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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/07/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
152/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 152 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Enrico Andreoni
appellante contro
(C.F. nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2 residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Gorini
Appellata
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 16/2025 pronunciata dal Tribunale di
Pesaro in data 7.1.2025 pubblicata in data 10.1.2025
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“– in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e per l'effetto rimettere la causa al Giudice del primo grado al fine di consentire all'appellante lo svolgimento di tutte le attività difensive sin qui precluse;
– in subordine, in via preliminare e nel merito: dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e per l'effetto decidere la causa nel merito, previa ammissione dell'appellante ad esercitare nel presente grado tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo fosse stato ritualmente instaurato e quindi anche previa rimessione in istruttoria;
– in ogni caso: riformare la sentenza nella parte in cui condanna il convenuto contumace alla refusione delle spese di lite, quantificate in € 2.800,00, oltre accessori, disponendo la vittoria delle stesse in capo all'odierno appellante.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello respingere tutti i motivi d'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado.
In ogni caso con vittoria delle spese di causa, da liquidarsi in base al D.M.
55/2014 (oltre ad accessori di legge;
15% ex art. 2 cit. DM e CPA).
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
Per la Procura generale intervenuta:
rigetto dell'appello
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Pesaro, a seguito di ricorso ex artt.
316, 337 bis e 337 ter e seg. cc 38 disp. att. Cc proposto da , CP_1 disponeva l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, cui assegnava la casa famigliare, stabiliva le modalità di visita padre/figli; poneva in capo al l'obbligo di contribuire al Pt_1 mantenimento dei figli mediante versamento della somma mensile di € 300,00 ciascuno, oltre alla contribuzione in misura del 50% alle spese straordinarie, con condanna del al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Il ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza articolando, a sostegno Pt_1 della impugnazione, i motivi nel prosieguo esaminati ed illustrati ed ha, quindi, concluso chiedendo alla Corte adita l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
La si è costituita in giudizio, contestando nel merito integralmente le CP_1 argomentazioni difensive avversarie, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Il Procuratore Generale è intervenuto, chiedendo il rigetto dell'appello.
La presente causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, eccepisce la nullità della sentenza impugnata, Parte_1 per violazione del termine di cui all'art 473 bis.14 cpc, in quanto tra la data di notificazione del ricorso introduttivo (28.11.2024) e la data dell'udienza di prima comparizione indicata nello stesso (7.1.2025) il termine che intercorre è inferiore a quello di 60 giorni, con la conseguenza che, poiché esso appellante non si è costituito nel giudizio di primo grado ed il Tribunale non ha rilevato d'ufficio la nullità dell'atto introduttivo e non ne ha, quindi, disposto, la rinnovazione entro un termine perentorio, la sentenza emessa deve ritenersi nulla.
Al riguardo, l'appellata ha fatto presente che non sussiste alcun vizio, atteso che il ricorso è stato consegnato per la notifica agli ufficiali giudiziari in data
25.10.2024 e, quindi, da tale data deve farsi decorrere il termine di sessanta giorni.
Deve, al riguardo, evidenziarsi che opera nell'ordinamento processuale civile il principio, ora assunto come norma generale sulle notificazioni, secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si considera perfezionata in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario della notifica, dovendo le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte di quest'ultimo contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze negative dell'intempestivo esito del procedimento notificatorio per la frazione sottratta alla sua disponibilità, così che per il notificante la notifica deve intendersi effettuata al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (v. più di recente sul punto Cass. 2007 n. 2261; 2006 n.
22480; 2006 n. 21760; 2006 n. 10216; 2006 n. 2593; 2006 n. 239).
Resta peraltro fermo che in ogni ipotesi in cui la norma preveda che un adempimento debba essere compiuto in uno spazio temporale decorrente dalla avvenuta notificazione e, quindi, non vengano in rilievo questioni di decadenza conseguenti al tardivo compimento di attività non riferibili al richiedente la notifica, la predetta distinzione dei momenti di perfezionamento non trova applicazione, dovendo la notificazione considerarsi per entrambe le parti compiuta al tempo della sua effettuazione nei confronti del destinatario, e quindi, nel caso di notifica effettuata a mezzo posta, alla data di ricezione dell'atto, certificata nell'avviso di ricevimento. Ciò vale a dire che l'anticipazione del perfezionamento della notificazione al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, integrando una tutela per il notificante diligente, in relazione alla esigenza di garantire il suo diritto di difesa ed anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza, non ha ragione di operare e non opera - come hanno precisato le Sezioni Unite nell'ordinanza n. 458 del 2005 - con riguardo ai casi in cui il momento di perfezionamento della notifica assume rilevanza (non già ai fini dell'osservanza di un termine pendente nel confronti del notificante, bensì) per stabilire il dies a quo inerente alla decorrenza di un termine successivo del processo.
