Accoglimento
Sentenza 23 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00884/2026REG.PROV.COLL.
N. 02136/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2024, proposto da
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
OR TI, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa agricola, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 1993/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OR TI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. NN AL e udita per A.G.E.A. l’avv. dello Stato Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 24 novembre 2021 e depositato il 21 dicembre 2021 l’Azienda Agricola TI OR ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Veneto, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la cartella di pagamento di Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione della Provincia di Treviso n. 113 2021 0008792075 000, ruolo n. 2021/003083, ricevuta in data 29 settembre 2021 e inerente il pagamento del c.d. “prelievo latte” per le annate 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002 – 2002/2003, per una somma intimata complessiva pari ad € 290.489,21 nonché ogni altro atto ad essa comunque connesso, presupposto e/o conseguente ed in particolare l’atto di iscrizione a ruolo.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto i motivi così rubricati:
1) violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 12 del d.p.r. n.602/73 e dell’art. 8 ter della legge 3 n°33/2009 per mancata notifica dell’atto di accertamento all’azienda ricorrente ;
2) violazione di legge ed eccesso di potere per violazione degli artt. 8 ter, 8 quater ed 8 quinquies della legge n. 33/2009 per iscrizione a ruolo di debiti annullati ;
3) violazione di legge ed eccesso di potere per violazione degli artt. 8 ter, 8 quater ed 8 quinquies della legge n. 33/2009 per iscrizione a ruolo di debiti non definitivi ;
4) violazione di legge per violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2002, dell’art. 3 l. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione della cartella e del ruolo circa i recuperi pac effettuati nel corso degli anni da AGEA anche tramite gli organismi pagatori territorialmente competenti ;
5) violazione di legge per violazione dell’art. 1194 c.c. ;
6) violazione di legge per violazione dell’art. 8 quinquies, comma 10, della legge n. 33/2009 in relazione all’art. 25 del dpr n. 602/73 ed eccesso di potere per decadenza di agea per il recupero delle somme indicate ed iscritte nel registro debitori ;
7) violazione di legge per violazione degli artt. 8 ter e 8 quater l. n. 33/09 – illegittima duplicazione del ruolo ;
8) violazione di legge per violazione degli artt. 30, comma 1 del d.p.r. 29/09/1973 e 1283 c.c. ed eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi ;
9) violazione di legge per violazione dell’art. 12, comma 4, del d.p.r. n°602/1973 e dell’art. 1, comma 5 ter, lett. s) del d.l. 17/6/2005, n°106, convertito con modificazioni in legge 31/7/2005 n. 15 6;
10) violazione di legge per violazione degli artt. 11, comma 3 e 12, commi 2 e 3 del d.p.r. n. 602 del 1973, 15 bis della l. n. 212 del 2000, 7 e 17 della l. n. 241 del 1990, 3 e 21 octies, comma 2, del d.m. n. 321 del 1999, ed eccesso di potere per mancanza di una specifica motivazione contenuta nella cartella circa la sussistenza del "fondato pericolo per la riscossione" .
2. Con ordinanza cautelare n. 137 del 2022 il giudice di prime cure ha:
- sospeso il provvedimento impugnato, anche ai fini delle conseguenti procedure esecutive;
- ordinato “alle Amministrazioni intinate, ognuna per la rispettiva competenza, di depositare, 90 giorni prima dell’udienza di merito come fissata in dispositivo, una relazione corredata da tutta la documentazione relativa alla vicenda per cui è causa, con riferimento in particolare all’avvenuta notificazione alla parte ricorrente degli atti di imputazione/accertamento/intimazione del pagamento, dell’eventuale interruzione della prescrizione, delle eventuali sentenze pronunciate su tali atti in relazione alla cartella in questa sede impugnata, e di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione della parte ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati”.
2.1 Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R., preso atto della mancata evasione dell’adempimento istruttorio da parte di A.D.E.R. e A.G.E.A., ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’atto impugnato osservando che “rivestono valore assorbente e pregiudiziale le questioni poste con il secondo e il terzo motivo, entrambi fondati, dal momento che sono intervenute delle pronunce di annullamento dei titoli giuridici presupposti alla cartella qui impugnata e in relazione alle annate lattiero-casearie cui questa è riferita”.
