Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 9149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9149 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09149/2025REG.PROV.COLL.
N. 05100/2025 REG.RIC.
N. 05236/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5100 del 2025, proposto dall’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enza Maria Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli n. 60;
sul ricorso numero di registro generale 5236 del 2025, proposto da -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli n. 60;
contro
-OMISSIS- S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enza Maria Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
quanto ai ricorsi n. 5100 e n. 5236 del 2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione Prima) n. 01633/2025, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.p.A, di -OMISSIS- S.p.A. e di Aria S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. AN OR e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È controverso l’esito della procedura di gara suddivisa in 8 lotti, per un importo complessivo a base d’asta pari ad € 304.937.429,75, indetta da IA S.p.A. (di seguito “IA”) in qualità di Centrale di Committenza della Regione Lombardia e Soggetto Aggregatore, da affidarsi sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (punteggi 70 qualità / 30 prezzo).
La gara è stata indetta con determinazione -OMISSIS- 2023 e quindi soggiace all’applicazione del d.lgs. n. 50/2016.
2. Con riferimento a ciascun lotto sono state previste una durata della convenzione di 40 (quaranta) mesi, con eventuale estensione temporale fino a 6 mesi, e una durata dei contratti (“Ordinativi di Fornitura”) attuativi della Convenzione di 60 (sessanta) mesi.
3. Hanno partecipato al lotto 3 (CIG -OMISSIS- importo € 42.733.916,750 oltre iva) tre operatori: -OMISSIS- (di seguito “-OMISSIS-”), -OMISSIS- S.r.l. (di seguito “-OMISSIS-”) e -OMISSIS- S.p.A. (di seguito -OMISSIS-).
4. Il lotto è stato aggiudicato alla prima classificata -OMISSIS-
5. Per quanto qui di interesse, la procedura si è poi sviluppata nei seguenti ulteriori passaggi:
-- in data 6 giugno 2024 è pervenuta la comunicazione della determina di aggiudicazione -OMISSIS- 2024, priva di allegati;
-- in data 11 giugno 2024 -OMISSIS- (terza classificata) ha inoltrato istanza di accesso agli atti, riscontrata da IA con nota del 25 giugno 2024 nella quale si comunicava che la richiesta sarebbe stata evasa tramite la consegna di un DVD contenente alcuni atti e la messa a disposizione della restante documentazione sulla piattaforma SINTEL;
-- secondo le indicazioni fornite da IA, il ritiro del DVD sarebbe potuto avvenire nelle date del 27 giugno 2024, 2 luglio 2024, 4 luglio 2024 ovvero a partire dal 5 luglio 2024 in data da concordare previo accordo;
-- il DVD è stato ritirato in data 2 luglio 2024 ma a detta di -OMISSIS- esso è risultato difettoso, tant’è che questa ha richiesto con nota del 9 luglio 2024 di poter accedere alla documentazione con una modalità diversa dalla consegna del DVD;
-- quindi, con nota del 15 luglio 2024 IA ha reso disponibile la documentazione di gara tramite un sistema informatico di condivisione, ad eccezione di alcuni atti (pure richiesti con l’istanza di accesso ma non rilasciati) fatti oggetto di istanza ex art. 116 c.p.a. acclusa nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
6. Esaminata la documentazione di gara, -OMISSIS- ha impugnato con ricorso notificato in data 23 agosto 2024 sia il bando di gara che la determinazione dirigenziale -OMISSIS- 2024 di aggiudicazione del lotto 3, affidando il gravame a cinque motivi: i primi due funzionali all’interesse strumentale alla rinnovazione della gara, in quanto volti a contestare la nomina e la composizione della Commissione esaminatrice (primo motivo) nonché le modalità di attribuzione dei punteggi da parte dei commissari tutti uguali (secondo motivo); gli altri tre funzionali all’interesse diretto all’aggiudicazione, in quanto volti a contestare l’ammissione in gara dell’aggiudicataria per mancanza dei requisiti generali di partecipazione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), d.lgs. n. 50/2016 (terzo motivo); la valutazione delle offerte tecniche dell’aggiudicataria e della stessa ricorrente -OMISSIS- (quarto motivo) nonché l’insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria per l’anomalia dei costi della manodopera e il mancato rispetto dei “minimi salariali” (quinto motivo).
Nelle conclusioni del ricorso la domanda di caducazione della gara è stata posposta a quella di subentro nel contratto.
7-OMISSIS- ha proposto ricorso incidentale notificato il 30 settembre 2024, con il quale ha impugnato la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- nella parte in cui IA ha ammesso alla gara -OMISSIS- e ha poi proceduto alla valutazione della sua offerta, anziché escluderla dalla competizione in considerazione sia dell’indicazione di un costo della manodopera privo di corrispondenza con le indicazioni contenute nell’offerta tecnica (primo motivo), sia della mancanza dei requisiti generali di partecipazione (secondo motivo).
8. Con un primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 10 ottobre 2024 la ricorrente, a seguito della documentazione di gara prodotta da IA nel corso del giudizio, ha ribadito la fondatezza del terzo motivo del ricorso introduttivo attinente alla mancanza dei requisiti generali di partecipazione dell’aggiudicataria.
9. La Sezione del TAR Milano, con sentenza n. 3124 dell’11 novembre 2024, ha accolto il ricorso in materia di accesso proposto dalla ricorrente ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a..
10. Indi, alla luce della documentazione di gara prodotta da IA, con un secondo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 30 dicembre 2024) -OMISSIS- ha ribadito la fondatezza del terzo motivo del ricorso introduttivo concernente la mancanza dei requisiti generali di partecipazione dell’aggiudicataria, aggiungendo la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. n. 50/2016.
11. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 16 gennaio 2025), alla luce della documentazione di gara prodotta da IA in data 16 settembre 2024 e 8 gennaio 2025 (nuovi curricula dei commissari -OMISSIS- del 30 luglio 2024 e -OMISSIS- del 13 settembre 2023), -OMISSIS- ha ribadito la fondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo concernente la nomina e la composizione della Commissione esaminatrice.
