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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1163/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 564/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tremestieri Etneo - Piazza G. Mazzini 95030 Tremestieri Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5085 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 383/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 28 gennaio 2025, la Sig.ra Rappresentante_1, codice fiscale CF_Rappresentante_1, nella qualità di rappresentante legale dalla Chiesa_1, C.F. P.IVA_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 5085, relativa a IMU 2020, notificata il 07 gennaio 2025, recante la somma di euro 2.541,00 e
contro
Comune di Tremestieri Etneo.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Violazione del diritto al contraddittorio art. 6 e 6-bis L.212/2000
La legge 212/2000 all'art. 1 prevede un espresso obbligo di adeguamento dell'ordinamento comunale. Non risulta ad oggi alcun regolamento comunale sulla materia. L'avviso di accertamento emesso dal comune di
Tremestieri Etneo, oggetto del contendere, riporta che nel caso specifico il contraddittorio preventivo deve ritenersi escluso ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'art.
6-bis legge 212/2000. Gli atti previsti al punto 2 sono quelle violazioni pacifiche, non oggetto di contenzioso. Nel nostro caso l'oggetto del contendere, non rientra tra quelli previsti al comma 2 dell'art. 1 Legge 212/2000. Esiste un contenzioso tra la Chiesa_1 di Sicilia e il Comune di Tremestieri Etneo in materia di l'IMU per l'immobile oggetto del contendere. Per gli anni dal 2015 al 2019 (ad eccezione del 2016 che ha visto soccombere, con sentenza passata in giudicato, il comune di Tremestieri Etneo ) L'imu per l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, è stata contestata, e i ricorsi sono ancora pendenti presso le competenti Corte di Giustizia Tributaria. Quindi Il
Comune di Tremestieri Etneo è a conoscenza che l'immobile oggetto della presente contesa, secondo la chiesa luterana è esente da IMU. Per l'anno 2020, anno oggetto della presente contesa, nessuna convocazione per un contraddittorio è stata inviata alla Chiesa_1. Il comune di Tremestieri Etneo, considerato il contenzioso in essere, aveva l'obbligo ai sensi del comma 1 dell'art 6-bis di convocare la
Chiesa_1 per un contraddittorio per l'anno 2020. Pertanto l'avviso in oggetto rientra nel comma 1, dell'art. 6 bis Legge 212/2000 e per questo motivo è da annullare.
2) Violazione delle norme in tema di accertamento con adesione previsto nel regolamento comunale
L'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio provv. N. 5085 del 03/12/2024, oggetto del presente ricorso, richiama il " regolamento per l'applicazione della l.U.C. adottato con Delibera del Commissario Straordinario
n. 42 del 04/09/2014 e aggiornato con delibera di C.C. n. 28 del 30/05/2016 11.
Si eccepisce la nullità per violazione delle disposizioni in tema di accertamento con adesione, contenute nel
Regolamento n. 42 del 04/09/2014, art. 66, in quanto l'Ufficio tributi non ha tenuto conto della disposizione prevista e non ha attivato la procedura di accertamento con adesione col contribuente. L'emanazione di un atto amministrativo in contrasto con il regolamento comunale è da annullare. L'istituto dell'accertamento con adesione permette all'ente impositore sia di annullare l'avviso di accertamento che di ridurre le sanzioni. Non è stata data la possibilità alla Chiesa_1 di poterne beneficiare e ciò non consente al contribuente di esercitare i propri diritti in maniera consapevole, violando le leggi in tema di motivazione degli atti.
3) Illegittima applicazione dell'IMU
Ai sensi dell'art 7, co. 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la suddetta esenzione deve essere riconosciuta agli Enti Ecclesiastici nel caso in cui si trovino nell'ipotesi della lettera b), se trattasi di edifici di culto accatastati nella categoria E/7, in quelle della lettera c) se trattasi di edifici utilizzati con destinazioni ad usi culturali, in quelle della lettera d), se destinati eslusivamente all'esercizio del culto e in quelli della lettera i) che riguardano gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenzali, ricettive, culturali.