3. Con ricorso notificato il 4 marzo 2024 e depositato il 13 marzo 2024 A.G.E.A. ha proposto appello avvero la suddetta sentenza chiedendone la riforma nella parte in cui la stessa ha accolto il ricorso di primo grado disponendo l’annullamento della cartella di pagamento gravata in prime cure con riferimento al debito dovuto dall’azienda a titolo di prelievo supplementare anche per l’annata lattiera 2002/2003.
3.1 Ha affidato il gravame al motivo così rubricato:
1) violazione e falsa applicazione art. 1306 comma 2 c.p.c. - istanza di ammissione prova documentale nuova ex art. 104 c.p.a. .
4. In data 18 aprile 2024 si è costituita in giudizio l’appellata Azienda Agricola TI OR chiedendo la reiezione dell’appello.
4.1 Con successive memorie del 24 aprile 2024 la medesima Azienda Agricola:
- ha eccepito la decadenza di parte appellante dall’eccezione di cosa giudicata in quanto tardivamente sollevata per la prima volta di A.G.E.A. in questo grado nonostante la stessa sia stata ritualmente citata nel giudizio di prime cure;
- ha eccepito l’inammissibilità della produzione documentale di parte appellante per violazione dell’art. 104 c.p.a..
Ha, inoltre, riproposto ex art. 101, comma 2 c.p.a. i seguenti motivi non esaminati e dichiarati assorbiti dal primo giudice:
1) violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992 per intimazione contenente debiti annullati ;
2) violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 602/73 e dell’art. 8 ter della legge n. 33/2009 per mancata notifica dell’atto di accertamento all’azienda ricorrente ;
3) violazione di legge per violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2002, dell’art. 3 l. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione della cartella e del ruolo circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da AGEA anche tramite gli organismi pagatori territorialmente competenti ;
4) violazione di legge per violazione degli artt. 8 ter e 8 quater l. n. 33/09 – illegittima duplicazione del ruolo ;
5) violazione di legge per violazione degli artt. 30, comma 1 del d.p.r. 29/09/1973 e 1283 c.c. ed eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi ;
6) violazione di legge per violazione dell’art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 602/1973 e dell’art. 1, comma 5 ter, lett. s) del d.l. 17/6/2005, n. 106, convertito con modificazioni in legge 31/7/2005 n. 156 ;
7) violazione di legge per violazione degli artt. 11, comma 3 e 12, commi 2 e 3 del d.p.r. n. 602 del 1973, 15 bis della l. n. 212 del 2000, 7 e 17 della l. n. 241 del 1990, 3 e 21 octies, comma 2, del d.m. n. 321 del 1999, ed eccesso di potere per mancanza di una specifica motivazione contenuta nella cartella circa la sussistenza del "fondato pericolo per la riscossione" .
5. Il 21 maggio 2025 parte appellata ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a insistendo per l’accoglimento delle eccezioni già sollevate.
6. Ad esito dell’udienza pubblica del 26 giugno 2025 questa Sezione, con sentenza non definitiva n. 6512 del 23 luglio 2025, riservata ogni pronuncia in rito e sul merito dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2 c.p.a. e sulle spese, ha:
- accolto il primo motivo di appello;
- ordinato ad A.G.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di depositare presso la Segreteria di questa Sezione la relazione di chiarimenti indicata in motivazione nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente) della medesima sentenza non definitiva;
- mandato al Presidente Titolare della Sezione per la fissazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio.
