Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89 , recante proroga dei termini relativi all'attivita' professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonche' delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2003.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2003.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6.