TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 29/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 383/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa
Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 383 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI Parte_1 C.F._1
RENZO ANTONIO e NICOLETTA TESTA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Campobasso, Piazzale Marcello Scarano n. 16, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti PESCOLLA GIANLUCA e CINZIA
BRIENZA, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del primo procuratore risultante da ( , giusta mandato in atti;
CP_2 Email_1
- RESISTENTE – nonché
(P.I. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_3 P.IVA_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti ENRICO CLAUDIO SCHIAVONE e VINCENZO
NOTARANGELO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Larino alla via Gerione, n. 4, giusta mandato in atti;
pagina 1 di 10 - RESISTENTE –
OGGETTO: demansionamento
CONCLUSIONI. Per parte ricorrente: “in via principale - accertare e dichiarare che nel verbale di conciliazione del 20.01.2020 veniva disposto il solo demansionamento del signor al livello 2B Parte_1 del CCNL Igiene Ambientale;
- accertare e dichiarare che nel verbale del 20.01.2020 non veniva concordata alcuna modifica (in senso peggiorativo) della retribuzione, né della categoria legale;
- per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del signor ad ottenere il mantenimento del trattamento economico in atto alla data della Pt_1 sottoscrizione del verbale di conciliazione ovvero il livello 5A; - sempre per l'effetto condannare la società CP_4
attuale datore di lavoro, al pagamento della retribuzione corrispondente al livello 5A del CCNL/Igiene
[...]
Ambientale (trattamento economico di cui era titolare al momento della conciliazione), per il periodo successivo al deposito del ricorso ovvero dall'accertamento giudiziale, ripristinando il trattamento economico dovuto al Controparte_ ricorrente;
- sempre per l'effetto condannare, la società e la società in Controparte_1 solido o ciascuna per il proprio periodo di competenza ( dal 20.01.2020 al 30.04.2022 e la società CP_1 dal 01.05.2022), al pagamento delle differenze retributive maturate dal signor dal Controparte_3 Pt_1
20.01.2020, in virtù della illegittima riduzione della retribuzione, pari ad € 25.374,41
(venticinquemilatrecentosettantaquattro/41) come da conteggi allegati, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, - condannare, in ogni caso, parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo per il presente giudizio, con distrazione”; per parte resistente, “Voglia l'On.le Tribunale adito, in Controparte_1 funzione di Giudice del Lavoro: - dichiarare preliminarmente la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Campobasso od il Tribunale di Taranto in funzione di giudice del lavoro;
- rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto”; per parte resistente, “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa autorizzazione alla CP_3 chiamata in causa della in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Campobasso, alla via Principe di Piemonte 2, così provvedere in ordine all'avversa domanda:
1. in via preliminare, dichiarare la inammissibilità/inaccoglibilità della domanda per intervenuta acquiescenza da parte del ricorrente;
2. nel merito, dichiarare l'integrale rigetto delle domande perché inammissibili e infondate in fatto ed in diritto;
3. in via gradata, dichiarare l'obbligo e per l'effetto condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne dagli oneri eventualmente CP_3 rivenienti dal giudizio introdotto dal ricorrente per le causali esposte in memoria;
4. con vittoria di spese e di
pagina 2 di 10 competenze di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la società Parte_1
e la società esponendo: Controparte_5 CP_3
- di aver prestato, dal 05.06.2006 sino al 28.02.2019, la propria attività lavorativa con qualifica di coordinatore, mansioni di coordinatore di risorse aziendali e inquadramento nel livello 6A del
CCNL Igiene Ambientale, alle dipendenze della società TeKneKo Sistemi Ecologici S.r.l., affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti da parte dell' Controparte_6
– Ente gestore del Servizio di Raccolta differenziata “porta a porta”;
- che, a partire dal 01.03.2019, veniva assunto dalla società nuova Controparte_1 affidataria del medesimo servizio da parte dell' ; che, Controparte_6 tuttavia, egli, pur continuando a svolgere le stesse mansioni, veniva inquadrato dalla società in un livello inferiore, ovvero con la qualifica di Coordinatore, Controparte_1 inquadramento nel livello 5A del CCNL Igiene Ambientale, mansioni di Coordinatore di risorse aziendali che partecipa anche manualmente al lavoro;
- che, attivata dalla la procedura di licenziamento per giustificato Controparte_1 motivo oggettivo del , in data 20.01.2020, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pt_1
veniva sottoscritto un verbale di conciliazione innanzi alla Commissione Controparte_7
Provinciale di Conciliazione in Campobasso nel quale il lavoratore, dopo aver ribadito di aver svolto sempre le mansioni riconducibili al 5 livello del CCNL Igiene Ambientale, onde evitare il licenziamento prendeva atto del demansionamento al 2 livello, a far data dal 20.01.2020, riservandosi in tale sede, in ogni caso, ogni tutela passata, presente e futura;
- che, in data 25.03.2022 la la e le organizzazioni Controparte_1 Controparte_3 sindacali sottoscrivevano un verbale sindacale nel quale, dopo aver precisato la volontà della società di procedere alla cessione del ramo di azienda avente ad Controparte_1 oggetto la gestione dei rifiuti nei comuni facenti parte dell' , Controparte_6 nonché dei comuni di San Giuliano di Puglia, Rotello e Montelongo, alla società Controparte_3 con decorrenza dal 01.05.2022, veniva stabilito che i lavoratori in forza al ramo di azienda oggetto di cessione, tra cui l'odierno ricorrente, sarebbero passati, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della conservando i livelli di inquadramento, l'anzianità di Controparte_3 servizio e le condizioni economiche, giuridiche e normative collettive e individuali in essere al momento del passaggio;
pagina 3 di 10 - per l'odierno ricorrente, quindi, in seguito all'accordo di conciliazione sottoscritto presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso in data 20.01.2020, tanto la società
[...]