12. All’esito del giudizio è stata resa la sentenza n. 1633/2025 che - superate le eccezioni preliminari di tardività dell’impugnazione dell’aggiudicazione e della nomina della Commissione, inammissibilità dei primi due motivi per mancata allegazione della prova di resistenza, mancata impugnazione delle aggiudicazioni relative ad altri lotti ed omessa notifica ai relativi controinteressati - ritenendo non graduate le censure (p. 17) e quindi esaminabili con priorità quelle più radicali, ha:
a) respinto la censura sulla nomina della Commissione, concernente il difetto di motivazione e la carenza di una preventiva individuazione dei criteri di designazione della stessa;
b) accolto il secondo profilo di censura (presente nel primo motivo del ricorso introduttivo e sviluppato con il terzo atto per motivi aggiunti) sulla incompetenza dei commissari di gara, richiamando quanto già statuito nei giudizi concernenti altri lotti della medesima procedura (sentenze n. 1109/2025 e n. 1114/2025).
Nei richiamati precedenti il TAR aveva ritenuto “illegittimo l’atto di nomina della Commissione in quanto affetto dal vizio di incompetenza e di conseguenza .. illegittimi tutti gli atti della procedura di gara adottati successivamente alla nomina della Commissione relativi al solo Lotto 5 che hanno come presupposto l’atto di nomina invalido” (p. 25).
Più in dettaglio, dopo avere chiarito la necessità di esaminare la censura sulla base degli unici CC.VV. dei commissari presi in considerazione da IA al momento della nomina, e non anche dei CC.VV. successivamente prodotti nel corso del giudizio da IA, il TAR aveva concluso che “.. la Commissione non ha competenza, nel suo complesso, in aree lavorative omogenee a quelle oggetto dell’appalto ..” poiché – si legge ancora nelle citate sentenze – “..nessun membro (…) ha competenza o un titolo di studio idoneo per esaminare e valutare i profili della logistica (dove si prevede un punteggio complessivo di 8), delle caratteristiche tecniche dei dispositivi noleggiati, dei sistemi di tracciamento dei dispositivi (dove si prevede un punteggio complessivo di 5) e dei profili ambientali (dove di prevede un punteggio complessivo di 8)..” ;
c) non esaminato il secondo motivo e accolto il terzo motivo di ricorso introduttivo, come integrato dal primo e dal secondo ricorso per motivi aggiunti, concernente l’asserita illegittimità dell’ammissione in gara di -OMISSIS-
Sul punto il TAR ha ritenuto che il RUP non avesse adeguatamente considerato il rinvio a giudizio del legale rappresentante -OMISSIS- in tre procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Modena, di Cosenza, di Roma, nonché l’omessa dichiarazione da parte della -OMISSIS- di un precedente provvedimento di esclusione da una gara ad evidenza pubblica (svoltasi a Bologna), confermato nella sua legittimità dalla pronuncia di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 5151/2020;
d) assorbito il quinto motivo del ricorso introduttivo nella parte concernente l’omessa valutazione della anomalia dell’offerta. La censura sul mancato rispetto del trattamento minimo salariale è stata invece dichiarata inammissibile per omessa specificazione degli elementi a comprova della dedotta violazione;
e) dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, poiché riferito a poteri non ancora esercitati dalla stazione appaltante (la verifica dei requisiti minimi di partecipazione e della anomalia dell’offerta di -OMISSIS-), sui quali il TAR non avrebbe, quindi, potuto esprimersi ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a..
13. Avverso la sentenza n. 1633 sono stati proposti appelli da parte di IA (n. 5100/2025) -OMISSIS- (n. 5236/2025).
14. Con memoria depositata il 23 luglio 2025, -OMISSIS- ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado ovvero il secondo motivo (concernente le modalità di attribuzione dei punteggi da parte dei commissari), il quarto (concernente la valutazione delle offerte tecniche dell’aggiudicataria e della stessa ricorrente -OMISSIS-) e il quinto (concernente la supposta insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria per l’anomalia dei costi della manodopera e il mancato rispetto dei “minimi salariali” ).
15. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare ex art. 98 c.p.a. le due cause sono state trattenute in decisione all’udienza pubblica del 20 novembre 2025.
16. Gli appelli vanno riuniti ai sensi dell’art. 96 c.p.a..
17. IA (appello n. 5100/2025, p. 6/14) -OMISSIS- (appello n. 5236/2025, p. 3/7) con un primo motivo eccepiscono la tardività del ricorso introduttivo notificato in data 23 agosto 2024 (e di riflesso dei successivi motivi aggiunti propri) ed assumono che la contraria statuizione adottata sul punto dal TAR - mediante richiamo alle sentenze n. 1109/2025 e n. 1114/2025 - entrerebbe in evidente contraddizione:
-- anzitutto, con il fatto che il provvedimento di nomina della Commissione è stato pubblicato sul portale della stazione appaltante (ed era noto dal 23 settembre 2023 insieme ai curricula dei componenti) sicché, anche a volerlo intendere come atto non immediatamente lesivo, il dies a quo della relativa impugnazione è coinciso con la data del 6 giugno 2024 di comunicazione del successivo atto lesivo - l'aggiudicazione -OMISSIS- 2024 - trasmesso il 6 giugno unitamente alla proposta RUP che richiamava le operazioni, le valutazioni e le determinazioni della Commissione Giudicatrice, con i relativi punteggi tecnici ed economici da essa attribuiti;
-- è dunque da tale data del 6 giugno 2024 che avrebbe dovuto conteggiarsi il termine decadenziale dei 30 giorni o al più quello esteso dei 45 giorni (comprensivo della integrazione dei 15 giorni per l’accesso), e ciò tanto più se si considera che -OMISSIS- aveva partecipato sia alla seduta pubblica del 14 settembre 2023, nella quale erano stati sorteggiati i membri della commissione giudicatrice, poi nominati con determinazione -OMISSIS- 25 settembre 2023; sia alla seduta del 21 marzo 2024, nella quale era stata data lettura dei punteggi tecnici ed economici;
-- in secondo luogo e con più ampio riguardo all’impugnativa dell’aggiudicazione, la decisione del TAR confliggerebbe con il fatto che l’asserita illeggibilità del supporto informatico contenente i documenti è stata solo affermata da -OMISSIS- ma niente affatto accertata in giudizio (non essendo peraltro desumibile dalla sola condotta collaborativa della stazione appaltante); la stessa circostanza, inoltre, risulta contraddetta dal fatto che solo alcuni dei documenti presenti nel DVD sono stati contestati come illeggibili dalla ricorrente;
-- in terzo luogo, la decisione di primo grado contrasterebbe con la circostanza che -OMISSIS- ha deciso di accedere tardivamente alla documentazione ritirando il DVD, ovvero solo in data 2 luglio 2024 (anziché il 27 giugno 2024), e di segnalare altrettanto tardivamente il 9 luglio 2024 (e non il 2 luglio) la necessità di accedere con modalità diversa dalla consegna del DVD (complessivamente accumulando un ritardo di 12 giorni).
