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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
AN RI, Relatore
TESTA FRANCESCO RI RODO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3780/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259004443314000 IVA-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente per ADER.
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 19/06/2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come in atti, propone ricorso, avverso intimazione di pagamento n.29320259004443314/000, notificata in data
22/04/2025, dall'Agenzia Entrate-Riscossione, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di
€ 452.568,24 a titolo di Iva anno 2001, sanzioni e interessi, trasfusa nella sottesa cartella esattoriale n.29320050034837506/000 notificata in data 31/08/2005.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità degli atti impugnati (cartella esattoriale a intimazione) e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, per intervenuta prescrizione delle sanzioni e interessi anche successivamente alla presunta notifica della cartella di pagamento.
L'Agenzia Entrate-Riscossione si costituisce in giudizio eccependo: a) l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.19 del D.Lgs. 546/92; b) la legittimità della procedura di riscossione. Conclude come da comparsa allegando relata di notifica della sottesa cartella e della successiva intimazione di pagamento.
Con successiva memoria, il ricorrente, nel contestare quanto eccepito, rilevato e chiesto dalla parte resistente poiché infondato in fatto e diritto, rinvia a quanto specificato nel ricorso introduttivo, reiterando le conclusioni già formulate.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è parzialmente fondato e come tale va accolto.
Invero, per come si rileva dalle relate prodotte, la sottesa cartella esattoriale e la successiva intimazione di pagamento risultano regolarmente notificati.
Va osservato che per i crediti tributari opera la prescrizione decennale mentre per le sanzioni tributarie non penali opera la prescrizione quinquennale. Ne consegue che per l'eccepita prescrizione successiva alla formazione del titolo e limitatamente alla sola imposta, Iva anno 2001 trasfusa nella sottesa cartella esattoriale, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata del 22/04/2025, nessuna prescrizione è maturata atteso che dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo (intimazione di pagamento) del 19/11/2014 per il calcolo del termine decennale bisogna tener conto, a causa del Covid 19, anche dell'applicazione dell'art.68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), stabilisce al comma 4-bis che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, si applica una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi. Ingiustificata la prescrizione invocata dal ricorrente relativa a debiti tributari.
Giustificato, invece, risulta essere l'invocata maturata successiva prescrizione quinquennale maturata nel
2019 (precedente all'emergenza Covid 19) per le sanzioni e interessi riportati in detta sottesa cartella.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, la Corte ritiene equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le sanzioni e gli interessi riportati nella sottesa cartella n.29320050034837506/000 in quanto prescritti;
rigetta per il resto il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Patanè Dott. Francesco Albo
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
AN RI, Relatore
TESTA FRANCESCO RI RODO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3780/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259004443314000 IVA-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente per ADER.
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 19/06/2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come in atti, propone ricorso, avverso intimazione di pagamento n.29320259004443314/000, notificata in data
22/04/2025, dall'Agenzia Entrate-Riscossione, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di
€ 452.568,24 a titolo di Iva anno 2001, sanzioni e interessi, trasfusa nella sottesa cartella esattoriale n.29320050034837506/000 notificata in data 31/08/2005.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità degli atti impugnati (cartella esattoriale a intimazione) e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, per intervenuta prescrizione delle sanzioni e interessi anche successivamente alla presunta notifica della cartella di pagamento.
L'Agenzia Entrate-Riscossione si costituisce in giudizio eccependo: a) l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.19 del D.Lgs. 546/92; b) la legittimità della procedura di riscossione. Conclude come da comparsa allegando relata di notifica della sottesa cartella e della successiva intimazione di pagamento.
Con successiva memoria, il ricorrente, nel contestare quanto eccepito, rilevato e chiesto dalla parte resistente poiché infondato in fatto e diritto, rinvia a quanto specificato nel ricorso introduttivo, reiterando le conclusioni già formulate.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è parzialmente fondato e come tale va accolto.
Invero, per come si rileva dalle relate prodotte, la sottesa cartella esattoriale e la successiva intimazione di pagamento risultano regolarmente notificati.
Va osservato che per i crediti tributari opera la prescrizione decennale mentre per le sanzioni tributarie non penali opera la prescrizione quinquennale. Ne consegue che per l'eccepita prescrizione successiva alla formazione del titolo e limitatamente alla sola imposta, Iva anno 2001 trasfusa nella sottesa cartella esattoriale, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata del 22/04/2025, nessuna prescrizione è maturata atteso che dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo (intimazione di pagamento) del 19/11/2014 per il calcolo del termine decennale bisogna tener conto, a causa del Covid 19, anche dell'applicazione dell'art.68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), stabilisce al comma 4-bis che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, si applica una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi. Ingiustificata la prescrizione invocata dal ricorrente relativa a debiti tributari.
Giustificato, invece, risulta essere l'invocata maturata successiva prescrizione quinquennale maturata nel
2019 (precedente all'emergenza Covid 19) per le sanzioni e interessi riportati in detta sottesa cartella.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, la Corte ritiene equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le sanzioni e gli interessi riportati nella sottesa cartella n.29320050034837506/000 in quanto prescritti;
rigetta per il resto il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Patanè Dott. Francesco Albo