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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BENANTI LAURA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 908/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820250004144730 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso, davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, avverso la cartella di pagamento n. 29820250004144730, notificatale in data 20.03.2025, e con la quale veniva chiesto il versamento di € 1.954,99 per tasse automobilistiche anno 2018.
Rappresentava di aver pagato l'imposta in oggetto, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, in data 5.01.2022.
Chiedeva quindi l'annullamento della cartella per duplicazione di imposta.
Si costituiva l'Ufficio, rappresentando di aver effettuato lo sgravio totale della cartella e chiedendo di conseguenza l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
La Corte osserva.
In adesione all'istanza dell'Ufficio, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso lo sgravio integrale della cartella, come da documentazione in atti.
Consegue alla decisione la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Siracusa, 16 gennaio 2026. Il Giudice Dott.ssa Laura Benanti
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BENANTI LAURA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 908/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820250004144730 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso, davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, avverso la cartella di pagamento n. 29820250004144730, notificatale in data 20.03.2025, e con la quale veniva chiesto il versamento di € 1.954,99 per tasse automobilistiche anno 2018.
Rappresentava di aver pagato l'imposta in oggetto, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, in data 5.01.2022.
Chiedeva quindi l'annullamento della cartella per duplicazione di imposta.
Si costituiva l'Ufficio, rappresentando di aver effettuato lo sgravio totale della cartella e chiedendo di conseguenza l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
La Corte osserva.
In adesione all'istanza dell'Ufficio, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso lo sgravio integrale della cartella, come da documentazione in atti.
Consegue alla decisione la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Siracusa, 16 gennaio 2026. Il Giudice Dott.ssa Laura Benanti