Nel caso di specie dunque è evidente come il ricorrente soddisfi tutte le caratteristiche per poter usufruire della suddetta esenzione, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalle lettere e) d) e i) del co. 1 art. 7 del D.Lgs 504/92. La legge 30/12/2023 n. 213 all'art. 1 comma 71 - norma interpretativa dell'art. 1 comma
759 lett. g), della Legge 27/12/2019 n. 160 prevede che gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'art. 7 comma 1 lett. i) del decreto legislativo 504 del 1992. Nel nostro caso l'immobile è sicuramente strumentale perché casa canonica ed anche ufficio pastorale. La chiesa Chiesa_1 oltre ad essere ente ecclesiastico è anche un ente non commerciale (art 73 c. 1 tuir). L'abitazione sita in Indirizzo_1, per la quale viene richiesto il pagamento dell'IMU, è adibita, in conformità ai suoi fini istituzionali a sede legale, Ufficio pastorale e residenza del Pastore, per cui in quanto anche pertinenza della parrocchia e immobile utilizzato con modalità non commerciali, può godere dell'agevolazione suddetta.
Segue dunque che l'immobile oggetto di accertamento IMU è esente dal tributo.
Inoltre essendo sede della chiesa luterana con ufficio pastorale è esente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 759 della Legge n. 160 del 2019 che dispone: sono esenti dall'imposta i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio il Comune di Tremestieri Etneo, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Preliminarmente si specifica che a partire dall'anno 2016, per IMU 2012, la Comunità Chiesa_1 ha proposto annualmente ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi da questa Amministrazione, con esito favorevole all'Ente impositore: sentenza n. 3937/2000, 3277/2023, 3276/2023, 7034/2023, 5775/2025.
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso n. 3 sentenze: 3277/2023 (anno 2014), 3276/2023 (anno 2015),
7034/2023 (anno 2017): in questo caso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha accolto l'appello. Avverso le sentenze sfavorevoli di II grado n. 5266/2025 – anno 2014 -, n. 5267/2025 – anno 2015, e n. 5273/2025 anno 2017, infine, il Comune di Tremestieri Etneo ha depositato n. 3 ricorsi in Cassazione, iscritti rispettivamente ai numeri di RG. 22653/2025, 22656/2025, 22758/2025.
Il contradditorio preventivo non era obbligatorio, nei tributi locali, nell'anno di emissione dell'avviso di accertamento oggi impugnato, ovvero nel 2023. Le modifiche apportate dal D. Lgs. 219/2023 allo Statuto del Contribuente cominciano a trovare la loro concreta applicazione soltanto agli atti emessi dal 30 aprile
2024, come disciplinato dal comma 1, articolo 7, del D.L. n. 39/2024. Il contraddittorio preventivo non è necessariamente obbligatorio nel caso di accertamenti cosiddetti “a tavolino”, vale a dire non derivanti da verifiche o ispezioni ai sensi dell'articolo 12 della Legge 212/2000; ciò in quanto nel nostro ordinamento giuridico non sussiste un principio generale di obbligo del contraddittorio nel caso degli accertamenti tributari – fino alla legge 39/2024.
Il Comune, utilizzando le vie brevi, ha convocato nel 2015 il Pastore Signor Nominativo_2, allora residente nell'immobile oggetto d'accertamento, in veste di rappresentante della Chiesa_1 , informando il contribuente riguardo ai motivi per cui non poteva essere accolta la richiesta di esenzione. Il colloquio si è svolto anche alla presenza di un Ispettore della locale Polizia Municipale, che ha relazionato sull'esito di un sopralluogo richiesto dall'Ufficio Tributi in data 17/04/2015 ed effettuato nei mesi successivi.
Infine, più volte telefonicamente, l'Ufficio ha ripetutamente portato a conoscenza dell'istante le ragioni del mancato riconoscimento dell'esenzione.