Quest'ultimo principio ha trovato reiterata applicazione nella giurisprudenza di legittimità con riguardo al deposito in cancelleria del ricorso per cassazione notificato a mezzo del servizio postale, lì dove si è affermato che il termine per detto deposito previsto dall' art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità decorre non già dalla consegna del ricorso per la notifica, ma dal perfezionamento della notifica stessa per il destinatario (v., tra le altre, S.U. 2005 n. 458, cit.; Cass.
2004 n. 18087; 2004 n. 13065; 2004 n. 8642; 2003 n. 11201), nonché con riferimento all'osservanza dei termini per comparire, ai sensi dell'art. 163 bis c.p.c. ed alla nozione di giorno della notificazione indicato nella stessa norma, da intendere come il giorno in cui si realizza il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario (Cass. 2006 n. 8523).
Orbene, nel caso in esame, non risulta essere stato rispettato il termine minimo a comparire di 60 gg. di cui all'art. 473 bis.14 cpc, con conseguente nullità dell'atto introduttivo, non rilevata dal Giudice e non sanata, stante la contumacia della parte resistente, odierna appellante.
Tale nullità della citazione si traduce in nullità della sentenza.( Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, n.29017)
Orbene, la deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto dichiarato contumace in primo grado, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge (e, in genere, per un vizio afferente alla vocatio in ius), ove ne sia riscontrata la fondatezza, non dà luogo alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è assimilabile ai casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, rinnovando a norma dell'art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario, ad eccezione di quello introduttivo, rispetto al quale l'effetto sanante è stato già prodotto dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorché operante ex nunc, onde evitare una grave violazione del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale (v. ex multis Cass. Sez. U. 19/04/2010, n. 9217; Cass. 15/01/2020, n. 544;
26/09/2018, n. 22787; 12/10/2017, n. 24017; 28/03/2017, n. 7885;
26/07/2013, n. 18168; 08/06/2012, n. 9306; 07/12/2011, n. 26361;
15/06/2009, n. 11317).
Il principio muove dalla considerazione che l'art. 164 c.p.c. "non pone limiti temporali o procedimentali alla possibilità di sanare la nullità della citazione" e che, pertanto, tale sanatoria può avvenire anche tramite la proposizione dell'atto di appello, senza peraltro che ciò escluda la nullità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio.
Ciò posto, va osservato che, con sentenza n. 2285 del 26/01/2022, le Sezioni
Unite della Suprema Corte - dando continuità all'indirizzo inaugurato da Cass.
07/05/2013, n. 10580 e poi confermato da Cass. 26/07/2016, n. 15414, Cass.
28/03/2017, n. 7885, Cass. 15/01/2020, n. 544 - hanno enunciato il principio di diritto secondo cui "allorché venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius (nella specie, per l'inosservanza dei termini a comparire), non essendosi il convenuto costituito e neppur essendo stata la nullità rilevata d'ufficio, il giudice d'appello, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell'art. 294 c.p.c., e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo.
La rinnovazione attiene tuttavia alle sole attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all'atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La rimessione in termini è, infatti, ristretta dall'art. 294 c.p.c. alle sole attività ormai precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo.
Ne consegue, per le Sezioni Unite, che quando il vizio dell'atto introduttivo, come nel caso in esame, dipende dall'inosservanza dei termini a comparire la rimessione in termini per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse resta cioè, "di regola, impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito". Restano salve tuttavia "le ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta in tempo, comunque, non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione". Nel caso in esame, il convenuto, odierno appellante, ha avuto contezza del giudizio 40 giorni prima della data fissata per la prima comparizione, termine che comunque avrebbe consentito una fruttuosa costituzione in giudizio, già solo per eccepire il vizio della vocatio in ius, e, in ogni caso, nel presente giudizio, non ha chiesto, in maniera specifica, la rimessione nei termini per compiere attività processuali che si è visto precluse (avendo fatto generica richiesta di rimessione in istruttoria, senza indicazione delle prove che eventualmente intendeva fornire), ragion per cui, deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado, esaminando nuovamente nel merito e nel pieno contraddittorio tra le parti le domande proposte.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto l'assegnazione alla moglie, collocataria dei figli minori, della casa coniugale sebbene si trattasse di una domanda nuova proposta per la prima volta nel verbale di udienza del 7.1.2025, in assenza della notifica di detta domanda ad esso appellante, contumace nel primo grado di giudizio.
