “Protocollo Famiglia” in uso presso il Tribunale di Pescara, per quanto non diversamente stabilito dalle parti con il presente atto o con accordo scritto successivo. Con riferimento alla terapia ABA di il suo costo (circa Per_1
€ 630,00 mensili) è stato ed è in parte sostenuto con la indennità statale di
“frequenza” percepita dal minore, la restante parte al 50% tra i genitori. Gli esborsi relativi alle dette terapie, i cui costi eccedono ed eccederanno le indennità statali percepite dal minore (il cui importo potrebbe in futuro subire variazioni), saranno ripartiti tra i genitori in ugual misura;
pagina 4 di 6 8. le spese mediche necessarie al minore per il 2024, e quelle per gli anni successivi,
(attualmente di un ammontare pari a circa € 7.500), verranno recuperate da entrambi i genitori al 50% tramite rimborso Irpef con dichiarazione dei redditi. Tale importo verrà dai sig.ri e interamente riversato, ogni anno, sul libretto Pt_1 CP_1
intestato al figlio acceso presso Poste Italiane S.p.A.; Per_1
9. nel corso della convivenza matrimoniale i coniugi hanno accumulato un credito
IRPEF a titolo di bonus spese ristrutturazione casa. Tale credito verrà rimborsato nella misura di € 800,00 da parte della sig.ra in favore del sig. , a Pt_1 CP_1
settembre di ogni anno, a partire dal prossimo 2025, avendo fin qui evaso tutto il pregresso fino al 2025;
10. tutte le questioni inerenti al preminente interesse del minore non Per_1
espressamente disciplinate dal presente accordo saranno regolamentate come da piano genitoriale allegato;
11. le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, e di non avere alcuna pretesa reciproca da avanzare a titolo di mantenimento o alimentare, per cui rinunciano espressamente ed in via definitiva presente e futura, l'uno nei confronti dell'altro, ad assegno di mantenimento;
12. i ricorrenti dichiarano che provvederanno a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza e si danno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio;
13. le Parti dichiarano che gli accordi patrimoniali di cui al ricorso sono tutti connessi, funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
14. le spese, i diritti e gli onorari dei procuratori costituiti sono interamente compensate fra le parti, ed a tal fine i rispettivi difensori sottoscrivono la presente per rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge Professionale vigente;
pagina 5 di 6 15. i sig.ri e danno infine atto che il ricorso ha formato oggetto di Pt_1 CP_1 analitica trattativa e che consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno e della prole, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la scrittura e tutte le clausole che la compongono.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/02/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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