Dunque, la tardiva acquisizione della documentazione avvenuta il 15 luglio 2024 è imputabile a condotta negligente della concorrente e non della stazione appaltante, sicché essa non giustifica alcuna dilazione del termine dei 45 giorni (con scadenza al 22 luglio 2024).
18. Con un secondo motivo di appello IA contesta il capo decisorio con il quale il TAR - sempre mediante richiamo alle sentenze n. 1109/2025 e n. 1114/2025 - ha ritenuto adeguatamente dimostrata -OMISSIS- “..la relazione sussistente tra l’erronea attribuzione dei punteggi ricevuti e la “non adeguata capacità dei commissari” in relazione ai vari criteri di valutazione dell’offerta esposti nel terzo motivo di ricorso”.
18.1. Queste le deduzioni svolte sul punto da IA (p. 14/21):
-- in primis , il TAR avrebbe errato nel vagliare la competenza della Commissione giudicatrice con riferimento esclusivo all’oggetto della gara e non anche con riguardo alla valutazione delle offerte, quindi sulla base di documenti pubblicati sul sito di IA, già noti alla ricorrente alla data del 6 giugno 2024: da qui l’evidente irricevibilità del motivo;
-- inoltre, aggiunge IA, se, come affermato nella sentenza oggi avversata, “con riferimento alla nomina della Commissione non occorre fornire la prova di resistenza - tale da dimostrare che con una differente composizione della Commissione l’esito della procedura sarebbe stato diverso” , non si comprende cosa abbia impedito a -OMISSIS- di notificare immediatamente il ricorso avendo avuto piena conoscenza, sin dalla data dell’aggiudicazione, delle previsioni di gara e dei curricula dei commissari;
-- in ogni caso, la valutazione del TAR sarebbe errata anche nella sostanza, poiché non ha tenuto conto dello specifico servizio di lavanolo oggetto di gara e del principio per cui la competenza e l’esperienza richieste ai commissari vanno riferite ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto, con valutazione anche cumulativa, improntata ad un criterio di coerenza con la macroarea di riferimento e poggiante su una considerazione estesa alle esperienze professionali dei commissari e ai titoli da questi vantati.
18.2-OMISSIS- (p. 7/16) ha svolto un analogo motivo di appello (il secondo) eccependo a propria volta, in parziale aggiunta ai rilievi sopra riportati:
-- la carenza di interesse ad agire di -OMISSIS-, per non avere questa evidenziato alcun concreto e specifico legame tra la denunciata incompetenza dei commissari e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta; e per non avere il TAR accertato, sia pure incidentalmente (o in termini di fumus ), alcuna fondatezza delle censure tecniche che la ricorrente di primo grado aveva introdotto con riferimento alla valutazione dei commissari;
-- la tardività dell’impugnazione rispetto al termine di 30 giorni decorrente dal provvedimento, immediatamente lesivo, di nomina dei Commissari del 25 settembre 2023;
-- l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che gli unici CC.VV. valutabili sono quelli prodotti in giudizio da -OMISSIS- il 24 settembre 2024 e non anche quelli (più estesi) prodotti in giudizio da IA l’8 gennaio 2025, poiché estranei (e successivi) all’istruttoria condotta dal RUP e culminata nell’atto di nomina della commissione: in realtà, a detta delle appellanti la disamina della tematica non può prescindere dai dati istruttori rappresentati nei CC.VV. più aggiornati (non contestati dalle controparti), i quali non esprimono altro che un livello di maggiore approfondimento e dettaglio dei dati professionali riportati nei precedenti CC.VV. oggetto di pubblicazione.
Così stando le cose, potrebbe al più porsi un problema di astratta adeguatezza della motivazione del provvedimento di nomina dei Commissari, comunque superabile ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990.
19. Con un terzo motivo di appello (p. 21/22) IA, pur prendendo atto della declaratoria di inammissibilità delle censure avverso le valutazioni del RUP sui minimi salariali e sulla congruità dei costi, ne ribadisce tuzioristicamente l’infondatezza, sia per la loro tardività, poiché nel provvedimento di aggiudicazione vi era già il riferimento alla verifica di congruità; sia sotto il profilo della corretta applicazione dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 3 e dell’art. 28 del Disciplinare.
20. Il quarto motivo di appello di IA (p. 22/27) e il terzo motivo di appello -OMISSIS- (17/27) investono il capo decisorio che ha accolto il terzo motivo di ricorso introduttivo (integrato dal primo e dal secondo ricorso per motivi aggiunti).