6.1 In particolare, ha ordinato ad A.G.E.A. di esibire una dettagliata relazione di chiarimenti che facesse luce, con riguardo specifico all’annata lattiera 2002/2003 (l’unica ancora sub iudice ), sulle seguenti circostanze:
1) se, come dedotto con il terzo motivo riproposto, vi sia stata una effettiva decurtazione della sorte capitale e, in caso positivo, quali siano le ragioni e modalità di tale decurtazione, specificando se la somma finale indicata sia corretta;
2) se, come dedotto con il quarto motivo riproposto, con riguardo all’importo portato dalla cartella esattoriale, vi sia stata una decurtazione degli importi trattenuti, compensando la PAC e anche le somme erogate a titolo di ristoro per la pandemia spettanti all’azienda, imputando al stessa al capitale dovuto (e non dagli interessi) e, in caso positivo, perché si sia seguita detta procedura e se detto meccanismo di imputazione abbia, in concreto, determinato effetti pregiudizievoli alle ragioni del debitore;
3) se, come dedotto con il sesto motivo riproposto, vi sia stato, alla luce delle aliquote indicate in cartella, un errore nel calcolo degli interessi dovuti e se, in ogni caso, in tale calcolo sia stato applicato il meccanismo anatocistico ex art. 1283 c.c. (spiegandone eventualmente le ragioni);
e tanto anche depositando documentazione a comprova.
7. Il 2 dicembre 2025 l’Azienda Agricola TI OR ha depositato memoria difensiva insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso non trattati dal Giudice di primo grado perché ritenuti assorbiti.
8. A.G.E.A. non ha provveduto a depositare la richiesta relazione di chiarimenti.
9. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la difesa erariale ha chiesto il rinvio dell’udienza in ragione:
- della pendenza del ricorso per revocazione proposto dall’impresa agricola appellata avverso la sentenza non definitiva n. 6512 del 23 luglio 2025 di questa Sezione;
- della circostanza che A.G.E.A. non ha provveduto, per un disguido, al deposito della relazione di chiarimenti richiesta da questa Sezione con la medesima sentenza non definitiva n. 6512 del 23 luglio 2025.
La causa è stata, quindi, introitata per la decisione.
DIRITTO
1. In limine va disattesa l’istanza di rinvio formulata dalla difesa erariale all’udienza del 13 gennaio 2026 atteso che i fatti dedotti a suo sostegno non valgono ad integrare eccezionali ragioni in grado di giustificare ex art. 73, comma 1-bis, c.p.a. il differimento della trattazione della causa.
In particolare preme osservare che:
- la mancata ottemperanza all’ordine istruttorio è circostanza imputabile alla stessa parte che oggi chiede il rinvio;
- non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il presente giudizio e quello di revocazione avente ad oggetto la sentenza non definitiva n. 6512 del 23 luglio 2025 di questa Sezione.
1.1 Occorre, quindi, procedere con lo scrutinio dei motivi non esaminati dal primo giudice e riproposti da parte appellata ex art. 101, comma 2, c.p.a..
È, peraltro, appena il caso di notare che gli stessi saranno delibati unicamente con riguardo all’annata lattiera 2002/2003 (l’unica ancora sub iudice perché oggetto dell’appello parziale di A.G.E.A.).
2. Nel dettaglio, con il primo motivo dei motivi riproposti da parte appellata si deduce che:
- per stessa ammissione di A.G.E.A., il prelievo supplementare per le annate 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002 è stato definitivamente annullato.
- alla luce dell’intervenuto annullamento del debito relativo alle suindicate annate, la cartella di pagamento gravata in prime cure dovrebbe essere annullata anche con riferimento all’annata 2002/2003;
- dall’annullamento di una parte del debito deriverebbe l’invalidità dell’intero ruolo, di tutta la cartella esattoriale e della relativa intimazione, perché l’intimazione avrebbe quale atto presupposto un atto unitario.
2.1 La suddetta doglianza, oltre ad essere inammissibile in quanto formulata per la prima volta in sede id appello in violazione del divieto di nova ex art. 101 c.p.a., è infondata.
Il T.A.R. ha fatto buon governo dei principi espressi in subiecta materia dalla giurisprudenza di questa Sezione (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2024 n. 2433) addivenendo all’annullamento solo parziale della cartella di pagamento gravata in prime cure. E, infatti, ciò discende tanto dalla natura oggettivamente complessiva di tale atto di esecuzione (che porta somme relative ad annualità differenti) quanto della scindibilità sul piano oggettivo dei suoi effetti (in ragione della separata ed autonoma indicazione del dettaglio degli addebiti relativi a ciascun anno).