quanto la società ad essa subentrata per effetto della cessione di azienda, Controparte_1 corrispondevano e la società tutt'ora corrisponde, la retribuzione prevista per il Controparte_3 livello 2B del CCNL Igiene Ambientale come risulta dalle relative buste paga, pur non essendo stato tale aspetto oggetto di alcun accordo riduttivo.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha dedotto che, come emergerebbe dal verbale di conciliazione del 20.01.2020, egli era stato costretto, suo malgrado, al fine di mantenere il proprio posto di lavoro, a fronte del paventato licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società ad accettare un demansionamento al livello Controparte_1
2 del CCNL Igiene Ambientale, nonostante dal lontano 2006 egli avesse svolto attività lavorativa riconducibile al livello 5 del citato contratto. Ha osservato il ricorrente che, se a mente del comma 6 dell'art. 2103 c.c. è possibile modificare mansioni, categoria legale, livello di inquadramento e retribuzione in sede protetta, nel caso di specie dal verbale citato emerge, da un lato, che più che un accordo di conciliazione, il demansionamento era stato frutto della volontà unilaterale del datore di lavoro, e dall'altro, fermo il demansionamento, nell'accordo non veniva affatto prospettata né accettata una modifica in peius della retribuzione, come invece richiede l'art. 2103 c.c., in quanto la norma richiederebbe che la modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione devono essere espressamente concordate e risultare dalla conciliazione, cosa non verificatasi nel caso in esame.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto di voler accertare che nel verbale di conciliazione del 20.01.2020 veniva disposto il solo demansionamento al livello 2B del CCNL Igiene Ambientale, di talché, in assenza di accordo sulla riduzione della retribuzione e della categoria legale, dichiarare il conseguente diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate dal 2020, in virtù della errata corresponsione da parte delle società datoriali, allo stesso, della retribuzione corrispondente al livello 2B anziché di quella prevista per il livello 5A, calcolate come da prospetto allegato in atti.
2. Si è costituita la società eccependo, in primo luogo, Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del competente Giudice del lavoro di Campobasso o di Taranto. Nel merito, ha contestato la ricostruzione in fatto e in diritto resa dal ricorrente, deducendone l'infondatezza.
In particolare, la convenuta ha esposto che l'assunzione del con qualifica di Pt_1
pagina 4 di 10 coordinatore e inquadramento al V livello con relativa retribuzione si era resa necessaria giacché tale era l'inquadramento del ricorrente presso la Tekneko s.r.l. e, nelle more della concitata fase di cambio di appalto, che coinvolgeva decide di dipendenti e un servizio essenziale per numerosi comuni del , si era convenuto di conservare quello stesso inquadramento ancorché Parte_2 nella nuova organizzazione prevista dalla tutte le attività relative alla mansione di CP_1 coordinatore era rimessa ad altra articolazione aziendale, né in concreto erano poi state mai affidate o svolte dal , il quale aveva sempre e solo espletato attività di lavoro manuale. Pt_1
Pertanto, la società, con nota del 13.11.2019, avviava la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro del sig. , dandosi atto che lo stesso, benché assunto con la qualifica di Pt_1 coordinatore di risorse aziendali che partecipa anche manualmente al lavoro, in realtà aveva sempre e solo effettuato mansioni di raccolta manuale di rifiuti, mentre le attività di coordinamento erano state affidate a personale qualificato già presente nell'organizzazione aziendale e che, anche al fine di un contenimento dei costi, la società intendeva procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
nella lettera, tuttavia, la datrice di lavoro proponeva, quale unica alternativa al licenziamento, il mantenimento in servizio del lavoratore con mansioni di addetto alla raccolta manuale con relativo inquadramento al II livello B del
CCNL Servizio Igiene Ambientale FISE. Accadeva poi che il 20.1.2020, dinanzi all
[...]
, all'esito di discussione tra le parti, il , al fine di Controparte_8 Pt_1 conservare il posto di lavoro, prendeva atto del demansionamento al II livello a far data dal
20.1.2020 e così, coerentemente, a decorrere dal febbraio 2020, l'odierno ricorrente veniva inquadrato nel II livello e retribuito come tale, senza che mai il lavoratore avesse lamentato l'erroneo trattamento retributivo, evidenziando che l'accordo avesse riguardato il suo demansionamento da coordinatore ad operatore.
Sulla scorta di tali fatti, la convenuta ha esposto che alcun dubbio può nutrirsi sull'ampiezza dell'accordo, come comprensivo anche del trattamento retributivo legato all'inquadramento contrattuale convenuto;
peraltro, trattandosi di transazione in sede protetta, il ricorrente avrebbe dovuto impugnarla secondo gli strumenti ordinari previsti dal diritto dei contratti, di talché, in difetto, l'accordo resterebbe perfettamente valido.
3. Si è costituita la facendo rilevare, in primo luogo, l'inammissibilità della CP_3 domanda per acquiescenza, tenuto conto che il ricorrente passava alle dipendenze della a far data dall'1.5.2022, inquadrato nel II livello del CCNL Igiene Ambientale, CP_3 svolgendo in favore della mansioni di operatore ecologico addetto alla attività di CP_3
pagina 5 di 10 spazzamento e raccolta, anche con l'ausilio di veicoli per la conduzione dei quali è previsto il possesso di patente B, fruendo del relativo trattamento economico, e che mai prima dell'odierno ricorso, proposto nel maggio 2023, ovvero dopo tre anni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione e dalla sua esecuzione, si doleva di alcunché. Ancora, la convenuta ha esposto che la domanda sarebbe inammissibile anche in ragione del fatto che al momento del passaggio in forza alla Impregico, ai sensi dell'art. 2112 c.c., i lavoratori sono transitati alle medesime condizioni in essere presso la cedente, come cristallizzato nell'accordo sindacale stipulato tra cedente, cessionaria ed OO.SS maggiormente rappresentative siglato il 25.3.2022, ai sensi dell'art. 47 Legge 428/90, di talché il non sarebbe legittimato a richiedere alla Pt_1 CP_3
[... un trattamento retributivo diverso da quello lì concordato. Nel merito, rievocata la disciplina dello ius variandi e del cd. patto di demansionamento, la ha evidenziato l'inoperatività CP_3 del principio di irriducibilità della retribuzione evocato dal ricorrente e, dunque, l'infondatezza dell'avversa domanda. In subordine, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della sì da essere manlevata e tenuta indenne dagli oneri Controparte_1 eventualmente derivanti dal presente giudizio per il periodo dal 20.01.2020 al 30.04.2022.