Sul punto le deducenti osservano che:
-- anzitutto il TAR, una volta accolto il primo motivo, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse i restanti motivi, quindi anche quello relativo all’art. 80, d.lgs. 50/2016, atteso che – dovendo essere rivalutata l’offerta della ricorrente – la lesione non risultava più concreta e attuale, ben potendo -OMISSIS- ottenere, all’esito della rivalutazione, l’aggiudicazione della gara, a prescindere dalla valutazione dei requisiti della odierna appellata;
-- la pronuncia di primo grado avrebbe inoltre ignorato le eccezioni di inammissibilità sollevate -OMISSIS-, sia sotto il profilo dello sconfinamento del sindacato sollecitato da -OMISSIS- nel merito di valutazioni prettamente discrezionali e censurabili solo per manifesta irragionevolezza o illogicità (verbali del seggio di gara n. 20 del 24/4/2024 e n. 21 del 14/5/2024); sia sotto il profilo della carenza di interesse di -OMISSIS-, in quanto portatrice di simmetriche vicende rilevanti ai sensi dell’art. 80 comma 5 del codice appalti;
-- nel merito, due dei procedimenti penali menzionati da -OMISSIS- (quelli pendenti innanzi ai Tribunali di Roma e Modena) si collocano al di fuori del triennio di rilevanza ai sensi dell’art. 80, comma 10-bis, del d.lgs. 50/2016, in quanto il relativo dies a quo coincide con la data del rinvio a giudizio che è stato disposto, nei due casi, rispettivamente il 9 gennaio e il 3 aprile 2017, a fronte di domande di partecipazione presentate l’8 settembre 2023;
-- quanto al procedimento di Modena, il reato contestato al dott. -OMISSIS- - coinvolto nella sola veste di legale rappresentante di altro operatore economico e non per condotte proprie e tantomeno perché legale rappresentante -OMISSIS- - nel 2021 è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione; mentre nei confronti -OMISSIS- e delle altre società imputate ex d.lgs. n. 231, il PM, in data -OMISSIS-, ha richiesto (con memoria depositata -OMISSIS- l’8 gennaio 2025 - doc. 5) l’assoluzione perché il fatto non sussiste;
-- il procedimento pendente innanzi al Tribunale di Cosenza vede indagato il dott. -OMISSIS- quale legale rappresentante di -OMISSIS- e non -OMISSIS- ed è per tale dirimente ragione che il RUP ha ritenuto tale fatto non incidente sull’affidabilità dell’operatore aggiudicatario. D’altra parte, è irrilevante l’appartenenza delle due società al medesimo gruppo, in assenza di prova dell’esistenza di patti parasociali o di altro atto idoneo a dimostrare che il sig. -OMISSIS- svolgesse un ruolo di influenza in grado di determinare l’attività -OMISSIS-;
-- la vicenda di Roma riguarda un componente del C.d.A. senza poteri di rappresentanza, quindi nemmeno rientrante tra i soggetti rilevanti ex art. 80 comma 3 del codice, per fatti occorsi nel lontano 2009 (quindi ampiamente oltre il triennio di riferimento) e posti in essere per altro operatore economico;
-- anche la vicenda oggetto della decisione di questo Consiglio n. 5151 del 20 agosto 2020 (conclusasi in sede penale con la pronuncia di non luogo a procedere del 27 novembre 2024, depositato -OMISSIS- l’8 gennaio 2025 - doc.7) si colloca al di fuori del triennio di rilevanza, poiché il fatto risale agli anni 2018 e 2019, la sentenza n. 5151 è del 20 agosto 2020 mentre le domande di partecipazione sono state presentate l’8 settembre 2023. In ogni caso, un consolidato indirizzo interpretativo afferma che “… la precedente esclusione da altra procedura di gara non rientra nel novero delle circostanze che devono essere portate a conoscenza della stazione appaltante …” (cfr. Cons. Stato, V, n. 7857/2023, n. 6212 e n. 1000/2021, n. 6490/2019) e nessun elemento è stato richiamato o valorizzato in primo grado e nella sentenza impugnata tale da far ascrivere la ragione sottesa a tale esclusione tra le ipotesi di grave illecito professionale;
-- il TAR non si è nemmeno avveduto delle misure di self cleaning -OMISSIS- ha posto in essere per neutralizzare gli effetti dei pregiudizievoli dichiarati al momento della partecipazione della gara (e comunque via via risoltisi nel tempo);
-- le censure introdotte con i motivi aggiunti sono tardive, riguardando vicende dell’operatore aggiudicatario che erano state rese note fin dal momento dell’accesso ai documenti;
-- in ogni caso, l’esclusione dalla gara -OMISSIS- (indicata genericamente in sentenza seppur in modo scollegato da tutti i capi della motivazione) deve ritenersi erronea e quindi meritevole di correzione, poiché, quand’anche si dovesse affermare la rilevanza di tutti i pregiudizievoli presi in considerazione dal TAR, nessuna esclusione automatica sarebbe predicabile nell’attuale assetto normativo e giurisprudenziale, se non dopo un nuovo vaglio dei fatti da parte dell’Amministrazione competente.
21. Con un quarto motivo di appello -OMISSIS- contesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale proposto in primo grado (del quale vengono reiterati i contenuti), sostenendo che la censura dedotta riguardava non già il solo profilo della anomalia dell’offerta avversaria, ma anche quello della sua incompletezza sotto il profilo della mancata corrispondenza del costo della manodopera stimato con le indicazioni contenute nell’offerta tecnica. Dunque, per garantire l’imparzialità della procedura, la stazione appaltante avrebbe dovuto farsi carico di esaminare le censure proposte -OMISSIS-, ivi incluse quelle concernenti la carenza in capo a -OMISSIS- dei requisiti di affidabilità ex art. 80 del codice, non ostandovi neppure il criterio dell’inversione procedimentale.