Detta doglianza è infondata: invero, rispetto ai figli minori, l'art. 337 ter del c.c., comma 2 impone al giudice di adottare i relativi provvedimenti (di cui l'assegnazione della casa familiare costituisce una componente essenziale) con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi. Pertanto, il giudice, ove sia identificabile un immobile destinato al nucleo familiare e si ponga, concretamente, la questione dell'assegnazione, in funzione dell'interesse dei minori, è tenuto a sollevare d'ufficio la questione relativa al provvedimento da adottare.
In altri termini, non ci si trova al cospetto di una domanda nuova anche perché
l'art 337 ter cc non contiene indicazioni utili in relazione alla necessità che la statuizione sull'assegnazione della casa familiare debba essere fondata sulla formulazione di una domanda, in ossequio al principio dispositivo, o possa essere adottata anche officiosamente in funzione del rilievo pubblicistico dei diritti in gioco. L'esegesi testuale delle norme e l'elaborazione giurisprudenziale postulano, in ogni caso, l'indisponibilità e l'irrinunciabilità del diritto al godimento della casa familiare in capo al genitore affidatario in relazione ai figli minori. Ne consegue che il giudice, ove sia identificabile un immobile destinato al nucleo familiare e si ponga, concretamente, la questione dell'assegnazione, in funzione dell'interesse dei minori è tenuto a sollevare officiosamente la questione relativa al provvedimento da adottare.( Cassazione civile sez. I, 11/04/2019, (ud.
15/11/2018, dep. 11/04/2019), n.10204)
Alcuna violazione procedurale si è, quindi, verificata, dovendosi, comunque scrutinare nel merito la domanda proposta dalla stante CP_1
l'intervenuta declaratoria di nullità della sentenza.
Deduce allora l'appellante che, senza nulla osservare in merito all'affido condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori ed il collocamento presso la madre (come de facto concordato tra le parti al momento della cessazione della convivenza), non vi erano i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla , dal momento che si trattava di immobile acquistato poco prima CP_1 della separazione e mai di fatto abitato dal nucleo familiare perché necessitante di opere di ristrutturazione.
Orbene, deve ritenersi che l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155-quater c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della prole, in quanto va garantito l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale"
(Cass., sez. 1, 2/8/2023, n. 23501).
Nel caso in esame, sé è documentato che l'abitazione di cui si discute è stata acquistata in comproprietà tra i coniugi nell'ottobre 2023 e che, quindi, prescindendo da lavori di ristrutturazione di cui comunque non vi è prova, ci si trova al cospetto di casa che i minori abitano da poco tempo, deve comunque privilegiarsi il diritto degli stessi a permanere nella casa dove allo stato vivono e dimorano e dove hanno la residenza al fine di garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale. Ne discende che la casa familiare sita in Pesaro, Via Strada Montefeltro 14 dovrà essere assegnata all'appellata , presso la quale andranno collocati CP_1
i figli minori ed che resteranno affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 non essendovi ragioni, stante la capacità genitoriale degli stessi, per discostarsi dal regime dell'affido condiviso.
In considerazione della nullità della sentenza di primo grado, andrà anche stabilito che il potrà vedere i figli liberamente e compatibilmente con gli Pt_1 impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi e, comunque, e salvo diverso accordo, due pomeriggi alla settimana da concordare tra i genitori;
e due week end alternati dal sabato pomeriggio fino alla domenica alle ore 21,00, dovendosi, altresì, disporre che i minori trascorreranno festività e vacanze con i genitori secondo il criterio dell'alternanza, durante le festività natalizie alternativamente dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, il giorno di Pasqua
o quello del lunedì dell'Angelo e durante l'estate due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
Quanto alle statuizioni economiche, tenuto conto dei redditi dell'appellante, considerato che la è, allo stato, priva di attività lavorativa e percepisce CP_1
l'assegno unico per euro 460.00 mensili e che il percepisce un reddito di Pt_1 circa 25.600,00 annui, e tenuta in debita considerazione l'età dei minori, appare congruo porre a carico del padre un assegno di € 300,00 per ciascun figlio, stante anche la loro età ed i tempi di frequentazione e della circostanza che la signora usufruirà della casa ex famigliare. CP_1
L'appellante contribuirà anche alle spese straordinarie in favore dei figli minori in misura del 50%.