4. La causa, respinte le prove orali richieste dalle parti, è stata istruita a mezzo della sola documentazione prodotta in atti.
*********
Il Tribunale osserva quanto segue.
5. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla
Controparte_1
Invero, il ricorrente, sul presupposto che nel verbale del 20.1.2020 fosse stato concordato tra le parti il solo demansionamento e non anche la riduzione della retribuzione secondo l'originario inquadramento contrattuale, ha chiesto alle due convenute, la prima quale datrice di lavoro cedente e la successiva quale cessionaria e attuale società datrice di lavoro, la condanna alle differenze retributive.
La sola società ha eccepito l'incompetenza per territorio del Controparte_1
Tribunale di Larino, ai sensi dell'art. 413, comma 3 c.p.c., essendo trascorsi oltre sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione della sua dipendenza e dovendo trovare applicazione il criterio del luogo in cui era sorto il rapporto di lavoro o in cui si trova l'azienda, con conseguente competenza del Tribunale di Campobasso, esclusa l'operatività dei fori generali di cui all'art. 18 pagina 6 di 10 c.p.c., il cui utilizzo è previsto dall'art. 413, comma 4 c.p.c. soltanto in via sussidiaria.
L'assunto, che in sé è corretto, conduce all'esclusione dell'operatività dell'art. 33 c.p.c. – a cui sembra alludere il ricorrente nelle sue difese-, giacché costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'art. 33 c.p.c., nel prevedere che in caso di connessione per oggetto o per titolo l'attore possa cumulare tali domande e proporle dinanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, consente di derogare al foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) o delle persone giuridiche (art. 19 c.p.c.), ma non consente la deroga agli altri criteri di collegamento, siano essi facoltativi, pattizi o - come nel caso di cause di lavoro - addirittura inderogabili;
difatti, nel processo del lavoro i criteri indicati dall'art. 413
c.p.c. (forum contractus e forum loci laboris, quest'ultimo con il limite dei sei mesi dalla cessazione della dipendenza) costituiscono altrettanti fori speciali concorrenti e inderogabili
(Cass., Sez. 3, 14/7/2000, n. 9369; Cass., Sez. 1, 13/7/2004, n. 12974).
Sennonché, nel caso di specie, tra le domande rivolte dal ricorrente alle due società convenute sussiste quel particolare legame di stretta interconnessione che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, pur non imponendo il litisconsorzio, è assimilabile alla inscindibilità di cause considerata dall'art. 331 c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 31/07/2013,
n.18384); come osserva tale giurisprudenza, infatti, deve trattarsi di un legame che eccede quello del semplice cumulo soggettivo previsto dall'art. 33 c.p.c. e consente il riferimento per analogia alle altre ipotesi, più intense, di connessione previste dall'art. 31 c.p.c. e segg., che si ritengono idonee a derogare anche ai fori speciali inderogabili previsti dall'art. 413 c.p.c., così da consentire l'instaurazione di un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente relativamente ad una delle due cause connesse. Per esemplificare, la Suprema Corte (ord. 15 gennaio 2013, n.
768) ha ritenuto che il lavoratore che, essendo stato alle dipendenze di un datore di lavoro per contratti a termine seguiti da contratto a tempo indeterminato, agisca nei confronti del datore stesso e del cessionario del contratto di lavoro per sentirli condannare alla ricostruzione della carriera, previa declaratoria di nullità del termine, può adire il giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto anche per la domanda nei confronti del datore cedente, ricorrendo, tra questa e la domanda nei confronti del cessionario, una particolare connessione che, in analogia con le ipotesi più intense di connessione ex art. 31 c.p.c. e segg., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali di cui all'art. 413 cod. proc. civ., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per una delle cause connesse (cfr. anche la già citata Cass. civile sez. VI, 31/07/2013, n.18384, che richiama la pronuncia testé menzionata).
Allo stesso modo, nel caso di specie, la domanda volta ad ottenere il pagamento delle pagina 7 di 10 differenze retributive si fonda su un unico fatto, ovvero la riduzione della retribuzione non prevista nell'accordo del 20.1.2020, lamentato come illegittimo nei confronti delle due società convenute, la prima quale originaria datrice di lavoro che aveva assegnato al lavoratore l'illegittimo trattamento economico dal 20.1.2020 al 30.4.2022 e, dipoi, la , la quale, CP_3 subentrando alla prima, senza soluzione di continuità, ha proseguito allo stesso modo dal
1.5.2022 in poi. Risultando dalle allegazioni del ricorrente che lo svolgimento dell'attività lavorativa avviene presso la dipendenza della società sita in Guglionesi alla c.da CP_3
(cfr. busta paga e visura in atti, allegate al ricorso introduttivo), sussiste il Parte_3 radicamento della competenza del Tribunale adito.
6. Nel merito, la domanda è infondata.
Dagli atti di causa è risultato pacifico che l'accordo raggiunto “in sede protetta” in data
20.1.2020 è scaturito dalla lettera del 13.11.2019 con cui la intimava Controparte_1 al il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sul presupposto che l'originaria Pt_1 qualifica di assunzione, ovvero quella di coordinatore di risorse aziendali che partecipa anche manualmente al lavoro, non corrispondeva alle mansioni realmente espletate dal lavoratore, che, secondo la datrice di lavoro, consistevano nella sola raccolta manuale di rifiuti, giacché le attività di coordinamento erano state affidate a personale qualificato già presente nell'organizzazione aziendale;
pertanto, “anche al fine di un contenimento dei costi”, la società dichiarava di voler risolvere il rapporto di lavoro, proponendo tuttavia al lavoratore, quale unica soluzione in luogo della risoluzione contrattuale, “il mantenimento in servizio del lavoratore con mansioni di addetto alla raccolta manuale con relativo inquadramento al II livello B del CCNL Servizio
Igiene Ambientale FISE”.