L'istituto deflattivo dell'accertamento con adesione si applica d'ufficio sugli avvisi di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento, oppure su istanza del contribuente. L'avviso di accertamento n.3067/2023 impugnato è invece un avviso di liquidazione che si basa sul calcolo dell'imposta dovuta e l'effettiva imposta versata. L'accertamento con adesione, inoltre, consente di rideterminare la pretesa tributaria in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria, beneficiando di sanzioni ridotte ad 1/3 del minimo. Nel caso in specie, la Chiesa_1 ha sempre sostenuto la tesi di dover essere esentata totalmente dal pagamento dell'imposta, pertanto nessuna rideterminazione era possibile.
Il rigetto del riconoscimento degli immobili ubicati in Tremestieri Etneo come pertinenza della Chiesa risiede nel fatto che l'immobile da prendere in considerazione come Chiesa, intesa cioè come luogo dedicato al culto, seppur non catastato in categoria E/7 — Fabbricato destinato all'esercizio pubblico di culto — è ubicato nel Comune di Catania, a ben 10 Km di distanza. Se è vero che il vincolo pertinenziale non presuppone necessariamente contiguità funzionale è anche vero che in materia fiscale, attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell'asservimento pertinenziale, deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico quando, come nella specie, ne derivi una esenzione dalla tassazione. Non è sufficiente che il contribuente dichiari il vincolo di pertinenzialità, ma lo stesso deve esistere in concreto, circostanza che certamente si realizza quando, ad esempio, il box è ubicato nello stesso stabile,
o comunque vicino a quello di abitazione, ma che potrebbe non verificarsi quando la distanza tra i due beni risulti eccessiva. Ai fini della sussistenza della relazione pertinenziale, l'utilità deve essere arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario. Il bene servente non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la prima casa.
L'estensione dell'esenzione, infine, richiesta anche per il garage, inteso come luogo di esercizio del culto, poiché il ricovero al suo interno deII'automobile permetterebbe al Pastore di muoversi per un territorio, che presumibilmente abbraccia tutta la Regione Sicilia (data l'estensione citata di 26.000 km quadri), e quindi destinato allo scopo della cura delle anime, appare, in ogni caso, come una forzatura contra Iegem.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 23 dicembre 2025 il ricorrente deposita memorie illustrative.
In data 07 gennaio 2026 il ricorrente deposita memorie di replica.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo di ricorso, relativo alla violazione del diritto al contraddittorio, si osserva che, come correttamente evidenziato dall'Amministrazione resistente, il contraddittorio preventivo non era obbligatorio per i tributi locali nell'anno di emissione dell'avviso impugnato. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 219/2023 allo Statuto del Contribuente trovano applicazione solo per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, come previsto dall'art. 7, comma 1, D.L. n. 39/2024. Inoltre, l'art.
6-bis della Legge 212/2000, comma 2, esclude il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, categoria nella quale rientra il provvedimento oggetto di causa. La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 24823/2015; Cass. n. 18488/2015; Cass. n. 2875/2017) ha ribadito che il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per gli accertamenti “a tavolino” e che la nullità dell'avviso per violazione dell'obbligo del contraddittorio non può essere dichiarata in assenza di specifica allegazione delle ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere. Nel caso di specie, non risultano elementi tali da ritenere violato il diritto al contraddittorio.
Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione delle norme in tema di accertamento con adesione, la
Corte rileva che l'istituto dell'accertamento con adesione si applica d'ufficio solo per avvisi di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento, oppure su istanza del contribuente. L'avviso impugnato è un avviso di liquidazione, basato sul calcolo dell'imposta dovuta e versata. La mancata attivazione della procedura di accertamento con adesione non comporta la nullità dell'atto, come chiarito dalla giurisprudenza
(Cass. SS.UU. n. 3676/2010; Cass. n. 29128/2011), trattandosi di attività facoltativa la cui omissione non produce effetti invalidanti.