22. In via gradatamente subordinata IA (p. 27/30) deduce che il TAR avrebbe dovuto dichiarare il ricorso di primo grado, oltre che irricevibile, anche inammissibile perché -OMISSIS- - oltre a non aver fornito la prova di resistenza sugli esiti alternativi della gara, dimostrando che le competenze dei commissari sorteggiati hanno inciso negativamente sulla valutazione della propria offerta - si è limitata ad impugnare gli atti di gara nella parte afferente al lotto qui controverso omettendo di evocare in giudizio almeno un controinteressato per ciascuno degli altri sette lotti di gara, e ciò nonostante la nomina della Commissione fosse unica per tutti i lotti, così come unitarie erano le attività di valutazione delle offerte tecniche, con la conseguenza che sarebbe stato onere della ricorrente impugnare tutti gli atti di gara anche nella parte relativa agli altri sette lotti e notificare il ricorso ad almeno un controinteressato per ciascuno di essi.
23. Gli appelli sono fondati nei termini qui di seguito illustrati.
24. Anzitutto, sul secondo motivo dei due appelli (che investe le tematiche oggetto dei primi due motivi del ricorso di primo grado, ovvero la composizione della Commissione di gara e il metodo di attribuzione dei punteggi, quest’ultimo riproposto da -OMISSIS- ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a.) la Sezione richiama e conferma, anche ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a., quanto già deciso – nel senso della reiezione delle censure di primo grado – con le sentenze emesse sui lotti 5 e 7 (nn. 7712 e 7713 del 2025 – paragrafi 18 e 21).
25. Del pari infondato, per le medesime ragioni qui integrate de relato (v. sentenze nn. 7712 e 7713 del 2025 – paragrafo 19), è il motivo del ricorso di primo grado concernente le valutazioni del RUP sui minimi salariali e sulla congruità dei costi (oggetto del terzo motivo di appello IA).
26. Venendo al capo decisorio che ha accolto il terzo motivo del ricorso di primo grado (censurato in questa sede da IA con il quarto motivo e -OMISSIS- con il terzo motivo di appello), occorre preliminarmente osservare che la decisione del TAR, da un lato, ha conferito rilevanza ai sensi dell’art. 80 comma 5 al rinvio a giudizio del legale rappresentante -OMISSIS- in tre procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Modena, di Cosenza, di Roma; e, dall’altro, ha stigmatizzato l’omessa dichiarazione da parte della -OMISSIS- del precedente provvedimento di esclusione dalla gara svoltasi in quel di Bologna.
26.1. Diventano quindi irrilevanti in questa sede - in difetto di specifica loro riproposizione mediante impugnazione in parte qua della pronuncia di primo grado o reiterazione ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a. - i profili asseritamente omissivi e reticenti ex art. 80 comma 5 lett. f) bis concernenti la supposta parzialità delle dichiarazioni rese -OMISSIS- in relazione ai primi tre procedimenti (Modena, Cosenza e Roma), profili ripresi da -OMISSIS- solo nella sua prima memoria ex art. 73 c.p.a..
26.2. Nel merito, i rilievi formulati -OMISSIS- con riferimento a detti tre procedimenti (e quindi alla loro irrilevanza ai sensi dell’art. 80 comma 5) sono fondati, in quanto:
-- effettivamente, due dei procedimenti penali menzionati da -OMISSIS- (quelli pendenti innanzi ai Tribunali di Roma e Modena) si collocano al di fuori del triennio di rilevanza ai sensi dell’art. 80, comma 10-bis, del d.lgs. 50/2016, in quanto il relativo dies a quo coincide con la data del rinvio a giudizio (v. Cons. Stato, sez. V, n. 167/2025; sez. III, n. 958/2021 e 3829/2025; nello stesso senso v. art. 96 comma 10 lett. c) del d.lgs. n. 36/2023), rinvio disposto, nei due casi, rispettivamente il 9 gennaio e il 3 aprile 2017, a fronte di una domanda di partecipazione alla gara presentata l’8 settembre 2023;
-- con riferimento al procedimento di Modena, nei verbali del seggio di gara n. 20 del 24 aprile 2024 e n. 21 del 14 maggio 2024 si dà atto (oltre che della circostanza testé menzionata) anche della risalenza cronologica dei fatti (2007-2012), della intervenuta dichiarazione di estinzione del reato ex art. 319 c.p. nei confronti del dott. -OMISSIS-, coinvolto peraltro nella sola veste di legale rappresentante di altro operatore economico, nonché della prosecuzione del dibattimento ai soli fini dell’applicazione delle sanzioni ex d.lgs. 231/2001.
Il complesso dei richiamati elementi valutativi è tale da rendere coerente e adeguata la motivazione resa sul punto dalla stazione appaltante, mentre la recente richiesta di assoluzione -OMISSIS- e delle altre società (perché il fatto non sussiste) dagli addebiti d.lgs. 231/2001 - inoltrata dal P.M. in data -OMISSIS- - conferma retrospettivamente la correttezza della valutazione compiuta;
-- quanto alla vicenda di Cosenza, IA ha ritenuto significativa lo stato di mera pendenza del procedimento penale nei confronti del dott. -OMISSIS-, quale legale rappresentante di -OMISSIS-.
Ora, al di là del profilo del contagio (motivato dal TAR sulla base del fatto -OMISSIS- è partecipata al 55,33% da -OMISSIS-, a sua volta detenuta al 100% da -OMISSIS-, che quindi è socio di maggioranza -OMISSIS- per il tramite di -OMISSIS-, mentre il signor -OMISSIS- è Presidente del CdA di tutte e tre le società), l’argomento addotto dalla stazione appaltante (la mera pendenza del procedimento penale, in assenza di misure concernenti la valutazione di fondatezza delle accuse) sfugge a rilievi di illogicità, anche perché è il medesimo che è stato applicato nella valutazione di analoghi fatti di rilievo penale coinvolgenti -OMISSIS- (si veda il verbale n. 21 del 14 maggio 2024, pp. 1-2).