In sede conciliativa la proposta che precede veniva ribadita dalla società e il lavoratore, pur facendo rilevare la correttezza dell'inquadramento, in quanto le mansioni da lui espletate erano sempre state quelle di cui al V livello del CCNL vigente, dichiarava che “al fine del mantenimento del posto di lavoro, prende atto del demansionamento al 2 livello del CCNL, a far data da oggi 20/01/2020, riservandosi, comunque, ogni tutela passata, presente e futura”.
6.1. Sul punto, deve osservarsi che da tempo la giurisprudenza ha affermato che, ove il demansionamento rappresenti l'unica alternativa al recesso datoriale, non è necessario un patto di demansionamento o una richiesta del lavoratore in tal senso anteriore o contemporanea al licenziamento, ma è onere del datore di lavoro, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, prospettare al dipendente la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili pagina 8 di 10 con il suo bagaglio professionale (Cass. lav. con sentenza n. 23698 del 19/11/2015).
Difatti, mentre nel caso di esercizio dello ius variandi di cui all'art. 2103, co.
2-4 c.c., la mutazione dell'oggetto del contratto è limitata alla mansione da svolgersi ed è contenuta nell'ambito della qualifica contrattuale immediatamente inferiore a quella attuale con immutabilità dell'inquadramento formale e relativa retribuzione, la giurisprudenza già da tempo aveva enucleato ipotesi per le quali fosse possibile derogare ai rigidi limiti dell'art. 2103 c.c. per tutelare interessi del lavoratore di preminente rilievo, quali, in primo luogo, la stabilità dell'occupazione lavorativa, imponendo un vero e proprio obbligo in capo al datore di adibire a mansioni inferiori, laddove possibile alla luce della situazione dell'organico aziendale, prima di procedere al recesso (c.d. obbligo di repechage). Tale impostazione è stata recepita dal comma sesto dell'art. 2103 c.c., il quale prevede che la modifica contrattuale può essere molto più rilevante e causare un radicale mutamento della condizione professionale del prestatore di lavoro all'interno dell'organizzazione imprenditoriale;
in particolare, il mutamento consensuale dell'oggetto del contratto può estendersi oltre il limite della categoria e della conservazione del trattamento economico retributivo, purché sussistano due presupposti: a) l'accordo deve avvenire nell'ambito di contesti in cui la volontà negoziale del lavoratore si presuma tutelata da illegittime pressioni da parte del datore di lavoro e, segnatamente, di fronte alle commissioni di certificazione o nelle sedi enunciate dall'art. 2113, 4° co.; b) siffatto accordo è ammesso nell'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, al miglioramento delle sue condizioni di vita o all'acquisizione di una diversa professionalità.
Nel caso di specie, l'accordo del 20.1.2020, da leggersi unitamente al contenuto e alle ragioni spiegate nella lettera di licenziamento del 13.11.2019 che lo precede, presenta un contenuto inequivocabile, poiché chiaramente volto a riscrivere la posizione del lavoratore all'interno del complesso aziendale, collocandolo sì in un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello assunto in precedenza, ma così evitando la risoluzione contrattuale;
discorrendosi allora di accordo in ordine all'attribuzione di una posizione lavorativa diversa e inferiore, non può dubitarsi che al nuovo inquadramento contrattuale corrispondesse proporzionalmente la relativa retribuzione, dovendosi rammentare che il principio di irriducibilità della retribuzione trova la propria deroga proprio in caso di accordo di mutamento in peius delle mansioni purché concluso in sede protetta e alle condizioni che lo giustificano ex lege, tra cui la conservazione dell'occupazione, condizioni tutte presenti nel caso di specie. D'altronde, che non sia predicabile una divergenza tra il contenuto dell'accordo, in tesi attorea circoscritto al solo demansionamento, e la sua attuazione, concernente anche la riduzione della retribuzione pagina 9 di 10 conseguente al nuovo inquadramento, si comprende anche dal comportamento assunto dal lavoratore successivo all'accordo, oltre a quello processuale: da un lato, non è stato contestato che, subito dopo la conclusione dell'accordo, il lavoratore nulla osservasse in ordine alla riduzione della retribuzione proporzionale al demansionamento e così anche nei confronti del cessionario (anche a mezzo di missive o diffide volte ad ottenere la corresponsione dell'originaria retribuzione), se è vero- come sostiene il ricorrente- che il contenuto divisato in sede conciliativa vertesse unicamente sul mutamento delle mansioni, quasi fosse un legittimo ius variandi- ma tale non è, come si è visto, non potendosi confondere l'accordo concluso in sede protetta con la facoltà unilaterale del datore di lavoro di modificare in peius le mansioni ma nei limiti visti, tra cui l'immutabilità della retribuzione-; di contro, in questa sede il ricorrente non ha contestato il presupposto del demansionamento, anzi chiedendone l'accertamento, di talché, conseguendo la retribuzione al livello di inquadramento concordato al fine di evitare il licenziamento in sede protetta, non è sostenibile, anche logicamente, una scissione di effetti, essendo stato validamente derogato, per quanto detto, anche l'invocato principio di irriducibilità della retribuzione.