Nel merito, la ricorrente sostiene che l'immobile oggetto di accertamento, sito in Tremestieri Etneo, sia esente da IMU in quanto adibito a casa pastorale e pertinenza della chiesa, richiamando l'art. 7, comma 1, lettere c), d), i) del D.Lgs. 504/1992, nonché la normativa interpretativa e la giurisprudenza di merito e di legittimità
(Cass. n. 17679/2024; Cass. n. 35123/2022; Cass. n. 7980/2022; Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Catania, sentenze n. 5266/2025, 5267/2025, 5273/2025).
Tuttavia, la Corte rileva che, secondo la giurisprudenza richiamata dall'Amministrazione (Cass. n. 3991/2017;
Cass. n. 13742/2019; Cass. n. 11970/2018), la qualificazione di pertinenza ai fini fiscali richiede la sussistenza di un collegamento funzionale e strumentale tra il bene principale e quello accessorio, nonché la volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio del principale. In materia fiscale, la prova dell'asservimento pertinenziale deve essere valutata con particolare rigore, specie quando ne derivi un'esenzione. Nel caso di specie, l'immobile adibito a casa pastorale e il luogo di culto risultano ubicati in
Comuni diversi e a distanza di circa 10 km, circostanza che, secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate
(circolare n. 18/E del 29 maggio 2013) e la giurisprudenza citata, non consente di riconoscere il vincolo pertinenziale in assenza di prossimità tra i beni. Non risultano, inoltre, precedenti giurisprudenziali che abbiano riconosciuto la pertinenzialità in presenza di distanze così rilevanti tra i beni.
Nel caso di specie, non è stata fornita prova sufficiente della sussistenza di un vincolo pertinenziale concreto e durevole tra l'immobile di Tremestieri Etneo e il luogo di culto ubicato in altro Comune.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del Comume di
Tremestieri Etneo. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania il 28 Gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott.
AT Panebianco)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 564/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tremestieri Etneo - Piazza G. Mazzini 95030 Tremestieri Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5085 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 383/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 28 gennaio 2025, la Sig.ra Rappresentante_1, codice fiscale CF_Rappresentante_1, nella qualità di rappresentante legale dalla Chiesa_1, C.F. P.IVA_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 5085, relativa a IMU 2020, notificata il 07 gennaio 2025, recante la somma di euro 2.541,00 e
contro
Comune di Tremestieri Etneo.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Violazione del diritto al contraddittorio art. 6 e 6-bis L.212/2000
La legge 212/2000 all'art. 1 prevede un espresso obbligo di adeguamento dell'ordinamento comunale. Non risulta ad oggi alcun regolamento comunale sulla materia. L'avviso di accertamento emesso dal comune di
Tremestieri Etneo, oggetto del contendere, riporta che nel caso specifico il contraddittorio preventivo deve ritenersi escluso ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'art.
6-bis legge 212/2000. Gli atti previsti al punto 2 sono quelle violazioni pacifiche, non oggetto di contenzioso. Nel nostro caso l'oggetto del contendere, non rientra tra quelli previsti al comma 2 dell'art. 1 Legge 212/2000. Esiste un contenzioso tra la Chiesa_1 di Sicilia e il Comune di Tremestieri Etneo in materia di l'IMU per l'immobile oggetto del contendere. Per gli anni dal 2015 al 2019 (ad eccezione del 2016 che ha visto soccombere, con sentenza passata in giudicato, il comune di Tremestieri Etneo ) L'imu per l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, è stata contestata, e i ricorsi sono ancora pendenti presso le competenti Corte di Giustizia Tributaria. Quindi Il
Comune di Tremestieri Etneo è a conoscenza che l'immobile oggetto della presente contesa, secondo la chiesa luterana è esente da IMU. Per l'anno 2020, anno oggetto della presente contesa, nessuna convocazione per un contraddittorio è stata inviata alla Chiesa_1. Il comune di Tremestieri Etneo, considerato il contenzioso in essere, aveva l'obbligo ai sensi del comma 1 dell'art 6-bis di convocare la
Chiesa_1 per un contraddittorio per l'anno 2020. Pertanto l'avviso in oggetto rientra nel comma 1, dell'art. 6 bis Legge 212/2000 e per questo motivo è da annullare.