3. Con il secondo dei motivi riproposti da parte appellata si deduce che:
- la cartella esattoriale gravata in prime cure indica quali titoli legittimanti l’emissione del ruolo e la conseguente pretesa le raccomandate inviate “tramite” le Cooperative rispettivamente in data 20 ottobre 2000, 26 luglio 2001, una data non specificata per il 2001/2002 e 6 agosto 2003;
- l’atto di accertamento del credito non sarebbe stato notificato al produttore odierno appellato, ma solo al primo acquirente a cui veniva consegnato il latte, con la conseguenza che A.G.E.A. avrebbe provveduto ad iscrivere a ruolo il presunto credito, senza previa notifica del “titolo esecutivo”, ossia dell’atto presupposto legittimante l’iscrizione a ruolo, all’azienda interessata;
- ciò integrerebbe la violazione dell’art. 12 e ss. del D.P.R. n. 602/73, nonché dell’art. 8-ter della l. n. 33 del 2009.
3.1 La censura non coglie nel segno.
Come risulta ex actis l’azienda agricola odierna appellata ha proposto impugnazione avverso l’atto di accertamento per l’annualità per cui è causa (2002-2003) dinanzi al giudice amministrativo a mezzo di ricorso n. R.G. 8465/2003 R.G.
Con sentenza n. 3991/2011 del 9 maggio 2011 il T.A.R. per il Lazio ha rigettato tale ricorso e le aziende agricole hanno proposto appello avverso detta sentenza (R.G. n. 5423/2012), respinto da questo Consiglio con sentenza n. 3371/2019 pubblicata il 23 maggio 2019.
Ne discende che, avendo tempestivamente proposto siffatta impugnativa, l’azienda agricola odierna appellata era certamente venuta a conoscenza del titolo esecutivo di cui lamenta in questa sede la mancata notifica.
4. Con il quinto dei motivi riproposti da parte appellata si deduce che:
- nella cartella gravata in prime cure si rappresenta che A.G.E.A. ha reso esecutivo il ruolo in data 23 giugno 2021;
- da ciò sarebbe evincibile che A.G.E.A. avrebbe illegittimamente effettuato una duplicazione del ruolo, posto che ai sensi dell’art. 8 ter della legge n. 33 del 209, le somme accertate come dovute dall’azienda agricola odierna appellata sono già state da tempo inserite nel registro nazionale dei debiti e l’iscrizione nel registro nazionale dei debiti equivale ad iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero.
4.1 La doglianza in parola è priva di pregio.
Sul punto è sufficiente richiamare il costante orientamento di questa Sezione (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2024, n. 6127) secondo cui “Un’eventuale duplicazione del ruolo non costituisce un vizio di illegittimità posto che la disciplina di cui agli art. 8-ter e 8-quinquies, della L. n. 33/09 non prevede testualmente che l’incaricato della riscossione possa procedere alla riscossione coattiva dei debiti in materia di prelievo supplementare unicamente ed in via esclusiva in forza del ruolo derivante dall’iscrizione nel registro debitori. In questo senso va osservato che l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter, 1° comma, della legge n. 33 del 2009, istituito presso A.G.E.A., è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, 2° comma, L. n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021).”
5. Con il settimo dei motivi riproposti da parte appellata si deduce che la cartella gravata in prime cure, notificata tramite raccomandata, sarebbe nulla anche per difetto di sottoscrizione. Ciò in quanto la sottoscrizione del ruolo sarebbe requisito essenziale del medesimo ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973 che recita testualmente: “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”. Si aggiunge che a detta disposizione è stata fornita interpretazione autentica dall’art. 1, comma 5 ter, lett. s) del D.L. 17/6/2005 n. 106, convertito con modificazioni in L. 31/7/2005, n. 156, secondo cui: “Le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell’art. 12 del 27 D.P.R. 29/09/1973, n°602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell’amministrazione creditrice”.