In definitiva, la domanda va rigettata, con assorbimento di ogni altra eccezione e domanda.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi, tenuto conto dell'esiguità delle attività svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_3
− rigetta la domanda;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed Parte_1 in favore di delle spese di Controparte_1 CP_3 lite, che si liquidano in € 3.994,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 27/01/2025 Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa
Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 383 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI Parte_1 C.F._1
RENZO ANTONIO e NICOLETTA TESTA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Campobasso, Piazzale Marcello Scarano n. 16, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti PESCOLLA GIANLUCA e CINZIA
BRIENZA, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del primo procuratore risultante da ( , giusta mandato in atti;
CP_2 Email_1
- RESISTENTE – nonché
(P.I. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_3 P.IVA_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti ENRICO CLAUDIO SCHIAVONE e VINCENZO
NOTARANGELO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Larino alla via Gerione, n. 4, giusta mandato in atti;
pagina 1 di 10 - RESISTENTE –
OGGETTO: demansionamento
CONCLUSIONI. Per parte ricorrente: “in via principale - accertare e dichiarare che nel verbale di conciliazione del 20.01.2020 veniva disposto il solo demansionamento del signor al livello 2B Parte_1 del CCNL Igiene Ambientale;
- accertare e dichiarare che nel verbale del 20.01.2020 non veniva concordata alcuna modifica (in senso peggiorativo) della retribuzione, né della categoria legale;
- per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del signor ad ottenere il mantenimento del trattamento economico in atto alla data della Pt_1 sottoscrizione del verbale di conciliazione ovvero il livello 5A; - sempre per l'effetto condannare la società CP_4
attuale datore di lavoro, al pagamento della retribuzione corrispondente al livello 5A del CCNL/Igiene
[...]
Ambientale (trattamento economico di cui era titolare al momento della conciliazione), per il periodo successivo al deposito del ricorso ovvero dall'accertamento giudiziale, ripristinando il trattamento economico dovuto al Controparte_ ricorrente;
- sempre per l'effetto condannare, la società e la società in Controparte_1 solido o ciascuna per il proprio periodo di competenza ( dal 20.01.2020 al 30.04.2022 e la società CP_1 dal 01.05.2022), al pagamento delle differenze retributive maturate dal signor dal Controparte_3 Pt_1
20.01.2020, in virtù della illegittima riduzione della retribuzione, pari ad € 25.374,41
(venticinquemilatrecentosettantaquattro/41) come da conteggi allegati, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, - condannare, in ogni caso, parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo per il presente giudizio, con distrazione”; per parte resistente, “Voglia l'On.le Tribunale adito, in Controparte_1 funzione di Giudice del Lavoro: - dichiarare preliminarmente la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Campobasso od il Tribunale di Taranto in funzione di giudice del lavoro;
- rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto”; per parte resistente, “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa autorizzazione alla CP_3 chiamata in causa della in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Campobasso, alla via Principe di Piemonte 2, così provvedere in ordine all'avversa domanda:
1. in via preliminare, dichiarare la inammissibilità/inaccoglibilità della domanda per intervenuta acquiescenza da parte del ricorrente;
2. nel merito, dichiarare l'integrale rigetto delle domande perché inammissibili e infondate in fatto ed in diritto;
3. in via gradata, dichiarare l'obbligo e per l'effetto condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne dagli oneri eventualmente CP_3 rivenienti dal giudizio introdotto dal ricorrente per le causali esposte in memoria;
4. con vittoria di spese e di
pagina 2 di 10 competenze di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la società Parte_1
e la società esponendo: Controparte_5 CP_3
- di aver prestato, dal 05.06.2006 sino al 28.02.2019, la propria attività lavorativa con qualifica di coordinatore, mansioni di coordinatore di risorse aziendali e inquadramento nel livello 6A del
CCNL Igiene Ambientale, alle dipendenze della società TeKneKo Sistemi Ecologici S.r.l., affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti da parte dell' Controparte_6
– Ente gestore del Servizio di Raccolta differenziata “porta a porta”;
- che, a partire dal 01.03.2019, veniva assunto dalla società nuova Controparte_1 affidataria del medesimo servizio da parte dell' ; che, Controparte_6 tuttavia, egli, pur continuando a svolgere le stesse mansioni, veniva inquadrato dalla società in un livello inferiore, ovvero con la qualifica di Coordinatore, Controparte_1 inquadramento nel livello 5A del CCNL Igiene Ambientale, mansioni di Coordinatore di risorse aziendali che partecipa anche manualmente al lavoro;
- che, attivata dalla la procedura di licenziamento per giustificato Controparte_1 motivo oggettivo del , in data 20.01.2020, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pt_1
veniva sottoscritto un verbale di conciliazione innanzi alla Commissione Controparte_7
Provinciale di Conciliazione in Campobasso nel quale il lavoratore, dopo aver ribadito di aver svolto sempre le mansioni riconducibili al 5 livello del CCNL Igiene Ambientale, onde evitare il licenziamento prendeva atto del demansionamento al 2 livello, a far data dal 20.01.2020, riservandosi in tale sede, in ogni caso, ogni tutela passata, presente e futura;
- che, in data 25.03.2022 la la e le organizzazioni Controparte_1 Controparte_3 sindacali sottoscrivevano un verbale sindacale nel quale, dopo aver precisato la volontà della società di procedere alla cessione del ramo di azienda avente ad Controparte_1 oggetto la gestione dei rifiuti nei comuni facenti parte dell' , Controparte_6 nonché dei comuni di San Giuliano di Puglia, Rotello e Montelongo, alla società Controparte_3 con decorrenza dal 01.05.2022, veniva stabilito che i lavoratori in forza al ramo di azienda oggetto di cessione, tra cui l'odierno ricorrente, sarebbero passati, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della conservando i livelli di inquadramento, l'anzianità di Controparte_3 servizio e le condizioni economiche, giuridiche e normative collettive e individuali in essere al momento del passaggio;
pagina 3 di 10 - per l'odierno ricorrente, quindi, in seguito all'accordo di conciliazione sottoscritto presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso in data 20.01.2020, tanto la società
[...]