2) Violazione delle norme in tema di accertamento con adesione previsto nel regolamento comunale
L'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio provv. N. 5085 del 03/12/2024, oggetto del presente ricorso, richiama il " regolamento per l'applicazione della l.U.C. adottato con Delibera del Commissario Straordinario
n. 42 del 04/09/2014 e aggiornato con delibera di C.C. n. 28 del 30/05/2016 11.
Si eccepisce la nullità per violazione delle disposizioni in tema di accertamento con adesione, contenute nel
Regolamento n. 42 del 04/09/2014, art. 66, in quanto l'Ufficio tributi non ha tenuto conto della disposizione prevista e non ha attivato la procedura di accertamento con adesione col contribuente. L'emanazione di un atto amministrativo in contrasto con il regolamento comunale è da annullare. L'istituto dell'accertamento con adesione permette all'ente impositore sia di annullare l'avviso di accertamento che di ridurre le sanzioni. Non è stata data la possibilità alla Chiesa_1 di poterne beneficiare e ciò non consente al contribuente di esercitare i propri diritti in maniera consapevole, violando le leggi in tema di motivazione degli atti.
3) Illegittima applicazione dell'IMU
Ai sensi dell'art 7, co. 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la suddetta esenzione deve essere riconosciuta agli Enti Ecclesiastici nel caso in cui si trovino nell'ipotesi della lettera b), se trattasi di edifici di culto accatastati nella categoria E/7, in quelle della lettera c) se trattasi di edifici utilizzati con destinazioni ad usi culturali, in quelle della lettera d), se destinati eslusivamente all'esercizio del culto e in quelli della lettera i) che riguardano gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenzali, ricettive, culturali.
Nel caso di specie dunque è evidente come il ricorrente soddisfi tutte le caratteristiche per poter usufruire della suddetta esenzione, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalle lettere e) d) e i) del co. 1 art. 7 del D.Lgs 504/92. La legge 30/12/2023 n. 213 all'art. 1 comma 71 - norma interpretativa dell'art. 1 comma
759 lett. g), della Legge 27/12/2019 n. 160 prevede che gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'art. 7 comma 1 lett. i) del decreto legislativo 504 del 1992. Nel nostro caso l'immobile è sicuramente strumentale perché casa canonica ed anche ufficio pastorale. La chiesa Chiesa_1 oltre ad essere ente ecclesiastico è anche un ente non commerciale (art 73 c. 1 tuir). L'abitazione sita in Indirizzo_1, per la quale viene richiesto il pagamento dell'IMU, è adibita, in conformità ai suoi fini istituzionali a sede legale, Ufficio pastorale e residenza del Pastore, per cui in quanto anche pertinenza della parrocchia e immobile utilizzato con modalità non commerciali, può godere dell'agevolazione suddetta.
Segue dunque che l'immobile oggetto di accertamento IMU è esente dal tributo.
Inoltre essendo sede della chiesa luterana con ufficio pastorale è esente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 759 della Legge n. 160 del 2019 che dispone: sono esenti dall'imposta i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio il Comune di Tremestieri Etneo, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Preliminarmente si specifica che a partire dall'anno 2016, per IMU 2012, la Comunità Chiesa_1 ha proposto annualmente ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi da questa Amministrazione, con esito favorevole all'Ente impositore: sentenza n. 3937/2000, 3277/2023, 3276/2023, 7034/2023, 5775/2025.