Ritiene la Corte che anche l'assegno unico vada attribuito per intero alla
, quale genitore collocatario dei minori. CP_1
La decisione nel merito rende superflua la disamina dell'istanza di sospensiva.
Quanto alle spese di lite, ritenuto assorbito il motivo di doglianza, stante l'obbligo per la Corte di regolare nuovamente le spese del doppio grado, si ritiene che, in considerazione della materia, della reciproca parziale soccombenza (dell'appellante sulle questioni relative all'assegnazione della casa coniugale e dell'appellata sulle questioni di rito) sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra entrambe le parti.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
152/2025, così provvede:
dichiara la nullità della sentenza n. 16/25 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 10.1.2025;
dispone l'affido condiviso di e , con collocazione prevalente Per_1 Per_2 presso l'abitazione della madre, cui assegna la casa famigliare, sita in Pesaro, via Strada Montefeltro 14; dispone che potrà vedere liberamente i figli, compatibilmente ai loro Parte_1 impegni e comunque, salvo diverso accordo:
• due pomeriggi alla settimana da concordare tra i genitori;
• due week end alternati dal sabato pomeriggio fino alla domenica alle ore 21,00;
dispone che i minori trascorreranno festività e vacanze con i genitori secondo il criterio dell'alternanza, durante le festività natalizie alternativamente dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo e durante l'estate due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Parte_1 somma mensile di € 300,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi all'attrice entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della presentazione del ricorso, secondo le modalità che l'attrice gli comunicherà, oltre al 50% delle spese straordinarie;
attribuisce all'attrice per intero l'assegno unico;
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il consigliere relatore il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott.ssa Anna Bora
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 152 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Enrico Andreoni
appellante contro
(C.F. nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2 residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Gorini
Appellata
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 16/2025 pronunciata dal Tribunale di
Pesaro in data 7.1.2025 pubblicata in data 10.1.2025
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“– in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e per l'effetto rimettere la causa al Giudice del primo grado al fine di consentire all'appellante lo svolgimento di tutte le attività difensive sin qui precluse;
– in subordine, in via preliminare e nel merito: dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e per l'effetto decidere la causa nel merito, previa ammissione dell'appellante ad esercitare nel presente grado tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo fosse stato ritualmente instaurato e quindi anche previa rimessione in istruttoria;
– in ogni caso: riformare la sentenza nella parte in cui condanna il convenuto contumace alla refusione delle spese di lite, quantificate in € 2.800,00, oltre accessori, disponendo la vittoria delle stesse in capo all'odierno appellante.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello respingere tutti i motivi d'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado.
In ogni caso con vittoria delle spese di causa, da liquidarsi in base al D.M.
55/2014 (oltre ad accessori di legge;
15% ex art. 2 cit. DM e CPA).
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
Per la Procura generale intervenuta:
rigetto dell'appello
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Pesaro, a seguito di ricorso ex artt.
316, 337 bis e 337 ter e seg. cc 38 disp. att. Cc proposto da , CP_1 disponeva l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, cui assegnava la casa famigliare, stabiliva le modalità di visita padre/figli; poneva in capo al l'obbligo di contribuire al Pt_1 mantenimento dei figli mediante versamento della somma mensile di € 300,00 ciascuno, oltre alla contribuzione in misura del 50% alle spese straordinarie, con condanna del al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Il ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza articolando, a sostegno Pt_1 della impugnazione, i motivi nel prosieguo esaminati ed illustrati ed ha, quindi, concluso chiedendo alla Corte adita l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
La si è costituita in giudizio, contestando nel merito integralmente le CP_1 argomentazioni difensive avversarie, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Il Procuratore Generale è intervenuto, chiedendo il rigetto dell'appello.