quanto la società ad essa subentrata per effetto della cessione di azienda, Controparte_1 corrispondevano e la società tutt'ora corrisponde, la retribuzione prevista per il Controparte_3 livello 2B del CCNL Igiene Ambientale come risulta dalle relative buste paga, pur non essendo stato tale aspetto oggetto di alcun accordo riduttivo.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha dedotto che, come emergerebbe dal verbale di conciliazione del 20.01.2020, egli era stato costretto, suo malgrado, al fine di mantenere il proprio posto di lavoro, a fronte del paventato licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società ad accettare un demansionamento al livello Controparte_1
2 del CCNL Igiene Ambientale, nonostante dal lontano 2006 egli avesse svolto attività lavorativa riconducibile al livello 5 del citato contratto. Ha osservato il ricorrente che, se a mente del comma 6 dell'art. 2103 c.c. è possibile modificare mansioni, categoria legale, livello di inquadramento e retribuzione in sede protetta, nel caso di specie dal verbale citato emerge, da un lato, che più che un accordo di conciliazione, il demansionamento era stato frutto della volontà unilaterale del datore di lavoro, e dall'altro, fermo il demansionamento, nell'accordo non veniva affatto prospettata né accettata una modifica in peius della retribuzione, come invece richiede l'art. 2103 c.c., in quanto la norma richiederebbe che la modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione devono essere espressamente concordate e risultare dalla conciliazione, cosa non verificatasi nel caso in esame.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto di voler accertare che nel verbale di conciliazione del 20.01.2020 veniva disposto il solo demansionamento al livello 2B del CCNL Igiene Ambientale, di talché, in assenza di accordo sulla riduzione della retribuzione e della categoria legale, dichiarare il conseguente diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate dal 2020, in virtù della errata corresponsione da parte delle società datoriali, allo stesso, della retribuzione corrispondente al livello 2B anziché di quella prevista per il livello 5A, calcolate come da prospetto allegato in atti.
2. Si è costituita la società eccependo, in primo luogo, Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del competente Giudice del lavoro di Campobasso o di Taranto. Nel merito, ha contestato la ricostruzione in fatto e in diritto resa dal ricorrente, deducendone l'infondatezza.
In particolare, la convenuta ha esposto che l'assunzione del con qualifica di Pt_1
pagina 4 di 10 coordinatore e inquadramento al V livello con relativa retribuzione si era resa necessaria giacché tale era l'inquadramento del ricorrente presso la Tekneko s.r.l. e, nelle more della concitata fase di cambio di appalto, che coinvolgeva decide di dipendenti e un servizio essenziale per numerosi comuni del , si era convenuto di conservare quello stesso inquadramento ancorché Parte_2 nella nuova organizzazione prevista dalla tutte le attività relative alla mansione di CP_1 coordinatore era rimessa ad altra articolazione aziendale, né in concreto erano poi state mai affidate o svolte dal , il quale aveva sempre e solo espletato attività di lavoro manuale. Pt_1
Pertanto, la società, con nota del 13.11.2019, avviava la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro del sig. , dandosi atto che lo stesso, benché assunto con la qualifica di Pt_1 coordinatore di risorse aziendali che partecipa anche manualmente al lavoro, in realtà aveva sempre e solo effettuato mansioni di raccolta manuale di rifiuti, mentre le attività di coordinamento erano state affidate a personale qualificato già presente nell'organizzazione aziendale e che, anche al fine di un contenimento dei costi, la società intendeva procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
nella lettera, tuttavia, la datrice di lavoro proponeva, quale unica alternativa al licenziamento, il mantenimento in servizio del lavoratore con mansioni di addetto alla raccolta manuale con relativo inquadramento al II livello B del
CCNL Servizio Igiene Ambientale FISE. Accadeva poi che il 20.1.2020, dinanzi all
[...]
, all'esito di discussione tra le parti, il , al fine di Controparte_8 Pt_1 conservare il posto di lavoro, prendeva atto del demansionamento al II livello a far data dal
20.1.2020 e così, coerentemente, a decorrere dal febbraio 2020, l'odierno ricorrente veniva inquadrato nel II livello e retribuito come tale, senza che mai il lavoratore avesse lamentato l'erroneo trattamento retributivo, evidenziando che l'accordo avesse riguardato il suo demansionamento da coordinatore ad operatore.
Sulla scorta di tali fatti, la convenuta ha esposto che alcun dubbio può nutrirsi sull'ampiezza dell'accordo, come comprensivo anche del trattamento retributivo legato all'inquadramento contrattuale convenuto;
peraltro, trattandosi di transazione in sede protetta, il ricorrente avrebbe dovuto impugnarla secondo gli strumenti ordinari previsti dal diritto dei contratti, di talché, in difetto, l'accordo resterebbe perfettamente valido.
3. Si è costituita la facendo rilevare, in primo luogo, l'inammissibilità della CP_3 domanda per acquiescenza, tenuto conto che il ricorrente passava alle dipendenze della a far data dall'1.5.2022, inquadrato nel II livello del CCNL Igiene Ambientale, CP_3 svolgendo in favore della mansioni di operatore ecologico addetto alla attività di CP_3
pagina 5 di 10 spazzamento e raccolta, anche con l'ausilio di veicoli per la conduzione dei quali è previsto il possesso di patente B, fruendo del relativo trattamento economico, e che mai prima dell'odierno ricorso, proposto nel maggio 2023, ovvero dopo tre anni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione e dalla sua esecuzione, si doleva di alcunché. Ancora, la convenuta ha esposto che la domanda sarebbe inammissibile anche in ragione del fatto che al momento del passaggio in forza alla Impregico, ai sensi dell'art. 2112 c.c., i lavoratori sono transitati alle medesime condizioni in essere presso la cedente, come cristallizzato nell'accordo sindacale stipulato tra cedente, cessionaria ed OO.SS maggiormente rappresentative siglato il 25.3.2022, ai sensi dell'art. 47 Legge 428/90, di talché il non sarebbe legittimato a richiedere alla Pt_1 CP_3
[... un trattamento retributivo diverso da quello lì concordato. Nel merito, rievocata la disciplina dello ius variandi e del cd. patto di demansionamento, la ha evidenziato l'inoperatività CP_3 del principio di irriducibilità della retribuzione evocato dal ricorrente e, dunque, l'infondatezza dell'avversa domanda. In subordine, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della sì da essere manlevata e tenuta indenne dagli oneri Controparte_1 eventualmente derivanti dal presente giudizio per il periodo dal 20.01.2020 al 30.04.2022.