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso n. 3 sentenze: 3277/2023 (anno 2014), 3276/2023 (anno 2015),
7034/2023 (anno 2017): in questo caso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha accolto l'appello. Avverso le sentenze sfavorevoli di II grado n. 5266/2025 – anno 2014 -, n. 5267/2025 – anno 2015, e n. 5273/2025 anno 2017, infine, il Comune di Tremestieri Etneo ha depositato n. 3 ricorsi in Cassazione, iscritti rispettivamente ai numeri di RG. 22653/2025, 22656/2025, 22758/2025.
Il contradditorio preventivo non era obbligatorio, nei tributi locali, nell'anno di emissione dell'avviso di accertamento oggi impugnato, ovvero nel 2023. Le modifiche apportate dal D. Lgs. 219/2023 allo Statuto del Contribuente cominciano a trovare la loro concreta applicazione soltanto agli atti emessi dal 30 aprile
2024, come disciplinato dal comma 1, articolo 7, del D.L. n. 39/2024. Il contraddittorio preventivo non è necessariamente obbligatorio nel caso di accertamenti cosiddetti “a tavolino”, vale a dire non derivanti da verifiche o ispezioni ai sensi dell'articolo 12 della Legge 212/2000; ciò in quanto nel nostro ordinamento giuridico non sussiste un principio generale di obbligo del contraddittorio nel caso degli accertamenti tributari – fino alla legge 39/2024.
Il Comune, utilizzando le vie brevi, ha convocato nel 2015 il Pastore Signor Nominativo_2, allora residente nell'immobile oggetto d'accertamento, in veste di rappresentante della Chiesa_1 , informando il contribuente riguardo ai motivi per cui non poteva essere accolta la richiesta di esenzione. Il colloquio si è svolto anche alla presenza di un Ispettore della locale Polizia Municipale, che ha relazionato sull'esito di un sopralluogo richiesto dall'Ufficio Tributi in data 17/04/2015 ed effettuato nei mesi successivi.
Infine, più volte telefonicamente, l'Ufficio ha ripetutamente portato a conoscenza dell'istante le ragioni del mancato riconoscimento dell'esenzione.
L'istituto deflattivo dell'accertamento con adesione si applica d'ufficio sugli avvisi di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento, oppure su istanza del contribuente. L'avviso di accertamento n.3067/2023 impugnato è invece un avviso di liquidazione che si basa sul calcolo dell'imposta dovuta e l'effettiva imposta versata. L'accertamento con adesione, inoltre, consente di rideterminare la pretesa tributaria in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria, beneficiando di sanzioni ridotte ad 1/3 del minimo. Nel caso in specie, la Chiesa_1 ha sempre sostenuto la tesi di dover essere esentata totalmente dal pagamento dell'imposta, pertanto nessuna rideterminazione era possibile.
Il rigetto del riconoscimento degli immobili ubicati in Tremestieri Etneo come pertinenza della Chiesa risiede nel fatto che l'immobile da prendere in considerazione come Chiesa, intesa cioè come luogo dedicato al culto, seppur non catastato in categoria E/7 — Fabbricato destinato all'esercizio pubblico di culto — è ubicato nel Comune di Catania, a ben 10 Km di distanza. Se è vero che il vincolo pertinenziale non presuppone necessariamente contiguità funzionale è anche vero che in materia fiscale, attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell'asservimento pertinenziale, deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico quando, come nella specie, ne derivi una esenzione dalla tassazione. Non è sufficiente che il contribuente dichiari il vincolo di pertinenzialità, ma lo stesso deve esistere in concreto, circostanza che certamente si realizza quando, ad esempio, il box è ubicato nello stesso stabile,
o comunque vicino a quello di abitazione, ma che potrebbe non verificarsi quando la distanza tra i due beni risulti eccessiva. Ai fini della sussistenza della relazione pertinenziale, l'utilità deve essere arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario. Il bene servente non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la prima casa.