5.1 Il motivo è infondato.
Anzitutto preme rilevare che l’odierna appellata lamenta, testualmente, la mancata sottoscrizione della cartella gravata sicché fuori ruolo appare il richiamo alle disposizioni in materia di sottoscrizione del ruolo.
In ogni caso. è appena il caso di notare che ad avviso della giurisprudenza tributaria (dalla quale non v’è ragione di discostarsi), l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cassazione civile sez. trib., 15/07/2024, n.19327).
6. Rimangono da scrutinare il terzo, quarto e sesto dei motivi riproposti da parte appellata.
6.1 Nel dettaglio, con il terzo dei motivi riproposti da parte appellata si deduce che:
- a partire dal dicembre 2006, a seguito dell’intesa Stato - Regioni siglata il 14 dicembre 2006 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Ministero delle politiche agricole e le Regioni e le Province autonome, A.G.E.A. e gli Organismi pagatori preposti procedono a compensare gli importi dovuti ai produttori a titolo di premi PAC (Politica Agricola Comune europea) con gli importi loro addebitati a titolo di prelievo supplementare, senza che gli stessi vengano informati circa le annate sui quali A.G.E.A. effettua la compensazione, ed inoltre se questa avviene per l’importo capitale o per l’importo conteggiato a titolo di interessi;
- l’azienda agricola odierna appellata avrebbe subito trattenute di contributi comunitari, senza tuttavia aver avuto cognizione di come gli stessi siano stati imputati;
- in particolare, vi sarebbe stata una decurtazione del capitale, posto che nel 2003, quando è stato notificato il prelievo dovuto al primo acquirente per quell’annata, la somma indicata corrispondeva ad € 51.252,69 (cfr. doc. 8-quinquies allegato al ricorso di primo grado), mentre il capitale indicato in cartella esattoriale è pari ad € 37.933,49; l’azienda agricola appellata, tuttavia, non sarebbe stata in alcun modo posta nelle condizioni di verificare la correttezza della somma richiesta, in quanto non gli sarebbe mai stato comunicato, né risulterebbe dalla cartella esattoriale quale somma sia stata trattenuta da A.G.E.A. a titolo di compensazione tra i contributi comunitari dovuti alla stessa negli anni che vanno dal 2006 ad oggi;
- la cartella di pagamento gravata in prime cure sarebbe dunque affetta da difetto e/o carenza di motivazione in violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990.
6.2 Con il quarto dei motivi riproposti da parte appellata si deduce che, come risulterebbe dal confronto tra la comunicazione di prelievo notificata originariamente all’acquirente e l’importo portato dalla cartella esattoriale per l’annata 2002/2003, sarebbe evidente che A.G.E.A. abbia decurtato gli importi trattenuti, compensando la PAC e anche le somme erogate a titolo di ristoro per la pandemia spettanti all’azienda, dal capitale dovuto e non dagli interessi, come invece avrebbe dovuto fare in applicazione dell’art. 1194 c.c., secondo il cui secondo comma “Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”, con evidente violazione di tale norma.
6.3 Con il sesto dei motivi riproposti da parte appellata si deduce, sotto un primo profilo, che la cartella di pagamento gravata in prime cure sarebbe illegittima anche con riferimento al calcolo e alla quantificazione degli interessi. Ciò in quanto in tale cartella:
- è indicata la data dell’atto di accertamento, costituito dalla comunicazione effettuata da A.G.E.A. all’acquirente contenente la quantificazione del prelievo dovuto dall’azienda agricola ricorrente;
- sono indicati i tassi di interesse applicabili dalla comunicazione dell’atto di accertamento all’acquirente sino all’iscrizione a ruolo e, infine, l’ammontare globale degli interessi dovuti;
- non è invece indicato il metodo di calcolo utilizzato, ovvero se si è proceduto con la capitalizzazione semplice degli interessi o quella composta o, qualora sia stata applicata quest’ultima, con riferimento a quale periodo.