4. La causa, respinte le prove orali richieste dalle parti, è stata istruita a mezzo della sola documentazione prodotta in atti.
*********
Il Tribunale osserva quanto segue.
5. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla
Controparte_1
Invero, il ricorrente, sul presupposto che nel verbale del 20.1.2020 fosse stato concordato tra le parti il solo demansionamento e non anche la riduzione della retribuzione secondo l'originario inquadramento contrattuale, ha chiesto alle due convenute, la prima quale datrice di lavoro cedente e la successiva quale cessionaria e attuale società datrice di lavoro, la condanna alle differenze retributive.
La sola società ha eccepito l'incompetenza per territorio del Controparte_1
Tribunale di Larino, ai sensi dell'art. 413, comma 3 c.p.c., essendo trascorsi oltre sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione della sua dipendenza e dovendo trovare applicazione il criterio del luogo in cui era sorto il rapporto di lavoro o in cui si trova l'azienda, con conseguente competenza del Tribunale di Campobasso, esclusa l'operatività dei fori generali di cui all'art. 18 pagina 6 di 10 c.p.c., il cui utilizzo è previsto dall'art. 413, comma 4 c.p.c. soltanto in via sussidiaria.
L'assunto, che in sé è corretto, conduce all'esclusione dell'operatività dell'art. 33 c.p.c. – a cui sembra alludere il ricorrente nelle sue difese-, giacché costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'art. 33 c.p.c., nel prevedere che in caso di connessione per oggetto o per titolo l'attore possa cumulare tali domande e proporle dinanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, consente di derogare al foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) o delle persone giuridiche (art. 19 c.p.c.), ma non consente la deroga agli altri criteri di collegamento, siano essi facoltativi, pattizi o - come nel caso di cause di lavoro - addirittura inderogabili;
difatti, nel processo del lavoro i criteri indicati dall'art. 413
c.p.c. (forum contractus e forum loci laboris, quest'ultimo con il limite dei sei mesi dalla cessazione della dipendenza) costituiscono altrettanti fori speciali concorrenti e inderogabili
(Cass., Sez. 3, 14/7/2000, n. 9369; Cass., Sez. 1, 13/7/2004, n. 12974).
Sennonché, nel caso di specie, tra le domande rivolte dal ricorrente alle due società convenute sussiste quel particolare legame di stretta interconnessione che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, pur non imponendo il litisconsorzio, è assimilabile alla inscindibilità di cause considerata dall'art. 331 c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 31/07/2013,
n.18384); come osserva tale giurisprudenza, infatti, deve trattarsi di un legame che eccede quello del semplice cumulo soggettivo previsto dall'art. 33 c.p.c. e consente il riferimento per analogia alle altre ipotesi, più intense, di connessione previste dall'art. 31 c.p.c. e segg., che si ritengono idonee a derogare anche ai fori speciali inderogabili previsti dall'art. 413 c.p.c., così da consentire l'instaurazione di un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente relativamente ad una delle due cause connesse. Per esemplificare, la Suprema Corte (ord. 15 gennaio 2013, n.
768) ha ritenuto che il lavoratore che, essendo stato alle dipendenze di un datore di lavoro per contratti a termine seguiti da contratto a tempo indeterminato, agisca nei confronti del datore stesso e del cessionario del contratto di lavoro per sentirli condannare alla ricostruzione della carriera, previa declaratoria di nullità del termine, può adire il giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto anche per la domanda nei confronti del datore cedente, ricorrendo, tra questa e la domanda nei confronti del cessionario, una particolare connessione che, in analogia con le ipotesi più intense di connessione ex art. 31 c.p.c. e segg., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali di cui all'art. 413 cod. proc. civ., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per una delle cause connesse (cfr. anche la già citata Cass. civile sez. VI, 31/07/2013, n.18384, che richiama la pronuncia testé menzionata).
Allo stesso modo, nel caso di specie, la domanda volta ad ottenere il pagamento delle pagina 7 di 10 differenze retributive si fonda su un unico fatto, ovvero la riduzione della retribuzione non prevista nell'accordo del 20.1.2020, lamentato come illegittimo nei confronti delle due società convenute, la prima quale originaria datrice di lavoro che aveva assegnato al lavoratore l'illegittimo trattamento economico dal 20.1.2020 al 30.4.2022 e, dipoi, la , la quale, CP_3 subentrando alla prima, senza soluzione di continuità, ha proseguito allo stesso modo dal
1.5.2022 in poi. Risultando dalle allegazioni del ricorrente che lo svolgimento dell'attività lavorativa avviene presso la dipendenza della società sita in Guglionesi alla c.da CP_3
(cfr. busta paga e visura in atti, allegate al ricorso introduttivo), sussiste il Parte_3 radicamento della competenza del Tribunale adito.
6. Nel merito, la domanda è infondata.
Dagli atti di causa è risultato pacifico che l'accordo raggiunto “in sede protetta” in data
20.1.2020 è scaturito dalla lettera del 13.11.2019 con cui la intimava Controparte_1 al il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sul presupposto che l'originaria Pt_1 qualifica di assunzione, ovvero quella di coordinatore di risorse aziendali che partecipa anche manualmente al lavoro, non corrispondeva alle mansioni realmente espletate dal lavoratore, che, secondo la datrice di lavoro, consistevano nella sola raccolta manuale di rifiuti, giacché le attività di coordinamento erano state affidate a personale qualificato già presente nell'organizzazione aziendale;
pertanto, “anche al fine di un contenimento dei costi”, la società dichiarava di voler risolvere il rapporto di lavoro, proponendo tuttavia al lavoratore, quale unica soluzione in luogo della risoluzione contrattuale, “il mantenimento in servizio del lavoratore con mansioni di addetto alla raccolta manuale con relativo inquadramento al II livello B del CCNL Servizio
Igiene Ambientale FISE”.