26.3. Un giudizio di fondatezza del motivo di appello può esprimersi anche con riferimento alla vicenda di Bologna, in relazione alla quale nel verbale n. 21 si dà atto della mera conclusione delle indagini per il reato ex art. 323 c.p.c. (senza disposizione del rinvio a giudizio), oltre che dell’assenza di contestazioni a carico della società, ai sensi del d.lgs. 231/2001.
I fatti successivi di cui le appellanti danno conto nelle loro difese (ovvero l’intervenuta archiviazione del 2020 e il successivo non luogo a procedere del 2024 pronunciati per i medesimi fatti – -OMISSIS-), avvalorano retrospettivamente la correttezza della valutazione di merito compiuta dalla stazione appaltante.
26.4. Anche se esaminata sotto il profilo dell’omessa dichiarazione del provvedimento di esclusione - delibato dalla sentenza di questa Sezione n. 5151 del 20 agosto 2020, passata in giudicato il 16 marzo 2023 a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8588 - la vicenda (riconducibile del disposto dell’art. 80 comma 5 lett. f-bis) appare di non decisivo rilievo, in quanto – al di là del fatto che l’evento qualificato come “rilevante” dal TAR non consiste formalmente in un provvedimento di esclusione, ma in una sentenza del Consiglio di Stato (la n. 5151/2020) di annullamento di un’aggiudicazione in favore di -OMISSIS- nell’ambito della gara AUSL di Bologna (-OMISSIS-) – i fatti dalla quale è originata la menzionata pronuncia sono gli stessi posti alla base del procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Bologna (art. 323 c.p.), al quale si è poc’anzi fatto riferimento (dichiarato peraltro irrilevante dallo stesso TAR nella sentenza qui impugnata): -OMISSIS- aveva dato conto nella sua dichiarazione in gara della pendenza di questo procedimento penale, è plausibile ritenere che con ciò essa abbia ritenuto correttamente assolto il proprio dovere dichiarativo (-OMISSIS-).
A questa valutazione la società può essere stata ragionevolmente indotta sia dalla peculiare configurazione del caso, in cui la stessa condotta si è tradotta in una fattispecie di rilevanza sia amministrativa che penale, unitariamente riconducibile al disposto dell’art. 80 comma 5; sia dall’indirizzo interpretativo secondo il quale il partecipante ad una gara non è tenuto a dichiarare le esclusioni disposte nei suoi confronti in precedenti procedimenti selettivi, poiché la causa di esclusione che potrebbe dar luogo all'omissione delle informazioni dovute si riferisce e si conclude all'interno della procedura di gara in cui è maturata ( ex multis cfr. Cons. Stato, V, n. 7857/2023, n. 6212 e n. 1000/2021, n. 6490/2019). La stessa giurisprudenza richiamata ha avuto modo di precisare che il provvedimento espulsivo non può comunque rilevare se non si dimostra che la ragione che ha portato all’esclusione dalla gara precedente si perpetui nel tempo, proiettandosi – come causa potenzialmente rilevante per l’esclusione – anche nelle gare successive. Nel caso di specie, il TAR e -OMISSIS- non hanno individuato alcuna continuità causale o elemento di persistente disvalore refluente da quei fatti sulla gara de qua .
27. Restano da esaminare il quarto e il quinto motivo del ricorso di primo grado, riproposti da -OMISSIS- ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a..
27.1. Sul quarto motivo, valgono preliminarmente le considerazioni svolte nei precedenti nn. 7712 e 7713 del 2025 (paragrafo 22) in ordine alla finalità inammissibilmente manipolativa e al carattere eccessivamente parziale e "atomistico" delle censure proposte. Sotto entrambi i profili, l’apparato di rilievi critici svolti da -OMISSIS- si rivela inidoneo a promuovere una revisione dell’ordine di graduatoria.
27.2. Passando in rassegna i singoli capi deduttivi, con riferimento al “Modello organizzativo” (max 8 punti) -OMISSIS- si duole che la proposta -OMISSIS- abbia ricevuto 4 punti (in luogo dei 2 assegnati a -OMISSIS-), nonostante essa si limitasse ad una rappresentazione tabellare delle unità per singolo ente senza nessun ulteriore dettaglio, e comunque mancasse di una chiara e più dettagliata indicazione del numero di risorse (-OMISSIS-) ed ore messe a disposizione per la gestione del lotto. La Commissione avrebbe mancato, inoltre, di esprimere un adeguato apprezzamento di taluni aspetti qualitativi pure presenti nell’offerta di -OMISSIS- (welfare e gestione assenze).
-- A giudizio del Collegio la censura non può trovare accoglimento, sia perché la lettura dell’offerta tecnica -OMISSIS- offre il quadro di una articolata distribuzione di ruoli e competenze e si caratterizza per un livello di dettaglio non rispondente ai rilievi mossi da -OMISSIS-; e sia perché l’omessa menzione, nei giudizi discorsivi resi dalla Commissione, di specifici aspetti tecnici, pure contenuti nelle offerte in gara, non è prova di una loro omessa considerazione, trattandosi appunto di giudizi sintetici, formulati con una tecnica che attribuisce volutamente maggiore risalto ad alcune componenti contenutistiche, evidentemente ritenute più significative di altre ai fini della illustrazione del punteggio complessivo assegnato.
27.3. Con riferimento alla “Struttura logistica” (max 8 punti), -OMISSIS- si duole del fatto che nell’offerta avversaria sarebbero stati apprezzati i sistemi di sanificazione (delle superfici, degli zoccoli e degli ambienti) nonostante questi riguardassero il capitolo (4) concernente il diverso criterio “Guardaroba” .