Tale difetto di motivazione sarebbe aggravato dalla circostanza che, nel caso di specie, l’omessa indicazione delle trattenute PAC effettuate da A.G.E.A. o dagli organismi pagatori regionali, non permetterebbe di ricostruire correttamente né il dies a quo di applicazione di tutti gli interessi, né tantomeno l’entità degli importi capitali su cui hanno trovato applicazione.
Sotto un secondo profilo parte appellata si duole del fatto che la decorrenza degli interessi sarebbe stata fatta partire dalla data di comunicazione del prelievo effettuata al primo acquirente e mai comunicata al produttore. Tale decorrenza degli interessi, tuttavia, sarebbe del tutto errata ed illegittima, in quanto è principio fondamentale e di buon senso che nessuno possa essere chiamato a versare ciò di cui non ha mai avuto conoscenza.
Sotto un terzo profilo, si aggiunge che l’Agenzia delle Entrate ha indicato nella cartella esattoriale impugnata tutte le aliquote degli interessi che sono state applicate dalla notifica al primo acquirente sino al 23/6/2021, data in cui è stata eseguita l’iscrizione a ruolo. Tuttavia, applicando dette aliquote al capitale indicato nella medesima cartella emergerebbe che gli interessi dovrebbero ammontare rispettivamente al totale di € 15.031,46 per il 2002/2003 e non nella diversa maggiore somma di € 19.987,92. Applicando, invece, le medesime aliquote al capitale comunicato originariamente la somma che ne risulterebbe ammonterebbe a totali € 20.309,31 per il 2002/2003, di poco superiore a quello indicato in cartella. Da ciò sarebbe desumibile che anche sugli interessi sarebbero state eseguite delle decurtazioni a titolo di compensazioni con i contributi PAC recuperati, ma non vi sarebbe alcun modo per verificare la correttezza dei calcoli eseguiti e, dunque, la debenza degli interessi esposti nella cartella.
Sotto un quarto profilo si deduce, infine, che in ragione della carenza della motivazione della cartella gravata in prime cure non sarebbe possibile stabilire se l’amministrazione abbia applicato gli interessi sugli interessi, con conseguente, ulteriore illegittimità della stessa per violazione dell’art. 1283 c.c..
7. Le suddette doglianze sono fondate nei sensi appresso precisati.
Va, in particolare, preso atto che A.G.E.A. ha omesso di depositare la relazione di chiarimenti richiesta con la sentenza non definitiva n. 6512 del 23 luglio 2025.
Tanto impedisce a questo giudice di saggiare l’effettiva completezza (e correttezza) dei calcoli operati dall’amministrazione nella determinazione delle somme ingiunge all’azienda agricola appellata.
Ne discende, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente in primo grado (non oggetto di specifica contestazione a cura dell’amministrazione ex art. 64, comma 2, c.p.a.), la fondatezza dei vizi di motivazione dedotti a mezzo del terzo, quarto e sesto dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a. da parte appellata.
8. Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va quindi accolto, seppur con diversa motivazione, il ricorso di primo grado con conseguente annullamento della cartella di pagamento gravata in prime cure anche con riguardo all’annata lattiera 2002/2003, salva la possibilità per l’amministrazione, rispetto a quest’ultima, di emettere un nuovo atto esecutivo sorretto da adeguata e completa motivazione che tenga conto anche delle deduzioni svolte dall’azienda agricola appellata in ordine al quantum debeatur .
9. Sussistono, anche in ragione della reciproca soccombenza, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, richiamata la sentenza parziale n. 6512/2025:
- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo, quarto e sesto dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2 c.p.a. e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie, seppur con diversa motivazione, il ricorso di primo grado con conseguente annullamento della cartella di pagamento gravata in prime cure anche con riguardo all’annata lattiera 2002/2003, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione intenderà adottare;
- respinge gli altri motivi riproposti ex art. 101, comma 2 c.p.a..
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ON, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
NN AL, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano OR Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AL | AN ON |
IL SEGRETARIO