La presente causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, eccepisce la nullità della sentenza impugnata, Parte_1 per violazione del termine di cui all'art 473 bis.14 cpc, in quanto tra la data di notificazione del ricorso introduttivo (28.11.2024) e la data dell'udienza di prima comparizione indicata nello stesso (7.1.2025) il termine che intercorre è inferiore a quello di 60 giorni, con la conseguenza che, poiché esso appellante non si è costituito nel giudizio di primo grado ed il Tribunale non ha rilevato d'ufficio la nullità dell'atto introduttivo e non ne ha, quindi, disposto, la rinnovazione entro un termine perentorio, la sentenza emessa deve ritenersi nulla.
Al riguardo, l'appellata ha fatto presente che non sussiste alcun vizio, atteso che il ricorso è stato consegnato per la notifica agli ufficiali giudiziari in data
25.10.2024 e, quindi, da tale data deve farsi decorrere il termine di sessanta giorni.
Deve, al riguardo, evidenziarsi che opera nell'ordinamento processuale civile il principio, ora assunto come norma generale sulle notificazioni, secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si considera perfezionata in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario della notifica, dovendo le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte di quest'ultimo contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze negative dell'intempestivo esito del procedimento notificatorio per la frazione sottratta alla sua disponibilità, così che per il notificante la notifica deve intendersi effettuata al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (v. più di recente sul punto Cass. 2007 n. 2261; 2006 n.
22480; 2006 n. 21760; 2006 n. 10216; 2006 n. 2593; 2006 n. 239).
Resta peraltro fermo che in ogni ipotesi in cui la norma preveda che un adempimento debba essere compiuto in uno spazio temporale decorrente dalla avvenuta notificazione e, quindi, non vengano in rilievo questioni di decadenza conseguenti al tardivo compimento di attività non riferibili al richiedente la notifica, la predetta distinzione dei momenti di perfezionamento non trova applicazione, dovendo la notificazione considerarsi per entrambe le parti compiuta al tempo della sua effettuazione nei confronti del destinatario, e quindi, nel caso di notifica effettuata a mezzo posta, alla data di ricezione dell'atto, certificata nell'avviso di ricevimento. Ciò vale a dire che l'anticipazione del perfezionamento della notificazione al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, integrando una tutela per il notificante diligente, in relazione alla esigenza di garantire il suo diritto di difesa ed anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza, non ha ragione di operare e non opera - come hanno precisato le Sezioni Unite nell'ordinanza n. 458 del 2005 - con riguardo ai casi in cui il momento di perfezionamento della notifica assume rilevanza (non già ai fini dell'osservanza di un termine pendente nel confronti del notificante, bensì) per stabilire il dies a quo inerente alla decorrenza di un termine successivo del processo.
Quest'ultimo principio ha trovato reiterata applicazione nella giurisprudenza di legittimità con riguardo al deposito in cancelleria del ricorso per cassazione notificato a mezzo del servizio postale, lì dove si è affermato che il termine per detto deposito previsto dall' art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità decorre non già dalla consegna del ricorso per la notifica, ma dal perfezionamento della notifica stessa per il destinatario (v., tra le altre, S.U. 2005 n. 458, cit.; Cass.
2004 n. 18087; 2004 n. 13065; 2004 n. 8642; 2003 n. 11201), nonché con riferimento all'osservanza dei termini per comparire, ai sensi dell'art. 163 bis c.p.c. ed alla nozione di giorno della notificazione indicato nella stessa norma, da intendere come il giorno in cui si realizza il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario (Cass. 2006 n. 8523).
Orbene, nel caso in esame, non risulta essere stato rispettato il termine minimo a comparire di 60 gg. di cui all'art. 473 bis.14 cpc, con conseguente nullità dell'atto introduttivo, non rilevata dal Giudice e non sanata, stante la contumacia della parte resistente, odierna appellante.
Tale nullità della citazione si traduce in nullità della sentenza.( Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, n.29017)
Orbene, la deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto dichiarato contumace in primo grado, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge (e, in genere, per un vizio afferente alla vocatio in ius), ove ne sia riscontrata la fondatezza, non dà luogo alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è assimilabile ai casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, rinnovando a norma dell'art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario, ad eccezione di quello introduttivo, rispetto al quale l'effetto sanante è stato già prodotto dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorché operante ex nunc, onde evitare una grave violazione del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale (v. ex multis Cass. Sez. U. 19/04/2010, n. 9217; Cass. 15/01/2020, n. 544;
26/09/2018, n. 22787; 12/10/2017, n. 24017; 28/03/2017, n. 7885;
26/07/2013, n. 18168; 08/06/2012, n. 9306; 07/12/2011, n. 26361;
15/06/2009, n. 11317).