-- Nondimeno:
i) il parametro “Struttura logistica” includeva anche la voce “Modalità e frequenza della pulizia e disinfezione dei mezzi e delle attrezzature con riferimento alla sicurezza igienica delle prestazioni effettuate, anche con riferimento alle frequenze minime definite nel Capitolato Tecnico” ;
ii) quanto al profilo delle dotazioni offerte, i rilievi di -OMISSIS- si concentrano sul solo aspetto quantitativo (es. 120 ore di scorta vs 96, 14 stock complessivi vs 12) senza considerare l’elemento qualitativo in ordine alla conformazione del servizio alle specifiche esigenze del singolo ente destinatario e all’introduzione delle migliorie, nonostante queste fossero plurime nell’offerta -OMISSIS- e siano state messe in evidenza nel giudizio della Commissione, con riguardo ad esempio alla “sanificazione e disinfezione giornaliera anche di carrelli non movimentati” e al “carrello portasacco con chiusura ermetica per il contenimento di odori” ;
iii) infine, -OMISSIS- lamenta l’assenza di documentazione nell’offerta -OMISSIS- (es. report sulla sanificazione su materiali differenti e schede tecniche relative al cd “ steriletto ”) che, tuttavia, non era richiesta in gara.
27.4. Con riguardo al parametro “Caratteristiche tecniche dei dispositivi noleggiati” (max 8 punti), -OMISSIS- sostiene -OMISSIS- avrebbe offerto una coperta culla non rispondente (per dimensioni e peso) ai requisiti minimi riportati nello specifico allegato alla legge di gara, così come analoghe carenze si risconterebbero in relazione ad altri parametri tecnici (la tolleranza al restringimento di alcuni articoli superiore al ± 2% imposto dalla legge di gara, la presenza sul pantalone di bottoni, la giacca con manica non staccabile, la non conformità ai CAM e la presenza di cerniere non in acciaio). La Commissione, oltre a non rilevare l’assenza di detti requisiti minimi escludenti (artt. 24 e 28 disciplinare), avrebbe valutato elementi migliorativi non ammissibili (risposta ai quesiti 7 e 9) e infine avrebbe omesso di richiedere la campionatura come indicato nel Disciplinare art. 18.5.1..
-- La censura va tuttavia respinta, in quanto:
i) rispetto alla coperta culla, -OMISSIS- pur segnalando nel capo offerto -OMISSIS- misure lievemente differenti rispetto a quelle riportate nell’allegato tecnico ( “Dimensioni: cm 80 X 70, salvo diverse indicazioni dell’Ente-Peso al mq.: circa gr. 280; -Colore: scelta in base al campionario fornito” ), tralascia di riportare la parte dell’offerta tecnica -OMISSIS- in cui è evidenziata la “Possibilità di modifica del capo su semplice richiesta dell’Ente” , cui fa da contrappunto la possibilità prevista dal Capitolato di ulteriori e non classificate dimensioni in base alla richiesta dell’Ente ( “salvo diverse indicazioni dell’Ente” ).
In questo contesto, deve ritenersi che la scheda tecnica rilevasse al fine di dimostrare le caratteristiche tecniche di composizione del prodotto richieste in gara (quali: “Composizione: ignifugo non superiore alla classe 1a con omologazione, in tessuto sintetico, Caratteristiche del tessuto: morbidezza, sofficità, gradevole al tatto, assenza di agenti allergenici, non infeltrente, che non rilascino “fibre”, a bassa elettrostaticità, repellenti per acari e parassiti” ) ma non potesse elidere la segnalata possibilità di adeguamento delle dimensioni;
ii) parimenti, sulla richiesta dei pantaloni -OMISSIS- lamenta -OMISSIS- avrebbe offerto dei capi privi della chiusura del taschino posteriore, come invece richiesto dal Capitolato. Tuttavia, anche in tale caso fa fede l’intero contenuto dell’offerta dal quale si evince la “Possibilità di modifica del capo su semplice richiesta dell’Ente” (doc. D03 di -OMISSIS-, pag. 11 del file “L2_All 01_Schede tecniche, certificazioni e CAM dispositivi offerti.pdf” );
iii) quanto alle tolleranze di restringimento ai lavaggi, esse si ricavano dai CAM di cui al DM 11 gennaio 2017 per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ove, al paragrafo a) SPECIFICHE TECNICHE, punto 2 Durabilità e caratteristiche tecniche, la variazione dimensionale al lavaggio è indicata in un margine di +/- 5%, del tutto conforme a quello riportato negli articoli offerti -OMISSIS-;
iv) l’articolo giaccone (tipo husky o giaccone invernale) non richiedeva, invece, cerniere non in acciaio, mentre l’indicazione di conformità ai CAM e la caratteristica della manica staccabile sono ben riportate nella scheda articolo descritta in relazione tecnica.
27.5. Con riguardo ai criteri “Gestione guardaroba” (max punti 12) e “Sistemi di autocontrollo” (max punti 4), -OMISSIS- lamenta la presunta diversa valutazione di medesimi elementi presenti in entrambe le offerte, quali l’estensione oraria, l’app per i distributori automatici e il sistema di monitoraggio basato sulla Customer satisfaction.
-- Tuttavia, la rappresentazione è omissiva, in quanto nell’offerta -OMISSIS- l’orario d’apertura è ampliato sistematicamente su tutti i presidi del lotto (elemento non presente nell’offerta di -OMISSIS-, né rappresentato in sede di ricorso).
-- Inoltre, la presenza di medesimi elementi contenutistici non implica necessariamente il medesimo punteggio, giacché la modalità di espressione della miglioria si può atteggiare in maniera diversa tra le diverse offerte come è reso evidente, ad esempio, nel caso dell’estensione oraria dell’apertura del guardaroba, valutata complessivamente come mix tra presidio/orario di apertura attuale ed espresso con i fabbisogni/orario di apertura proposto in offerta.
27.6. Con riguardo al parametro “Progetto di inserimento sociale” -OMISSIS- lamenta la presunta erroneità di conteggio dei lavoratori svantaggiati presi in carico nella propria offerta.