In sede conciliativa la proposta che precede veniva ribadita dalla società e il lavoratore, pur facendo rilevare la correttezza dell'inquadramento, in quanto le mansioni da lui espletate erano sempre state quelle di cui al V livello del CCNL vigente, dichiarava che “al fine del mantenimento del posto di lavoro, prende atto del demansionamento al 2 livello del CCNL, a far data da oggi 20/01/2020, riservandosi, comunque, ogni tutela passata, presente e futura”.
6.1. Sul punto, deve osservarsi che da tempo la giurisprudenza ha affermato che, ove il demansionamento rappresenti l'unica alternativa al recesso datoriale, non è necessario un patto di demansionamento o una richiesta del lavoratore in tal senso anteriore o contemporanea al licenziamento, ma è onere del datore di lavoro, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, prospettare al dipendente la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili pagina 8 di 10 con il suo bagaglio professionale (Cass. lav. con sentenza n. 23698 del 19/11/2015).
Difatti, mentre nel caso di esercizio dello ius variandi di cui all'art. 2103, co.
2-4 c.c., la mutazione dell'oggetto del contratto è limitata alla mansione da svolgersi ed è contenuta nell'ambito della qualifica contrattuale immediatamente inferiore a quella attuale con immutabilità dell'inquadramento formale e relativa retribuzione, la giurisprudenza già da tempo aveva enucleato ipotesi per le quali fosse possibile derogare ai rigidi limiti dell'art. 2103 c.c. per tutelare interessi del lavoratore di preminente rilievo, quali, in primo luogo, la stabilità dell'occupazione lavorativa, imponendo un vero e proprio obbligo in capo al datore di adibire a mansioni inferiori, laddove possibile alla luce della situazione dell'organico aziendale, prima di procedere al recesso (c.d. obbligo di repechage). Tale impostazione è stata recepita dal comma sesto dell'art. 2103 c.c., il quale prevede che la modifica contrattuale può essere molto più rilevante e causare un radicale mutamento della condizione professionale del prestatore di lavoro all'interno dell'organizzazione imprenditoriale;
in particolare, il mutamento consensuale dell'oggetto del contratto può estendersi oltre il limite della categoria e della conservazione del trattamento economico retributivo, purché sussistano due presupposti: a) l'accordo deve avvenire nell'ambito di contesti in cui la volontà negoziale del lavoratore si presuma tutelata da illegittime pressioni da parte del datore di lavoro e, segnatamente, di fronte alle commissioni di certificazione o nelle sedi enunciate dall'art. 2113, 4° co.; b) siffatto accordo è ammesso nell'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, al miglioramento delle sue condizioni di vita o all'acquisizione di una diversa professionalità.
Nel caso di specie, l'accordo del 20.1.2020, da leggersi unitamente al contenuto e alle ragioni spiegate nella lettera di licenziamento del 13.11.2019 che lo precede, presenta un contenuto inequivocabile, poiché chiaramente volto a riscrivere la posizione del lavoratore all'interno del complesso aziendale, collocandolo sì in un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello assunto in precedenza, ma così evitando la risoluzione contrattuale;
discorrendosi allora di accordo in ordine all'attribuzione di una posizione lavorativa diversa e inferiore, non può dubitarsi che al nuovo inquadramento contrattuale corrispondesse proporzionalmente la relativa retribuzione, dovendosi rammentare che il principio di irriducibilità della retribuzione trova la propria deroga proprio in caso di accordo di mutamento in peius delle mansioni purché concluso in sede protetta e alle condizioni che lo giustificano ex lege, tra cui la conservazione dell'occupazione, condizioni tutte presenti nel caso di specie. D'altronde, che non sia predicabile una divergenza tra il contenuto dell'accordo, in tesi attorea circoscritto al solo demansionamento, e la sua attuazione, concernente anche la riduzione della retribuzione pagina 9 di 10 conseguente al nuovo inquadramento, si comprende anche dal comportamento assunto dal lavoratore successivo all'accordo, oltre a quello processuale: da un lato, non è stato contestato che, subito dopo la conclusione dell'accordo, il lavoratore nulla osservasse in ordine alla riduzione della retribuzione proporzionale al demansionamento e così anche nei confronti del cessionario (anche a mezzo di missive o diffide volte ad ottenere la corresponsione dell'originaria retribuzione), se è vero- come sostiene il ricorrente- che il contenuto divisato in sede conciliativa vertesse unicamente sul mutamento delle mansioni, quasi fosse un legittimo ius variandi- ma tale non è, come si è visto, non potendosi confondere l'accordo concluso in sede protetta con la facoltà unilaterale del datore di lavoro di modificare in peius le mansioni ma nei limiti visti, tra cui l'immutabilità della retribuzione-; di contro, in questa sede il ricorrente non ha contestato il presupposto del demansionamento, anzi chiedendone l'accertamento, di talché, conseguendo la retribuzione al livello di inquadramento concordato al fine di evitare il licenziamento in sede protetta, non è sostenibile, anche logicamente, una scissione di effetti, essendo stato validamente derogato, per quanto detto, anche l'invocato principio di irriducibilità della retribuzione.
In definitiva, la domanda va rigettata, con assorbimento di ogni altra eccezione e domanda.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi, tenuto conto dell'esiguità delle attività svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_3
− rigetta la domanda;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed Parte_1 in favore di delle spese di Controparte_1 CP_3 lite, che si liquidano in € 3.994,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 27/01/2025 Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 10 di 10