Il principio muove dalla considerazione che l'art. 164 c.p.c. "non pone limiti temporali o procedimentali alla possibilità di sanare la nullità della citazione" e che, pertanto, tale sanatoria può avvenire anche tramite la proposizione dell'atto di appello, senza peraltro che ciò escluda la nullità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio.
Ciò posto, va osservato che, con sentenza n. 2285 del 26/01/2022, le Sezioni
Unite della Suprema Corte - dando continuità all'indirizzo inaugurato da Cass.
07/05/2013, n. 10580 e poi confermato da Cass. 26/07/2016, n. 15414, Cass.
28/03/2017, n. 7885, Cass. 15/01/2020, n. 544 - hanno enunciato il principio di diritto secondo cui "allorché venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius (nella specie, per l'inosservanza dei termini a comparire), non essendosi il convenuto costituito e neppur essendo stata la nullità rilevata d'ufficio, il giudice d'appello, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell'art. 294 c.p.c., e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo.
La rinnovazione attiene tuttavia alle sole attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all'atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La rimessione in termini è, infatti, ristretta dall'art. 294 c.p.c. alle sole attività ormai precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo.
Ne consegue, per le Sezioni Unite, che quando il vizio dell'atto introduttivo, come nel caso in esame, dipende dall'inosservanza dei termini a comparire la rimessione in termini per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse resta cioè, "di regola, impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito". Restano salve tuttavia "le ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta in tempo, comunque, non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione". Nel caso in esame, il convenuto, odierno appellante, ha avuto contezza del giudizio 40 giorni prima della data fissata per la prima comparizione, termine che comunque avrebbe consentito una fruttuosa costituzione in giudizio, già solo per eccepire il vizio della vocatio in ius, e, in ogni caso, nel presente giudizio, non ha chiesto, in maniera specifica, la rimessione nei termini per compiere attività processuali che si è visto precluse (avendo fatto generica richiesta di rimessione in istruttoria, senza indicazione delle prove che eventualmente intendeva fornire), ragion per cui, deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado, esaminando nuovamente nel merito e nel pieno contraddittorio tra le parti le domande proposte.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto l'assegnazione alla moglie, collocataria dei figli minori, della casa coniugale sebbene si trattasse di una domanda nuova proposta per la prima volta nel verbale di udienza del 7.1.2025, in assenza della notifica di detta domanda ad esso appellante, contumace nel primo grado di giudizio.
Detta doglianza è infondata: invero, rispetto ai figli minori, l'art. 337 ter del c.c., comma 2 impone al giudice di adottare i relativi provvedimenti (di cui l'assegnazione della casa familiare costituisce una componente essenziale) con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi. Pertanto, il giudice, ove sia identificabile un immobile destinato al nucleo familiare e si ponga, concretamente, la questione dell'assegnazione, in funzione dell'interesse dei minori, è tenuto a sollevare d'ufficio la questione relativa al provvedimento da adottare.
In altri termini, non ci si trova al cospetto di una domanda nuova anche perché
l'art 337 ter cc non contiene indicazioni utili in relazione alla necessità che la statuizione sull'assegnazione della casa familiare debba essere fondata sulla formulazione di una domanda, in ossequio al principio dispositivo, o possa essere adottata anche officiosamente in funzione del rilievo pubblicistico dei diritti in gioco. L'esegesi testuale delle norme e l'elaborazione giurisprudenziale postulano, in ogni caso, l'indisponibilità e l'irrinunciabilità del diritto al godimento della casa familiare in capo al genitore affidatario in relazione ai figli minori. Ne consegue che il giudice, ove sia identificabile un immobile destinato al nucleo familiare e si ponga, concretamente, la questione dell'assegnazione, in funzione dell'interesse dei minori è tenuto a sollevare officiosamente la questione relativa al provvedimento da adottare.( Cassazione civile sez. I, 11/04/2019, (ud.
15/11/2018, dep. 11/04/2019), n.10204)
Alcuna violazione procedurale si è, quindi, verificata, dovendosi, comunque scrutinare nel merito la domanda proposta dalla stante CP_1
l'intervenuta declaratoria di nullità della sentenza.