-- Tuttavia, considerando il calcolo delle ore settimanali così come indicato nel ricorso da -OMISSIS- e quindi considerando le 170 ore settimanali di 5 addetti, il punteggio attribuito dalla Commissione al criterio di valutazione (di tipo discrezionale) relativo al progetto di inserimento sociale non cambierebbe, avendo la Commissione attribuito 0,50 pt ai concorrenti che hanno offerto più di 200 ore settimanali.
28. Con un quinto motivo, vertente sull’asserita insostenibilità della offerta economica della controinteressata e sulla mancata verifica sostanziale dei minimi salariali, -OMISSIS- (riproponendo quanto dedotto nel ricorso introduttivo pp. 30-34) osserva che non vi è corrispondenza tra quanto dichiarato nel progetto e quanto riportato nel “Modello di dichiarazione di Offerta Economica” . Questa differenza emergerebbe sia con riguardo personale di staff (n. 8 nel progetto e n. 11,52 in offerta economica) che sul complessivo organico dedicato all’operatività della specifica commessa (monte ore sui 5 anni pari a n. 778.784,80, ricavato dalla tabella allegata al progetto, che non corrisponde al monte ore giustificato di n. 665.170,00 indicate nell’offerta economica, il che implica un extra costo di € 2.509.750,93).
Inoltre, -OMISSIS- lamenta la mancata attivazione della verifica di anomalia facoltativa che la stazione appaltante a suo dire avrebbe potuto e dovuto avviare (pur in mancanza delle condizioni di legge per la verifica obbligatoria) in forza dell’art. 25 del disciplinare (il quale prevede che “…ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice, il RUP in ogni caso può valutare la congruità di ogni Offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa” ).
Infine, -OMISSIS- lamenta la mancata verifica sostanziale dei minimi retributivi della manodopera.
28.1. Anzitutto, su quest’ultimo profilo l’impugnata sentenza di primo grado ha affermato – con capo rimasto non contestato e quindi ora coperto da giudicato – che “… la censura relativa al mancato rispetto del trattamento salariale minimo è invece inammissibile poiché non è stata specificata e coltivata dalla ricorrente, non risultando elementi sulla base dei quali poter dedurre che non sia stato verificato il rispetto del trattamento salariale minimo …” .
28.2. Quanto alle rimanenti deduzioni contenute nel motivo di ricorso, occorre richiamare l’orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio secondo il quale l’Amministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta; sicché l’esercizio (o il mancato esercizio) di tale facoltà non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Cons. Stato, V, 2460/2017 e 604/2018).
28.3. Ciò posto, le censure riproposte da -OMISSIS- si rivelano non conducenti sotto plurimi profili, in quanto:
i) confondono artatamente i diversi piani argomentativi del minimo salariale e della congruità/anomalia dell’offerta;
ii) difettano di puntuali indicazioni circa la specifica violazione del minimo retributivo, nel senso che le presunte inesattezze sul calcolo medio orario e le asserite contraddizioni tra offerta economica e tecnica non dimostrano il mancato rispetto di un minimo retributivo salariale, né con riguardo alle risorse menzionate provano l’inferiore retribuzione rispetto all’inderogabile limite fissato dal CCNLL di riferimento (essendo invece il costo medio orario riportato nella Tabellare Ministeriale notoriamente derogabile);
iii) trascurano l’indirizzo interpretativo (corroborato da copiosa giurisprudenza richiamata nelle difese delle controparti) secondo il quale di per sé l'eventuale mera mancata verifica dei detti costi (ove non accompagnata dalla dimostrazione della violazione dei minimi salariali) non ha portata invalidante ma è ascrivibile al novero delle mere irregolarità procedimentali;
iv) elaborano la diversa quantificazione del costo della forza lavoro attribuendo agli operatori indicati in relazione tecnica un monte ore lavorate non corrispondente a quelle quotate -OMISSIS-, ovvero un monte orario dei singoli operatori da quest’ultima non dichiarato in alcun documento: la stessa -OMISSIS- si avvale sul punto di “una ipotetica tabella riportante le “FASCE ORARIE DI APERTURA DEL GUARDAROBA/PRESENZA DEL PERSONALE” , dalla quale però, ed è la stessa -OMISSIS- ad ammetterlo, “è complicato ricostruire quante ore al giorno o alla settimana i singoli lavoratori prestano servizio” . -OMISSIS- ha d’altra parte chiarito che nella Relazione tecnica sono state indicate le risorse mentre in offerta economica sono state quotate le ore lavorate, il che spiega l’apparente incongruenza tra i due documenti e rende fallace la diversa stima oraria posta a base delle censure avversarie;
v) omettono quindi di considerare che la valutazione ai sensi dell'art. 97, comma 6, opera in presenza di elementi sintomatici forti che, tuttavia, non sono rinvenibili nel quadro prospettato dalle deduzioni di -OMISSIS-, trattandosi appunto di ricostruzioni numeriche parziali, incerte, ricavate dall’estrapolazione selettiva di taluni elementi della documentazione di controparte contestati dalla -OMISSIS- nella prospettazione che degli stessi è stata fornita da controparte.
29. Per quanto esposto, gli appelli vanno accolti ai sensi di quanto innanzi esposto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado (come integrato dai motivi aggiunti) va respinto, prescindendo dai rilievi circa la sua ritualità, mentre il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile.
30. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:
-- li riunisce ai sensi dell’art. 96 c.p.a.;
-- accoglie gli appelli ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso di primo grado (integrato dai motivi aggiunti) proposto da -OMISSIS- e dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da -OMISSIS-;
-- condanna la parte appellata -OMISSIS- a rifondere in favore delle controparti le spese di lite che quantifica, per ciascuna di esse, nell’importo omnicomprensivo (riferito ad entrambi i gradi di giudizio) di € 5.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN De TO, Presidente
AN OR, Consigliere, Estensore
AN Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OR | NN De TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.