L'estensione dell'esenzione, infine, richiesta anche per il garage, inteso come luogo di esercizio del culto, poiché il ricovero al suo interno deII'automobile permetterebbe al Pastore di muoversi per un territorio, che presumibilmente abbraccia tutta la Regione Sicilia (data l'estensione citata di 26.000 km quadri), e quindi destinato allo scopo della cura delle anime, appare, in ogni caso, come una forzatura contra Iegem.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 23 dicembre 2025 il ricorrente deposita memorie illustrative.
In data 07 gennaio 2026 il ricorrente deposita memorie di replica.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo di ricorso, relativo alla violazione del diritto al contraddittorio, si osserva che, come correttamente evidenziato dall'Amministrazione resistente, il contraddittorio preventivo non era obbligatorio per i tributi locali nell'anno di emissione dell'avviso impugnato. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 219/2023 allo Statuto del Contribuente trovano applicazione solo per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, come previsto dall'art. 7, comma 1, D.L. n. 39/2024. Inoltre, l'art.
6-bis della Legge 212/2000, comma 2, esclude il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, categoria nella quale rientra il provvedimento oggetto di causa. La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 24823/2015; Cass. n. 18488/2015; Cass. n. 2875/2017) ha ribadito che il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per gli accertamenti “a tavolino” e che la nullità dell'avviso per violazione dell'obbligo del contraddittorio non può essere dichiarata in assenza di specifica allegazione delle ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere. Nel caso di specie, non risultano elementi tali da ritenere violato il diritto al contraddittorio.
Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione delle norme in tema di accertamento con adesione, la
Corte rileva che l'istituto dell'accertamento con adesione si applica d'ufficio solo per avvisi di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento, oppure su istanza del contribuente. L'avviso impugnato è un avviso di liquidazione, basato sul calcolo dell'imposta dovuta e versata. La mancata attivazione della procedura di accertamento con adesione non comporta la nullità dell'atto, come chiarito dalla giurisprudenza
(Cass. SS.UU. n. 3676/2010; Cass. n. 29128/2011), trattandosi di attività facoltativa la cui omissione non produce effetti invalidanti.
Nel merito, la ricorrente sostiene che l'immobile oggetto di accertamento, sito in Tremestieri Etneo, sia esente da IMU in quanto adibito a casa pastorale e pertinenza della chiesa, richiamando l'art. 7, comma 1, lettere c), d), i) del D.Lgs. 504/1992, nonché la normativa interpretativa e la giurisprudenza di merito e di legittimità
(Cass. n. 17679/2024; Cass. n. 35123/2022; Cass. n. 7980/2022; Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Catania, sentenze n. 5266/2025, 5267/2025, 5273/2025).
Tuttavia, la Corte rileva che, secondo la giurisprudenza richiamata dall'Amministrazione (Cass. n. 3991/2017;
Cass. n. 13742/2019; Cass. n. 11970/2018), la qualificazione di pertinenza ai fini fiscali richiede la sussistenza di un collegamento funzionale e strumentale tra il bene principale e quello accessorio, nonché la volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio del principale. In materia fiscale, la prova dell'asservimento pertinenziale deve essere valutata con particolare rigore, specie quando ne derivi un'esenzione. Nel caso di specie, l'immobile adibito a casa pastorale e il luogo di culto risultano ubicati in
Comuni diversi e a distanza di circa 10 km, circostanza che, secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate
(circolare n. 18/E del 29 maggio 2013) e la giurisprudenza citata, non consente di riconoscere il vincolo pertinenziale in assenza di prossimità tra i beni. Non risultano, inoltre, precedenti giurisprudenziali che abbiano riconosciuto la pertinenzialità in presenza di distanze così rilevanti tra i beni.
Nel caso di specie, non è stata fornita prova sufficiente della sussistenza di un vincolo pertinenziale concreto e durevole tra l'immobile di Tremestieri Etneo e il luogo di culto ubicato in altro Comune.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del Comume di
Tremestieri Etneo. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania il 28 Gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott.
AT Panebianco)