Deduce allora l'appellante che, senza nulla osservare in merito all'affido condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori ed il collocamento presso la madre (come de facto concordato tra le parti al momento della cessazione della convivenza), non vi erano i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla , dal momento che si trattava di immobile acquistato poco prima CP_1 della separazione e mai di fatto abitato dal nucleo familiare perché necessitante di opere di ristrutturazione.
Orbene, deve ritenersi che l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155-quater c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della prole, in quanto va garantito l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale"
(Cass., sez. 1, 2/8/2023, n. 23501).
Nel caso in esame, sé è documentato che l'abitazione di cui si discute è stata acquistata in comproprietà tra i coniugi nell'ottobre 2023 e che, quindi, prescindendo da lavori di ristrutturazione di cui comunque non vi è prova, ci si trova al cospetto di casa che i minori abitano da poco tempo, deve comunque privilegiarsi il diritto degli stessi a permanere nella casa dove allo stato vivono e dimorano e dove hanno la residenza al fine di garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale. Ne discende che la casa familiare sita in Pesaro, Via Strada Montefeltro 14 dovrà essere assegnata all'appellata , presso la quale andranno collocati CP_1
i figli minori ed che resteranno affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 non essendovi ragioni, stante la capacità genitoriale degli stessi, per discostarsi dal regime dell'affido condiviso.
In considerazione della nullità della sentenza di primo grado, andrà anche stabilito che il potrà vedere i figli liberamente e compatibilmente con gli Pt_1 impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi e, comunque, e salvo diverso accordo, due pomeriggi alla settimana da concordare tra i genitori;
e due week end alternati dal sabato pomeriggio fino alla domenica alle ore 21,00, dovendosi, altresì, disporre che i minori trascorreranno festività e vacanze con i genitori secondo il criterio dell'alternanza, durante le festività natalizie alternativamente dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, il giorno di Pasqua
o quello del lunedì dell'Angelo e durante l'estate due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
Quanto alle statuizioni economiche, tenuto conto dei redditi dell'appellante, considerato che la è, allo stato, priva di attività lavorativa e percepisce CP_1
l'assegno unico per euro 460.00 mensili e che il percepisce un reddito di Pt_1 circa 25.600,00 annui, e tenuta in debita considerazione l'età dei minori, appare congruo porre a carico del padre un assegno di € 300,00 per ciascun figlio, stante anche la loro età ed i tempi di frequentazione e della circostanza che la signora usufruirà della casa ex famigliare. CP_1
L'appellante contribuirà anche alle spese straordinarie in favore dei figli minori in misura del 50%.
Ritiene la Corte che anche l'assegno unico vada attribuito per intero alla
, quale genitore collocatario dei minori. CP_1
La decisione nel merito rende superflua la disamina dell'istanza di sospensiva.
Quanto alle spese di lite, ritenuto assorbito il motivo di doglianza, stante l'obbligo per la Corte di regolare nuovamente le spese del doppio grado, si ritiene che, in considerazione della materia, della reciproca parziale soccombenza (dell'appellante sulle questioni relative all'assegnazione della casa coniugale e dell'appellata sulle questioni di rito) sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra entrambe le parti.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
152/2025, così provvede:
dichiara la nullità della sentenza n. 16/25 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 10.1.2025;
dispone l'affido condiviso di e , con collocazione prevalente Per_1 Per_2 presso l'abitazione della madre, cui assegna la casa famigliare, sita in Pesaro, via Strada Montefeltro 14; dispone che potrà vedere liberamente i figli, compatibilmente ai loro Parte_1 impegni e comunque, salvo diverso accordo:
• due pomeriggi alla settimana da concordare tra i genitori;
• due week end alternati dal sabato pomeriggio fino alla domenica alle ore 21,00;
dispone che i minori trascorreranno festività e vacanze con i genitori secondo il criterio dell'alternanza, durante le festività natalizie alternativamente dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo e durante l'estate due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Parte_1 somma mensile di € 300,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi all'attrice entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della presentazione del ricorso, secondo le modalità che l'attrice gli comunicherà, oltre al 50% delle spese straordinarie;
attribuisce all'attrice per intero l'assegno unico;
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il consigliere relatore il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott.ssa Anna Bora